CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente
Consigliere rel. dott. Roberto Bonanni
dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 3305/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, n. 1457/2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pamela Cioci ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Frosinone, Via Fedele Calvosa - Cond Saredil;
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Guiducci ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle V Giornate, 3;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte_1Con ricorso depositato il 30.12.2023, ha proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato e dichiarato che, a causa della malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombo-sacrale, scoliosi dorso-lombare, protrusioni discali da L2 a L5, voluminosa ernia discale espulsa a livello L5-S1, egli presentava un danno biologico complessivo in misura dell'8%, con decorrenza dal
1° aprile 2023 e, per l'effetto, aveva condannato | CP_1 a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
L CP_1 si è costituito, contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
Parte_1Con l'atto d'appello, contesta la decisione del Tribunale.
Deduce preliminarmente che "La sentenza gravata è ingiusta ed illegittima e deve essere riformata nella parte in cui non riconosce al ricorrente il nesso causale, tra la patologia denunciata: broncopatia cronico ostruttiva e l'attività lavorativa svolta dal periziando nella misura del 12% (dodici per cento) in riferimento alla Tabella
D.M.12.07.2000, applicando il Cd 193, a far data da Aprile 2023 || Ctu, infatti, nell'elaborato peritale è incorso in gravi errori di valutazione: 1) Ha omesso di valutare correttamente nel complesso il quantum del reale quadro patologico presentato dal sig. Pt 1 e l'esposizione ai rischi a cui era sottoposto il ricorrente... II CTU, anche alla luce delle testimonianze rese in corso di giudizio, ha omesso di riconoscere ai rischi professionali cui è stato esposto Parte_1 un ruolo quantomeno concausale rispetto alla genesi della broncopneumopatia cronica ostruttiva . Ha valutato, quindi, in misura ingiustificatamente riduttiva la ripercussione invalidante delle infermità che egli stesso ha posto in diagnosi".
Rinvenendo ragioni per il rinnovo della CTU svolta in 1° grado, chiede gli sia corrisposto l'indennizzo così come stabilito dalla legge, in forma capitale in caso di riconoscimento di una invalidità inferiore al 16% o in forma di rendita in caso di riconoscimento di una invalidità superiore al 16%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Disposto rinnovo di CTU, l'ausiliare del Collegio ha concluso la propria relazione peritale precisando che "il signor Parte_1 e affetto da: " Spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con protrusioni discali multiple a media incidenza funzionale e disturbi neurosensitivi ascrivibili all'attività lavorativa “per cui si ritiene debba essere valutata, sec. Dec. 38/2000, nella misura del 12% ( dodici ). Al contrario si ritiene che la denunciata, paventata, broncopneumopatia non sia da ascrivere all'attività lavorativa svolta".
Ebbene dette conclusioni, frutto di rigoroso accertamento logico-scientifico e normativamente corrette, risultano coerenti con i risultati delle indagini svolte e, sorrette da una corretta motivazione ed immuni da vizi logici, non infirmate da contrarie affermazioni delle parti, debbono essere condivise e vengono fatte proprie dal Collegio.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato, in quanto in sede di gravame non è censurata la sentenza circa la percentuale di danno biologico circa la malattia professionale già riconosciuta e relativa alla spondilodiscoartrosi lombo- sacrale con protrusioni discali multiple a media incidenza funzionale e disturbi neurosensitiva, ma soltanto con riferimento alla non riconosciuta in primo grado (e neanche nel presente grado) della broncopneumopatia
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato e le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, ivi incluse quelle di CTU, liquidate come da separato provvedimento, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.980,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di CTU del presente grado. liquidate come da separato provvedimento.
Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente
Consigliere rel. dott. Roberto Bonanni
dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 3305/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, n. 1457/2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pamela Cioci ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Frosinone, Via Fedele Calvosa - Cond Saredil;
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Guiducci ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle V Giornate, 3;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte_1Con ricorso depositato il 30.12.2023, ha proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato e dichiarato che, a causa della malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombo-sacrale, scoliosi dorso-lombare, protrusioni discali da L2 a L5, voluminosa ernia discale espulsa a livello L5-S1, egli presentava un danno biologico complessivo in misura dell'8%, con decorrenza dal
1° aprile 2023 e, per l'effetto, aveva condannato | CP_1 a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
L CP_1 si è costituito, contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
Parte_1Con l'atto d'appello, contesta la decisione del Tribunale.
Deduce preliminarmente che "La sentenza gravata è ingiusta ed illegittima e deve essere riformata nella parte in cui non riconosce al ricorrente il nesso causale, tra la patologia denunciata: broncopatia cronico ostruttiva e l'attività lavorativa svolta dal periziando nella misura del 12% (dodici per cento) in riferimento alla Tabella
D.M.12.07.2000, applicando il Cd 193, a far data da Aprile 2023 || Ctu, infatti, nell'elaborato peritale è incorso in gravi errori di valutazione: 1) Ha omesso di valutare correttamente nel complesso il quantum del reale quadro patologico presentato dal sig. Pt 1 e l'esposizione ai rischi a cui era sottoposto il ricorrente... II CTU, anche alla luce delle testimonianze rese in corso di giudizio, ha omesso di riconoscere ai rischi professionali cui è stato esposto Parte_1 un ruolo quantomeno concausale rispetto alla genesi della broncopneumopatia cronica ostruttiva . Ha valutato, quindi, in misura ingiustificatamente riduttiva la ripercussione invalidante delle infermità che egli stesso ha posto in diagnosi".
Rinvenendo ragioni per il rinnovo della CTU svolta in 1° grado, chiede gli sia corrisposto l'indennizzo così come stabilito dalla legge, in forma capitale in caso di riconoscimento di una invalidità inferiore al 16% o in forma di rendita in caso di riconoscimento di una invalidità superiore al 16%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Disposto rinnovo di CTU, l'ausiliare del Collegio ha concluso la propria relazione peritale precisando che "il signor Parte_1 e affetto da: " Spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con protrusioni discali multiple a media incidenza funzionale e disturbi neurosensitivi ascrivibili all'attività lavorativa “per cui si ritiene debba essere valutata, sec. Dec. 38/2000, nella misura del 12% ( dodici ). Al contrario si ritiene che la denunciata, paventata, broncopneumopatia non sia da ascrivere all'attività lavorativa svolta".
Ebbene dette conclusioni, frutto di rigoroso accertamento logico-scientifico e normativamente corrette, risultano coerenti con i risultati delle indagini svolte e, sorrette da una corretta motivazione ed immuni da vizi logici, non infirmate da contrarie affermazioni delle parti, debbono essere condivise e vengono fatte proprie dal Collegio.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato, in quanto in sede di gravame non è censurata la sentenza circa la percentuale di danno biologico circa la malattia professionale già riconosciuta e relativa alla spondilodiscoartrosi lombo- sacrale con protrusioni discali multiple a media incidenza funzionale e disturbi neurosensitiva, ma soltanto con riferimento alla non riconosciuta in primo grado (e neanche nel presente grado) della broncopneumopatia
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato e le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, ivi incluse quelle di CTU, liquidate come da separato provvedimento, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.980,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di CTU del presente grado. liquidate come da separato provvedimento.
Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano