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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/07/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 333/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 333/2025 promossa da:
( ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Castelnuovo Magra (SP), Via Canale n. 196, rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Del Nero (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
( ), nato a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._3
Via della Pace n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Bernardini ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato come in atti telematici
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare le condizioni di divorzio previste dalla sentenza del Tribunale della Spezia n. 375/2020 come da ricorso depositato congiuntamente dalle parti in data 19.2.2025 con le precisazioni depositate in data 6.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 19.2.2025, le parti hanno chiesto la modifica parziale delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 375/2020 del Tribunale della Spezia.
Con decreto del 28.2.2025 veniva assegnato termine fino al 7.5.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., comprensive di tutte le precisazioni richieste.
Con decreto del 27.05.2025, a seguito di richiesta del 6.5.2025 con cui le parti chiedevano che l'udienza venisse trattata in presenza, veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 2.7.2025.
All'udienza del 2.7.2025 dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato quanto indicato nel ricorso volto a ottenere la modifica delle condizioni di divorzio previste dalla sentenza del Tribunale della
Spezia n. 375/2020 alle condizioni ivi stabilite, come integrate al punto 1 con le precisazioni depositate in data 6.5.2025, ovvero: Per_
“1) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata stabilmente presso la casa famigliare ove risiede, anche anagraficamente, con la madre e la sorella;
il padre Per_2 la terrà presso di sé ogni mercoledì dalle 18 alle 23 e ad week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
la minore trascorrerà altresì con i genitori in modalità alternata le principali festività civili e religiose e almeno due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, durante le quali il diritto di visita dell'altro genitore sarà sospeso;
2) La casa familiare, sita in Castelnuovo Magra, di esclusiva proprietà di resta assegnata CP_1
a finché le figlie non saranno autosufficienti economicamente o, in ogni caso, fino a che Parte_1 non avranno trasferito in maniera stabile la loro residenza altrove;
3) verserà a a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie CP_1 Parte_1 la somma di € 780,00 (€ 390,00 per ciascuna), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Le spese straordinarie, fino all'autosufficienza economica delle minori, da suddividersi al 50% tra i genitori e regolate secondo il
Protocollo in uso al Tribunale, che si allega;
4) in adempimento degli obblighi patrimoniali come discendenti dal vincolo di coniugio, CP_1 si obbliga a trasferire, gratuitamente alle figlie, due unità immobiliari di sua esclusiva proprietà, libere da vincoli diritti iscrizioni e trascrizioni o diritti di terzi e site in Sarzana, come da visure catastali allegate e così rispettivamente:
2 - ad fg 41 n. 104 sub 6 cat a/2 Viale della Pace 25, Piano 2- Sarzana Parte_2
- a fg 41 n. 104 sub 7, cat a/2, Viale della Pace 25, Piano 1- Sarzana Parte_3
Tale cessione avviene ad integrazione del titolo di mantenimento e sarà considerata parte integrante degli obblighi economici tra le parti. I trasferimenti dei beni devono considerarsi funzionali ai fini della risoluzione della intervenuta crisi familiare e della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali.
Il trasferimento delle proprietà sarà formalizzato mediante atti notarili entro il 30 Settembre 2025 e, comunque, a seguito dell'emissione dell'autorizzazione da parte del giudice tutelare preposto. Le parti si impegnano a cooperare per il perfezionamento delle formalità necessarie.
5) Le parti dichiarano altresì che l'attribuzione immobiliare che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, dichiarano che il trasferimento gode di esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/1987 e sent. n. 154 del 10/05/1999 Corte Cost.
Le parti prendono atto che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà o costituzione di diritto reale;
6) si accolla ogni spesa necessaria al perfezionamento del trasferimento, compreso il CP_1 necessario ricorso autorizzativo al Giudice Tutelare competente per consentire l'intestazione della unità Per_ immobiliare in favore della figlia ancora minore di età.
7) In considerazione di quanto sopra, rinuncia ad ogni e qualsivoglia contributo per il Parte_1 suo mantenimento, a qualsiasi titolo imputabile e riconosce che tutte le obbligazioni patrimoniali e traslative di cui al presente accordo costituiscono contributo in un'unica soluzione, vita natural durante,
e sono state effettuate anche a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, discendente , correlata o comunque connessa al pregresso vincolo”.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti, che si sono integralmente richiamate al ricorso depositato in data 19.2.2025, con le precisazioni depositate in data
6.5.2025, come sopra riportate.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non apparendo in contrasto con norme imperative e non essendovi motivi per discostarsene, atteso anche che risultano essere giustificate dal superiore interesse delle figlie per le quali è stato previsto un amento del contributo al loro mantenimento rispetto a quanto ex ante previsto nelle condizioni di cui alla sentenza di divorzio.
3 Inoltre, si dà atto della rinuncia all'assegno divorzile da parte della sig.ra come riportato nella Pt_1 condizione n. 7, in quanto frutto di accordo intervenuto tra le parti a regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- prende atto dell'accordo raggiunto tra e per la modifica delle condizioni Parte_1 CP_1 di divorzio di cui alla sentenza n. 375/2020, pronunciata dal Tribunale della Spezia, alle seguenti condizioni:
Per_
“1) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata stabilmente presso la casa famigliare ove risiede, anche anagraficamente, con la madre e la sorella;
il padre Per_2 la terrà presso di sé ogni mercoledì dalle 18 alle 23 e ad week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
la minore trascorrerà altresì con i genitori in modalità alternata le principali festività civili e religiose e almeno due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, durante le quali il diritto di visita dell'altro genitore sarà sospeso;
2) La casa familiare, sita in Castelnuovo Magra, di esclusiva proprietà di resta assegnata CP_1
a finché le figlie non saranno autosufficienti economicamente o, in ogni caso, fino a che Parte_1 non avranno trasferito in maniera stabile la loro residenza altrove;
3) verserà a a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie CP_1 Parte_1 la somma di € 780,00 (€ 390,00 per ciascuna), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Le spese straordinarie, fino all'autosufficienza economica delle minori, da suddividersi al 50% tra i genitori e regolate secondo il
Protocollo in uso al Tribunale, che si allega;
4) in adempimento degli obblighi patrimoniali come discendenti dal vincolo di coniugio, CP_1 si obbliga a trasferire, gratuitamente alle figlie, due unità immobiliari di sua esclusiva proprietà, libere da vincoli diritti iscrizioni e trascrizioni o diritti di terzi e site in Sarzana, come da visure catastali allegate e così rispettivamente:
- ad fg 41 n. 104 sub 6 cat a/2 Viale della Pace 25, Piano 2- Sarzana Parte_2
- a fg 41 n. 104 sub 7, cat a/2, Viale della Pace 25, Piano 1- Sarzana Parte_3
Tale cessione avviene ad integrazione del titolo di mantenimento e sarà considerata parte integrante degli obblighi economici tra le parti. I trasferimenti dei beni devono considerarsi funzionali ai fini della risoluzione della intervenuta crisi familiare e della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali.
4 Il trasferimento delle proprietà sarà formalizzato mediante atti notarili entro il 30 Settembre 2025 e, comunque, a seguito dell'emissione dell'autorizzazione da parte del giudice tutelare preposto. Le parti si impegnano a cooperare per il perfezionamento delle formalità necessarie.
5) Le parti dichiarano altresì che l'attribuzione immobiliare che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, dichiarano che il trasferimento gode di esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/1987 e sent. n. 154 del 10/05/1999 Corte Cost.
Le parti prendono atto che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà o costituzione di diritto reale;
6) si accolla ogni spesa necessaria al perfezionamento del trasferimento, compreso il CP_1 necessario ricorso autorizzativo al Giudice Tutelare competente per consentire l'intestazione della unità Per_ immobiliare in favore della figlia ancora minore di età.
7) In considerazione di quanto sopra, rinuncia ad ogni e qualsivoglia contributo per il Parte_1 suo mantenimento, a qualsiasi titolo imputabile e riconosce che tutte le obbligazioni patrimoniali e traslative di cui al presente accordo costituiscono contributo in un'unica soluzione, vita natural durante,
e sono state effettuate anche a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, discendente , correlata o comunque connessa al pregresso vincolo”.
Nulla dispone in punto di spese.
Si comunichi.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.7.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 333/2025 promossa da:
( ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Castelnuovo Magra (SP), Via Canale n. 196, rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Del Nero (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
( ), nato a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._3
Via della Pace n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Bernardini ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato come in atti telematici
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare le condizioni di divorzio previste dalla sentenza del Tribunale della Spezia n. 375/2020 come da ricorso depositato congiuntamente dalle parti in data 19.2.2025 con le precisazioni depositate in data 6.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 19.2.2025, le parti hanno chiesto la modifica parziale delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 375/2020 del Tribunale della Spezia.
Con decreto del 28.2.2025 veniva assegnato termine fino al 7.5.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., comprensive di tutte le precisazioni richieste.
Con decreto del 27.05.2025, a seguito di richiesta del 6.5.2025 con cui le parti chiedevano che l'udienza venisse trattata in presenza, veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 2.7.2025.
All'udienza del 2.7.2025 dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato quanto indicato nel ricorso volto a ottenere la modifica delle condizioni di divorzio previste dalla sentenza del Tribunale della
Spezia n. 375/2020 alle condizioni ivi stabilite, come integrate al punto 1 con le precisazioni depositate in data 6.5.2025, ovvero: Per_
“1) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata stabilmente presso la casa famigliare ove risiede, anche anagraficamente, con la madre e la sorella;
il padre Per_2 la terrà presso di sé ogni mercoledì dalle 18 alle 23 e ad week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
la minore trascorrerà altresì con i genitori in modalità alternata le principali festività civili e religiose e almeno due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, durante le quali il diritto di visita dell'altro genitore sarà sospeso;
2) La casa familiare, sita in Castelnuovo Magra, di esclusiva proprietà di resta assegnata CP_1
a finché le figlie non saranno autosufficienti economicamente o, in ogni caso, fino a che Parte_1 non avranno trasferito in maniera stabile la loro residenza altrove;
3) verserà a a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie CP_1 Parte_1 la somma di € 780,00 (€ 390,00 per ciascuna), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Le spese straordinarie, fino all'autosufficienza economica delle minori, da suddividersi al 50% tra i genitori e regolate secondo il
Protocollo in uso al Tribunale, che si allega;
4) in adempimento degli obblighi patrimoniali come discendenti dal vincolo di coniugio, CP_1 si obbliga a trasferire, gratuitamente alle figlie, due unità immobiliari di sua esclusiva proprietà, libere da vincoli diritti iscrizioni e trascrizioni o diritti di terzi e site in Sarzana, come da visure catastali allegate e così rispettivamente:
2 - ad fg 41 n. 104 sub 6 cat a/2 Viale della Pace 25, Piano 2- Sarzana Parte_2
- a fg 41 n. 104 sub 7, cat a/2, Viale della Pace 25, Piano 1- Sarzana Parte_3
Tale cessione avviene ad integrazione del titolo di mantenimento e sarà considerata parte integrante degli obblighi economici tra le parti. I trasferimenti dei beni devono considerarsi funzionali ai fini della risoluzione della intervenuta crisi familiare e della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali.
Il trasferimento delle proprietà sarà formalizzato mediante atti notarili entro il 30 Settembre 2025 e, comunque, a seguito dell'emissione dell'autorizzazione da parte del giudice tutelare preposto. Le parti si impegnano a cooperare per il perfezionamento delle formalità necessarie.
5) Le parti dichiarano altresì che l'attribuzione immobiliare che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, dichiarano che il trasferimento gode di esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/1987 e sent. n. 154 del 10/05/1999 Corte Cost.
Le parti prendono atto che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà o costituzione di diritto reale;
6) si accolla ogni spesa necessaria al perfezionamento del trasferimento, compreso il CP_1 necessario ricorso autorizzativo al Giudice Tutelare competente per consentire l'intestazione della unità Per_ immobiliare in favore della figlia ancora minore di età.
7) In considerazione di quanto sopra, rinuncia ad ogni e qualsivoglia contributo per il Parte_1 suo mantenimento, a qualsiasi titolo imputabile e riconosce che tutte le obbligazioni patrimoniali e traslative di cui al presente accordo costituiscono contributo in un'unica soluzione, vita natural durante,
e sono state effettuate anche a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, discendente , correlata o comunque connessa al pregresso vincolo”.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti, che si sono integralmente richiamate al ricorso depositato in data 19.2.2025, con le precisazioni depositate in data
6.5.2025, come sopra riportate.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non apparendo in contrasto con norme imperative e non essendovi motivi per discostarsene, atteso anche che risultano essere giustificate dal superiore interesse delle figlie per le quali è stato previsto un amento del contributo al loro mantenimento rispetto a quanto ex ante previsto nelle condizioni di cui alla sentenza di divorzio.
3 Inoltre, si dà atto della rinuncia all'assegno divorzile da parte della sig.ra come riportato nella Pt_1 condizione n. 7, in quanto frutto di accordo intervenuto tra le parti a regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- prende atto dell'accordo raggiunto tra e per la modifica delle condizioni Parte_1 CP_1 di divorzio di cui alla sentenza n. 375/2020, pronunciata dal Tribunale della Spezia, alle seguenti condizioni:
Per_
“1) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata stabilmente presso la casa famigliare ove risiede, anche anagraficamente, con la madre e la sorella;
il padre Per_2 la terrà presso di sé ogni mercoledì dalle 18 alle 23 e ad week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
la minore trascorrerà altresì con i genitori in modalità alternata le principali festività civili e religiose e almeno due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, durante le quali il diritto di visita dell'altro genitore sarà sospeso;
2) La casa familiare, sita in Castelnuovo Magra, di esclusiva proprietà di resta assegnata CP_1
a finché le figlie non saranno autosufficienti economicamente o, in ogni caso, fino a che Parte_1 non avranno trasferito in maniera stabile la loro residenza altrove;
3) verserà a a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie CP_1 Parte_1 la somma di € 780,00 (€ 390,00 per ciascuna), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Le spese straordinarie, fino all'autosufficienza economica delle minori, da suddividersi al 50% tra i genitori e regolate secondo il
Protocollo in uso al Tribunale, che si allega;
4) in adempimento degli obblighi patrimoniali come discendenti dal vincolo di coniugio, CP_1 si obbliga a trasferire, gratuitamente alle figlie, due unità immobiliari di sua esclusiva proprietà, libere da vincoli diritti iscrizioni e trascrizioni o diritti di terzi e site in Sarzana, come da visure catastali allegate e così rispettivamente:
- ad fg 41 n. 104 sub 6 cat a/2 Viale della Pace 25, Piano 2- Sarzana Parte_2
- a fg 41 n. 104 sub 7, cat a/2, Viale della Pace 25, Piano 1- Sarzana Parte_3
Tale cessione avviene ad integrazione del titolo di mantenimento e sarà considerata parte integrante degli obblighi economici tra le parti. I trasferimenti dei beni devono considerarsi funzionali ai fini della risoluzione della intervenuta crisi familiare e della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali.
4 Il trasferimento delle proprietà sarà formalizzato mediante atti notarili entro il 30 Settembre 2025 e, comunque, a seguito dell'emissione dell'autorizzazione da parte del giudice tutelare preposto. Le parti si impegnano a cooperare per il perfezionamento delle formalità necessarie.
5) Le parti dichiarano altresì che l'attribuzione immobiliare che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, dichiarano che il trasferimento gode di esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/1987 e sent. n. 154 del 10/05/1999 Corte Cost.
Le parti prendono atto che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà o costituzione di diritto reale;
6) si accolla ogni spesa necessaria al perfezionamento del trasferimento, compreso il CP_1 necessario ricorso autorizzativo al Giudice Tutelare competente per consentire l'intestazione della unità Per_ immobiliare in favore della figlia ancora minore di età.
7) In considerazione di quanto sopra, rinuncia ad ogni e qualsivoglia contributo per il Parte_1 suo mantenimento, a qualsiasi titolo imputabile e riconosce che tutte le obbligazioni patrimoniali e traslative di cui al presente accordo costituiscono contributo in un'unica soluzione, vita natural durante,
e sono state effettuate anche a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, discendente , correlata o comunque connessa al pregresso vincolo”.
Nulla dispone in punto di spese.
Si comunichi.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.7.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
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