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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2024, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I Grado iscritto al n. r.g. 222/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUGLIELMINO Parte_1 C.F._1
MAURO
RICORRENTE con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO (C.F. ); P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO
Procedimento relativo allo stato delle persone, ex art. 473 bis ss cpc.
Rettificazione di attribuzione di sesso e nome ed autorizzazione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.1.2024, notificato al Pubblico Ministero in sede, parte ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 1 della legge 164/1982 e dell'art. 31 d.lgvo 150 del 2011, che questo
Tribunale disponga la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, attribuendole il prenome
Ha chiesto altresì di essere contestualmente autorizzata a completare il percorso di Per_1 transizione attraverso tutti gli interventi medici e chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali.
Ha allegato al riguardo di essere di stato libero e di non avere figli;
che sin dall'età infantile si sentiva pagina 1 di 4 maggiormente attratto da indumenti, oggetti e giochi prettamente femminili;
che iniziava a sentire il proprio corpo “inadeguato” ed avvertiva sempre più una identità di genere femminile, contrapposta al proprio sesso biologico, ciò che le causava gravi sofferenze;
che all'età di sedici anni decideva di manifestare la propria omosessualità ed all'età di diciotto anni di intraprendere un percorso di sostegno alla transizione guidato da professionisti, necessario per la graduale trasformazione da uomo a donna.
Si affidava pertanto alla dott.ssa , psicologo-psicoterapeuta con la quale intraprendeva Persona_2 un processo di transizione graduale e lento al fine di raggiungere la piena consapevolezza ed accettazione del cambiamento. Tale percorso si concludeva nell'aprile 2021 con relazione nella quale la dott.ssa così concludeva: “sulla base dei dati emersi dall'anamnesi, dal colloquio Persona_2 clinico e dall'indagine psicodiagnostica, è possibile stabilire che il soggetto presenta Parte_1 un “Disturbo dell'identità di genere in soggetto maschile sessualmente attratto da maschi, con personalità strutturata e con buona dotazione intellettiva””. Successivamente, sotto il controllo specialistico endocrinologico del Prof. Dott. intraprendeva una terapia ormonale, Persona_3 prescritta il 13 maggio 2021 seguendo apposito piano terapeutico, tutt'ora in corso, confermando la certezza della propria identità femminile. Il 15 novembre 2023 il ricorrente si affidava alla dott.ssa
, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo, la quale prescriveva Persona_4 apposita terapia al fine di favorire la femminilizzazione in totale sicurezza e in data 28 novembre 2023 rilasciava relazione conclusiva.
All'udienza del 23.10.2024 il giudice designato ascoltava parte ricorrente, comparsa in evidenti sembianze femminili, la quale ha confermato di insistere in domanda e di avere intrapreso da tre anni un percorso di transessualismo, all'esito del quale è divenuta sterile.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 164 del 1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali; modificazioni che non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive (Corte Cost. sent. 221 del 2015).
Ai sensi dell'art. 31 d.lgvo 150 del 2011 l'atto introduttivo è notificato al coniuge ed ai figli dell'attore
(non è il caso di specie) ed al giudizio partecipa il Pubblico Ministero.
L'esecuzione dell'intervento chirurgico di cambiamento di sesso non è propedeutica alla rettificazione anagrafica del sesso, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 15138 del 20.7.2015; come rilevato dalla Suprema Corte, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessità dell'intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Invero, le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, inducono a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali.
L'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione, restando necessario un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, dovendosi escludere che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (Corte Costituzionale sent. 180/2017)
pagina 2 di 4 Ora parte ricorrente ha provato documentalmente le sue allegazioni, producendo i piani terapeutici e le prescrizioni del medico endocrinologo, la relazione del medico endocrinologo e la relazione della psicologa e psicoterapeuta, tutte citate nel ricorso;
dalla relazione del medico endocrinologo del
28.11.2023 emerge in particolare che parte ricorrente segue da due anni e sei mesi terapia ormonale di affermazione di genere femminilizzante.
Quanto al mutamento del nome, il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, “rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. Sez. I n. 3877/20).
In base all'art. 31 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 150/11, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2024, n. 143 (Gazz. Uff. 24 luglio 2024, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che precede, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ha osservato il giudice delle leggi che “il regime autorizzatorio è divenuto…irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015….tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito…che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata". Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione…. pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio nulla dispone circa la domanda di autorizzazione all'esecuzione di interventi medici e chirurgici, in quanto l'esecuzione di interventi medici e chirurgici di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico appartiene alla sfera dell'autodeterminazione individuale e della relazione con il medico.
Nessuna pronuncia va adottata sulle spese, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: accoglie la domanda di rettifica di attribuzione del sesso proposta da disponendo Parte_1 il chiesto mutamento di sesso da maschile a femminile e la modifica del nome da “ ” a Pt_1 Per_1 ;
[...]
pagina 3 di 4 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittoria di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Ragusa, 4 novembre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I Grado iscritto al n. r.g. 222/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUGLIELMINO Parte_1 C.F._1
MAURO
RICORRENTE con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO (C.F. ); P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO
Procedimento relativo allo stato delle persone, ex art. 473 bis ss cpc.
Rettificazione di attribuzione di sesso e nome ed autorizzazione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.1.2024, notificato al Pubblico Ministero in sede, parte ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 1 della legge 164/1982 e dell'art. 31 d.lgvo 150 del 2011, che questo
Tribunale disponga la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, attribuendole il prenome
Ha chiesto altresì di essere contestualmente autorizzata a completare il percorso di Per_1 transizione attraverso tutti gli interventi medici e chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali.
Ha allegato al riguardo di essere di stato libero e di non avere figli;
che sin dall'età infantile si sentiva pagina 1 di 4 maggiormente attratto da indumenti, oggetti e giochi prettamente femminili;
che iniziava a sentire il proprio corpo “inadeguato” ed avvertiva sempre più una identità di genere femminile, contrapposta al proprio sesso biologico, ciò che le causava gravi sofferenze;
che all'età di sedici anni decideva di manifestare la propria omosessualità ed all'età di diciotto anni di intraprendere un percorso di sostegno alla transizione guidato da professionisti, necessario per la graduale trasformazione da uomo a donna.
Si affidava pertanto alla dott.ssa , psicologo-psicoterapeuta con la quale intraprendeva Persona_2 un processo di transizione graduale e lento al fine di raggiungere la piena consapevolezza ed accettazione del cambiamento. Tale percorso si concludeva nell'aprile 2021 con relazione nella quale la dott.ssa così concludeva: “sulla base dei dati emersi dall'anamnesi, dal colloquio Persona_2 clinico e dall'indagine psicodiagnostica, è possibile stabilire che il soggetto presenta Parte_1 un “Disturbo dell'identità di genere in soggetto maschile sessualmente attratto da maschi, con personalità strutturata e con buona dotazione intellettiva””. Successivamente, sotto il controllo specialistico endocrinologico del Prof. Dott. intraprendeva una terapia ormonale, Persona_3 prescritta il 13 maggio 2021 seguendo apposito piano terapeutico, tutt'ora in corso, confermando la certezza della propria identità femminile. Il 15 novembre 2023 il ricorrente si affidava alla dott.ssa
, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo, la quale prescriveva Persona_4 apposita terapia al fine di favorire la femminilizzazione in totale sicurezza e in data 28 novembre 2023 rilasciava relazione conclusiva.
All'udienza del 23.10.2024 il giudice designato ascoltava parte ricorrente, comparsa in evidenti sembianze femminili, la quale ha confermato di insistere in domanda e di avere intrapreso da tre anni un percorso di transessualismo, all'esito del quale è divenuta sterile.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 164 del 1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali; modificazioni che non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive (Corte Cost. sent. 221 del 2015).
Ai sensi dell'art. 31 d.lgvo 150 del 2011 l'atto introduttivo è notificato al coniuge ed ai figli dell'attore
(non è il caso di specie) ed al giudizio partecipa il Pubblico Ministero.
L'esecuzione dell'intervento chirurgico di cambiamento di sesso non è propedeutica alla rettificazione anagrafica del sesso, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 15138 del 20.7.2015; come rilevato dalla Suprema Corte, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessità dell'intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Invero, le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, inducono a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali.
L'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione, restando necessario un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, dovendosi escludere che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (Corte Costituzionale sent. 180/2017)
pagina 2 di 4 Ora parte ricorrente ha provato documentalmente le sue allegazioni, producendo i piani terapeutici e le prescrizioni del medico endocrinologo, la relazione del medico endocrinologo e la relazione della psicologa e psicoterapeuta, tutte citate nel ricorso;
dalla relazione del medico endocrinologo del
28.11.2023 emerge in particolare che parte ricorrente segue da due anni e sei mesi terapia ormonale di affermazione di genere femminilizzante.
Quanto al mutamento del nome, il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, “rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. Sez. I n. 3877/20).
In base all'art. 31 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 150/11, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2024, n. 143 (Gazz. Uff. 24 luglio 2024, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che precede, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ha osservato il giudice delle leggi che “il regime autorizzatorio è divenuto…irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015….tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito…che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata". Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione…. pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio nulla dispone circa la domanda di autorizzazione all'esecuzione di interventi medici e chirurgici, in quanto l'esecuzione di interventi medici e chirurgici di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico appartiene alla sfera dell'autodeterminazione individuale e della relazione con il medico.
Nessuna pronuncia va adottata sulle spese, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: accoglie la domanda di rettifica di attribuzione del sesso proposta da disponendo Parte_1 il chiesto mutamento di sesso da maschile a femminile e la modifica del nome da “ ” a Pt_1 Per_1 ;
[...]
pagina 3 di 4 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittoria di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Ragusa, 4 novembre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
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