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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/10/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.3112 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza TRA
, C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1 LL Di TA (Na) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall' avv. Cinzia Di Prisco, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Terzigno, alla Via Amati, n° 13
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.5.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva:
di essere lavoratore dipendente presso la “Comunità Salesiana”, sita in Salerno, alla Via San Domenico Savio n. 4 con contratto a tempo indeterminato e qualifica di
“collaboratore domestico assistente badante” Cat C SUPER del relativo CCNL dall' 01.01.2014 a tutt'oggi; che l'attività di lavoro domestico svolta è pari a quaranta ore settimanali divise su turni di 8 ore giornaliere (mattina/pomeriggio/notte); turno di mattina, dalle 06:30 alle 13:30, turno pomeridiano, dalle 13:30 alle 21:30 e notturno, dalle 21:30 alle 06:30;
che il ricorrente si occupa di assistere gli ospiti della struttura, in particolare si occupa di tutti i bisogni primari delle 10 persone ivi ricoverate: di sollevare materialmente gli ospiti allettati al fine di provvedere alla loro igiene personale, in quanto i letti non sono dotati di meccanismi di sollevamento/movimento automatico;
di aiutare gli stessi a sollevarsi dal letto per poterli accomodare su poltrone o su sedia a rotelle per poterli poi trasportare in sicurezza;
di sollevarli fisicamente, per poterli accompagnare ai servizi igienici laddove non ancora allettati definitivamente e/o cateterizzati provvedendovi manualmente e spesso con notevole sforzo fisico;
di trasportare presso i vari locali della struttura, pesanti ed ingombranti apparecchiature utili per la cura ed il benessere degli anziani sacerdoti;
di alimentare personalmente i soggetti non autosufficienti, dovendoli fisicamente posizionare in maniera utile per l'imboccamento e spesso reggergli il capo onde evitare strozzamenti o rigurgiti;
che durante tale attività di lavoro è da solo, in quanto i turni di lavoro prevedono la presenza di una sola unità; di aver contratto, a causa delle mansioni svolte, “ernie discali multiple lombo sacrali con disturbi trofico sensitivi”;
1 che, per tale patologia, in data 12.04.2023, avanzava domanda all' di CP_1 riconoscimento della malattia professionale n 518208112 e , dopo aver istruito il Parte_2 Parte_ caso e sottoposto l'assicurato a comunicava “…gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale, consentono di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui e' stato esposto e la malattia denuncia… Tanto precisato, dedotto l'inutile esperimento dell'iter amministrativo, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare quale sussistente il nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia professionale denunciata e che per l'effetto per il lavoratore assicurato sussista una menomazione dell'integrità psico-fisica professionale in un grado complessivo non inferiore al 18%. 2) Per l'effetto condannare L' , in p.l.r.p.t alla CP_1 liquidazione del danno biologico in misura pari o superiore al 6% o di una diversa percentuale in rendita vitalizia non inferiore al 18% che si accerterà in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta;
3) Condannare in ogni caso l' al CP_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale. Disposta ctu medico legale, all'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** In via preliminare, va rilevato che non vi è alcuna contestazione da parte dell' CP_1 circa la sussistenza del rapporto assicurativo, per cui la presente controversia si incentra sulla disamina della sussistenza di un nesso causale tra la patologia lamentata dall'istante e la lavorazione cui lo stesso ha dichiarato di essere addetto. In punto di diritto, va precisato che l'assicurato che deduca una malattia professionale non tabellata deve provare sia l'esposizione a rischio e, quindi, le mansioni svolte, sia la causalità adeguata dell'agente patogeno dedotto. Peraltro, poiché la dimostrazione che l'agente patogeno indicato ha causato la malattia non tabellata può essere raggiunta solo attraverso una valutazione tecnica, è sufficiente che la parte ricorrente solleciti il giudice a disporre consulenza tecnica d'ufficio (cfr. sul punto Cass. 12629/2002). In ogni caso, va evidenziato che dalla prova testimoniale è risultata confermata la gravosità della mansione cui il ricorrente è addetto. Ciò premesso, è stata disposta un'indagine peritale. Il ctu ha così concluso: “dall'insieme dei dati anamnestici e clinici ora descritti risulta che, il Sig. presenta una patologia osteoarticolare Parte_1 caratterizzata da discopatie multiple con particolar localizzazione al segmento lombosacrale con protusioni discali multiple e conseguente rigidità del rachide e limitazioni della mobilità e della motilità su base antalgica. Si evidenzia altresì una modificazione della postura per rettilinizzazione della lordosi lombare, modico sbandamento del tronco a sin. L'esame clinico evidenzia una sofferenza radicolare sia delle radici del plesso brachiale sia dei metameri da L2 a L5 per protusioni discali multiple. La sintomatologia dolorosa caratterizzata da cervicalgia e lombalgia cronica è presente da molti anni e pur tenendo conto delle concause extralavorative quali l'età, sesso e conformazione anatomica, queste non spiegano fino in fondo come tali lesioni si siano manifestate in maniera significativa in età relativamente giovane. Pertanto è da ritenere convalidato il nesso concausale con le mansioni svolte dal ricorrente e le lesioni riportate. Il ricorrente è stato esposto per anni a
2 sforzi per sollevare anziani debilitati e non autosufficienti con un impegno muscolare statico e dinamico che hanno avuto ripercussioni sull'apparato osteoarticolare specialmente del rachide lombosacrale. Le continue sollecitazioni dovute al sovraccarico cui sottende tutta la muscolatura ed in particolare quella del tronco e degli arti superiori (vedi Sindrome del Tunnel carpale) che alla lunga determinano contratture che assumono i caratteri di patologia. Le ripercussioni sulle strutture osteoarticolari sono determinate da tali microtraumi ripetuti con fenomeni precoci osteodegenerativi che colpiscono i dischi intervertebrali, le docce paravertebrali e di conseguenza le radici nervose. Le patologie in oggetto, in un primo tempo non tabellate, come malattie professionali, successivamente hanno trovato collocazione nelle tabelle del danno biologico introdotte con il D.M. 12/07/2000 ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b, del D.L. del 23/02/2000 , n. 38 . Per analogia a diagnosi non previste dalle tabelle è giusto fare riferimento al codice 213 in quanto pur in assenza di una manifesta ernia discale, la presenza di protusioni discali multiple sia a livello lombosacrale, con sofferenze radicolari croniche fanno orientare per una patologia osteoarticolare cronica ingravescente. Da quanto finora esposto, tenuto conto della anamnesi, della visita e del riscontro funzionale obiettivo si può concludere che il periziando presenta postumi invalidanti conseguenti all'attività professionale svolta che menomano il suo stato di salute e di benessere psico-fisico nella misura del 8% di invalidità permanente inteso come danno biologico. Si riconferma compatibile il rapporto causale eziologico tra l'attività svolta dal ricorrente e la patologia riscontrata.” Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici e sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale. Peraltro, le conclusioni rassegnate non sono state oggetto di specifica contestazione. Pertanto, il ricorso deve trovare parziale accoglimento con riconoscimento del danno nella misura dell'8%, in conseguenza della malattia per cui è causa. Spese secondo soccombenza. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che al ricorrente è derivato un danno biologico nella misura dell'8%, in conseguenza della malattia per cui è causa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del relativo indennizzo, oltre agli interessi legali dalla CP_1 maturazione del credito al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 2.540,00, oltre spese generali, iva e c.p.a, come per legge, con attribuzione;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Torre Annunziata, 6.10.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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