TAR Firenze, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 385
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. 341/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento sotto altro profilo.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 17, 18 e 120, D.Lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 21-quinquies e/o 21-nonies, L. 241/1990.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. 341/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento sotto altro profilo.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 17, 18 e 120, D.Lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 21-quinquies e/o 21-nonies, L. 241/1990.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. 341/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento sotto altro profilo.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 17, 18 e 120, D.Lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 21-quinquies e/o 21-nonies, L. 241/1990.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. 341/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento sotto altro profilo.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 17, 18 e 120, D.Lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 21-quinquies e/o 21-nonies, L. 241/1990.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. 341/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento sotto altro profilo.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 17, 18 e 120, D.Lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 21-quinquies e/o 21-nonies, L. 241/1990.

    Il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse, in quanto le determinazioni lesive relative all'impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non inclusi nel bando erano già state assunte con provvedimenti precedenti (luglio 2025) rimasti inoppugnati. La nota dell'ottobre 2025 e il verbale di ottobre 2025 sono atti meramente confermativi.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

    Il ricorso è inammissibile per tardività. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'aggiudicazione entro 30 giorni dalla determinazione del luglio 2025, poiché da tale momento il quadro lesivo si era delineato. Nel merito, non sussiste disparità di trattamento in quanto le situazioni non sono sovrapponibili: il dispositivo di Limacorporate era pertinente all'impianto tipo, mentre quello di KE Italia era indicato nell'allegato C.4bis e privo di documentazione tecnica in fase di gara.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

    Il ricorso è inammissibile per tardività. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'aggiudicazione entro 30 giorni dalla determinazione del luglio 2025, poiché da tale momento il quadro lesivo si era delineato. Nel merito, non sussiste disparità di trattamento in quanto le situazioni non sono sovrapponibili: il dispositivo di Limacorporate era pertinente all'impianto tipo, mentre quello di KE Italia era indicato nell'allegato C.4bis e privo di documentazione tecnica in fase di gara.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

    Il ricorso è inammissibile per tardività. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'aggiudicazione entro 30 giorni dalla determinazione del luglio 2025, poiché da tale momento il quadro lesivo si era delineato. Nel merito, non sussiste disparità di trattamento in quanto le situazioni non sono sovrapponibili: il dispositivo di Limacorporate era pertinente all'impianto tipo, mentre quello di KE Italia era indicato nell'allegato C.4bis e privo di documentazione tecnica in fase di gara.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

    Il ricorso è inammissibile per tardività. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'aggiudicazione entro 30 giorni dalla determinazione del luglio 2025, poiché da tale momento il quadro lesivo si era delineato. Nel merito, non sussiste disparità di trattamento in quanto le situazioni non sono sovrapponibili: il dispositivo di Limacorporate era pertinente all'impianto tipo, mentre quello di KE Italia era indicato nell'allegato C.4bis e privo di documentazione tecnica in fase di gara.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento.

    Il ricorso è infondato nel merito. Le censure sono sovrapponibili a quelle già rigettate in una precedente sentenza (n. 1857/2025) tra le stesse parti e per la medesima procedura. La decisione della Commissione di codificare e contrattualizzare solo i dispositivi oggetto dell'offerta (impianto tipo) è conforme agli atti di gara. L'inclusione di ulteriori componenti nell'allegato 'può contenere' non implica la loro contrattualizzazione immediata, ma solo la possibilità di integrazione in fase esecutiva previa valutazione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. 341/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

    Il ricorso è infondato nel merito. Le censure sono sovrapponibili a quelle già rigettate in una precedente sentenza (n. 1857/2025) tra le stesse parti e per la medesima procedura. La decisione della Commissione di codificare e contrattualizzare solo i dispositivi oggetto dell'offerta (impianto tipo) è conforme agli atti di gara. L'inclusione di ulteriori componenti nell'allegato 'può contenere' non implica la loro contrattualizzazione immediata, ma solo la possibilità di integrazione in fase esecutiva previa valutazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento sotto altro profilo.

    Il ricorso è infondato nel merito. Le censure sono sovrapponibili a quelle già rigettate in una precedente sentenza (n. 1857/2025) tra le stesse parti e per la medesima procedura. La decisione della Commissione di codificare e contrattualizzare solo i dispositivi oggetto dell'offerta (impianto tipo) è conforme agli atti di gara. L'inclusione di ulteriori componenti nell'allegato 'può contenere' non implica la loro contrattualizzazione immediata, ma solo la possibilità di integrazione in fase esecutiva previa valutazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 17, 18 e 120, D.Lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento.

    Il ricorso è infondato nel merito. Le censure sono sovrapponibili a quelle già rigettate in una precedente sentenza (n. 1857/2025) tra le stesse parti e per la medesima procedura. La decisione della Commissione di codificare e contrattualizzare solo i dispositivi oggetto dell'offerta (impianto tipo) è conforme agli atti di gara. L'inclusione di ulteriori componenti nell'allegato 'può contenere' non implica la loro contrattualizzazione immediata, ma solo la possibilità di integrazione in fase esecutiva previa valutazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 21-quinquies e/o 21-nonies, L. 241/1990.

    Il ricorso è infondato nel merito. Le censure sono sovrapponibili a quelle già rigettate in una precedente sentenza (n. 1857/2025) tra le stesse parti e per la medesima procedura. La decisione della Commissione di codificare e contrattualizzare solo i dispositivi oggetto dell'offerta (impianto tipo) è conforme agli atti di gara. L'inclusione di ulteriori componenti nell'allegato 'può contenere' non implica la loro contrattualizzazione immediata, ma solo la possibilità di integrazione in fase esecutiva previa valutazione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento.

    Il ricorso è infondato nel merito. Le censure sono sovrapponibili a quelle già rigettate in una precedente sentenza (n. 1857/2025) tra le stesse parti e per la medesima procedura. La decisione della Commissione di codificare e contrattualizzare solo i dispositivi oggetto dell'offerta (impianto tipo) è conforme agli atti di gara. L'inclusione di ulteriori componenti nell'allegato 'può contenere' non implica la loro contrattualizzazione immediata, ma solo la possibilità di integrazione in fase esecutiva previa valutazione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. 341/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

    Il ricorso è infondato nel merito. Le censure sono sovrapponibili a quelle già rigettate in una precedente sentenza (n. 1857/2025) tra le stesse parti e per la medesima procedura. La decisione della Commissione di codificare e contrattualizzare solo i dispositivi oggetto dell'offerta (impianto tipo) è conforme agli atti di gara. L'inclusione di ulteriori componenti nell'allegato 'può contenere' non implica la loro contrattualizzazione immediata, ma solo la possibilità di integrazione in fase esecutiva previa valutazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento sotto altro profilo.

    Il ricorso è infondato nel merito. Le censure sono sovrapponibili a quelle già rigettate in una precedente sentenza (n. 1857/2025) tra le stesse parti e per la medesima procedura. La decisione della Commissione di codificare e contrattualizzare solo i dispositivi oggetto dell'offerta (impianto tipo) è conforme agli atti di gara. L'inclusione di ulteriori componenti nell'allegato 'può contenere' non implica la loro contrattualizzazione immediata, ma solo la possibilità di integrazione in fase esecutiva previa valutazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 17, 18 e 120, D.Lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento.

    Il ricorso è infondato nel merito. Le censure sono sovrapponibili a quelle già rigettate in una precedente sentenza (n. 1857/2025) tra le stesse parti e per la medesima procedura. La decisione della Commissione di codificare e contrattualizzare solo i dispositivi oggetto dell'offerta (impianto tipo) è conforme agli atti di gara. L'inclusione di ulteriori componenti nell'allegato 'può contenere' non implica la loro contrattualizzazione immediata, ma solo la possibilità di integrazione in fase esecutiva previa valutazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 21-quinquies e/o 21-nonies, L. 241/1990.

    Il ricorso è infondato nel merito. Le censure sono sovrapponibili a quelle già rigettate in una precedente sentenza (n. 1857/2025) tra le stesse parti e per la medesima procedura. La decisione della Commissione di codificare e contrattualizzare solo i dispositivi oggetto dell'offerta (impianto tipo) è conforme agli atti di gara. L'inclusione di ulteriori componenti nell'allegato 'può contenere' non implica la loro contrattualizzazione immediata, ma solo la possibilità di integrazione in fase esecutiva previa valutazione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento.

    Il ricorso è infondato nel merito. Le censure sono sovrapponibili a quelle già rigettate in una precedente sentenza (n. 1857/2025) tra le stesse parti e per la medesima procedura. La decisione della Commissione di codificare e contrattualizzare solo i dispositivi oggetto dell'offerta (impianto tipo) è conforme agli atti di gara. L'inclusione di ulteriori componenti nell'allegato 'può contenere' non implica la loro contrattualizzazione immediata, ma solo la possibilità di integrazione in fase esecutiva previa valutazione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. 341/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

    Il ricorso è infondato nel merito. Le censure sono sovrapponibili a quelle già rigettate in una precedente sentenza (n. 1857/2025) tra le stesse parti e per la medesima procedura. La decisione della Commissione di codificare e contrattualizzare solo i dispositivi oggetto dell'offerta (impianto tipo) è conforme agli atti di gara. L'inclusione di ulteriori componenti nell'allegato 'può contenere' non implica la loro contrattualizzazione immediata, ma solo la possibilità di integrazione in fase esecutiva previa valutazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli altri atti e provvedimenti del procedimento sotto altro profilo.

    Il ricorso è infondato nel merito. Le censure sono sovrapponibili a quelle già rigettate in una precedente sentenza (n. 1857/2025) tra le stesse parti e per la medesima procedura. La decisione della Commissione di codificare e contrattualizzare solo i dispositivi oggetto dell'offerta (impianto tipo) è conforme agli atti di gara. L'inclusione di ulteriori componenti nell'allegato 'può contenere' non implica la loro contrattualizzazione immediata, ma solo la possibilità di integrazione in fase esecutiva previa valutazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 17, 18 e 120, D.Lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento.

    Il ricorso è infondato nel merito. Le censure sono sovrapponibili a quelle già rigettate in una precedente sentenza (n. 1857/2025) tra le stesse parti e per la medesima procedura. La decisione della Commissione di codificare e contrattualizzare solo i dispositivi oggetto dell'offerta (impianto tipo) è conforme agli atti di gara. L'inclusione di ulteriori componenti nell'allegato 'può contenere' non implica la loro contrattualizzazione immediata, ma solo la possibilità di integrazione in fase esecutiva previa valutazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 21-quinquies e/o 21-nonies, L. 241/1990.

    Il ricorso è infondato nel merito. Le censure sono sovrapponibili a quelle già rigettate in una precedente sentenza (n. 1857/2025) tra le stesse parti e per la medesima procedura. La decisione della Commissione di codificare e contrattualizzare solo i dispositivi oggetto dell'offerta (impianto tipo) è conforme agli atti di gara. L'inclusione di ulteriori componenti nell'allegato 'può contenere' non implica la loro contrattualizzazione immediata, ma solo la possibilità di integrazione in fase esecutiva previa valutazione.

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    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 385
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 385
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo