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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/07/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5047 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.NICOLETTA VENE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del suo Presidente p.t., rapp.to e difeso, giusta CP_1 procura generale alle liti 22.3.24 per notaio di Roma, dall' Per_1
Avv. Tommaso Parisi ( CF ) ( posta C.F._1 E_1
t) e con questi elett.te dom.to Email_2 in Benevento alla Via Michele Foschini 28 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 03/12/2024 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo di essere titolare di pensione n.07069825 CP_1
Cat. INV. CIV.; che in data 1.3.2024, l' sospendeva detta CP_1 prestazione e, in data 26.6.2024, gli notificava una comunicazione di indebito per la complessiva somma di euro 16.512,18. Rilevava che percepiva esclusivamente pensione estera erogata dalla cassa svizzera in compensazione AV che, in quanto tassata alla fonte, non doveva essere dichiarata in Italia;
che l' era decaduta CP_1 dalla pretesa in quanto non aveva provveduto ad effettuare i dovuti
1 controlli relativi ad eventuali variazioni reddituali nel termine annuale imposto dall'art. 13, comma 2, legge 412/91; che l aveva CP_1 richiesto le somme ben oltre l'anno e, pertanto, le stesse erano divenute irripetibili. Concludeva chiedendo “-in via principale, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione con la conseguente condanna CP_1 dell'Istituto alla restituzione, in favore di parte ricorrente, degli importi trattenuti a tale titolo oltre accessori di legge. Con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore costituito che si dichiara antistatario". L' , regolarmente costituito, rilevava l'infondatezza del ricorso e CP_1 ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese. Evidenziava che la pensione di invalidità civile veniva erogata in favore di soggetti con redditi annuali al di sotto, per l'anno 2020, di € 4906,35 per i titolari dell'assegno mensile di assistenza e di € 16982,49 per i titolari di pensione di inabilità totale;
che il ricorrente aveva omesso di comunicare il godimento di pensione estera, in forza del quale, superava tali limiti, come da informazione pervenuta all' a seguito di sollecito del 12.12.2022; che alcun addebito CP_2 poteva essere mosso all'Ente, atteso il fatto che i proventi derivanti da pensioni estere dirette ed ai superstiti, nelle dichiarazioni rese all'Amministrazione Finanziaria, da cui l' traeva informazioni, CP_2 non erano indicate;
che l'Ente, stante nel 2020 la mancata presentazione del modello RED, che il ricorrente in qualità di percettore di redditi non inclusi nel casellario centrale delle pensioni né dallo stesso dichiarati al fisco era tenuto ad inviare, inviava il sollecito del 12.12.2022 venendo così a conoscenza dei redditi effettivamente percepiti in quell'anno. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Preliminarmente deve evidenziarsi che, con la lettera del 11 marzo 2024, l' comunicava il ricalcolo della pensione n.07069825 Cat. CP_1
INV. CIV dal 01.01.2020, sulla scorta dei redditi 2020, comunicati all'Ente a seguito di sollecito, quantificata in €0,00. Pertanto, per il periodo gennaio 2021\marzo 2024, quantificava un indebito pari ad
€16.512,18.
Ciò premesso, pacificamente, siamo in presenza di somme erogate direttamente dalla Cassa Svizzera di compensazione AV , che, in
2 quanto tali, non dovevano essere dichiare ai fini IRPEF, in quanto già assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 5%.
L' sostiene la rilevanza di tali importi, ai fini del calcolo del CP_1 reddito complessivo tutile a consentire la percezione delle prestazioni.
Tale interpretazione deve ritenersi infondata ai sensi dell'.art. 76 l. 431/1991.
Dispone il richiamato art.76 “1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AV), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AV Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano piu' oggetto di denuncia fiscale in Italia”.
Appare, dunque, evidente che non sussistevano i presupposti per la riduzione dell'.importo della prestazione in esame nonché per la richiesta di restituzione dell'asserito indebito avanzata dall' . CP_2
Del resto, come documentato da parte ricorrente, per analoga prestazione l' provvedeva all'annullamento in autotutela CP_1 ritenendo ininfluente tale reddito.
Per tali motivi, il ricorso dev'essere accolto e dichiarate non ripetibili le somme erogate dall a titolo di pensione n.07069825 Cat. INV. CP_1
CIV.in favore di per la complessiva somma di Parte_1
€16.512,18. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese, attesa la particoalrità della materia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1 provvede: 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non ripetibili le somme erogate dall a titolo di pensione n.07069825 Cat. INV. CIV.in CP_1 favore di per la complessiva somma di €16.512,18; Parte_1
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Benevento 16/07/2025 Il Giudice
3 (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
4
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5047 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.NICOLETTA VENE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del suo Presidente p.t., rapp.to e difeso, giusta CP_1 procura generale alle liti 22.3.24 per notaio di Roma, dall' Per_1
Avv. Tommaso Parisi ( CF ) ( posta C.F._1 E_1
t) e con questi elett.te dom.to Email_2 in Benevento alla Via Michele Foschini 28 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 03/12/2024 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo di essere titolare di pensione n.07069825 CP_1
Cat. INV. CIV.; che in data 1.3.2024, l' sospendeva detta CP_1 prestazione e, in data 26.6.2024, gli notificava una comunicazione di indebito per la complessiva somma di euro 16.512,18. Rilevava che percepiva esclusivamente pensione estera erogata dalla cassa svizzera in compensazione AV che, in quanto tassata alla fonte, non doveva essere dichiarata in Italia;
che l' era decaduta CP_1 dalla pretesa in quanto non aveva provveduto ad effettuare i dovuti
1 controlli relativi ad eventuali variazioni reddituali nel termine annuale imposto dall'art. 13, comma 2, legge 412/91; che l aveva CP_1 richiesto le somme ben oltre l'anno e, pertanto, le stesse erano divenute irripetibili. Concludeva chiedendo “-in via principale, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione con la conseguente condanna CP_1 dell'Istituto alla restituzione, in favore di parte ricorrente, degli importi trattenuti a tale titolo oltre accessori di legge. Con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore costituito che si dichiara antistatario". L' , regolarmente costituito, rilevava l'infondatezza del ricorso e CP_1 ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese. Evidenziava che la pensione di invalidità civile veniva erogata in favore di soggetti con redditi annuali al di sotto, per l'anno 2020, di € 4906,35 per i titolari dell'assegno mensile di assistenza e di € 16982,49 per i titolari di pensione di inabilità totale;
che il ricorrente aveva omesso di comunicare il godimento di pensione estera, in forza del quale, superava tali limiti, come da informazione pervenuta all' a seguito di sollecito del 12.12.2022; che alcun addebito CP_2 poteva essere mosso all'Ente, atteso il fatto che i proventi derivanti da pensioni estere dirette ed ai superstiti, nelle dichiarazioni rese all'Amministrazione Finanziaria, da cui l' traeva informazioni, CP_2 non erano indicate;
che l'Ente, stante nel 2020 la mancata presentazione del modello RED, che il ricorrente in qualità di percettore di redditi non inclusi nel casellario centrale delle pensioni né dallo stesso dichiarati al fisco era tenuto ad inviare, inviava il sollecito del 12.12.2022 venendo così a conoscenza dei redditi effettivamente percepiti in quell'anno. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Preliminarmente deve evidenziarsi che, con la lettera del 11 marzo 2024, l' comunicava il ricalcolo della pensione n.07069825 Cat. CP_1
INV. CIV dal 01.01.2020, sulla scorta dei redditi 2020, comunicati all'Ente a seguito di sollecito, quantificata in €0,00. Pertanto, per il periodo gennaio 2021\marzo 2024, quantificava un indebito pari ad
€16.512,18.
Ciò premesso, pacificamente, siamo in presenza di somme erogate direttamente dalla Cassa Svizzera di compensazione AV , che, in
2 quanto tali, non dovevano essere dichiare ai fini IRPEF, in quanto già assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 5%.
L' sostiene la rilevanza di tali importi, ai fini del calcolo del CP_1 reddito complessivo tutile a consentire la percezione delle prestazioni.
Tale interpretazione deve ritenersi infondata ai sensi dell'.art. 76 l. 431/1991.
Dispone il richiamato art.76 “1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AV), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AV Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano piu' oggetto di denuncia fiscale in Italia”.
Appare, dunque, evidente che non sussistevano i presupposti per la riduzione dell'.importo della prestazione in esame nonché per la richiesta di restituzione dell'asserito indebito avanzata dall' . CP_2
Del resto, come documentato da parte ricorrente, per analoga prestazione l' provvedeva all'annullamento in autotutela CP_1 ritenendo ininfluente tale reddito.
Per tali motivi, il ricorso dev'essere accolto e dichiarate non ripetibili le somme erogate dall a titolo di pensione n.07069825 Cat. INV. CP_1
CIV.in favore di per la complessiva somma di Parte_1
€16.512,18. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese, attesa la particoalrità della materia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1 provvede: 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non ripetibili le somme erogate dall a titolo di pensione n.07069825 Cat. INV. CIV.in CP_1 favore di per la complessiva somma di €16.512,18; Parte_1
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Benevento 16/07/2025 Il Giudice
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