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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/06/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1155/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Regazzo Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Massimo Zulian
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: “1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , trascritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di NT, Anno 1985 Numero 4 Parte II Serie A Ufficio 1, in regime di separazione dei beni, come risulta dall'atto integrale di matrimonio allegato al doc. 1 del ricorso introduttivo;
2) stante l'autosufficienza economica dei coniugi, nessun mantenimento tra gli stessi;
pagina 1 di 4 3) quanto ai beni immobili di proprietà personale di ognuno dei coniugi:
a) relativamente alla casa di abitazione già familiare di Sossano (VI) Via San Sepolcro (appartamento ai piani terra, primo e secondo, con ogni accessorio, diritto e pertinenza), di proprietà del ricorrente
- censita al Catasto Fabbricati del Comune di Sossano, Fg. 5, mapp. 631 sub 9, cat. A/2, Parte_1
Cl. 4, cons. 9,5 vani, tot. 298 mq, escluse aree scoperte 288mq, rendita 785,01, Piano T-1-2, Via San
Sepolcro - l'usufrutto della stessa verrà intestato alla moglie e la nuda proprietà alla figlia CP_1
con riserva di utilizzo, in favore del sig. , della camera da letto al secondo Per_1 Parte_1
piano e guardaroba, dallo stesso tuttora utilizzata in occasione del turno di lavoro in farmacia, e con riserva di accesso alla biblioteca, previo avviso alla moglie, anche a mezzo messaggio whatsapp o sms. Il posto auto nel cortile interno, attualmente utilizzato da , verrà ceduto a titolo gratuito CP_1
alla figlia Per_1
b) la casa di abitazione di Campiglia dei Berici (VI), Via Caglianella, detta il B&B, di proprietà della sig.ra -censita al Catasto Fabbricati del Comune di Campiglia dei Berici Controparte_1
Fg. 12 Mapp. 78 sub 16, Cat. A/2, Cl. 1, cons. 6,5 vani, sup. 167 mq, rendita 402,84, Via Caglianella
51/A, Piano T-1 - verrà ceduta al sig. , a definitiva tacitazione di ogni reciproca pretesa, Parte_1
in particolare di ogni possibile richiesta di rimborso, restituzione e/o risarcimento da parte del sig.
nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
4) ciascuno dei coniugi provvederà alle spese per utenze etc dell'immobile di cui sarà intestatario o utilizzatore così come delle spese di manutenzione, come per legge;
5) quanto alla porzione di immobile di Sossano, Via San Sepolcro, adibito attualmente a negozio di erboristeria, la sig.ra stipulerà con il sig. un contratto di locazione CP_1 Parte_1 commerciale per 4.800,00 (quattromilaottocento/00) euro l'anno;
6) si dà atto che gli atti dispositivi della proprietà degli immobili di cui alle condizioni 3 e 5 verranno effettuati senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità. I coniugi danno atto di avere valutato tali attribuzioni in considerazione della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, valutati sia i rispettivi apporti effettuati durante la vita matrimoniale sia quanto concordato alla condizione n. 4), in merito alla cessione a favore della figlia della nuda proprietà dell'immobile Per_1
sito in Sossano Via San Sepolcro.
I trasferimenti della proprietà e dei diritti reali di godimento di cui alle condizioni nn. 4 e 6) verranno formalizzati a mezzo di atto pubblico notarile, esente dagli oneri fiscali ai sensi della L. 74/1987.
7) spese legali del presente procedimento interamente compensate.
8) i coniugi, che sottoscrivono il presente atto, dichiarano di prestare acquiescenza piena e totale alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale Ordinario di
pagina 2 di 4 Vicenza nel presente procedimento e secondo le condizioni qui presentate in via congiunta e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso alla predetta sentenza.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per con un visto (conclusioni già rese in occasione della prima rimessione in decisione)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2024 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in NT (VI) in data 2.5.1985, dal quale sono nati i figli e VA, Controparte_1 Per_1 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, nonché decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio, senza alcun concorso al reciproco mantenimento. Chiedeva, inoltre, di regolamentare i rapporti economico-patrimoniali dei coniugi nei termini di cui in ricorso.
Con memoria depositata in data 24.5.2024, la convenuta si costituiva in giudizio, aderendo alle domande di separazione e di divorzio, ma chiedendo l'addebito al ricorrente e un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 450,00 mensili, nonché una diversa disciplina dei rapporti economici tra i coniugi.
Dinnanzi al Giudice relatore, all'udienza del 10.9.2024, le parti davano atto di aver trovato un accordo in merito alle condizioni della separazione, precisando conclusioni conformi. Preso atto di ciò, il
Giudice rimetteva la decisione al Collegio.
Con sentenza n. 1733/2024, resa all'esito della camera di consiglio dell'1.10.2024, il Tribunale disponeva che la separazione personale fosse regolamentata alle condizioni riportate in epigrafe alla sentenza.
Con ordinanza resa all'esito della stessa camera di consiglio, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili ancora procedibile non essendo ancora decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provvedesse a acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
All'uopo veniva fissata l'udienza del 13.5.2025, trattata ex art. 127ter c.p.c. Nelle note ex art. 127ter
c.p.c. le parti chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 di sei mesi dall'udienza di comparizione pagina 3 di 4 dei coniugi ai fini della separazione personale;
- le parti in udienza hanno confermato che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in NT (Vi) in data 2.5.1985 con atto trascritto al n. 4, parte II, serie A, Controparte_1
anno 1985 alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, parte II, serie A dell'anno 1985;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1155/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Regazzo Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Massimo Zulian
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: “1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , trascritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di NT, Anno 1985 Numero 4 Parte II Serie A Ufficio 1, in regime di separazione dei beni, come risulta dall'atto integrale di matrimonio allegato al doc. 1 del ricorso introduttivo;
2) stante l'autosufficienza economica dei coniugi, nessun mantenimento tra gli stessi;
pagina 1 di 4 3) quanto ai beni immobili di proprietà personale di ognuno dei coniugi:
a) relativamente alla casa di abitazione già familiare di Sossano (VI) Via San Sepolcro (appartamento ai piani terra, primo e secondo, con ogni accessorio, diritto e pertinenza), di proprietà del ricorrente
- censita al Catasto Fabbricati del Comune di Sossano, Fg. 5, mapp. 631 sub 9, cat. A/2, Parte_1
Cl. 4, cons. 9,5 vani, tot. 298 mq, escluse aree scoperte 288mq, rendita 785,01, Piano T-1-2, Via San
Sepolcro - l'usufrutto della stessa verrà intestato alla moglie e la nuda proprietà alla figlia CP_1
con riserva di utilizzo, in favore del sig. , della camera da letto al secondo Per_1 Parte_1
piano e guardaroba, dallo stesso tuttora utilizzata in occasione del turno di lavoro in farmacia, e con riserva di accesso alla biblioteca, previo avviso alla moglie, anche a mezzo messaggio whatsapp o sms. Il posto auto nel cortile interno, attualmente utilizzato da , verrà ceduto a titolo gratuito CP_1
alla figlia Per_1
b) la casa di abitazione di Campiglia dei Berici (VI), Via Caglianella, detta il B&B, di proprietà della sig.ra -censita al Catasto Fabbricati del Comune di Campiglia dei Berici Controparte_1
Fg. 12 Mapp. 78 sub 16, Cat. A/2, Cl. 1, cons. 6,5 vani, sup. 167 mq, rendita 402,84, Via Caglianella
51/A, Piano T-1 - verrà ceduta al sig. , a definitiva tacitazione di ogni reciproca pretesa, Parte_1
in particolare di ogni possibile richiesta di rimborso, restituzione e/o risarcimento da parte del sig.
nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
4) ciascuno dei coniugi provvederà alle spese per utenze etc dell'immobile di cui sarà intestatario o utilizzatore così come delle spese di manutenzione, come per legge;
5) quanto alla porzione di immobile di Sossano, Via San Sepolcro, adibito attualmente a negozio di erboristeria, la sig.ra stipulerà con il sig. un contratto di locazione CP_1 Parte_1 commerciale per 4.800,00 (quattromilaottocento/00) euro l'anno;
6) si dà atto che gli atti dispositivi della proprietà degli immobili di cui alle condizioni 3 e 5 verranno effettuati senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità. I coniugi danno atto di avere valutato tali attribuzioni in considerazione della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, valutati sia i rispettivi apporti effettuati durante la vita matrimoniale sia quanto concordato alla condizione n. 4), in merito alla cessione a favore della figlia della nuda proprietà dell'immobile Per_1
sito in Sossano Via San Sepolcro.
I trasferimenti della proprietà e dei diritti reali di godimento di cui alle condizioni nn. 4 e 6) verranno formalizzati a mezzo di atto pubblico notarile, esente dagli oneri fiscali ai sensi della L. 74/1987.
7) spese legali del presente procedimento interamente compensate.
8) i coniugi, che sottoscrivono il presente atto, dichiarano di prestare acquiescenza piena e totale alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale Ordinario di
pagina 2 di 4 Vicenza nel presente procedimento e secondo le condizioni qui presentate in via congiunta e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso alla predetta sentenza.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per con un visto (conclusioni già rese in occasione della prima rimessione in decisione)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2024 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in NT (VI) in data 2.5.1985, dal quale sono nati i figli e VA, Controparte_1 Per_1 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, nonché decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio, senza alcun concorso al reciproco mantenimento. Chiedeva, inoltre, di regolamentare i rapporti economico-patrimoniali dei coniugi nei termini di cui in ricorso.
Con memoria depositata in data 24.5.2024, la convenuta si costituiva in giudizio, aderendo alle domande di separazione e di divorzio, ma chiedendo l'addebito al ricorrente e un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 450,00 mensili, nonché una diversa disciplina dei rapporti economici tra i coniugi.
Dinnanzi al Giudice relatore, all'udienza del 10.9.2024, le parti davano atto di aver trovato un accordo in merito alle condizioni della separazione, precisando conclusioni conformi. Preso atto di ciò, il
Giudice rimetteva la decisione al Collegio.
Con sentenza n. 1733/2024, resa all'esito della camera di consiglio dell'1.10.2024, il Tribunale disponeva che la separazione personale fosse regolamentata alle condizioni riportate in epigrafe alla sentenza.
Con ordinanza resa all'esito della stessa camera di consiglio, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili ancora procedibile non essendo ancora decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provvedesse a acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
All'uopo veniva fissata l'udienza del 13.5.2025, trattata ex art. 127ter c.p.c. Nelle note ex art. 127ter
c.p.c. le parti chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 di sei mesi dall'udienza di comparizione pagina 3 di 4 dei coniugi ai fini della separazione personale;
- le parti in udienza hanno confermato che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in NT (Vi) in data 2.5.1985 con atto trascritto al n. 4, parte II, serie A, Controparte_1
anno 1985 alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, parte II, serie A dell'anno 1985;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
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