TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/11/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1048/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 1048/2025
RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Alfredo Salzano del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma,
Piazzale Boito, n. 1/1;
OPPONENTE contro
, (C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore;
OPPOSTA CONTUMACE
nonché contro
, (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli
Avv.ti Valeria Giroldi e Renato Vestini del Foro di Parma, con domicilio eletto in
Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' CP_2
medesimo;
OPPOSTO nonché contro
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_3
sede legale in Roma, Viale Manzoni n. 22;
OPPOSTA CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 15.10.2025 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio ,
[...] Controparte_1
e CP_3 Controparte_3
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
0782025900228467300 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), riferita ad una serie di ruoli esattoriali uno dei quali iscritto dall' - sede di Parma – e relativo all'avviso di CP_3
addebito n. 37820120001293451000, asseritamente notificato in data 19.01.2013, per omessi contributi I.V.S. per gli anni 2004 e 2005 e dell'importo complessivo di Euro
1.269,32.
A riguardo – premettendo di avere presentato, in data 22.07.2025, istanza di accesso agli atti chiedendo copia di eventuali atti interruttivi della prescrizione – eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito oggetto del predetto avviso di addebito, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
Chiedeva, dunque, la sospensione e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare:
- sospendere l'esecuzione e/o l'esecutività degli atti oggetto di impugnativa, sussistendone i presupposti di legge sia in relazione al fumus boni juris data l'evidente fondatezza delle censure del ricorso, sia in riferimento al periculum in mora, in considerazione del rilevante importo richiesto e della natura esecutiva dell'atto impugnato che normalmente precede l'esecuzione;
in via principale:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex artt. 3 L. 335/95
e, per l'effetto, ordinare al concessionario l'immediata cancellazione del ruolo.
In ogni caso:
Condannare le resistenti, in solido tra loro, alla refusione di spese e competenze professionali di giudizio, da liquidarsi in misura non inferiore ai limiti minimi previsti dal D.M. 54/2014 (c.d. DM avvocati), così come aggiornati sulla base del D.M. n.
47/2022, il tutto con maggiorazione del 30% per redazione dell'atto con tecniche telematiche (collegamento ipertestuale) ex art.4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, oltre esborsi per contributo unificato, 15% di spese generali forfettarie e accessori di legge, come da nota spese che si allega (cfr. cfr. Cass. Civ. II^ sez. Ordinanza n. 6686/19;
Cass. Civ. II^ sez. Ordinanza n. 32575/18; Cass. civile, sez. II, sentenza 31/08/2018 n°
21487; Cass. Civ. sez. VI^ Sentenza n. 29594 dell'11.12.2017; Cass. Civ. sez. VI^ sentenza n. 7293/2011).”
1.2. e Controparte_1 [...]
benché ritualmente Controparte_3
evocate, non si costituivano in giudizio, di talché il Giudice, all'udienza del
27.11.2025, ne dichiarava la contumacia.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 13.11.2025, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_3 sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
Più in particolare, affermava, anzitutto, la legittimità dell'intimazione di pagamento stante l'avvenuta notifica dell'avviso addebito contestato e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge.
Chiedeva, inoltre, l'esibizione di tutti gli atti medio tempore notificati dall'Agente della
Riscossione in relazione all'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto.
1.4. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del giorno 27.11.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti rammentandosi che la L. 23 dicembre 1998, n. CP_3
448, come modificata dal D.L. n. 203 del 2005, conv. in L. n. 248 del 2005, prevede, all'art. 13, la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi vantati CP_4
dall' già maturati e maturandi sino al 31.12.2008, con conseguente non CP_3
applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
2.2. Venendo al merito della controversia, appare utile evidenziare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del 1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (ovvero dell'avviso di addebito); b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti, non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), anche in questo caso da proporre dinnanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in L. 14 maggio 2005, n.
80.
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento (o all'avviso di addebito) siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene, sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del 1999 - a norma del quale il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
2.3. Ciò posto, occorre evidenziare che - avendo parte opponente eccepito, quale unico motivo di opposizione, la prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, questione, questa, che involge il merito della pretesa contributiva – il ricorso de quo deve essere qualificato come opposizione ex art. 615
c.p.c., e risulta, dunque, ammissibile, non essendo contemplato, in relazione a tale forma di impugnazione, alcun termine di decadenza.
2.4. Il ricorso, oltreché ammissibile, è anche fondato.
La giurisprudenza, a riguardo, ha precisato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali - per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo - è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale: in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. VI 04 aprile
2017 n. 8752, che ha chiarito che “La prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale, rimane quinquennale· e non si converte in decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.”, nonché Tribunale Roma sez. lav. 25 maggio 2017 n. 4934, secondo cui “la scadenza del termine (perentorio) per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n.
46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie: quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella esattoriale, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno
(definitivamente) stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, L . n.
335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la CP_3
cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30, D.L. CP_2
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri
Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cassazione civile SS. UU. 17 novembre 2016 n. 23397).
In sintesi: qualora la cartella esattoriale - o l'avviso di addebito - siano stati validamente notificati al destinatario e non tempestivamente impugnati da quest'ultimo, tale soggetto decade, sia dalla possibilità di far valere i vizi formali della cartella o dell'avviso di addebito (e degli altri atti antecedenti non autonomamente e tempestivamente impugnati), sia dalla possibilità di eccepire l'eventuale prescrizione maturata prima ancora della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito.
Anche in tal caso, tuttavia, rimangono aperte - secondo la giurisprudenza formatasi negli ultimi anni - talune possibilità per l'esecutando:
a) di far valere l'eventuale prescrizione sopravvenuta dopo la notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) - per decorso di un ulteriore quinquennio, dopo la notificazione della cartella, in assenza di ulteriori atti interruttivi
(o di atti esecutivi) - tramite l'impugnazione, per tale motivo, del successivo atto della procedura esecutiva o del successivo atto interruttivo posti in essere dall'agente di riscossione o dall'ente creditore;
b) di esperire una azione giudiziale (di accertamento negativo), anche senza attendere la notifica di ulteriori atti interruttivi o il compimento di atti esecutivi, per accertare l'eventuale prescrizione sopravvenuta dopo la notificazione (per decorso di un ulteriore quinquennio, dopo la notificazione della cartella, in assenza di ulteriori atti interruttivi);
c) di esperire una azione giudiziale (di accertamento negativo), anche senza attendere la notifica di ulteriori atti del procedimento di riscossione o di ulteriori atti interruttivi, per accertare la nullità o l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale e quindi (non operando, in caso di nullità o inesistenza della notifica della cartella, la decadenza e la preclusione ex art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) per far accertare l'eventuale prescrizione intervenuta prima ancora della inesistente o invalida notificazione della cartella o dell'avviso, ma, in tal caso, solo in una delle ipotesi espressamente tipizzate dal legislatore.
Ciò posto, nella fattispecie in controversia, dalla data di notificazione dell'avviso di addebito n. 37820120001293451000 - notificato, ad opera dell'Istituto Previdenziale, per compiuta giacenza, in data 19.01.2013 (doc. 1 fasc. )1 – l'Ente Riscossore non CP_3 1 Che l'avviso di ricevimento prodotto dall' invero, si riferisca all'avviso di addebito opposto CP_3 non può essere revocato in dubbio, dato che sul fronte dello stesso è riportato il numero di serie della raccomandata (65009130538-4) che è indicato anche sul medesimo avviso di addebito. Con riguardo al predetto atto – nell'evidenziare il perfezionamento della relativa procedura notificatoria – giova rilevare quanto segue. Come noto, nella giurisprudenza di merito, si è posta la questione se, per l'avviso di addebito, trovino integrale applicazione le regole dettate in tema di recapito delle raccomandate postali in materia di atti fiscali nei casi di assenza/irreperibilità del destinatario. Ebbene, secondo una parte della giurisprudenza di merito, poiché l'avviso di addebito (del pari della cartella esattoriale) è un atto impositivo contenente l'ingiunzione al pagamento di una somma con valore di titolo esecutivo se non tempestivamente opposto nel termine perentorio dei 40 giorni successivi alla sua notifica, si impone che il dies a quo sia determinabile con certezza dalla parte privata e dal giudice. Pertanto, secondo i fautori di tale tesi, posto che il D.M. 9 settembre 2001 sul servizio postale non contiene alcuna previsione simile a quella dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 citato (l'art. 49 del DM si limita a prevedere che: “la posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni;
invii a firma: trenta giorni”), potrebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 30 se si ritenesse la notifica perfezionata con la compiuta giacenza. Conseguentemente, ai fini di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente della notifica dell'avviso di addebito nei casi d'irreperibilità relativa del destinatario, concludono che l'avviso di addebito, così come previsto per le cartelle esattoriali debba essere notificato con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. in virtù dell'espresso richiamo contenuto nel comma 14 alle norme vigenti sul ruolo. Secondo altra impostazione cui aderisce questo giudicante, invece, considerato che il D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto una disciplina speciale in materia di riscossione coattiva dei crediti , l'art. 30 CP_3 del D.L. n. 78 del 2010 va interpretato in senso letterale, per cui devono trovare integrale applicazione le norme sulla raccomandata ordinaria che, nel caso di assenza del destinatario, prevedono unicamente che sulla parte anteriore dell'avviso di ricevimento sia apposto un timbro con la dicitura
“AL MITTENTE - PER COMPIUTA GIACENZA” senza obbligo per l'agente postale di annotare né l'avvenuto rilascio del prescritto avviso, né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento. L'art. 30, infatti, reca un richiamo secco alla raccomandata postale senza che siano richieste particolari formalità, per cui a parere di questo giudicante, l'avviso di giacenza è sufficiente a indicare l'esistenza del plico da ritirare e l'eventuale compiuta giacenza dimostra l'effettiva conoscenza o conoscibilità della comunicazione. ha validamente notificato, entro il termine di prescrizione quinquennale, alcun atto interruttivo.
A riguardo, occorre, invero, evidenziare che l' , pur Controparte_1
non costituitasi in giudizio, in ottemperanza all'invito rivoltole in sede di decreto di fissazione dell'udienza di discussione emesso ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.P.R.
n. 602/19732, ha prodotto in giudizio, in data 14.11.2025, copia dell'estratto di ruolo relativo all'avviso di addebito n. 37820120001293451000 nonché degli ulteriori CP_3
atti interruttivi trasmessi al contribuente, e, in particolare, le intimazioni di pagamento n. 07820199001249958000, n. 07820199004470990000 e n. 07820229003632525000
(corredate dalle relative relate di notifica).
Orbene – anche volendo prescindere dal mancato perfezionamento della procedura notificatoria in relazione ai predetti atti3 – preme rilevare che, avendo riguardo alla data
Applicando, dunque, i suddetti principi al caso in esame, ne discende - in virtù della documentazione prodotta in atti dall' - che il processo notificatorio, con riguardo ai predetti avvisi di addebito, CP_3 si è regolarmente perfezionato. 2 “Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione”. 3 L'art. 140 c.p.c. (che contiene la disciplina della notificazioni in caso di irreperibilità relativa o di rifiuto di ricevere la copia) prevede che “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. La giurisprudenza ha precisato, a tal proposito, che gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, ed in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito. A riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi della norma suddetta, in caso di omissione di uno di tali adempimenti (nella specie l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario), restando, peraltro, tale nullità sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale” (Cass. 11713/2011). ... la sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 specifica che con il ricevimento della raccomandata informativa (cfr. ultime due righe della motivazione) si concreta la conoscibilità dell'atto, che, comunque, si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (e non ricezione come deduce parte ricorrente). Si badi che il perfezionamento della notifica trascorsi 10 giorni dalla spedizione di notificazione dell'avviso di addebito opposto (ossia il 19.01.2013), già al momento dell'attivazione, da parte dell , della procedura notificatoria relativa Controparte_5
all'intimazione di pagamento n. 07820199001249958000 (ossia il 6.04.2019), il termine prescrizionale era già decorso.
Pertanto, va dichiarata la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo previdenziale in controversia.
2.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere, dunque, accolta, e, per l'effetto, deve essere annullato l'avviso di addebito n.
37820120001293451000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dal contribuente a tale titolo, essendosi le pretese ivi azionate prescritte.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico dell'Ente Riscossore.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle della raccomandata, rileva soltanto nell'ipotesi in cui la raccomandata non sia stata ricevuta, diversamente dal caso di specie, in cui è stata ricevuta il 02.12.2006. Da questa data la parte ricorrente è stata posta in condizione di conoscere l'atto di citazione” (Cassazione civile sez. VI, 02/10/2015, n.19772). Ne deriva - in breve - che (a) nell'ipotesi in cui il destinatario, già risultato relativamente irreperibile al momento del primo tentativo di notifica, abbia poi ricevuto effettivamente la spedizione della (successiva) raccomandata informativa, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona al momento della effettiva ricezione di tale raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, e che (b) nella diversa ipotesi in cui il destinatario, già risultato relativamente irreperibile al momento del primo tentativo di notifica, non abbia ricevuto neppure la spedizione della (successiva) raccomandata informativa, in quanto risultato di nuovo relativamente irreperibile, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona soltanto con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa. Nel caso di specie, l'agente della riscossione non ha fornito la prova di aver compiuto tutti gli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., e, in particolare, di aver inviato la raccomandata informativa a seguito della riscontrata irreperibilità relativa del destinatario. tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 1.101 a € 5.200) : nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 1.769,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione, annulla l'avviso di addebito n.
37820120001293451000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla contribuente a tale titolo, essendosi le pretese ivi azionate prescritte.
2. Condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore di , spese che si liquidano in Euro 1.769,00 per Parte_1
compensi professionali ed Euro 98,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori come per legge.
3. Compensa le spese di lite tra le parti nei restanti rapporti.
Così deciso in Parma, il giorno 27 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 1048/2025
RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Alfredo Salzano del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma,
Piazzale Boito, n. 1/1;
OPPONENTE contro
, (C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore;
OPPOSTA CONTUMACE
nonché contro
, (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli
Avv.ti Valeria Giroldi e Renato Vestini del Foro di Parma, con domicilio eletto in
Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' CP_2
medesimo;
OPPOSTO nonché contro
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_3
sede legale in Roma, Viale Manzoni n. 22;
OPPOSTA CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 15.10.2025 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio ,
[...] Controparte_1
e CP_3 Controparte_3
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
0782025900228467300 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), riferita ad una serie di ruoli esattoriali uno dei quali iscritto dall' - sede di Parma – e relativo all'avviso di CP_3
addebito n. 37820120001293451000, asseritamente notificato in data 19.01.2013, per omessi contributi I.V.S. per gli anni 2004 e 2005 e dell'importo complessivo di Euro
1.269,32.
A riguardo – premettendo di avere presentato, in data 22.07.2025, istanza di accesso agli atti chiedendo copia di eventuali atti interruttivi della prescrizione – eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito oggetto del predetto avviso di addebito, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
Chiedeva, dunque, la sospensione e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare:
- sospendere l'esecuzione e/o l'esecutività degli atti oggetto di impugnativa, sussistendone i presupposti di legge sia in relazione al fumus boni juris data l'evidente fondatezza delle censure del ricorso, sia in riferimento al periculum in mora, in considerazione del rilevante importo richiesto e della natura esecutiva dell'atto impugnato che normalmente precede l'esecuzione;
in via principale:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex artt. 3 L. 335/95
e, per l'effetto, ordinare al concessionario l'immediata cancellazione del ruolo.
In ogni caso:
Condannare le resistenti, in solido tra loro, alla refusione di spese e competenze professionali di giudizio, da liquidarsi in misura non inferiore ai limiti minimi previsti dal D.M. 54/2014 (c.d. DM avvocati), così come aggiornati sulla base del D.M. n.
47/2022, il tutto con maggiorazione del 30% per redazione dell'atto con tecniche telematiche (collegamento ipertestuale) ex art.4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, oltre esborsi per contributo unificato, 15% di spese generali forfettarie e accessori di legge, come da nota spese che si allega (cfr. cfr. Cass. Civ. II^ sez. Ordinanza n. 6686/19;
Cass. Civ. II^ sez. Ordinanza n. 32575/18; Cass. civile, sez. II, sentenza 31/08/2018 n°
21487; Cass. Civ. sez. VI^ Sentenza n. 29594 dell'11.12.2017; Cass. Civ. sez. VI^ sentenza n. 7293/2011).”
1.2. e Controparte_1 [...]
benché ritualmente Controparte_3
evocate, non si costituivano in giudizio, di talché il Giudice, all'udienza del
27.11.2025, ne dichiarava la contumacia.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 13.11.2025, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_3 sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
Più in particolare, affermava, anzitutto, la legittimità dell'intimazione di pagamento stante l'avvenuta notifica dell'avviso addebito contestato e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge.
Chiedeva, inoltre, l'esibizione di tutti gli atti medio tempore notificati dall'Agente della
Riscossione in relazione all'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto.
1.4. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del giorno 27.11.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti rammentandosi che la L. 23 dicembre 1998, n. CP_3
448, come modificata dal D.L. n. 203 del 2005, conv. in L. n. 248 del 2005, prevede, all'art. 13, la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi vantati CP_4
dall' già maturati e maturandi sino al 31.12.2008, con conseguente non CP_3
applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
2.2. Venendo al merito della controversia, appare utile evidenziare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del 1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (ovvero dell'avviso di addebito); b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti, non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), anche in questo caso da proporre dinnanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in L. 14 maggio 2005, n.
80.
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento (o all'avviso di addebito) siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene, sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del 1999 - a norma del quale il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
2.3. Ciò posto, occorre evidenziare che - avendo parte opponente eccepito, quale unico motivo di opposizione, la prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, questione, questa, che involge il merito della pretesa contributiva – il ricorso de quo deve essere qualificato come opposizione ex art. 615
c.p.c., e risulta, dunque, ammissibile, non essendo contemplato, in relazione a tale forma di impugnazione, alcun termine di decadenza.
2.4. Il ricorso, oltreché ammissibile, è anche fondato.
La giurisprudenza, a riguardo, ha precisato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali - per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo - è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale: in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. VI 04 aprile
2017 n. 8752, che ha chiarito che “La prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale, rimane quinquennale· e non si converte in decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.”, nonché Tribunale Roma sez. lav. 25 maggio 2017 n. 4934, secondo cui “la scadenza del termine (perentorio) per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n.
46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie: quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella esattoriale, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno
(definitivamente) stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, L . n.
335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la CP_3
cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30, D.L. CP_2
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri
Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cassazione civile SS. UU. 17 novembre 2016 n. 23397).
In sintesi: qualora la cartella esattoriale - o l'avviso di addebito - siano stati validamente notificati al destinatario e non tempestivamente impugnati da quest'ultimo, tale soggetto decade, sia dalla possibilità di far valere i vizi formali della cartella o dell'avviso di addebito (e degli altri atti antecedenti non autonomamente e tempestivamente impugnati), sia dalla possibilità di eccepire l'eventuale prescrizione maturata prima ancora della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito.
Anche in tal caso, tuttavia, rimangono aperte - secondo la giurisprudenza formatasi negli ultimi anni - talune possibilità per l'esecutando:
a) di far valere l'eventuale prescrizione sopravvenuta dopo la notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) - per decorso di un ulteriore quinquennio, dopo la notificazione della cartella, in assenza di ulteriori atti interruttivi
(o di atti esecutivi) - tramite l'impugnazione, per tale motivo, del successivo atto della procedura esecutiva o del successivo atto interruttivo posti in essere dall'agente di riscossione o dall'ente creditore;
b) di esperire una azione giudiziale (di accertamento negativo), anche senza attendere la notifica di ulteriori atti interruttivi o il compimento di atti esecutivi, per accertare l'eventuale prescrizione sopravvenuta dopo la notificazione (per decorso di un ulteriore quinquennio, dopo la notificazione della cartella, in assenza di ulteriori atti interruttivi);
c) di esperire una azione giudiziale (di accertamento negativo), anche senza attendere la notifica di ulteriori atti del procedimento di riscossione o di ulteriori atti interruttivi, per accertare la nullità o l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale e quindi (non operando, in caso di nullità o inesistenza della notifica della cartella, la decadenza e la preclusione ex art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) per far accertare l'eventuale prescrizione intervenuta prima ancora della inesistente o invalida notificazione della cartella o dell'avviso, ma, in tal caso, solo in una delle ipotesi espressamente tipizzate dal legislatore.
Ciò posto, nella fattispecie in controversia, dalla data di notificazione dell'avviso di addebito n. 37820120001293451000 - notificato, ad opera dell'Istituto Previdenziale, per compiuta giacenza, in data 19.01.2013 (doc. 1 fasc. )1 – l'Ente Riscossore non CP_3 1 Che l'avviso di ricevimento prodotto dall' invero, si riferisca all'avviso di addebito opposto CP_3 non può essere revocato in dubbio, dato che sul fronte dello stesso è riportato il numero di serie della raccomandata (65009130538-4) che è indicato anche sul medesimo avviso di addebito. Con riguardo al predetto atto – nell'evidenziare il perfezionamento della relativa procedura notificatoria – giova rilevare quanto segue. Come noto, nella giurisprudenza di merito, si è posta la questione se, per l'avviso di addebito, trovino integrale applicazione le regole dettate in tema di recapito delle raccomandate postali in materia di atti fiscali nei casi di assenza/irreperibilità del destinatario. Ebbene, secondo una parte della giurisprudenza di merito, poiché l'avviso di addebito (del pari della cartella esattoriale) è un atto impositivo contenente l'ingiunzione al pagamento di una somma con valore di titolo esecutivo se non tempestivamente opposto nel termine perentorio dei 40 giorni successivi alla sua notifica, si impone che il dies a quo sia determinabile con certezza dalla parte privata e dal giudice. Pertanto, secondo i fautori di tale tesi, posto che il D.M. 9 settembre 2001 sul servizio postale non contiene alcuna previsione simile a quella dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 citato (l'art. 49 del DM si limita a prevedere che: “la posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni;
invii a firma: trenta giorni”), potrebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 30 se si ritenesse la notifica perfezionata con la compiuta giacenza. Conseguentemente, ai fini di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente della notifica dell'avviso di addebito nei casi d'irreperibilità relativa del destinatario, concludono che l'avviso di addebito, così come previsto per le cartelle esattoriali debba essere notificato con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. in virtù dell'espresso richiamo contenuto nel comma 14 alle norme vigenti sul ruolo. Secondo altra impostazione cui aderisce questo giudicante, invece, considerato che il D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto una disciplina speciale in materia di riscossione coattiva dei crediti , l'art. 30 CP_3 del D.L. n. 78 del 2010 va interpretato in senso letterale, per cui devono trovare integrale applicazione le norme sulla raccomandata ordinaria che, nel caso di assenza del destinatario, prevedono unicamente che sulla parte anteriore dell'avviso di ricevimento sia apposto un timbro con la dicitura
“AL MITTENTE - PER COMPIUTA GIACENZA” senza obbligo per l'agente postale di annotare né l'avvenuto rilascio del prescritto avviso, né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento. L'art. 30, infatti, reca un richiamo secco alla raccomandata postale senza che siano richieste particolari formalità, per cui a parere di questo giudicante, l'avviso di giacenza è sufficiente a indicare l'esistenza del plico da ritirare e l'eventuale compiuta giacenza dimostra l'effettiva conoscenza o conoscibilità della comunicazione. ha validamente notificato, entro il termine di prescrizione quinquennale, alcun atto interruttivo.
A riguardo, occorre, invero, evidenziare che l' , pur Controparte_1
non costituitasi in giudizio, in ottemperanza all'invito rivoltole in sede di decreto di fissazione dell'udienza di discussione emesso ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.P.R.
n. 602/19732, ha prodotto in giudizio, in data 14.11.2025, copia dell'estratto di ruolo relativo all'avviso di addebito n. 37820120001293451000 nonché degli ulteriori CP_3
atti interruttivi trasmessi al contribuente, e, in particolare, le intimazioni di pagamento n. 07820199001249958000, n. 07820199004470990000 e n. 07820229003632525000
(corredate dalle relative relate di notifica).
Orbene – anche volendo prescindere dal mancato perfezionamento della procedura notificatoria in relazione ai predetti atti3 – preme rilevare che, avendo riguardo alla data
Applicando, dunque, i suddetti principi al caso in esame, ne discende - in virtù della documentazione prodotta in atti dall' - che il processo notificatorio, con riguardo ai predetti avvisi di addebito, CP_3 si è regolarmente perfezionato. 2 “Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione”. 3 L'art. 140 c.p.c. (che contiene la disciplina della notificazioni in caso di irreperibilità relativa o di rifiuto di ricevere la copia) prevede che “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. La giurisprudenza ha precisato, a tal proposito, che gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, ed in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito. A riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi della norma suddetta, in caso di omissione di uno di tali adempimenti (nella specie l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario), restando, peraltro, tale nullità sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale” (Cass. 11713/2011). ... la sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 specifica che con il ricevimento della raccomandata informativa (cfr. ultime due righe della motivazione) si concreta la conoscibilità dell'atto, che, comunque, si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (e non ricezione come deduce parte ricorrente). Si badi che il perfezionamento della notifica trascorsi 10 giorni dalla spedizione di notificazione dell'avviso di addebito opposto (ossia il 19.01.2013), già al momento dell'attivazione, da parte dell , della procedura notificatoria relativa Controparte_5
all'intimazione di pagamento n. 07820199001249958000 (ossia il 6.04.2019), il termine prescrizionale era già decorso.
Pertanto, va dichiarata la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo previdenziale in controversia.
2.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere, dunque, accolta, e, per l'effetto, deve essere annullato l'avviso di addebito n.
37820120001293451000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dal contribuente a tale titolo, essendosi le pretese ivi azionate prescritte.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico dell'Ente Riscossore.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle della raccomandata, rileva soltanto nell'ipotesi in cui la raccomandata non sia stata ricevuta, diversamente dal caso di specie, in cui è stata ricevuta il 02.12.2006. Da questa data la parte ricorrente è stata posta in condizione di conoscere l'atto di citazione” (Cassazione civile sez. VI, 02/10/2015, n.19772). Ne deriva - in breve - che (a) nell'ipotesi in cui il destinatario, già risultato relativamente irreperibile al momento del primo tentativo di notifica, abbia poi ricevuto effettivamente la spedizione della (successiva) raccomandata informativa, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona al momento della effettiva ricezione di tale raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, e che (b) nella diversa ipotesi in cui il destinatario, già risultato relativamente irreperibile al momento del primo tentativo di notifica, non abbia ricevuto neppure la spedizione della (successiva) raccomandata informativa, in quanto risultato di nuovo relativamente irreperibile, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona soltanto con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa. Nel caso di specie, l'agente della riscossione non ha fornito la prova di aver compiuto tutti gli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., e, in particolare, di aver inviato la raccomandata informativa a seguito della riscontrata irreperibilità relativa del destinatario. tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 1.101 a € 5.200) : nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 1.769,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione, annulla l'avviso di addebito n.
37820120001293451000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla contribuente a tale titolo, essendosi le pretese ivi azionate prescritte.
2. Condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore di , spese che si liquidano in Euro 1.769,00 per Parte_1
compensi professionali ed Euro 98,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori come per legge.
3. Compensa le spese di lite tra le parti nei restanti rapporti.
Così deciso in Parma, il giorno 27 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri