Art. 13.
Per il personale inquadrato a ruolo in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni con decorrenza giuridica 1 gennaio 1979, non si applica per il periodo compreso fra tale data e quella del 18 febbraio 1979, di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , la ritenuta straordinaria prevista dall' articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 , modificato dall' articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 .
Per il personale inquadrato a ruolo in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni con decorrenza giuridica 1 gennaio 1979, non si applica per il periodo compreso fra tale data e quella del 18 febbraio 1979, di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , la ritenuta straordinaria prevista dall' articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 , modificato dall' articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 .