Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00385/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03315/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3315 del 2025, proposto da
KE Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9861533A77, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica e Carlo Lucioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Francesco Paolo Francica in Milano, via Principe Amedeo 3;
contro
AR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Falorni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Firenze, via de' Pucci n. 4;
nei confronti
della Limacorporate S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Tigano e Bruno Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Link Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota inviata via PEC da ESTAR l’08.10.2025, con la quale ha comunicato che “in riferimento alla diffida indicata in oggetto, pervenuta a questa struttura tramite PEC in data 30/09/2025, si comunica che la Commissione Giudicatrice si è riunita in data 06/10/2025, come attestato da apposito verbale agli atti, al fine di esaminare le questioni sollevate in merito alla codifica dei Dispositivi Medici inclusi nell’“Allegato può contenere”. A seguito della discussione, la Commissione ha concordato che, qualora dovessero emergere specifiche esigenze da parte degli utilizzatori, i dispositivi medici indicati nell’“Allegato può contenere” potranno essere integrati nel corso dell’esecuzione contrattuale, previa valutazione da parte della stessa Commissione Giudicatrice. Si precisa che tale determinazione, conforme agli atti di gara, è stata assunta per tutti i lotti in cui è presente l’“Allegato può contenere” e che, sin dall’avvio dei contratti, il relativo percorso di integrazione è stato avviato, come noto alla Sua Assistita”, con riferimento al Lotto n. 1;
- del Verbale della Commissione Giudicatrice del 06.10.2025;
se ed in quanto occorrer possa, sempre con riferimento al Lotto n. 1:
- del Verbale della Commissione Giudicatrice dell’11.06.2025;
- della nota di ESTAR del 02.07.2025;
- della determinazione n. 989 del 30.07.2025, recante il differimento del termine per la stipula dei contratti di accordo quadro relativo alla procedura in oggetto;
in via subordinata, se ed in quanto occorrer possa:
- della determinazione n. 395 del 21.03.2025, recante “Aggiudicazione procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento quadriennale della fornitura protesi ortopediche di vario tipo, compresi lotti non aggiudicati, spaziatori e dispositivo per il trattamento di rottura irreparabile della cuffia dei rotatori, (36 lotti) per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana (CUI 2020-032-0020) codice gara 9132210. CPV 33183200-8”, relativamente al Lotto n. 1, nella parte in cui non è stata esclusa l’offerta presentata da Limacorporate S.p.A.;
- tutti i Verbali della Commissione Giudicatrice e del seggio di Gara (allegati alla determ. n. 395 del 21.02.2025, doc. 17), sempre limitatamente al Lotto n. 1, nella parte in cui non è stata esclusa l’offerta presentata da Limacorporate S.p.A.;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di presentare motivi aggiunti, anche in relazione agli atti non conosciuti e istanze cautelari, nonché di agire nel presente giudizio o in separata sede per il risarcimento dei danni;
nonché per la condanna
di ESTAR a dare puntuale esecuzione, con riferimento al Lotto n. 1, alla determinazione n. 395 del 21.03.2025, recante l’aggiudicazione della “Procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento quadriennale della fornitura protesi ortopediche di vario tipo, compresi lotti non aggiudicati, spaziatori e dispositivo per il trattamento di rottura irreparabile della cuffia dei rotatori, (36 lotti) per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana (cpv 33183200-8)”,
in via subordinata per l'accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente ad ottenere, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, la riforma della graduatoria per l’aggiudicazione dell’Accordo quadro per il Lotto n. 1, con l’inserimento di KE al primo posto.
In subordine, laddove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, KE Italia S.r.l si riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno per equivalente;
nonché per la declaratoria di inefficacia
dell’Accordo quadro con Limacorporate S.p.A. quanto al Lotto n. 1, nella denegata ipotesi in cui, nelle more della presente impugnazione, fosse stato sottoscritto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Limacorporate S.p.A. e di AR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. UI GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con D.D. n. 798 del 13 giugno 2023, AR indiceva la “ Procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento quadriennale della fornitura protesi ortopediche di vario tipo, compresi lotti non aggiudicati, spaziatori e dispositivo per il trattamento di rottura irreparabile della cuffia dei rotatori, (36 lotti) per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana (cpv 33183200-8) ”.
La ricorrente partecipava alla gara in esame per una pluralità di lotti e, in particolare, per il lotto n. 1, avente ad oggetto la fornitura di: “ PROTESI DI SPALLA Protesi con stelo omerale, cementato e non, per frattura con modularità d'impianto e interscambiabilità di sistema ”, per la quale la lex specialis prevedeva l’aggiudicazione in favore delle prime tre graduate nella seguente misura: il 50% della commessa alla prima graduata, il 30 % alla seconda graduata e il 20% alla terza.
All’esito dell’espletamento della gara, la ricorrente si collocava al secondo posto in graduatoria e, pertanto, essa risultava aggiudicataria nella misura del 30%.
Sennonché, al momento della conclusione dei conseguenti contratti, AR richiedeva chiarimenti alla Commissione di gara circa l’oggetto del contratto e l’organo di valutazione, con verbale del 11 giugno 2025, precisava che: “ saranno oggetto di codifica i soli dispositivi oggetto dell’offerta, mentre non potranno essere contrattualizzati quei prodotti proposti all’interno dell’“allegato può contenere” non rientranti nella predetta categoria in quanto, tali DM non sono stati oggetto di valutazione stante la non pertinenza con quanto richiesti nei lotti. ”.
Con nota del 2 luglio 2025, AR comunicava alle ricorrenti che: “ saranno oggetto di codifica i soli dispositivi oggetto dell’offerta di pertinenza del lotto comprensivi dei dispositivi offerti a completamento dell’impianto tipo e dell’ampiezza gamma, mentre non potranno essere contrattualizzati quei prodotti proposti all’interno “ dell’allegato può contenere” non rientranti nella predette categorie in quanto, come specificato dal verbale integrativo della CG sopra riportato, tali DM non sono stati oggetto di valutazione stante la non pertinenza con quanto richiesto nei lotti e la sovrapposizione per tipologia con DM già forniti in altre procedure in precedenza aggiudicate da questo Ente. ”.
Con la predetta nota AR dava atto che l’aggiudicazione era divenuta efficace in data 25 marzo 2025, chiedendo agli operatori economici aggiudicatari di “ aderire alla proposta di differire la stipula del contratto mantenendo la valida l’offerta presentata in sede di gara, sottoscrivendo per accettazione il presente documento. ”.
In data 10 luglio 2025, la ricorrente inviava ad AR l’atto di adesione sottoscritto per accettazione.
In conformità ai prefati atti, con D.D. n. 989 del 30 luglio 2025, n. 989, AR disponeva per tutti i lotti relativi alla procedura evidenziale in esame nei seguenti termini: “ di dare atto che si procederà a contrattualizzare e codificare i soli dispositivi oggetto dell’offerta comprensivi dei dispositivi offerti a completamento dell’impianto tipo e dell’ampiezza gamma, mentre non saranno contrattualizzati i prodotti non rientranti nella predette categorie in quanto, come specificato dal verbale integrativo della Commissione Giudicatrice del 11/06/2025, non sono stati oggetto di valutazione; … ”.
A seguito di ulteriori interlocuzioni, nel verbale del 6 ottobre 2025, la Commissione di gara rilevava quanto segue: “ - con Det. 395/25 è stata aggiudicata la fornitura in oggetto;
- con successiva Det. 989/25 è stato formalizzato il differimento del termine per la stipula dei contratti al 15/09/2025 e che, come indicato nel verbale della del 11/06/2025, è stato precisato che “saranno oggetto di codifica i soli dispositivi oggetto dell’offerta, mentre non potranno essere contrattualizzati quei prodotti proposti all’interno dell”’allegato può contenere” non rientranti nella predetta categoria in quanto, tali DM non sono stati oggetto di valutazione stante la non pertinenza con quanto richiesto nei lotti.”
La Commissione Giudicatrice si riunisce per prendere visione delle note pervenute all’OUC Dispositivi Medici da parte dell’Avvocato della ditta KE Italia srl in cui si contesta la mancata codifica dello stelo “Accolade II” incluso nel c.d. “allegato può contenere”.
A tal proposito la CG premesso quanto segue:
- che il dispositivo in questione non è stato offerto nell’ambito dell’impianto tipo;
- che il dispositivo, era solo indicato nel file denominato “allegato può contenere “e nell’allegato “tracciato”;
- che in sede di gara non è stata prodotta e riscontrata alcuna documentazione tecnica afferente il dispositivo;
- la CG, in sede di valutazione, non ha considerato il dispositivo “Accolade ai fini dell’assegnazione del giudizio e /o punteggio;
La Commissione Giudicatrice, a seguito della trasmissione da parte della ditta della schedatecnica relativa allo stelo 'Accolade II', avvenuta successivamente all’aggiudicazione, si è riunita in data odierna e ha avuto modo di constatare, che il dispositivo in esame, come indicato nelle “indicazioni per l’uso”, può essere impiegato, tra le altre indicazioni, per “Revisione di procedure, laddove altri trattamenti o dispositivi medici abbiano fallito” e rientra, nei termini declinati nella scheda tecnica, quale impianto residuale da revisione.
La CG concorda che qualora dovessero emergere specifiche esigenze cliniche da parte degli utilizzatori, i dispositivi medici indicati nell’“allegato può contenere” potranno essere contrattualizzati, previa valutazione, nel corso dell’esecuzione contrattuale in conformità agli istituti previsti dal codice del Codice dei contratti pubblici. Si precisa che tale determinazione, conforme agli atti di gara, è stata assunta per tutti i lotti in cui è presente l’“Allegato può contenere”.
La CG prende atto che dopo l’avvio della fornitura sono pervenute all’OUC Dispositivi Medici richieste di acquisto (RDA) per i prodotti contenuti nell’allegato può contenere per alcuni lotti/ditte. ”.
Con PEC del 8 ottobre 2025, AR comunicava alla ricorrente che: “ la Commissione Giudicatrice si è riunita in data 06/10/2025, come attestato da apposito verbale agli atti, al fine di esaminare le questioni sollevate in merito alla codifica dei Dispositivi Medici inclusi nell’“Allegato può contenere”. A seguito della discussione, la Commissione ha concordato che, qualora dovessero emergere specifiche esigenze da parte degli utilizzatori, i dispositivi medici indicati nell’“Allegato può contenere” potranno essere integrati nel corso dell’esecuzione contrattuale, previa valutazione da parte della stessa Commissione Giudicatrice. Si precisa che tale determinazione, conforme agli atti di gara, è stata assunta per tutti i lotti in cui è presente l’“Allegato può contenere” e che, sin dall’avvio dei contratti, il relativo percorso di integrazione è stato avviato, come noto alla Sua Assistita. ”.
2. Avverso gli atti indicati in epigrafe, la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di impugnazione:
- “ 1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA. – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ RISPETTO AGLI ALTRI ATTI E PROVVEDIMENTI DEL PROCEDIMENTO. ”.
Premette la ricorrente che l’esclusione dei devices offerti per il lotto 1 sarebbe stata disposta solo con la comunicazione del 8 ottobre 2025, atteso che la nota del 2 luglio 2025 e la successiva D.D. n. 989 del 30 luglio 2025 non avrebbero fatto espresso riferimento al lotto 1.
Nel merito, con il mezzo in esame, parte ricorrente assume che i devices indicati nell’allegato C.4bis per il lotto 1 costituirebbero dispositivi a completamento dell’impianto tipo ovvero attinenti all’ampiezza di gamma e, per ciò solo, essi rientrerebbero nel perimetro dei prodotti offerti e valutati dalla Commissione di gara e, pertanto, essi dovrebbero essere contrattualizzati.
- “ 2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. 341/1990. – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. ”.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la comunicazione di AR del 8 ottobre 2025 per difetto di motivazione, atteso che l’esclusione dalla contrattualizzazione dei devices indicati nell’allegato C.4bis dall’offerta sarebbe solo affermata, senza l’indicazione di alcun riferimento circa le ragioni che hanno determinato tale decisione.
In particolare, ad avviso della ricorrente, la Stazione appaltante avrebbe dovuto precisare perché i dispositivi offerti nell’allegato C.4bis non costituiscono completamento dell’impianto tipo ovvero perché essi non attengono alla valutazione dell’ampiezza di gamma.
- “ 3. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ RISPETTO AGLI ALTRI ATTI E PROVVEDIMENTI DEL PROCEDIMENTO SOTTO ALTRO PROFILO. ”.
Con il terzo mezzo, parte ricorrente assume che dagli atti di gara non emergerebbe la mancata valutazione dei prodotti offerti e indicati nell’allegato C.4bis e, soprattutto, il provvedimento di aggiudicazione recherebbe il recepimento di tutti i dispositivi medici offerti, senza operare alcuna distinzione.
A riprova del proprio assunto, parte ricorrente richiama due note di AR del 1 settembre 2025 e del 10 settembre 2025, dove si farebbe riferimento ai tracciati relativi a tutti prodotti offerti, senza distinzione di sorta.
- “ 4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17, 18 e 120, D.LGS. 36/2023. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DI LIBERA CONCORRENZA. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E TUTELA DELL’AFFIDAMENTO. ”.
Con il quarto mezzo, parte ricorrente assume che i dispositivi indicati nell’allegato C.4bis sarebbero stati valutati dalla Commissione di gara e, pertanto, sarebbero stati oggetto del conseguente provvedimento di aggiudicazione.
In sostanza, nella prospettazione attorea, a norma delle corrispondenti previsioni di legge, vi dovrebbe essere corrispondenza tra aggiudicazione e contratto.
- “ 5. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21-QUINQUIES E/O 21-NONIES, L. 241/1990. ”.
Con il quinto mezzo, parte ricorrente ritiene che la mancata contrattualizzazione di dispositivi oggetto di aggiudicazione costituirebbe un surrettizio ed illegittimo esercizio dei poteri di autotutela decisoria, in violazione degli art. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/90.
- “6. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DI LIBERA CONCORRENZA. – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. IN VIA SUBORDINATA, CON RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 395 DEL 21.03.2025: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DI LIBERA CONCORRENZA. – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.”.
Con l’ultimo mezzo, parte ricorrente deduce la pretesa ingiustificata disparità di trattamento con la controinteressata Limacorporate spa, atteso che la Commissione avrebbe per quest’ultima valutato i dispositivi recati nell’allegato C.4bis, quali elementi di completamento dell’impianto offerto, diversamente da quanto disposto per il proprio device .
Per tali motivi, la ricorrente censura l’aggiudicazione disposta in favore della predetta controinteressata, che, a suo dire, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura evidenziale in esame.
3. Si sono costituiti in giudizio AR e la controinteressata Limacorporate spa.
3.1 In via preliminare, AR ha formulato le seguenti eccezioni in rito:
- irricevibilità del ricorso introduttivo per la mancata tempestiva impugnazione della nota AR del 2 luglio 2025 e della D.D. di AR del 30 luglio 2025, prot. n. 989, attesa l’immediata lesività delle predette determinazioni nella parte in cui esse avrebbero già escluso la contrattualizzazione dei dispositivi offerti nell’allegato C.4bis per tutti i lotti;
- inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per la mancata impugnazione della presupposta nota AR del 15 settembre 2025, che ha confermato la mancata contrattualizzazione dei devices offerti con l’allegato C.4bis;
- inammissibilità per intervenuta acquiescenza per effetto della sottoscrizione dell’accordo quadro in data 16 settembre 2025;
- irricevibilità per tardività del ricorso nella parte in cui esso ha censurato l’aggiudicazione disposta in favore della Limacorporate spa.
Nel merito, AR ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza, con espresso richiamo del precedente della Sezione n. 1857 del 14 novembre 2025, intervenuto tra le stesse parti e riguardante la medesima procedura, anche se con riferimento al lotto 3.
3.2 Anche la controinteressata ha formulato eccezioni in rito sovrapponibili a quelle sollevate da AR e, nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso, controdeducendo su tutti i motivi di ricorso.
4. Le parti hanno scambiato memorie con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
5. All’udienza del 4 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. In via preliminare, il Collegio ritiene che le eccezioni in rito formulate dalle parti resistenti siano fondate nei limiti e nei sensi di seguito precisati.
6.1 In detta prospettiva, deve rilevarsi che parte ricorrente ha impugnato in via principale la comunicazione AR del 8 ottobre 2025, con cui l’Ente, pur ribadendo la mancata contrattualizzazione dei dispositivi indicati nell’allegato C.4bis, ha assunto tuttavia che i medesimi devices avrebbero potuto formare oggetto di fornitura in fase di esecuzione dell’accordo quadro, in base alle richieste delle Aziende interessate.
La predetta comunicazione fa espresso rinvio al verbale della Commissione aggiudicatrice del 6 ottobre 2025, che, sul punto, si è limitata a richiamare i precedenti deliberati del luglio 2025 e, in particolare, la D.D. n. 989 del 30 luglio 2025, con cui AR, recependo le valutazioni della Commissione stessa a cui hanno prestato adesione gli operatori economici aggiudicatari, ha dato atto “ … che si procederà a contrattualizzare e codificare i soli dispositivi oggetto dell’offerta comprensivi dei dispositivi offerti a completamento dell’impianto tipo e dell’ampiezza gamma, mentre non saranno contrattualizzati i prodotti non rientranti nella predette categorie in quanto, come specificato dal verbale integrativo della Commissione Giudicatrice del 11/06/2025, non sono stati oggetto di valutazione; ”.
La predetta determina e i verbali della Commissione di gara avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati dalla ricorrente, perché, diversamente da quanto assunto dalla medesima nella propria memoria difensiva, essi già recavano l’espressa statuizione relativa alla impossibilità di procedere alla contrattualizzazione dei dispositivi non ricompresi nel bando e indicati nell’allegato C.4bis con riferimento a tutti i lotti della procedura evidenziale in esame.
Non vi è ambiguità circa l’estensione dell’ambito oggettivo dei predetti atti, che evidentemente riguardava tutti i dispositivi offerti nel predetto allegato con riguardo a tutti i lotti a cui la ricorrente ha partecipato.
Lo stesso verbale del 6 ottobre non reca alcun riesame delle precedenti determinazioni, assumendo esclusivamente che: “ a seguito della trasmissione da parte della ditta della scheda tecnica relativa allo stelo 'Accolade II', avvenuta successivamente all’aggiudicazione, si è riunita in data odierna e ha avuto modo di constatare, che il dispositivo in esame, come indicato nelle “indicazioni per l’uso”, può essere impiegato, tra le altre indicazioni, per “Revisione di procedure, laddove altri trattamenti o dispositivi medici abbiano fallito” e rientra, nei termini declinati nella scheda tecnica, quale impianto residuale da revisione.
La CG concorda che qualora dovessero emergere specifiche esigenze cliniche da parte degli utilizzatori, i dispositivi medici indicati nell’“allegato può contenere” potranno essere contrattualizzati, previa valutazione, nel corso dell’esecuzione contrattuale in conformità agli istituti previsti dal codice del Codice dei contratti pubblici. Si precisa che tale determinazione, conforme agli atti di gara, è stata assunta per tutti i lotti in cui è presente l’“Allegato può contenere ”.
In sostanza, la Commissione in data 6 ottobre 2025, dato atto dell’impossibilità di contrattualizzare nell’immediato il predetto dispositivo, ha ritenuto che esso potesse essere oggetto di contrattualizzazione in sede di esecuzione “ quale impianto residuale da revisione ”.
Tuttavia, la lesività denunciata con il ricorso in esame riguarda la ricomprensione dei dispositivi recati nell’allegato C.4bis, questione già delibata dalla Commissione di gara e da AR con i provvedimenti del luglio 2025 rimasti inoppugnati e rispetto ai quali la nota del 8 ottobre 2025 e il verbale del 6 ottobre 2025 si atteggiano quali atti meramente confermativi, privi di contenuti autonomamente lesivi, comportando l’inammissibilità dell’impugnativa proposta per difetto originario di interesse.
6.2 Le prefate considerazioni valgono anche con riferimento al sesto motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione in favore della Limacorporate spa, assumendo che la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in esame.
In detta prospettiva, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’aggiudicazione nel termine decadenziale di trenta giorni decorrente dalla D.D. n. 989 del 30 luglio 2025, atteso che da tale momento il quadro lesivo assunto a fondamento del gravame proposto si era interamente delineato.
7. Ciò posto in via preliminare, in ogni caso il ricorso proposto è infondato nel merito sulla base delle seguenti ragioni.
7.1 In detta prospettiva, il Collegio rileva che i primi cinque motivi di ricorso costituiscono censure perfettamente sovrapponibili a quelle proposte con il ricorso 2970/2025, già delibato dalla Sezione con sentenza di rigetto n. 1857 del 14 novembre 2025, alla cui motivazione si fa espresso rinvio ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cpa, attesa l’identità di causa petendi .
In particolare, la Sezione ha così motivato la prefata decisione: “ 4.1. L’istante contesta, in particolare, la mancata contrattualizzazione del dispositivo Accolade II e degli altri prodotti contenuti nel modulo C.4bis¸ atteso che il primo può essere utilizzato, in certi casi, anche per i primi impianti e può dunque rientrare tra i prodotti offerti a completamento dell’impianto tipo, mentre gli ulteriori prodotti contribuiscono a determinare l’ampiezza di gamma offerta e sono stati infatti valutati dalla commissione giudicatrice poiché indicati dalla società ricorrente anche nel questionario C.1.1.
4.2 Ritiene il Collegio che la decisione della commissione giudicatrice, esplicitata nel verbale dell’11.06.2025, di codificare e contrattualizzare esclusivamente i dispositivi oggetto dell’offerta, ossia i prodotti relativi all’impianto tipo (compresi quelli offerti a completamento dell’impianto tipo e dell’ampiezza di gamma) - cui si riferiscono soltanto i modelli C.4 e C.4.1 allegati al disciplinare - sia esente da vizi poiché conforme alle previsioni di gara. Peraltro, tanto è coerente con la circostanza che le ulteriori componenti - indicate nei modelli C.4bis e C.4.1bis allegati al disciplinare (e rientranti nell’allegato può contenere) - non essendo attinenti allo stretto oggetto del lotto, che si riferisce solo all’impianto tipo, potranno comunque essere contrattualizzate su specifica istanza delle aziende utilizzatrici, previa valutazione della commissione.
4.3. Con particolare riferimento al dispositivo Accolade II risulta dagli atti di gara che lo stesso è stato pacificamente incluso dall’operatore nel modello C.4bis e che non è stato ritenuto offerto a completamento dell’impianto tipo o dell’ampiezza di gara da parte della commissione giudicatrice (cfr. verbale del 6.10.2025, doc. 16 di AR). Peraltro, a ulteriore comprova della mancata valutazione di tale prodotto da parte della commissione vi è la circostanza che in sede di gara non è stata offerta alcuna documentazione tecnica afferente a tale dospositivo, ma la relativa scheda tecnica è stata trasmessa dalla società ricorrente solo in data successiva all’aggiudicazione.
5. Tali considerazioni restano valide nonostante che alla determinazione di aggiudicazione n. 395 del 21.03.2025 siano stati erroneamente allegati anche i modelli C.4bis e C.4.1bis, poiché tale errata pubblicazione - lungi dall’esternare una diversa manifestazione di volontà dell’amministrazione procedente - risulta piuttosto frutto di una svista, inidonea come tale ingenerare nel destinatario la convinzione che AR abbia voluto ampliare l’oggetto del lotto di gara. Sul punto, occorre richiamare l’orientamento giurisprudenziale che, in materia di errore materiale, ha chiarito che “ciò che si richiede al fine di poter identificare un errore materiale e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l’espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un ‘errore ostativo’ intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà. Occorre, in particolare, che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto” (cfr. TAR Lazio sez. III, n. 8420/2021).
5.1. Nel caso di specie, reputa il Collegio che, da un lato, risulta dal tenore dell’aggiudicazione la chiara volontà dell’amministrazione di codificare soltanto i dispositivi oggetto di offerta (afferenti all’impianto tipo), senza comprendere le ulteriori componenti presenti nell’“allegato può contenere”; dall’altro lato, risulta che AR - una volta accortosi dell’errore di pubblicazione - ha rettificato l’aggiudicazione con la successiva determina n. 989 del 30.07.2025, in cui ha dato conto della svista in cui è incorso e ha ribadito l’esatta portata dell’aggiudicazione, richiamando anche il precedente verbale della commissione giudicatrice dell’11.06.2025.
5.2. Parimenti deve ritenersi con riferimento alle note del 1.09.2025 e del 2.09.2025 contenenti i tracciati trasmessi dall’amministrazione, atteso che tali atti non sono idonei né a modificare l’oggetto del lotto di gara, né sono idonei a manifestare un mutamento di volontà dell’amministrazione già cristallizzata con l’aggiudicazione. Peraltro, l’erroneo contenuto delle note impugnate è stato comunque specificato nella successiva nota del 15.09.2025. ”.
7.2 Quanto al sesto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha censurato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata Limacorporate spa, deve osservarsi che, al netto della genericità della censura veicolata con il mezzo in esame, come messo in evidenza da parte della predetta società controinteressata, il dispositivo valutato dalla Commissione di gara ai fini dell’aggiudicazione era quello espressamente richiesto dalla lex specialis e il device indicato dalla medesima dall’allegato C.4bis (stelo cementato) è stato valutato dalla Commissione di gara sulla base della scheda tecnica e della relazione allegata all’offerta presentata in sede di gara.
Pertanto, non sussiste alcuna disparità di trattamento perpetrato dalla Commissione di gara in danno della ricorrente, trattandosi di situazioni non sovrapponibili per le predette ragioni.
8. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di AR e della Limacorporate spa, che liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore di ciascuna parte resistente; nulla spese nei confronti della Link Italia spa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB MA CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
UI GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI GA | OB MA CH |
IL SEGRETARIO