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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3991 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7083/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 27.11.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 27.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 27.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo ap- plicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di no- tifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione
1
monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7083/2023 R.G., avente ad oggetto:appello sen- tenza Giudice di pace – responsabilità extracontrattuale, vertente tra
(P. I. Parte_1
), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Erika Villanova ( P.IVA_1 [...]
del Foro di Milano e YA LA (C.F. C.F._1
) del Foro di Trento, ed elett.te domiciliata presso lo C.F._2
Studio dell'avv. Rossella De Angelis, sito a Sessa Aurunca, alla via Vico II Ugo- lino, n. 5.,in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._3 Parte_2
(C.F.: ), rapp.tati e difesi congiuntamente e disgiuntamen- C.F._4 te dall'avv. Mauro Di Filippo (C. F ) ed elett.te domici- C.F._5 liati presso il suo studio in Caserta alla Via Patturelli n. 54, in virtù di procura in atti;
-Appellati-
Nonché
Controparte_2
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del
27.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 27.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L ha dedotto che in data 08 maggio 2023 veniva a co- Parte_1 noscenza, solo a seguito di ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate
[...]
[...
[...] [...]
dell'avviso di liquidazione dell'imposta di regi- Controparte_3 stro, dell'emissione, nei suoi confronti, della sentenza n. 65/2022 del Giudice di
Pace di Piedimonte Matese. Contr L a dedotto che, non essendo a conoscenza del procedimento instaurato a proprio carico, si recava presso la cancelleria del Giudice di pace di Piedimonte
Matese.
In tale contesto, scopriva che non c'era la copia completa dell'atto di citazione Contr munito di relata con prova della notifica eseguita all'
Più precisamente, l'appellante ha sostenuto che nel fascicolo veniva rinvenuto un atto di citazione privo di relata, tale da non consentire di verificare la regolarità Contr della notifica e stabilire se quello specifico atto fosse stato mai notificato all'
e al Sig. Controparte_2
Contr Tuttavia, dalla visione dell'atto citazione, l' pprendeva che i sig.ri Pt_3
[. Cont
e in qualità di terzi trasportati, avevano convenuto in giudizio l' Parte_2
e al sig. , rispettivamente compagnia assicurativa e proprietario del veico- CP_2 lo, innanzi al Giudice di Pace di Piedimonte Matese, in relazione al sinistro stra- dale verificatosi in data 25 giugno 2019, alle ore 15,00 circa, lungo la Strada
Provinciale 119 in Capriati al Volturno. Contr L a altresì precisato che veniva a conoscenza di detta sentenza solo a se- guito del ricevimento, in data 08 maggio 2023, da parte dell' Controparte_5
[.
, dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro non avendo mai le
contro
- parti notificato la sentenza. Contr L a sostenuto che, stante la mancata regolare notifica dell'atto di citazione, che ha avrebbe tutti i successivi atti e provvedimenti, la sentenza resa dal Giudi- ce di Pace di Piedimonte Matese è da ritenersi viziata.
Per tale motivo, la Compagnia Assicurativa ha proposto il presente appello, al fi- ne di ottenere una pronuncia che accerti la nullità della sentenza.
Ha concluso chiedendo: “in via pregiudiziale e di rito sussistendo i gravi e fon- dati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sen- tenza di primo grado oggi impugnata n. 65/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Piedimonte Matese, nel giudizio sub. R.G.N. 507/2020 mai notificata né comuni- Contr cata all' In via principale, accertare e dichiarare l'invalidità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di citazione instaurante il giudizio di prime cure e, per l'effetto, di tutti gli atti e provvedimenti successivi adottati nel corso dello stesso, ivi compresa la sentenza censurata n. 65/2022 emessa dal Giudice di Pa-
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ce di Piedimonte Matese. In via gradata, dichiarare e dichiarare l'invalidità e/o nullità della notificazione dell'atto di citazione instaurante il giudizio di prime cure e conseguentemente di tutti gli atti e provvedimenti successivi adottati nel corso dello stesso, ivi compresa la sentenza n. 65/2022, e, per l'effetto, rimettere la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354, comma I, c.p.c. In via ulterior- mente gradata accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione instaurante il giudizio di primo grado per mancato rispetto del termine minimo a comparire ex artt. 163 bis c.p.c., 318 c.p.c. e 126 del Codice delle Assicurazioni Private, e conseguentemente accertare la nullità di tutti gli atti e provvedimenti successivi adottati nel corso dello stesso, ivi compresa la sentenza n. 65/2022; In via ulte- riormente gradata accertare la violazione del principio del contraddittorio, non avendo il Giudice di prime cure verificato la regolarità della notifica dell'atto di citazione e disposto la rinnovazione della stessa, nonché dichiarare la nulli- tà/invalidità della notificazione dell'atto di citazione instaurante il giudizio di primo grado e conseguentemente di tutti gli atti e provvedimenti successivi adot- tati nel corso dello stesso, ivi compresa la sentenza n. 65/2022, e, per l'effetto, rimettere la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354, comma I, c.p.c. In via subordinata , accertare la violazione del principio del contraddittorio e del do- vere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. per aver il Giudice di dispo- Parte_4 sto la trattazione da remoto della prima udienza del 16.10.2020, in mancanza di preventiva costituzione di tutti i convenuti e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità
e/o nullità di tutti gli atti e provvedimenti successivi adottati nel corso dello stes- so, ivi compresa la sentenza n. 65/2022, e, per l'effetto, rimettere la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354, comma I, c.p.c. In ogni caso , - con riserva di ogni contestazione nel merito laddove l'Intestato Giudice rinvii al Giudice di prime cure;
- con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio e con condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite te- meraria ex art. 96 c.p.c.”
Con atto di costituzione e risposta si sono costituiti i convenuti Controparte_6
e , i quali hanno sostenuto che l'atto di citazione è sta-
[...] Controparte_7 to regolarmente notificato al signor e alla compagnia assicura- Controparte_2 tiva.
Pertanto, i convenuti hanno sostenuto che l'omessa costituzione in giudizio della compagnia è il risultato di una scelta consapevole della parte. Hanno così conclu-
4
so: “in via principale e nel merito, dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello proposto dalla società Controparte_8
(P.iva ), rigettare per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto P.IVA_1 appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 65/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Piedimonte Matese, Giudice Dott.ssa Maciariello, nell'ambito del giudi- zio N.R.G. 507/2020, depositata in cancelleria in data 18.01.2022; condannare
l'appellante ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da li- quidarsi d'ufficio in via equitativa”.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta am- missibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indi- cazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo- tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella va- lutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione. In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello ri- chiesta dalla normativa vigente comporta soltanto un'esposizione chiara ed uni- voca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della do- glianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi d'appello
In primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata appli- cando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a
Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processua- le della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve rite- nersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicu- rare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudizia- le” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifi- ca delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello
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dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giu- dizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previa- mente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, più in particolare, della corretta integrazione del contraddittorio nei confronti della Contr compagnia assicurativa
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va osservato che non risulta allegata agli atti la prova della notifica della citazione.
A tal proposito, va detto che lo scopo della notificazione è quello di assicurare al destinatario la piena e legale conoscenza dell'atto. Infatti, qualora una notifica non sia eseguita nelle forme di legge, e il destinatario, di conseguenza, non possa venire a conoscenza dell'atto notificato, si verifica una violazione del principio di strumentalità delle forme degli atti processuali e del principio del contradditto- rio e del diritto di difesa. La violazione di questi principi, specie quello del con- traddittorio, comporta la nullità di tutti i provvedimenti successivi a quello.
Orbene, si osserva come nel caso in esame, alla luce della documentazione pro- dotta dalla parte appellata, è stata fornita la prova della notifica dell'atto di cita- zione soltanto in pdf e non secondo le modalità telematiche.
Ciò impedisce di verificare e ritenere che l'atto sia entrato nella sfera di cono- scenza del destinatario.
Manca quindi la certezza legale che l'atto introduttivo sia entrato nella sfera di conoscibilità della compagnia assicurativa. Alla luce di quanto esposto, si può affermare che la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sia nulla.
La nullità di tale notificazione determina di conseguenza la nullità derivata dell'intero procedimento di primo grado e di ogni atto e provvedimento a esso collegato, inclusa la sentenza, la quale non produce effetto nei confronti della
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Contr compagnia assicurativa (
Ne consegue, dunque, la nullità di tutti i provvedimenti successivi adottati dal
Giudice, inclusa, nel caso in esame la sentenza n. 65/2022.
Peraltro, accertata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, questo giu- dice rimette, ai sensi dell'art. 354, comma I, c.p.c. è la causa dinnanzi al primo
Giudice.
Sul punto, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui ogniqual- volta il giudice di primo grado non disponga l'integrazione del contraddittorio né provveda “a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1,
c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone l'annullamento in Cassazione delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure” (Cass., Sez. VI, Ordinanza del 30.11.2021 n. 37566).”
Lite temeraria
In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell' art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte convenuta.
A tale riguardo, infatti, va detto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto de- sumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez. Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte attrice abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quan- tum dell'asserito danno.
Le spese
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni affrontate e dell'attività esple- tata.
In particolare, va considerato che non è stata espletata attività istruttoria.
Nulla va disposto in merito alle spese del primo grado di giudizio, non essendo costituita l'odierna appellante nel predetto grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
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• accoglie l'appello;
• dichiara nullo il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata;
• rimette la causa al primo Giudice, con onere di riassunzione nel termine di legge;
• condanna e al pagamento delle Controparte_7 Controparte_1 spese relative al presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, che liquida in euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
• nulla per le spese di primo grado.
Santa Maria Capua Vetere, 10.12.25
Il Giudice dott.ssa Maria del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 27.11.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 27.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 27.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo ap- plicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di no- tifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione
1
monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7083/2023 R.G., avente ad oggetto:appello sen- tenza Giudice di pace – responsabilità extracontrattuale, vertente tra
(P. I. Parte_1
), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Erika Villanova ( P.IVA_1 [...]
del Foro di Milano e YA LA (C.F. C.F._1
) del Foro di Trento, ed elett.te domiciliata presso lo C.F._2
Studio dell'avv. Rossella De Angelis, sito a Sessa Aurunca, alla via Vico II Ugo- lino, n. 5.,in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._3 Parte_2
(C.F.: ), rapp.tati e difesi congiuntamente e disgiuntamen- C.F._4 te dall'avv. Mauro Di Filippo (C. F ) ed elett.te domici- C.F._5 liati presso il suo studio in Caserta alla Via Patturelli n. 54, in virtù di procura in atti;
-Appellati-
Nonché
Controparte_2
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del
27.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 27.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L ha dedotto che in data 08 maggio 2023 veniva a co- Parte_1 noscenza, solo a seguito di ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate
[...]
[...
[...] [...]
dell'avviso di liquidazione dell'imposta di regi- Controparte_3 stro, dell'emissione, nei suoi confronti, della sentenza n. 65/2022 del Giudice di
Pace di Piedimonte Matese. Contr L a dedotto che, non essendo a conoscenza del procedimento instaurato a proprio carico, si recava presso la cancelleria del Giudice di pace di Piedimonte
Matese.
In tale contesto, scopriva che non c'era la copia completa dell'atto di citazione Contr munito di relata con prova della notifica eseguita all'
Più precisamente, l'appellante ha sostenuto che nel fascicolo veniva rinvenuto un atto di citazione privo di relata, tale da non consentire di verificare la regolarità Contr della notifica e stabilire se quello specifico atto fosse stato mai notificato all'
e al Sig. Controparte_2
Contr Tuttavia, dalla visione dell'atto citazione, l' pprendeva che i sig.ri Pt_3
[. Cont
e in qualità di terzi trasportati, avevano convenuto in giudizio l' Parte_2
e al sig. , rispettivamente compagnia assicurativa e proprietario del veico- CP_2 lo, innanzi al Giudice di Pace di Piedimonte Matese, in relazione al sinistro stra- dale verificatosi in data 25 giugno 2019, alle ore 15,00 circa, lungo la Strada
Provinciale 119 in Capriati al Volturno. Contr L a altresì precisato che veniva a conoscenza di detta sentenza solo a se- guito del ricevimento, in data 08 maggio 2023, da parte dell' Controparte_5
[.
, dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro non avendo mai le
contro
- parti notificato la sentenza. Contr L a sostenuto che, stante la mancata regolare notifica dell'atto di citazione, che ha avrebbe tutti i successivi atti e provvedimenti, la sentenza resa dal Giudi- ce di Pace di Piedimonte Matese è da ritenersi viziata.
Per tale motivo, la Compagnia Assicurativa ha proposto il presente appello, al fi- ne di ottenere una pronuncia che accerti la nullità della sentenza.
Ha concluso chiedendo: “in via pregiudiziale e di rito sussistendo i gravi e fon- dati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sen- tenza di primo grado oggi impugnata n. 65/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Piedimonte Matese, nel giudizio sub. R.G.N. 507/2020 mai notificata né comuni- Contr cata all' In via principale, accertare e dichiarare l'invalidità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di citazione instaurante il giudizio di prime cure e, per l'effetto, di tutti gli atti e provvedimenti successivi adottati nel corso dello stesso, ivi compresa la sentenza censurata n. 65/2022 emessa dal Giudice di Pa-
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ce di Piedimonte Matese. In via gradata, dichiarare e dichiarare l'invalidità e/o nullità della notificazione dell'atto di citazione instaurante il giudizio di prime cure e conseguentemente di tutti gli atti e provvedimenti successivi adottati nel corso dello stesso, ivi compresa la sentenza n. 65/2022, e, per l'effetto, rimettere la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354, comma I, c.p.c. In via ulterior- mente gradata accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione instaurante il giudizio di primo grado per mancato rispetto del termine minimo a comparire ex artt. 163 bis c.p.c., 318 c.p.c. e 126 del Codice delle Assicurazioni Private, e conseguentemente accertare la nullità di tutti gli atti e provvedimenti successivi adottati nel corso dello stesso, ivi compresa la sentenza n. 65/2022; In via ulte- riormente gradata accertare la violazione del principio del contraddittorio, non avendo il Giudice di prime cure verificato la regolarità della notifica dell'atto di citazione e disposto la rinnovazione della stessa, nonché dichiarare la nulli- tà/invalidità della notificazione dell'atto di citazione instaurante il giudizio di primo grado e conseguentemente di tutti gli atti e provvedimenti successivi adot- tati nel corso dello stesso, ivi compresa la sentenza n. 65/2022, e, per l'effetto, rimettere la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354, comma I, c.p.c. In via subordinata , accertare la violazione del principio del contraddittorio e del do- vere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. per aver il Giudice di dispo- Parte_4 sto la trattazione da remoto della prima udienza del 16.10.2020, in mancanza di preventiva costituzione di tutti i convenuti e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità
e/o nullità di tutti gli atti e provvedimenti successivi adottati nel corso dello stes- so, ivi compresa la sentenza n. 65/2022, e, per l'effetto, rimettere la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354, comma I, c.p.c. In ogni caso , - con riserva di ogni contestazione nel merito laddove l'Intestato Giudice rinvii al Giudice di prime cure;
- con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio e con condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite te- meraria ex art. 96 c.p.c.”
Con atto di costituzione e risposta si sono costituiti i convenuti Controparte_6
e , i quali hanno sostenuto che l'atto di citazione è sta-
[...] Controparte_7 to regolarmente notificato al signor e alla compagnia assicura- Controparte_2 tiva.
Pertanto, i convenuti hanno sostenuto che l'omessa costituzione in giudizio della compagnia è il risultato di una scelta consapevole della parte. Hanno così conclu-
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so: “in via principale e nel merito, dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello proposto dalla società Controparte_8
(P.iva ), rigettare per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto P.IVA_1 appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 65/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Piedimonte Matese, Giudice Dott.ssa Maciariello, nell'ambito del giudi- zio N.R.G. 507/2020, depositata in cancelleria in data 18.01.2022; condannare
l'appellante ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da li- quidarsi d'ufficio in via equitativa”.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta am- missibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indi- cazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo- tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella va- lutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione. In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello ri- chiesta dalla normativa vigente comporta soltanto un'esposizione chiara ed uni- voca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della do- glianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi d'appello
In primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata appli- cando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a
Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processua- le della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve rite- nersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicu- rare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudizia- le” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifi- ca delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello
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dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giu- dizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previa- mente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, più in particolare, della corretta integrazione del contraddittorio nei confronti della Contr compagnia assicurativa
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va osservato che non risulta allegata agli atti la prova della notifica della citazione.
A tal proposito, va detto che lo scopo della notificazione è quello di assicurare al destinatario la piena e legale conoscenza dell'atto. Infatti, qualora una notifica non sia eseguita nelle forme di legge, e il destinatario, di conseguenza, non possa venire a conoscenza dell'atto notificato, si verifica una violazione del principio di strumentalità delle forme degli atti processuali e del principio del contradditto- rio e del diritto di difesa. La violazione di questi principi, specie quello del con- traddittorio, comporta la nullità di tutti i provvedimenti successivi a quello.
Orbene, si osserva come nel caso in esame, alla luce della documentazione pro- dotta dalla parte appellata, è stata fornita la prova della notifica dell'atto di cita- zione soltanto in pdf e non secondo le modalità telematiche.
Ciò impedisce di verificare e ritenere che l'atto sia entrato nella sfera di cono- scenza del destinatario.
Manca quindi la certezza legale che l'atto introduttivo sia entrato nella sfera di conoscibilità della compagnia assicurativa. Alla luce di quanto esposto, si può affermare che la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sia nulla.
La nullità di tale notificazione determina di conseguenza la nullità derivata dell'intero procedimento di primo grado e di ogni atto e provvedimento a esso collegato, inclusa la sentenza, la quale non produce effetto nei confronti della
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Contr compagnia assicurativa (
Ne consegue, dunque, la nullità di tutti i provvedimenti successivi adottati dal
Giudice, inclusa, nel caso in esame la sentenza n. 65/2022.
Peraltro, accertata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, questo giu- dice rimette, ai sensi dell'art. 354, comma I, c.p.c. è la causa dinnanzi al primo
Giudice.
Sul punto, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui ogniqual- volta il giudice di primo grado non disponga l'integrazione del contraddittorio né provveda “a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1,
c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone l'annullamento in Cassazione delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure” (Cass., Sez. VI, Ordinanza del 30.11.2021 n. 37566).”
Lite temeraria
In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell' art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte convenuta.
A tale riguardo, infatti, va detto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto de- sumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez. Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte attrice abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quan- tum dell'asserito danno.
Le spese
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni affrontate e dell'attività esple- tata.
In particolare, va considerato che non è stata espletata attività istruttoria.
Nulla va disposto in merito alle spese del primo grado di giudizio, non essendo costituita l'odierna appellante nel predetto grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
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• accoglie l'appello;
• dichiara nullo il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata;
• rimette la causa al primo Giudice, con onere di riassunzione nel termine di legge;
• condanna e al pagamento delle Controparte_7 Controparte_1 spese relative al presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, che liquida in euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
• nulla per le spese di primo grado.
Santa Maria Capua Vetere, 10.12.25
Il Giudice dott.ssa Maria del Prete
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