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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3312/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 3312/2021 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – art. 2051 c.c. promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERONICA M. Parte_1 C.F._1
PRUINELLI e dell'avv. ANDREA SCARPULLA elettivamente domiciliata in VIA FONTANA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. VERONICA M. PRUINELLI parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIEGO Controparte_1 P.IVA_1
MUNAFÒ elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA, 40/A 20122 MILANO presso il difensore avv. DIEGO MUNAFÒ
parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice Parte_1
Come da foglio di p.c. depositato l'8.01.2025 e richiamato all'udienza del 15.01.2025.
Parte convenuta Controparte_1
Come da foglio di p.c. depositato il 14.01.2025 e richiamato all'udienza del 15.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 6 A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
esponeva che ella, in Cusano Milanino (MI), alla via Sormani n. 67, in data Parte_1
28.04.2017, allorché si recava, insieme a (marito) e (figlia), Persona_1 Persona_2 presso il centro medico polispecialistico, denominato “Studio Roentgen”, di proprietà della società
, per accompagnare la di lei sorella, ad effettuare un esame Controparte_1 Parte_2 radiologico, nell'attingere la rampa installata per l'accesso e l'uscita al citato centro medico, cadeva rovinosamente a terra, a causa dell'instabilità della rampa e della sua inadeguatezza strutturale (tra cui i margini esterni sollevati rispetto al piano stradale), procurandosi lesioni.
Conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, custode della Controparte_1 pedana e dello spazio antistante, per l'accertamento della sua responsabilità, ai sensi degli artt. 2051 e/o
2043 c.c., e la sua condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito in conseguenza della predetta caduta, stimato in circa 60.000 euro.
Si costituiva la società eccependo il caso fortuito, sub specie di responsabilità Controparte_1 esclusiva dell'attrice danneggiata, e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
Sentiti i testi, la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine del periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è infondata.
allega di essere caduta a causa della rampa d'accesso al centro medico, di cui alle Parte_1 fotografie sub doc. 2 att., che “a) Non era perfettamente aderente al manto stradale;
b) Non era posta sullo stesso con supporti stabili;
c) Aveva dei bordi elevati;
d) Era semplicemente poggiata su una griglia d'aerazione a maglie larghe, col possibile intento di coprirla;
e) Appariva, tuttavia, come uno strumento idoneo a consentire e facilitare l'accesso ai locali di parte convenuta. I requisiti della pedana in menzione, sopra posti in evidenza (segnatamente sub punto d), sono idonei a qualificarla come un manufatto dotato di pericolosità intrinseca e, al contempo, insidioso, cioè come una fonte di danno oggettivamente pericolosa ma soggettivamente non percepibile come tale.” (cfr. atto di citazione pag. 14).
Ritiene il Tribunale che, anche sulla base dell'escussione dei testi e Persona_2 [...]
, della cui attendibilità non si ritiene di dover dubitare, e in particolare della teste Tes_1 Tes_2
(l'unica che ha assistito al momento immediatamente precedente e successivo a quello della
[...] caduta dell'attrice), possa ritenersi provato che l'attrice, uscita dal centro medico per fumare una pagina 2 di 6 sigaretta, sia inciampata, in una soleggiata giornata, nella rampa metallica di accesso al centro medico convenuto riprodotta nelle foto sub doc. 2 cadendo a terra e provocandosi lesioni.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che tale evento non sia in alcun modo imputabile alla responsabilità della società , custode dello spazio antistante il centro medico e, dunque, anche della Controparte_1 rampa metallica causa della caduta dell'attrice.
Osserva, in via preliminare, il Tribunale, richiamando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia (cfr. Cass. 2480/2018; Cass. S.U. 20943/2022; Cass. 11152/2023), che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, con irrilevanza della diligenza o meno del custode.
Il custode può andare esente da responsabilità ove provi il caso fortuito, cioè un evento oggettivamente imprevedibile ed inevitabile che assuma esclusiva efficienza causale nella produzione del danno, ferma l'eventuale relazione causale strettamente naturalistica (Cass. 11152/2023).
In questi termini, è rilevante la presenza e la prova, da parte del danneggiato, di una anomalia della res
e dunque del fatto “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. 2480/2018); se la cosa non presenta alcuna anomalia, viene meno il rapporto causale giuridicamente rilevante con l'evento di danno ed essa diviene mero teatro passivo dell'evento.
Il caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode da responsabilità, può derivare da un fatto naturale o del terzo ma anche, come noto, dalla condotta colposa del danneggiato stesso.
La condotta gravemente imprudente del danneggiato che ometta di adottare le cautele ordinariamente esigibili nell'interazione con la cosa può, infatti, incidere causalmente sull'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. fino anche ad eventualmente elidere totalmente il nesso eziologico tra la cosa e il danno ove esso assuma connotati di gravità ed imprevedibilità tali, secondo criteri probabilistici di regolarità causali, da divenire causa esclusiva dell'evento dannoso, con il corollario che tanto più potrà dirsi prevedibile ed evitabile il danno quanto più maggiore sarà la visibilità e evidenza del pericolo.
Nel caso di specie, manca tout court l'anomalia lesiva della res in quanto la rampa metallica in cui è caduta l'attrice non presentava alcuna anomalia, essendo regolarmente installata nella sede propria e usuale (sull'asfalto per ricongiungerlo al gradino di ingresso alla struttura sì da consentirne l'accessibilità a chiunque), dotata di superficie zigrinata antiscivolo, con i bordi sul lato destro, sinistro e frontale scoscesi sì da renderne agevole l'utilizzo (anche a eventuali passeggini o sedie a rotelle) ed essendo evidente e visibile da chiunque. Caratteristiche tutte che si evincono dalle fotografie versate in atti dall'attrice sub doc. 2.
pagina 3 di 6 La rampa metallica si presentava dunque come una qualsiasi altra rampa metallica e senza alcuna caratteristica potenzialmente lesiva.
È evidente che la rampa non fosse perfettamente aderente al manto stradale e avesse dunque i bordi leggermente rialzati rispetto al pavimento ma sono caratteristiche normali di qualunque pedana/scivolo poggiata sul pavimento, non essendo esse inglobate nel suolo stesso.
Si tratta dunque di caratteristiche normali e note e prevedibili da chiunque debba transitarvi sopra, senza che ad esse possa attribuirsi natura di anomalia pericolosa o potenzialmente lesiva.
Essa, inoltre, non necessitava di alcuna autorizzazione per la sua installazione né tantomeno doveva possedere caratteristiche peculiari oltre quelle che normalmente possano attendersi da una normale pedana metallica. Sul punto, il teste architetto del Comune di Milano, ha affermato Testimone_3 che il sinistro si è verificato in area privata, che non aveva provveduto lui ad installare la pedana e che, trattandosi di pedana rimuovibile, peraltro non necessitava di autorizzazione.
Non coglie nel segno la doglianza di parte attrice circa l'assenza di corrimani e l'assenza di adeguato ancoraggio a terra della pedana metallica.
Con riferimento all'assenza di adeguato ancoraggio a terra della pedana e all'asserita conseguente instabilità della medesima, la rampa di cui è causa, essendo rimuovibile, per natura non può divenire un unicum né con il suolo sul quale poggia né con il punto in cui va ad abbattere il dislivello (i.e. gradino di ingresso alla struttura). Sul punto, peraltro, i testi e nulla hanno potuto Per_2 Testimone_1 chiarire essendosi limitati ad affermare, rispettivamente, che la grata non era proprio fissata benissimo
a terra e che la rampa non è in corrispondenza del gradino di ingresso. Si è già evidenziato che trattandosi di una rampa rimuovibile non può divenire un unicum inscindibile rispetto alle strutture cui accede, ma semplicemente renderne maggiormente agevole l'accesso.
Invece, la teste – segretaria presso il centro medico e presente il giorno del sinistro - Testimone_2 riferiva che la rampa metallica era fissata al suolo con dei bulloni.
Inoltre, l'asserita assenza di corrimano a presidio della rampa metallica e la sua installazione successiva al sinistro di cui è causa sub doc. 2 cit., è del tutto irrilevante ai fini del decidere. Dall'assenza del corrimano, che tuttalpiù integra un presidio antinfortunistico, nulla può inferirsi circa l'asserita pericolosità intrinseca della res (cfr. Cass. n. 7125/2013: “A norma dell'art. 2051 cod. civ., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma non anche che esso sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici.”).
pagina 4 di 6 L'assenza di anomalie potenzialmente lesive relega già la res a mero teatro passivo dell'evento, sicché la cosa non ha più un rilievo causale giuridicamente rilevante nella produzione del danno, ferma l'eventuale relazione causale strettamente naturalistica (cfr. Cass. 11152/2023).
Nondimeno, la condotta di chi, dopo aver fatto accesso al centro medico (quindi, dopo aver già attinto una prima volta la pedana metallica) vi esca presumibilmente per qualche istante, per poi rientrarvi, e inciampi su di una pedana sufficientemente imponente da essere ben vista (rectius già vista), regolarmente installata e senza alcuna caratteristica potenzialmente lesiva, è altresì una condotta talmente abnorme e gravemente negligente da essere concretamente imprevedibile e inevitabile dal custode, essendo certamente esigibile a chiunque di prestare attenzione al naturale gradino/dislivello nella giunzione tra pedana e marciapiede.
Anche dunque a ipotizzare una relazione causale giuridicamente rilevante con la pedana, la negligenza dell'attrice è idonea a esonerare il custode da responsabilità per integrare il caso fortuito.
Facendo applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla condivisa sentenza della Suprema Corte n.
2480 del 2018 (cfr. altresì Cass. S.U. 20943/2022; Cass. 11152/2023) ritiene, infatti, il Tribunale che la condotta della sia stata estremamente incauta e che si sia trattato di una condotta eccezionale Pt_1 ed imprevedibile, non rispondendo a criteri probabilistici di regolarità causale e all'id quod plerumque accidit che una persona di comune accortezza inciampi in modo così disattento su una pedana evidente e visibile collocata regolarmente sull'asfalto all'ingresso della struttura, considerato peraltro che, trattandosi di manufatto non inglobato nel suolo, è esigibile una particolare attenzione nell'incedere sul
“gradino” e sul dislivello tra la pedana e il suolo.
Per tale ragione, l'incauta e abnorme condotta di nell'interazione con la rampa Parte_1 metallica assurge a causa esclusiva dell'evento di danno, degradando la res al rango di mera occasione dello stesso.
La riconducibilità causale del danno all'esclusiva condotta della esclude naturalmente anche Pt_1 la configurabilità di una responsabilità ex art. 2043 c.c.
Le spese sono poste interamente a carico dell'attrice soccombente e sono liquidate, in Parte_1 applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra
52.000 e 260.000 euro (in base al petitum) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in complessivi euro 8.000 per compensi (euro 1.500 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
pagina 5 di 6 euro 3.000 per fase istruttoria ed euro 2.500 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 17 aprile 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 3312/2021 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – art. 2051 c.c. promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERONICA M. Parte_1 C.F._1
PRUINELLI e dell'avv. ANDREA SCARPULLA elettivamente domiciliata in VIA FONTANA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. VERONICA M. PRUINELLI parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIEGO Controparte_1 P.IVA_1
MUNAFÒ elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA, 40/A 20122 MILANO presso il difensore avv. DIEGO MUNAFÒ
parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice Parte_1
Come da foglio di p.c. depositato l'8.01.2025 e richiamato all'udienza del 15.01.2025.
Parte convenuta Controparte_1
Come da foglio di p.c. depositato il 14.01.2025 e richiamato all'udienza del 15.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 6 A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
esponeva che ella, in Cusano Milanino (MI), alla via Sormani n. 67, in data Parte_1
28.04.2017, allorché si recava, insieme a (marito) e (figlia), Persona_1 Persona_2 presso il centro medico polispecialistico, denominato “Studio Roentgen”, di proprietà della società
, per accompagnare la di lei sorella, ad effettuare un esame Controparte_1 Parte_2 radiologico, nell'attingere la rampa installata per l'accesso e l'uscita al citato centro medico, cadeva rovinosamente a terra, a causa dell'instabilità della rampa e della sua inadeguatezza strutturale (tra cui i margini esterni sollevati rispetto al piano stradale), procurandosi lesioni.
Conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, custode della Controparte_1 pedana e dello spazio antistante, per l'accertamento della sua responsabilità, ai sensi degli artt. 2051 e/o
2043 c.c., e la sua condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito in conseguenza della predetta caduta, stimato in circa 60.000 euro.
Si costituiva la società eccependo il caso fortuito, sub specie di responsabilità Controparte_1 esclusiva dell'attrice danneggiata, e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
Sentiti i testi, la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine del periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è infondata.
allega di essere caduta a causa della rampa d'accesso al centro medico, di cui alle Parte_1 fotografie sub doc. 2 att., che “a) Non era perfettamente aderente al manto stradale;
b) Non era posta sullo stesso con supporti stabili;
c) Aveva dei bordi elevati;
d) Era semplicemente poggiata su una griglia d'aerazione a maglie larghe, col possibile intento di coprirla;
e) Appariva, tuttavia, come uno strumento idoneo a consentire e facilitare l'accesso ai locali di parte convenuta. I requisiti della pedana in menzione, sopra posti in evidenza (segnatamente sub punto d), sono idonei a qualificarla come un manufatto dotato di pericolosità intrinseca e, al contempo, insidioso, cioè come una fonte di danno oggettivamente pericolosa ma soggettivamente non percepibile come tale.” (cfr. atto di citazione pag. 14).
Ritiene il Tribunale che, anche sulla base dell'escussione dei testi e Persona_2 [...]
, della cui attendibilità non si ritiene di dover dubitare, e in particolare della teste Tes_1 Tes_2
(l'unica che ha assistito al momento immediatamente precedente e successivo a quello della
[...] caduta dell'attrice), possa ritenersi provato che l'attrice, uscita dal centro medico per fumare una pagina 2 di 6 sigaretta, sia inciampata, in una soleggiata giornata, nella rampa metallica di accesso al centro medico convenuto riprodotta nelle foto sub doc. 2 cadendo a terra e provocandosi lesioni.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che tale evento non sia in alcun modo imputabile alla responsabilità della società , custode dello spazio antistante il centro medico e, dunque, anche della Controparte_1 rampa metallica causa della caduta dell'attrice.
Osserva, in via preliminare, il Tribunale, richiamando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia (cfr. Cass. 2480/2018; Cass. S.U. 20943/2022; Cass. 11152/2023), che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, con irrilevanza della diligenza o meno del custode.
Il custode può andare esente da responsabilità ove provi il caso fortuito, cioè un evento oggettivamente imprevedibile ed inevitabile che assuma esclusiva efficienza causale nella produzione del danno, ferma l'eventuale relazione causale strettamente naturalistica (Cass. 11152/2023).
In questi termini, è rilevante la presenza e la prova, da parte del danneggiato, di una anomalia della res
e dunque del fatto “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. 2480/2018); se la cosa non presenta alcuna anomalia, viene meno il rapporto causale giuridicamente rilevante con l'evento di danno ed essa diviene mero teatro passivo dell'evento.
Il caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode da responsabilità, può derivare da un fatto naturale o del terzo ma anche, come noto, dalla condotta colposa del danneggiato stesso.
La condotta gravemente imprudente del danneggiato che ometta di adottare le cautele ordinariamente esigibili nell'interazione con la cosa può, infatti, incidere causalmente sull'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. fino anche ad eventualmente elidere totalmente il nesso eziologico tra la cosa e il danno ove esso assuma connotati di gravità ed imprevedibilità tali, secondo criteri probabilistici di regolarità causali, da divenire causa esclusiva dell'evento dannoso, con il corollario che tanto più potrà dirsi prevedibile ed evitabile il danno quanto più maggiore sarà la visibilità e evidenza del pericolo.
Nel caso di specie, manca tout court l'anomalia lesiva della res in quanto la rampa metallica in cui è caduta l'attrice non presentava alcuna anomalia, essendo regolarmente installata nella sede propria e usuale (sull'asfalto per ricongiungerlo al gradino di ingresso alla struttura sì da consentirne l'accessibilità a chiunque), dotata di superficie zigrinata antiscivolo, con i bordi sul lato destro, sinistro e frontale scoscesi sì da renderne agevole l'utilizzo (anche a eventuali passeggini o sedie a rotelle) ed essendo evidente e visibile da chiunque. Caratteristiche tutte che si evincono dalle fotografie versate in atti dall'attrice sub doc. 2.
pagina 3 di 6 La rampa metallica si presentava dunque come una qualsiasi altra rampa metallica e senza alcuna caratteristica potenzialmente lesiva.
È evidente che la rampa non fosse perfettamente aderente al manto stradale e avesse dunque i bordi leggermente rialzati rispetto al pavimento ma sono caratteristiche normali di qualunque pedana/scivolo poggiata sul pavimento, non essendo esse inglobate nel suolo stesso.
Si tratta dunque di caratteristiche normali e note e prevedibili da chiunque debba transitarvi sopra, senza che ad esse possa attribuirsi natura di anomalia pericolosa o potenzialmente lesiva.
Essa, inoltre, non necessitava di alcuna autorizzazione per la sua installazione né tantomeno doveva possedere caratteristiche peculiari oltre quelle che normalmente possano attendersi da una normale pedana metallica. Sul punto, il teste architetto del Comune di Milano, ha affermato Testimone_3 che il sinistro si è verificato in area privata, che non aveva provveduto lui ad installare la pedana e che, trattandosi di pedana rimuovibile, peraltro non necessitava di autorizzazione.
Non coglie nel segno la doglianza di parte attrice circa l'assenza di corrimani e l'assenza di adeguato ancoraggio a terra della pedana metallica.
Con riferimento all'assenza di adeguato ancoraggio a terra della pedana e all'asserita conseguente instabilità della medesima, la rampa di cui è causa, essendo rimuovibile, per natura non può divenire un unicum né con il suolo sul quale poggia né con il punto in cui va ad abbattere il dislivello (i.e. gradino di ingresso alla struttura). Sul punto, peraltro, i testi e nulla hanno potuto Per_2 Testimone_1 chiarire essendosi limitati ad affermare, rispettivamente, che la grata non era proprio fissata benissimo
a terra e che la rampa non è in corrispondenza del gradino di ingresso. Si è già evidenziato che trattandosi di una rampa rimuovibile non può divenire un unicum inscindibile rispetto alle strutture cui accede, ma semplicemente renderne maggiormente agevole l'accesso.
Invece, la teste – segretaria presso il centro medico e presente il giorno del sinistro - Testimone_2 riferiva che la rampa metallica era fissata al suolo con dei bulloni.
Inoltre, l'asserita assenza di corrimano a presidio della rampa metallica e la sua installazione successiva al sinistro di cui è causa sub doc. 2 cit., è del tutto irrilevante ai fini del decidere. Dall'assenza del corrimano, che tuttalpiù integra un presidio antinfortunistico, nulla può inferirsi circa l'asserita pericolosità intrinseca della res (cfr. Cass. n. 7125/2013: “A norma dell'art. 2051 cod. civ., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma non anche che esso sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici.”).
pagina 4 di 6 L'assenza di anomalie potenzialmente lesive relega già la res a mero teatro passivo dell'evento, sicché la cosa non ha più un rilievo causale giuridicamente rilevante nella produzione del danno, ferma l'eventuale relazione causale strettamente naturalistica (cfr. Cass. 11152/2023).
Nondimeno, la condotta di chi, dopo aver fatto accesso al centro medico (quindi, dopo aver già attinto una prima volta la pedana metallica) vi esca presumibilmente per qualche istante, per poi rientrarvi, e inciampi su di una pedana sufficientemente imponente da essere ben vista (rectius già vista), regolarmente installata e senza alcuna caratteristica potenzialmente lesiva, è altresì una condotta talmente abnorme e gravemente negligente da essere concretamente imprevedibile e inevitabile dal custode, essendo certamente esigibile a chiunque di prestare attenzione al naturale gradino/dislivello nella giunzione tra pedana e marciapiede.
Anche dunque a ipotizzare una relazione causale giuridicamente rilevante con la pedana, la negligenza dell'attrice è idonea a esonerare il custode da responsabilità per integrare il caso fortuito.
Facendo applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla condivisa sentenza della Suprema Corte n.
2480 del 2018 (cfr. altresì Cass. S.U. 20943/2022; Cass. 11152/2023) ritiene, infatti, il Tribunale che la condotta della sia stata estremamente incauta e che si sia trattato di una condotta eccezionale Pt_1 ed imprevedibile, non rispondendo a criteri probabilistici di regolarità causale e all'id quod plerumque accidit che una persona di comune accortezza inciampi in modo così disattento su una pedana evidente e visibile collocata regolarmente sull'asfalto all'ingresso della struttura, considerato peraltro che, trattandosi di manufatto non inglobato nel suolo, è esigibile una particolare attenzione nell'incedere sul
“gradino” e sul dislivello tra la pedana e il suolo.
Per tale ragione, l'incauta e abnorme condotta di nell'interazione con la rampa Parte_1 metallica assurge a causa esclusiva dell'evento di danno, degradando la res al rango di mera occasione dello stesso.
La riconducibilità causale del danno all'esclusiva condotta della esclude naturalmente anche Pt_1 la configurabilità di una responsabilità ex art. 2043 c.c.
Le spese sono poste interamente a carico dell'attrice soccombente e sono liquidate, in Parte_1 applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra
52.000 e 260.000 euro (in base al petitum) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in complessivi euro 8.000 per compensi (euro 1.500 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
pagina 5 di 6 euro 3.000 per fase istruttoria ed euro 2.500 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 17 aprile 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 6 di 6