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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1493 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigina Maria Caruso;
- opponente -
contro
p.i. ), in persona del curatore Controparte_1 P.IVA_2
fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Graziana;
- opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2022, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 4.5.2022, depositato il 5.5.2022 e notificato in pari data.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data
4.5.2022 e notificato il 5.5.2022, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €
21.510,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato integrale pagamento del corrispettivo dalla medesima dovuto per l'espletamento del
“servizio di accoglienza a beneficio di otto minori stranieri non accompagnati, reso dalla Pt_3
Comunità Educativa per minori denominata , poi dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_1
Lecce con sentenza n. 1/2019 del 2.1.2019.
Ha eccepito l'inesistenza della propria obbligazione di pagamento, all'uopo deducendo che il credito ex parte adversa azionato riguardava il corrispettivo per la permanenza - all'interno della comunità - di soggetti stranieri non accompagnati neomaggiorenni (e, dunque, non più Controparte_1 minorenni), per i quali il reperimento di strutture idonee all'accoglienza e le relative spese erano appannaggio della territorialmente competente;
ha così insistito per l'accoglimento delle CP_2 seguenti conclusioni: “in via preliminare: Ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta. Nel merito: Si chiede volersi annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 209/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari, con condanna di controparte alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della ditta opposta, chiede volersi ridurre la somma richiesta, alla luce della non debenza degli interessi legali e moratori fino alla scadenza del termine legale previsto per i pagamenti della
P.A.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
18.11.2022 si è costituita in giudizio la Curatela fallimentare la quale ha ribadito la Controparte_1
fondatezza della propria pretesa creditoria, deducendo che la normativa ratione temporis applicabile alla fattispecie per cui è causa prevedesse, per gli immigrati che avessero compiuto la maggiore età in costanza di affido, di mantenere lo stesso status per ulteriori sei mesi dal compimento del diciottesimo anno;
ha, dunque, concluso per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo emesso e vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza cartolare del 13.9.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la consistenza del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. Come noto, l'art. 403 c.c. fissa l'obbligo di prestare assistenza ai minori in stato di abbandono, siano essi stranieri o di nazionalità italiana. In base alla predetta disposizione normativa, quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato, la pubblica autorità - a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia - lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
Nell'ambito del sistema di redistribuzione agli enti territoriali delle attribuzioni in materia di assistenza, alla luce della legge n. 698/1975, del D.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 328/2000
(“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), gli stessi sono obbligati ope legis all'erogazione delle prestazioni di assistenza alle famiglie e ai minori.
L'obbligo di erogazione delle prestazioni assistenziali grava sui Comuni anche con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, atteso che l'art. 37 bis della legge n. 184/83 dispone: “Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza”.
Secondo l'art. 2 della l. n. 328/2000, inoltre, hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi anche gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 d. lgs. n. 286/1998, e i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate.
Ai sensi dell'art. 6, comma 4 della stessa legge sono, poi, attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, da esercitare adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
La situazione emergenziale venutasi a determinare negli ultimi anni in tema di immigrazione ha comportato la necessità di definire, in sede nazionale e regionale, un sistema di accoglienza in grado di far tempestivamente fronte all'arrivo dei migranti sul territorio nazionale e, in particolar modo, idoneo a provvedere ai bisogni portati dai minori non accompagnati giunti in Italia.
In quest'ottica è stato istituito il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della legge n. 135/2012, gestito dal Controparte_3
L'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali ha previsto la possibilità per il Controparte_4
di coordinare la costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali, economicamente sostenute dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, utilizzando le risorse aggiuntive e dedicate del Fondo
Nazionale per l'accoglienza dei MSNA, opportunamente incrementato al fine di garantire la copertura, inizialmente per l'anno 2014.
Nel 2015 la gestione del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stata trasferita - con la legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014, art. 1, commi 181 e 182) - dal fondo di cui al comma 11 dell'art. 23, ad un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del , il quale eroga il Controparte_4
contributo ai Comuni che accolgono i minori stranieri non accompagnati al di fuori delle strutture governative di prima accoglienza, secondo quanto stabilito dal d. lgs. n. 142/2015, (che ha recepito la direttiva 2013/33/UE, cosiddetta direttiva accoglienza), successivamente modificato dalla l. n.
47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”).
L'art. 19, comma 3 del decr. lgs. n. 142/2015 (ratione temporis applicabile) stabilisce: “In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai co. 1, 2 e 2bis, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal a valere sul Controparte_4
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”. Il D.M. 10 agosto 2016 (recante “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del
Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”, all'art. 36, comma 2 ha - poi - espressamente previsto quanto segue: “Per il minore straniero non accompagnato è in ogni caso previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai successivi sei mesi dal compimento della maggiore età. Per i neo maggiorenni richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria, decorso tale periodo, un'opportunità di proroga nel medesimo progetto è consentita sulla base delle circostanze straordinarie sopra indicate, preferibilmente all'interno di strutture adibite all'accoglienza dei neo maggiorenni, finalizzate al raggiungimento dell'autonomia. Per i neo maggiorenni con altro titolo di soggiorno l'accoglienza termina allo scadere dei sei mesi dal compimento della maggiore età”.
3.1 Operato tale inquadramento normativo (che ha visto il susseguirsi di fonti normative nazionali e regionali, oltre a circolari interministeriali e prefettizie, tutte ispirate alla tutela primaria dei minori,
a prescindere dalle ragioni sottese alla loro presenza sul territorio nazionale), va detto che incombe sui Comuni il pagamento delle rette di assistenza, rientrando le funzioni assistenziali generali nella relativa competenza di cui alla l. n. 328/2000.
È noto che, nel corso degli anni, siano stati istituiti dei Fondi in favore dei Comuni che hanno fatto fronte alla emergenza migranti (d'altra parte, dalla documentazione in atti risulta che di tanto abbia usufruito anche il Comune di ). Nella specie, per sostenere le attività di Parte_2
accoglienza dei minori da parte dei Comuni è stata riconosciuta a tutti i minori non accompagnati la possibilità di accedere ai servizi territoriali, finanziati con il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
La normativa vigente, quindi, pone in capo ai Comuni l'onere di accogliere i minori non accompagnati, ferma restando la facoltà dei predetti enti locali di determinare, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di settore, le specifiche modalità di erogazione del servizio
(mediante gestione diretta, affidamento a soggetto del privato sociale, affido familiare, ecc.).
I comuni assicurano l'attività di accoglienza accedendo ai contributi disposti dal
[...]
, a valere sul Fondo nazionale per i minori non accompagnati, interloquendo a tal fine CP_4
con i competenti Uffici delle Prefetture di riferimento. Il Ministero eroga trimestralmente ai comuni che ne fanno richiesta, per il tramite delle Prefetture, un contributo giornaliero per ospite per l'accoglienza che viene offerta tramite affido familiare o in strutture autorizzate e/o accreditate per lo specifico target, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Giova, tuttavia, precisare che le risorse trasferite dal a valere sul Fondo non Controparte_4 costituiscono un rimborso delle spese sostenute dagli enti locali per l'accoglienza dei Pt_3
quanto - piuttosto - un contributo per le prestazioni già erogate.
In conclusione, in relazione al rimborso delle spese è applicabile il principio previsto dalla l. n.
328/2000, art. 6, comma 4, secondo cui: “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
4. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene questo
Tribunale che l'odierna opposizione risulti infondata e vada, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, va registrato che parte opposta non ha contestato l'effettivo espletamento - da parte dell'opposta - del servizio di accoglienza e, quindi, l'inserimento presso la comunità educativa
, con sede in Racale (Le), dei seguenti otto minori stranieri non accompagnati ( CP_1 [...]
, nato il [...]; nato l'[...]; , nato il [...]; Per_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, nato il [...]; nato il [...]; , nato l'[...];
[...] Parte_4 CP_5 [...]
nato il [...] e nato il [...]); né, d'altro canto, ha posto Per_5 Persona_6
in discussione la congruità delle somme dovute, se non per quanto attiene agli interessi richiesti.
Il Comune di - preso atto del fatto che le strutture regolarmente autorizzate Parte_2 risultavano all'epoca sature e tenuto conto dell'art. 19 del decr. lgs. n. 142/2015 - provvide ad individuare una struttura idonea alla prima accoglienza dei predetti minori, così ordinando alla di farsi carico dei predetti minori non accompagnati come specificato nei Controparte_1
provvedimenti di seguito indicati:
a) verbale di affido del 3.10.2016 con cui il comune di dispose il trasferimento Parte_1 dell'affidamento, in forma emergenziale ed urgente, dalla Fondazione Casa della Provvidenza
Rovitti VI MA (CS) alla Comunità Educativa per Minori “ dei minori: CP_1 nato il [...], nato l'[...], nato il [...], Per_1 Persona_2 Persona_3
nato il [...], nato il [...] e nato Persona_4 Parte_4 CP_5
l'1.08.1999 (cfr. doc. n. 3 allegato al fascicolo di parte opposta);
b) verbale di affido del 3.10.2016 con cui il comune di dispose il trasferimento Parte_1 dell'affidamento, in forma emergenziale ed urgente, dalla di alla Comunità CP_6 Pt_1
Educativa per Minori dei minori: nato il [...] e CP_1 Persona_5 Persona_6
nato il [...] (cfr. doc. n. 4);
[...]
c) ordinanza n. 115 del 17.11.2016 con la quale il comune di ordinò al legale Parte_1 rappresentante della Comunità Educativa per minori di accogliere temporaneamente, CP_1 presso la propria struttura, n. 8 minori stranieri non accompagnati, per come individuati nei verbali di affido sopra menzionati, dalla data del verbale di affido e sino al 31.12.2016 (cfr. doc. n. 5);
d) ordinanza n. 14 del 29.1.2017 con la quale il comune di ordinò al legale Parte_1 rappresentante della Comunità Educativa per minori di accogliere temporaneamente, CP_1
presso la propria struttura, n. 8 minori stranieri non accompagnati, per come individuati nei verbali di affido sopra menzionati, per il periodo decorrente dal 1.1.2017 al 31.3.2017 fatta salva la diversa data di conclusione del servizio (cfr. doc. n. 6);
e) ordinanza n. 42 del 10.4.2017 con la quale il comune di ordinò al legale Parte_1 rappresentante della Comunità Educativa per minori di accogliere temporaneamente, CP_1
presso la propria struttura, n. 3 minori stranieri non accompagnati, per il periodo decorrente dal
1.4.2017 al 30.6.2017 (cfr. doc. n. 7);
f) verbale dell'1.6.2017 con il quale si dà atto che la consegna al Comune di Controparte_1
n. 5 stranieri neomaggiorenni ( nato il [...], nato Parte_1 Per_1 Persona_2
l'1.2.1999, nato il [...], nato il [...] e Persona_4 Parte_4 Persona_6
nato il [...]) per la ricollocazione presso una struttura CAS già individuata per il
[...]
tramite della (cfr. doc. n. 9); Controparte_7
g) convenzione per l'affidamento del Servizio di Custodia e Sorveglianza minori stranieri non accompagnati, stipulata il 4.7.2017, tra il Comune di Corigliano Calabro e la Comunità Educativa per minori (cfr. doc. n. 11). Controparte_1
Il fatto, poi, che per alcuni dei predetti ospiti lo stazionamento presso la struttura gestita dalla si sia protratto - di fatto e per un numero di giorni variabile da soggetto a soggetto - Controparte_1
anche oltre il compimento della maggiore età (sebbene, va detto, la medesima avesse CP_1
tempestivamente richiesto alle competenti autorità il trasferimento presso una struttura per maggiorenni dei giovani prossimi al compimento dei 18 anni d'età), non esime l'amministrazione odierna opponente dall'obbligo di pagamento, in favore dell'odierna ricorrente, del contributo per l'assistenza residenziale fornita agli stranieri divenuti neomaggiorenni, in applicazione della sopra richiamata normativa di settore e, in particolare, dell'art. 36, comma 2 del D.M. 10 agosto 2016, a tenore del quale “Per il minore straniero non accompagnato è in ogni caso previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai successivi sei mesi dal compimento della maggiore età”.
Dall'analisi dei sopra indicati provvedimenti amministrativi si rileva come il Comune di Parte_1
- con l'ordinanza n. 14 del 29.1.2017 - ordinò all'odierna opposta di ospitare presso la
[...]
propria struttura gli otto minori stranieri in atti compiutamente identificati per il periodo dall'1.1.2017 al 31.3.2017, nonostante alcuni di loro, entro l'1.2.2017, raggiunsero la maggiore età ( l'1.1.2017, l'1.2.2017, il 15.1.2017 e Per_1 Persona_2 Persona_5 Persona_6
il 21.1.2017).
[...]
In conclusione, alla luce di tale complessivo ordine di considerazioni, il opponente è tenuto Pt_1
a corrispondere alla curatela fallimentare opposta la somma ingiunta per l'accoglienza degli stranieri neomaggiorenni presso la comunità educativa , oltre interessi legali calcolati dal CP_1
29.3.2022 (dì di ricezione della messa in mora del 28.3.2022) e sino al soddisfo, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo in esame, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che - viste le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversia e l'intricato quadro normativo vigente in materia - sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1493/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, conferma il Parte_2
decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 14 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.