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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/07/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 25 luglio 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.
11497/2024 r.g.l. promossa da
rappresentata e difesa in forza di procura alle liti a Parte_1 margine del ricorso dall'avv. Antonio Gallifuoco presso lo studio del quale in Manfredonia (FG) Via Dei Carbonari Dauni, 40 è elettivamente domiciliata ricorrente contro
Controparte_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.01.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva istanza per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., chiedendo all'adito Tribunale l'accertamento dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento negati in sede amministrativa.
Con decreto 13.01.2025 il Tribunale nominava il CTU, formulava il quesito da porre allo stesso, fissava l'udienza di comparizione delle parti per l'udienza del 2.7.2025 con termine perentorio alla parte ricorrente sino al
20.03.2025 per la notificazione del ricorso e del decreto alla parte convenuta.
All'udienza, fissata in modalità cartolare, il difensore del ricorrente con note di trattazione chiedeva all'adito Tribunale dichiararsi l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo.
Rilevato che l non risultava costituito all'esito della CP_1 trattazione cartolare dell'odierna udienza del 22 luglio 2025, la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n.
111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.
A sensi dell'art.696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c.. Ai sensi dell'art.696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forma stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il
CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali. Infine, ai sensi dell'art. 694 c.p.c. (ordine di comparizione), “il presidente del tribunale
o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Il quadro normativo, così come ricostruito, richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria.
I termini perentori, ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c., non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti.
Resta soltanto salva la possibilità, per la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice la rimessione nei termini ai sensi dell'art.153, comma 2, c.p.c..
Nella fattispecie la parte non ha dato prova di avervi provveduto nei termini, ragion per cui il ricorso va dichiarato improcedibile.
Ne consegue la revoca del CTU nominato relativamente a questo giudizio.
Nulla per le spese processuali.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- revoca la nomina del CTU;
- nulla per le spese processuali.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 25 luglio 2025. Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 25 luglio 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.
11497/2024 r.g.l. promossa da
rappresentata e difesa in forza di procura alle liti a Parte_1 margine del ricorso dall'avv. Antonio Gallifuoco presso lo studio del quale in Manfredonia (FG) Via Dei Carbonari Dauni, 40 è elettivamente domiciliata ricorrente contro
Controparte_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.01.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva istanza per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., chiedendo all'adito Tribunale l'accertamento dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento negati in sede amministrativa.
Con decreto 13.01.2025 il Tribunale nominava il CTU, formulava il quesito da porre allo stesso, fissava l'udienza di comparizione delle parti per l'udienza del 2.7.2025 con termine perentorio alla parte ricorrente sino al
20.03.2025 per la notificazione del ricorso e del decreto alla parte convenuta.
All'udienza, fissata in modalità cartolare, il difensore del ricorrente con note di trattazione chiedeva all'adito Tribunale dichiararsi l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo.
Rilevato che l non risultava costituito all'esito della CP_1 trattazione cartolare dell'odierna udienza del 22 luglio 2025, la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n.
111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.
A sensi dell'art.696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c.. Ai sensi dell'art.696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forma stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il
CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali. Infine, ai sensi dell'art. 694 c.p.c. (ordine di comparizione), “il presidente del tribunale
o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Il quadro normativo, così come ricostruito, richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria.
I termini perentori, ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c., non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti.
Resta soltanto salva la possibilità, per la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice la rimessione nei termini ai sensi dell'art.153, comma 2, c.p.c..
Nella fattispecie la parte non ha dato prova di avervi provveduto nei termini, ragion per cui il ricorso va dichiarato improcedibile.
Ne consegue la revoca del CTU nominato relativamente a questo giudizio.
Nulla per le spese processuali.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- revoca la nomina del CTU;
- nulla per le spese processuali.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 25 luglio 2025. Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano