CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sentenza 27/02/2026, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1273/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LAZIO riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 476/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Rai - Ricorrente_2 Spa - 06382641006
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Marcello Boglione 73/81 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7362/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 996/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 7362/2024 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, che ha rigettato la domanda di annullamento del silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio, Ufficio Grandi Contribuenti all'istanza di rimborso delle maggiori ritenute operate e versate in qualità di sostituto di imposta sulle retribuzioni indebitamente corrisposte ad una lavoratrice dipendente della Rai e da quest'ultima restituite al netto delle ritenute fiscali.
In particolare, si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia individuato nel credito di imposta previsto dall'art.150, comma 2, del d.l. n.34/2020, l'unico strumento a disposizione della RAI per recuperare le ritenute versate in eccesso, escludendo la possibilità di presentare istanza di rimborso delle ritenute versate in eccesso ai sensi dell'art.38, DPR n.602/1973. Rileva al riguardo che se così fosse, il datore di lavoro sarebbe esposto ad una perdita ogni qualvolta le ritenute operate sul reddito di lavoro superino lo scaglione minimo, in quanto il credito di imposta dell'art.150 è riconosciuto in misura corrispondente al 30% delle somme restituite dal sostituito e non in misura corrispondente alle ritenute effettivamente versate. Ha, pertanto, chiesto in via subordinata di sollevare questione di costituzionalità dell'art.150 d.l. n.34/2020 per violazione degli artt.3 e 53 della Costituzione.
L'appellante ha concluso nei seguenti termini:
“in via principale: riformare la sentenza n. 7362/2024 pronunciata il 29.5.2024 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 12, pubblicata il 4.6.2024 e non notificata e, per l'effetto, dichiarare la spettanza del diritto al rimborso di € 98.075,25 oltre interessi e condannare l'Agenzia delle
Entrate al relativo pagamento;
in via subordinata: sollevare questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, per contrasto dell'articolo 150, co. 2 del D.L. n. 34/2020 (come convertito) con gli articoli 3 e 53 della
Costituzione ovvero, nella denegata ipotesi in cui l'eccezione di illegittimità costituzionale sia respinta per manifesta irrilevanza o infondatezza, che l'ordinanza sia adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 24 della L. n. 87/1953;
in ogni caso: con vittoria delle spese, diritti e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio controdeducendo sui motivi di impugnazione e sostenendo l'infondatezza della prospettata questione di costituzionalità.
L'appellata ha concluso nei seguenti termini:
“chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.”
In vista dell'odierna udienza, la Rai ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 24.2.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda che ci occupa, scaturisce da due contenziosi svoltisi dinanzi al giudice del lavoro: tali contenziosi avevano visto in una prima fase vittoriosa la dipendente, che aveva ottenuto la reintegrazione sul posto di lavoro con erogazione delle retribuzioni arretrate medio tempore maturate;
tuttavia, si erano conclusi in ultimo grado con il riconoscimento della legittimità della cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto alle somme corrisposte alla dipendente per effetto delle sentenze civili di merito successivamente riformate in Cassazione, le stesse sono state riconosciute come indebitamente erogate a seguito di un ulteriore contezioso sorto nel 2017 e conclusosi in terzo grado nel 2022; tuttavia il diritto del datore di lavoro alla restituzione delle stesse è stato riconosciuto al netto e non al lordo delle imposte.
Alla luce di tale quadro fattuale, l'appello all'odierno esame è fondato.
Va, infatti, rilevato che la restituzione dell'indebito è avvenuta al netto e non al loro dell'imposta per effetto di una sentenza risalente al 2018 e confermata nei successivi gradi, nella quale viene applicato un orientamento giurisprudenziale diffusosi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n.34/2020.
Secondo tale orientamento, al lavoratore non possono in ogni caso essere richieste somme eccedenti quanto percepito, mentre il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, può chiedere al fisco il rimborso di quanto pagato indebitamente a titolo di ritenute d'imposta. Dunque, nella fattispecie a cui si riferisce la richiesta di rimborso presentata dalla Rai, il diritto alla restituzione delle somme al netto delle imposte è stato dichiarato non sulla base del disposto dell'art.150 d.l. n.34/2020, disposizione innovativa emanata successivamente alla pronuncia del Tribunale, bensì sulla base di una pronuncia giurisprudenziale nella quale lo stesso giudice ha motivato la sua decisione in relazione alla possibilità per il sostituto di imposta di chiedere il rimborso delle ritenute effettuate al fisco (così la sentenza del
Tribunale di Milano n.2504/2018, agli atti del fascicolo di primo grado).
D'altronde, la giurisprudenza di legittimità più recente afferma che “In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;
il caso del venir meno, con effetto ex tunc, dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui esso era sorto ricade, infatti, nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, d.P.R., n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.”. Lo stesso giudice ha, inoltre, precisato che “in caso di concreta inutilizzabilità da parte del datore di lavoro del rimedio previsto dall'art. 38, comma 1, d. P.R. n.
602 del 1973, per decorso del termine di presentazione dell'istanza di rimborso, ivi stabilito a pena di decadenza in quarantotto mesi dalla data del "versamento", trova applicazione l'art. 21, comma 2, del D.
Lgs. n. 546/ 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.” (così Cassazione civ., ordinanza 3 luglio 2025, n.18068, che richiama diversi precedenti conformi).
L'appello è, pertanto, fondato e spetta all'appellante il rimborso nei termini richiesti.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che, per il doppio grado di giudizio, sono liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri e accessori di legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LAZIO riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 476/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Rai - Ricorrente_2 Spa - 06382641006
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Marcello Boglione 73/81 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7362/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 996/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 7362/2024 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, che ha rigettato la domanda di annullamento del silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio, Ufficio Grandi Contribuenti all'istanza di rimborso delle maggiori ritenute operate e versate in qualità di sostituto di imposta sulle retribuzioni indebitamente corrisposte ad una lavoratrice dipendente della Rai e da quest'ultima restituite al netto delle ritenute fiscali.
In particolare, si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia individuato nel credito di imposta previsto dall'art.150, comma 2, del d.l. n.34/2020, l'unico strumento a disposizione della RAI per recuperare le ritenute versate in eccesso, escludendo la possibilità di presentare istanza di rimborso delle ritenute versate in eccesso ai sensi dell'art.38, DPR n.602/1973. Rileva al riguardo che se così fosse, il datore di lavoro sarebbe esposto ad una perdita ogni qualvolta le ritenute operate sul reddito di lavoro superino lo scaglione minimo, in quanto il credito di imposta dell'art.150 è riconosciuto in misura corrispondente al 30% delle somme restituite dal sostituito e non in misura corrispondente alle ritenute effettivamente versate. Ha, pertanto, chiesto in via subordinata di sollevare questione di costituzionalità dell'art.150 d.l. n.34/2020 per violazione degli artt.3 e 53 della Costituzione.
L'appellante ha concluso nei seguenti termini:
“in via principale: riformare la sentenza n. 7362/2024 pronunciata il 29.5.2024 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 12, pubblicata il 4.6.2024 e non notificata e, per l'effetto, dichiarare la spettanza del diritto al rimborso di € 98.075,25 oltre interessi e condannare l'Agenzia delle
Entrate al relativo pagamento;
in via subordinata: sollevare questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, per contrasto dell'articolo 150, co. 2 del D.L. n. 34/2020 (come convertito) con gli articoli 3 e 53 della
Costituzione ovvero, nella denegata ipotesi in cui l'eccezione di illegittimità costituzionale sia respinta per manifesta irrilevanza o infondatezza, che l'ordinanza sia adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 24 della L. n. 87/1953;
in ogni caso: con vittoria delle spese, diritti e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio controdeducendo sui motivi di impugnazione e sostenendo l'infondatezza della prospettata questione di costituzionalità.
L'appellata ha concluso nei seguenti termini:
“chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.”
In vista dell'odierna udienza, la Rai ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 24.2.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda che ci occupa, scaturisce da due contenziosi svoltisi dinanzi al giudice del lavoro: tali contenziosi avevano visto in una prima fase vittoriosa la dipendente, che aveva ottenuto la reintegrazione sul posto di lavoro con erogazione delle retribuzioni arretrate medio tempore maturate;
tuttavia, si erano conclusi in ultimo grado con il riconoscimento della legittimità della cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto alle somme corrisposte alla dipendente per effetto delle sentenze civili di merito successivamente riformate in Cassazione, le stesse sono state riconosciute come indebitamente erogate a seguito di un ulteriore contezioso sorto nel 2017 e conclusosi in terzo grado nel 2022; tuttavia il diritto del datore di lavoro alla restituzione delle stesse è stato riconosciuto al netto e non al lordo delle imposte.
Alla luce di tale quadro fattuale, l'appello all'odierno esame è fondato.
Va, infatti, rilevato che la restituzione dell'indebito è avvenuta al netto e non al loro dell'imposta per effetto di una sentenza risalente al 2018 e confermata nei successivi gradi, nella quale viene applicato un orientamento giurisprudenziale diffusosi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n.34/2020.
Secondo tale orientamento, al lavoratore non possono in ogni caso essere richieste somme eccedenti quanto percepito, mentre il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, può chiedere al fisco il rimborso di quanto pagato indebitamente a titolo di ritenute d'imposta. Dunque, nella fattispecie a cui si riferisce la richiesta di rimborso presentata dalla Rai, il diritto alla restituzione delle somme al netto delle imposte è stato dichiarato non sulla base del disposto dell'art.150 d.l. n.34/2020, disposizione innovativa emanata successivamente alla pronuncia del Tribunale, bensì sulla base di una pronuncia giurisprudenziale nella quale lo stesso giudice ha motivato la sua decisione in relazione alla possibilità per il sostituto di imposta di chiedere il rimborso delle ritenute effettuate al fisco (così la sentenza del
Tribunale di Milano n.2504/2018, agli atti del fascicolo di primo grado).
D'altronde, la giurisprudenza di legittimità più recente afferma che “In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;
il caso del venir meno, con effetto ex tunc, dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui esso era sorto ricade, infatti, nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, d.P.R., n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.”. Lo stesso giudice ha, inoltre, precisato che “in caso di concreta inutilizzabilità da parte del datore di lavoro del rimedio previsto dall'art. 38, comma 1, d. P.R. n.
602 del 1973, per decorso del termine di presentazione dell'istanza di rimborso, ivi stabilito a pena di decadenza in quarantotto mesi dalla data del "versamento", trova applicazione l'art. 21, comma 2, del D.
Lgs. n. 546/ 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.” (così Cassazione civ., ordinanza 3 luglio 2025, n.18068, che richiama diversi precedenti conformi).
L'appello è, pertanto, fondato e spetta all'appellante il rimborso nei termini richiesti.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che, per il doppio grado di giudizio, sono liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri e accessori di legge.