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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/06/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE – Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8861/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. PASINI ISIDE
RICORRENTE contro
(c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo: “1 - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vestone (BS) in data 19 luglio 2003 da e , CP_1 Parte_1 disponendo l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro dei matrimoni tenuto dal Comune di Vestone per l'anno 2003 P. II, Serie A, atto n. 12; 2 - la casa coniugale di proprietà della Sig.ra rimane alla stessa assegnata;
3 - Parte_1 disporsi l'affidamento delle figlie minori e non economicamente autonome ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
4 - il padre ha il diritto/dovere di vedere le figlie quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle stesse
1 e comunque salvo diversi accordi, due giorni a settimana, indicativamente fissati in martedì e giovedì dalle 18.00 alle 21.00, ed un fine settimana ogni due dal sabato dopo la scuola alle ore 14.00, fino alla domenica sera alle ore 20.00, quando le riaccompagnerà dalla madre. 5 - Le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali verranno trascorse da ciascun genitore con le figlie, secondo la logica dell'alternanza. Il padre potrà tenere con sé e almeno due settimane anche non Per_1 Per_2
consecutive durante le vacanze estive;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando ogni il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno; due giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. 6 - Il Sig. corrisponde alla Sig.ra la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 300,00= per ciascuna figlia per un totale di € 600,00# a titolo di contributo al mantenimento delle stesse e fino al raggiungimento della loro autonomia economica. Tale somma, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. 7 -
Ciascun genitore concorre al pagamento del 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico, che si rendessero necessarie per le figlie, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia.
8 - L'assegno unico per le figlie viene incassato integralmente dalla madre, come già avviene oggi, su accordo dei genitori. 9 - Spese, diritti ed onorari di lite compensati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/7/2024, parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in data 19/7/2003 a Vestone (BS) con parte resistente, unione dalla quale sono nate le figlie Per_1
(n. 9/6/2007) e (n. 28/3/2012). Per_2
Ha allegato che il Tribunale di Brescia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi giusta decreto di omologa del 18/7/2019 (doc. 2). Ha quindi chiesto la pronuncia del divorzio e la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione.
All'udienza del 18/2/2025 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte resistente e ha rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione, senza concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi in quanto rinunciati.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti di causa, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
2 Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Quanto alle restanti questioni, si osserva quanto segue.
1. Sull'affidamento, collocamento e incontri padre-figlie
Parte ricorrente ha chiesto la conferma del modulo di affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori;
parte resistente, rimasta contumace, nulla ha contestato sul punto.
Non essendo stati rilevati elementi di pregiudizio per le figlie, appare congruo accogliere la richiesta della ricorrente confermando pertanto l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocamento prevalente delle stesse presso la madre alla quale resta assegnata la casa coniugale.
Le minori incontreranno il padre secondo il calendario già in essere tra le parti e di cui la ricorrente ha chiesto il recepimento.
2. Sul contributo al mantenimento
La sig.ra ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento della prole a carico del Parte_1
padre stabilito nella misura complessiva di € 600,00/mese.
Sul punto giova premettere che: “l'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr.
Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
Nel caso in esame il sig. rimasto contumace, nulla ha dedotto circa particolari esborsi da CP_1
cui sarebbe gravato e neppure ha provato di aver subito una contrazione della capacità reddituale tale da giustificare una eventuale riduzione dell'importo concordato in sede separativa.
Invero, neppure parte ricorrente ha documentato alcunché circa le proprie disponibilità, non potendosi pertanto procedere ad un'equiparazione delle rispettive capacità reddituali.
Per quanto sopra, tenuto conto della regolarità dei versamenti effettuati dal padre dal momento della separazione sino ad ora, appare congruo confermare quanto stabilito in sede separativa, prevedendo a carico del resistente un contributo al mantenimento della prole pari a complessivi € 600,00/mese, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità
3 derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori
(Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
3. Sull'assegno unico
In sede di separazione le parti si sono accordate (§ 7) nel senso che parte ricorrente avrebbe percepito il 100% degli assegni familiari (oggi assegno unico universale).
Sul punto non sono emerse contestazioni, sicché si dispone in conformità anche in relazione a quanto stabilito da Cass. Civ. n. 4672/2025,
4. Sulle spese processuali
Stante la natura necessaria del giudizio sullo status, la sostanziale conferma delle condizioni pattuite dalle parti in sede di separazione e le conclusioni rassegnate, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle conclusioni trascritte in epigrafe sub §§ 2-3-4-5-6-7-8;
4. compensa le spese del giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 29/5/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE – Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8861/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. PASINI ISIDE
RICORRENTE contro
(c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo: “1 - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vestone (BS) in data 19 luglio 2003 da e , CP_1 Parte_1 disponendo l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro dei matrimoni tenuto dal Comune di Vestone per l'anno 2003 P. II, Serie A, atto n. 12; 2 - la casa coniugale di proprietà della Sig.ra rimane alla stessa assegnata;
3 - Parte_1 disporsi l'affidamento delle figlie minori e non economicamente autonome ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
4 - il padre ha il diritto/dovere di vedere le figlie quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle stesse
1 e comunque salvo diversi accordi, due giorni a settimana, indicativamente fissati in martedì e giovedì dalle 18.00 alle 21.00, ed un fine settimana ogni due dal sabato dopo la scuola alle ore 14.00, fino alla domenica sera alle ore 20.00, quando le riaccompagnerà dalla madre. 5 - Le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali verranno trascorse da ciascun genitore con le figlie, secondo la logica dell'alternanza. Il padre potrà tenere con sé e almeno due settimane anche non Per_1 Per_2
consecutive durante le vacanze estive;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando ogni il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno; due giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. 6 - Il Sig. corrisponde alla Sig.ra la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 300,00= per ciascuna figlia per un totale di € 600,00# a titolo di contributo al mantenimento delle stesse e fino al raggiungimento della loro autonomia economica. Tale somma, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. 7 -
Ciascun genitore concorre al pagamento del 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico, che si rendessero necessarie per le figlie, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia.
8 - L'assegno unico per le figlie viene incassato integralmente dalla madre, come già avviene oggi, su accordo dei genitori. 9 - Spese, diritti ed onorari di lite compensati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/7/2024, parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in data 19/7/2003 a Vestone (BS) con parte resistente, unione dalla quale sono nate le figlie Per_1
(n. 9/6/2007) e (n. 28/3/2012). Per_2
Ha allegato che il Tribunale di Brescia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi giusta decreto di omologa del 18/7/2019 (doc. 2). Ha quindi chiesto la pronuncia del divorzio e la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione.
All'udienza del 18/2/2025 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte resistente e ha rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione, senza concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi in quanto rinunciati.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti di causa, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
2 Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Quanto alle restanti questioni, si osserva quanto segue.
1. Sull'affidamento, collocamento e incontri padre-figlie
Parte ricorrente ha chiesto la conferma del modulo di affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori;
parte resistente, rimasta contumace, nulla ha contestato sul punto.
Non essendo stati rilevati elementi di pregiudizio per le figlie, appare congruo accogliere la richiesta della ricorrente confermando pertanto l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocamento prevalente delle stesse presso la madre alla quale resta assegnata la casa coniugale.
Le minori incontreranno il padre secondo il calendario già in essere tra le parti e di cui la ricorrente ha chiesto il recepimento.
2. Sul contributo al mantenimento
La sig.ra ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento della prole a carico del Parte_1
padre stabilito nella misura complessiva di € 600,00/mese.
Sul punto giova premettere che: “l'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr.
Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
Nel caso in esame il sig. rimasto contumace, nulla ha dedotto circa particolari esborsi da CP_1
cui sarebbe gravato e neppure ha provato di aver subito una contrazione della capacità reddituale tale da giustificare una eventuale riduzione dell'importo concordato in sede separativa.
Invero, neppure parte ricorrente ha documentato alcunché circa le proprie disponibilità, non potendosi pertanto procedere ad un'equiparazione delle rispettive capacità reddituali.
Per quanto sopra, tenuto conto della regolarità dei versamenti effettuati dal padre dal momento della separazione sino ad ora, appare congruo confermare quanto stabilito in sede separativa, prevedendo a carico del resistente un contributo al mantenimento della prole pari a complessivi € 600,00/mese, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità
3 derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori
(Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
3. Sull'assegno unico
In sede di separazione le parti si sono accordate (§ 7) nel senso che parte ricorrente avrebbe percepito il 100% degli assegni familiari (oggi assegno unico universale).
Sul punto non sono emerse contestazioni, sicché si dispone in conformità anche in relazione a quanto stabilito da Cass. Civ. n. 4672/2025,
4. Sulle spese processuali
Stante la natura necessaria del giudizio sullo status, la sostanziale conferma delle condizioni pattuite dalle parti in sede di separazione e le conclusioni rassegnate, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle conclusioni trascritte in epigrafe sub §§ 2-3-4-5-6-7-8;
4. compensa le spese del giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 29/5/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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