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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 17/02/2026, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2677/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11411/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250008603563000 2019 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2930/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla sola Regione Campania parte ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa da sé stessa, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento per Tasse Automobilistiche
Regione Campania anno 2019 di € 539,78, notificata il 19.03.2025.
Nell'atto introduttivo il contribuente deduce nullità ed illegittimità della cartella esattoriale impugnata, in quanto non preceduta da alcun atto valevole ai fini interruttivi della prescrizione, cosicché si è ampiamente maturata la prescrizione triennale applicabile in materia.
Si chiede di annullare la cartella di pagamento;
con vittoria di spese con accessori e distrazione a favore del procuratore antistatario.
La Regione Campania a mezzo proprio funzionario, che eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del
1992, stante la preclusione processuale derivante dalla scadenza del termine concesso alla parte per proporre impugnazione avverso il primo atto impositivo regolarmente notificato.
Documenta che i due accertamenti di cui alla cartella opposta sono stati infatti notificati in data
21/10/2022 e quindi prima dello scadere del termine di prescrizione scadente al 31/12/2022 (terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento); il tutto a mezzo a mezzo posta raccomandata A/R secondo la normativa sul Servizio postale ordinario, che non prevede la necessità dell'invio della ulteriore raccomandata al destinatario.
La pretesa fiscale si è pertanto consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri.
Si chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
L'impugnazione è fondata essenzialmente sulla tesi che si sarebbe maturata prescrizione del tributo per mancata notifica degli atti prodromici a quello qui opposto.
La Regione ha viceversa documentato il perfezionamento delle notifiche dei due accertamenti riportati nella cartella opposta, mediante consegna a mani della madre della contribuente in data 21 ottobre 2022.
Considerato che la cartella è stata pacificamente notificata in data 19 marzo 2025, ne consegue che non
è maturato il termine prescrizionale triennale invocato. Va per di più osservato che la ricorrente ha omesso di citare l'ADER, ovvero il Concessionario che ha emesso l'atto qui opposto, per cui in tal modo non ha inteso formulare alcuna censura specifica su vizi eventuali della cartella.
Viene infine in rilievo il disposto di cui all'art. 14 comma 6-bis del D. Lgs. 546/1992, nella versione vigente da inizio 2024, che dispone testualmente che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Trattasi di un obbligo ineludibile a carico del ricorrente, alla cui violazione non deve né può porre rimedio il Giudicante.
Conclusivamente il ricorso va necessariamente respinto.
In ordine al regime delle spese del giudizio esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400,00 a favore di regione campania
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11411/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250008603563000 2019 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2930/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla sola Regione Campania parte ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa da sé stessa, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento per Tasse Automobilistiche
Regione Campania anno 2019 di € 539,78, notificata il 19.03.2025.
Nell'atto introduttivo il contribuente deduce nullità ed illegittimità della cartella esattoriale impugnata, in quanto non preceduta da alcun atto valevole ai fini interruttivi della prescrizione, cosicché si è ampiamente maturata la prescrizione triennale applicabile in materia.
Si chiede di annullare la cartella di pagamento;
con vittoria di spese con accessori e distrazione a favore del procuratore antistatario.
La Regione Campania a mezzo proprio funzionario, che eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del
1992, stante la preclusione processuale derivante dalla scadenza del termine concesso alla parte per proporre impugnazione avverso il primo atto impositivo regolarmente notificato.
Documenta che i due accertamenti di cui alla cartella opposta sono stati infatti notificati in data
21/10/2022 e quindi prima dello scadere del termine di prescrizione scadente al 31/12/2022 (terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento); il tutto a mezzo a mezzo posta raccomandata A/R secondo la normativa sul Servizio postale ordinario, che non prevede la necessità dell'invio della ulteriore raccomandata al destinatario.
La pretesa fiscale si è pertanto consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri.
Si chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
L'impugnazione è fondata essenzialmente sulla tesi che si sarebbe maturata prescrizione del tributo per mancata notifica degli atti prodromici a quello qui opposto.
La Regione ha viceversa documentato il perfezionamento delle notifiche dei due accertamenti riportati nella cartella opposta, mediante consegna a mani della madre della contribuente in data 21 ottobre 2022.
Considerato che la cartella è stata pacificamente notificata in data 19 marzo 2025, ne consegue che non
è maturato il termine prescrizionale triennale invocato. Va per di più osservato che la ricorrente ha omesso di citare l'ADER, ovvero il Concessionario che ha emesso l'atto qui opposto, per cui in tal modo non ha inteso formulare alcuna censura specifica su vizi eventuali della cartella.
Viene infine in rilievo il disposto di cui all'art. 14 comma 6-bis del D. Lgs. 546/1992, nella versione vigente da inizio 2024, che dispone testualmente che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Trattasi di un obbligo ineludibile a carico del ricorrente, alla cui violazione non deve né può porre rimedio il Giudicante.
Conclusivamente il ricorso va necessariamente respinto.
In ordine al regime delle spese del giudizio esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400,00 a favore di regione campania