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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/10/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2429/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2429/2022 avente ad oggetto servitù, promossa da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MEZZASALMA SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
, nata a [...] [...], C.F. , con il patrocinio CP_2 CP_1 C.F._1 dell'avv. LICITRA JUSTINE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nato a [...] [...], C.F. ; CP_3 CP_1 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._3 dell'avv. AREZZO MARIA e dell'avv. AREZZO DOMENICO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/06/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE Piaccia al Tribunale
- accogliere nella forma e nel merito l'esperita “actio confessoria servitutis”; e per l'effetto,
- rigettare ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione difensiva dei soggetti convenuti in quanto del tutto inammissibili ed infondate in fatto e diritto;
- accertare e dichiarare l'esistenza, in favore del e Controparte_1 dell'immobile di sua proprietà descritto in citazione e nei confronti ed a carico dei convenuti CP_2
, e e del vano/androne a piano terra di loro proprietà, della
[...] CP_3 Parte_1 servitù di passaggio descritta nella premessa dell'atto di citazione e, segnatamente, il diritto di passaggio attraverso il vano/androne a piano terra con ingresso dal numero civico 39 di Via Capitano Bocchieri a Ragusa Ibla per raggiungere il pianerottolo della scala di collegamento tra il predetto pagina 1 di 5 vano/androne ed i vani ed il pertinenziale orto-giardino di proprietà del predetto ente a piano sottostrada e viceversa;
- condannare i predetti convenuti a cessare ogni impedimento e turbativa nell'esercizio della servitù di passaggio de qua, permettendo in particolare l'accesso/ingresso dal portone al numero civico n. 29 di Via Capitano Bocchieri di Ragusa Ibla e dalla porta-finestra ubicata all'estremità opposta rispetto al predetto portone con attraversamento per l'intera sua lunghezza del vano/androne (con funzione di corridoio) esistente tra portone e porta-finestra;
- rigettare l'eccezione dedotta dai convenuti di intervenuta estinzione del diritto di passaggio per prescrizione in quanto del tutto inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
- emanare ogni conseguente ed inerente statuizione a tutela delle ragioni e dei diritti dell'amm.ne consortile. Vittoria di spese e compensi di giudizio.
CP_2
Piaccia al Tribunale rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, previo accertamento e dichiarazione della estinzione del diritto di transito dal vano/androne con accesso da Via Capitano Bocchieri n. 29, per l'intervenuta prescrizione dello stesso per non uso ultraventennale ex art. 1073 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
– CP_3 Parte_1 Piaccia al Tribunale rigettare con ogni formulazione le domande attoree per tutte le causali di cui in narrativa, ed in particolare accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del preteso diritto di servitù per l'eccepita prescrizione, nonché, in ogni caso l'infondatezza. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva Controparte_1 in giudizio e , deducendo l'esistenza in suo CP_2 CP_3 Parte_1 favore di una servitù di passaggio attraverso il vano/androne a piano terra con ingresso dal numero civico 29 di via Capitano Bocchieri a Ragusa Ibla – in comproprietà tra CP_3
e , proprietari dell'appartamento al primo piano censito al NCEU al foglio 403 Parte_1 particella 435 sub 7, e proprietaria dell'appartamento al secondo piano censito CP_2 al NCEU al foglio 403 particella 435 sub 1 – per raggiungere il pianerottolo della scala di collegamento tra il predetto vano/androne ed i vani e il pertinenziale orto-giardino di proprietà dell'attore a piano sottostrada;
la servitù in questione era espressamente prevista nell'atto pubblico di vendita in notaio del 18/05/1990, con il quale l'attore ha acquistato Persona_1 da i due vani sottostrada censiti al NCEU al foglio 403 particella 435 sub Controparte_4
6 e l'orto-giardino censito al NCEU al foglio 403 particella 2228. Chiedeva pertanto al Tribunale, in accoglimento dell'actio confessoria servitutis, di accertare l'esistenza della servitù di passaggio in suo favore e di condannare i convenuti a cessare ogni impedimento e turbativa nell'esercizio della servitù. Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta e , CP_3 Parte_1 eccependo la prescrizione del diritto per non uso ex art. 1073 c.c. e l'infondatezza della domanda non essendo la servitù espressamente menzionata negli atti di provenienza dell'attore né nell'acquisto degli odierni convenuti. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta contestando la CP_2 ricostruzione in fatto dell'attore ed eccependo l'estinzione per prescrizione della servitù di passaggio. Rigettate le richieste di prove orali delle parti, all'udienza del 3/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. La domanda del è infondata e deve pertanto essere Controparte_1 rigettata. L'attore agisce a tutela di una servitù di passaggio costituita per contratto, deducendo di avere acquistato da con atto notarile del 18/05/1990, i due vani a piano Controparte_4 sottostrada con annesso orto-giardino di pertinenza siti a Ragusa Ibla via Capitano Bocchieri n. 29, con la servitù di passaggio attraverso il vano androne-corridoio situato a piano terra (cfr. doc. 1 dell'attore). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti” (Cass. n. 21501/2018; Cass. n. 13817/2019); è stato altresì precisato che “In caso di mancata trascrizione del relativo atto costitutivo, la servitù è inopponibile agli aventi causa, a titolo particolare, del proprietario del fondo servente, che abbiano acquistato in base ad un titolo regolarmente trascritto e sempre che la servitù non sia stata portata a loro conoscenza, ed implicitamente da essi accettata, nei rispettivi atti di trasferimento della proprietà, senza peraltro che, in quest'ultimo caso, ai fini di detta opponibilità sia sufficiente che, in luogo della descrizione della servitù esistente, l'atto di trasferimento contenga frasi generiche o di mero stile, ricorrenti negli atti notarili” (Cass. n. 5158/2003). pagina 3 di 5 Rileva ancora la Suprema Corte che “Ai fini della opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, deve essere considerata soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto;
né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile "aliunde"” (Cass. n. 17026/2019). Tanto premesso in punto di diritto, la servitù in questione non è opponibile ai convenuti CP_3
e , in quanto il titolo costitutivo della servitù non risulta trascritto ai sensi dell'art. 2643 Pt_1
n. 4) c.c. e la servitù medesima non è stata menzionata nell'atto in notaio del Persona_2
30/07/2007, con il quale i convenuti hanno acquistato da e Parte_2 Parte_3 la casa sita in Ragusa Ibla via Capitano Bocchieri n. 29, primo piano. Nell'atto si specifica che la casa viene trasferita con tutte le servitù attive e passive “nascenti dallo stato di fatto, dalla situazione dei luoghi e dai relativi titoli di provenienza. Conformemente all'atto a rogito del notaio già di Ragusa del 19 dicembre Persona_3
1968, rep. n. 27293 reg. al n. 3023 (…) si precisa che è compresa nella vendita la metà indivisa dell'androne e della scala di accesso ai piani elevati fino all'altezza del primo piano” (cfr. doc. 10 dell'attore). La Sezione D della nota di trascrizione riporta unicamente quest'ultima precisazione, senza alcun riferimento alla servitù di passaggio gravante sull'androne in favore del proprietario dei vani sottostrada e dell'orto-giardino. La servitù di passaggio dedotta dall'attore non risulta pertanto espressamente menzionata nell'atto d'acquisto dei convenuti, non essendo a tal fine sufficiente il generico riferimento alle servitù passive, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata. In mancanza della trascrizione e della menzione della servitù nell'atto di acquisto, la domanda nei confronti dei convenuti e deve essere rigettata. CP_3 Pt_1
La domanda va rigettata anche nei confronti della convenuta CP_2
Va evidenziato che la servitù dell'attore sarebbe stata astrattamente opponibile nei suoi confronti in quanto l'atto di acquisto in notaio di Ragusa del 4/02/1969 dei Persona_3 genitori danti causa della convenuta contiene l'espressa Controparte_5 Controparte_6 menzione della servitù (“Resta convenuto tra le parti che la venditrice conserverà diritto di transito nell'androne d'ingresso al fine di accedere nell'orto retrostante, tanto per sé medesima che per i di lei successivi aventi causa” - doc. 9 dell'attore). Giova tuttavia osservare che il vano-androne a piano terra oggetto della servitù di passaggio azionata è in comproprietà tra e , per metà indivisa, e CP_3 Parte_1 CP_2
, per l'altra metà indivisa.
[...]
Secondo l'art. 1059 c.c., la servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente. A tale riguardo, la Suprema Corte ha precisato che l'atto proveniente da uno solo dei comproprietari di un fondo indiviso, sebbene non sia privo di effetti giuridici, non è idoneo a costituire, in via negoziale, una servitù passiva (Cass. n. 2853/2016) e che “L'atto di disposizione del fondo comune, consistente nella costituzione su di esso di un diritto reale di servitù, esige il consenso di tutti i partecipanti alla comunione, in difetto del quale, il compimento da parte di uno solo o da alcuni di questi è inidoneo alla produzione di siffatta costituzione e non determina pregiudizi nei confronti degli altri compartecipi” (Cass. n. 3083/1994).
pagina 4 di 5 Orbene, in applicazione di tali principi non può ritenersi costituita in via negoziale alcuna servitù passiva di passaggio sul vano-androne in comproprietà, in considerazione dell'inopponibilità della servitù dell'attore ai comproprietari , essendo necessario CP_7 il consenso di tutti i partecipanti alla comunione per la costituzione. Alla luce di quanto esposto, la domanda dell'attore deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, utilizzando il D.M. n. 55/2014, scaglione di valore “Indeterminabile – complessità media”, ai sensi dell'art. 15 comma 3 c.p.c., non emergendo dagli atti la rendita catastale del vano-androne a piano terra oggetto della servitù dedotta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2429/2022: RIGETTA la domanda del . Controparte_1
NA l'attore a rimborsare le spese di lite a:
- e , liquidandole in € 9.000,00 per compenso, oltre a CP_3 Parte_1 rimborso spese generali, Iva e Cpa;
- liquidandole in € 9.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese CP_2 generali, Iva e Cpa. Ragusa, 13/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2429/2022 avente ad oggetto servitù, promossa da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MEZZASALMA SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
, nata a [...] [...], C.F. , con il patrocinio CP_2 CP_1 C.F._1 dell'avv. LICITRA JUSTINE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nato a [...] [...], C.F. ; CP_3 CP_1 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._3 dell'avv. AREZZO MARIA e dell'avv. AREZZO DOMENICO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/06/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE Piaccia al Tribunale
- accogliere nella forma e nel merito l'esperita “actio confessoria servitutis”; e per l'effetto,
- rigettare ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione difensiva dei soggetti convenuti in quanto del tutto inammissibili ed infondate in fatto e diritto;
- accertare e dichiarare l'esistenza, in favore del e Controparte_1 dell'immobile di sua proprietà descritto in citazione e nei confronti ed a carico dei convenuti CP_2
, e e del vano/androne a piano terra di loro proprietà, della
[...] CP_3 Parte_1 servitù di passaggio descritta nella premessa dell'atto di citazione e, segnatamente, il diritto di passaggio attraverso il vano/androne a piano terra con ingresso dal numero civico 39 di Via Capitano Bocchieri a Ragusa Ibla per raggiungere il pianerottolo della scala di collegamento tra il predetto pagina 1 di 5 vano/androne ed i vani ed il pertinenziale orto-giardino di proprietà del predetto ente a piano sottostrada e viceversa;
- condannare i predetti convenuti a cessare ogni impedimento e turbativa nell'esercizio della servitù di passaggio de qua, permettendo in particolare l'accesso/ingresso dal portone al numero civico n. 29 di Via Capitano Bocchieri di Ragusa Ibla e dalla porta-finestra ubicata all'estremità opposta rispetto al predetto portone con attraversamento per l'intera sua lunghezza del vano/androne (con funzione di corridoio) esistente tra portone e porta-finestra;
- rigettare l'eccezione dedotta dai convenuti di intervenuta estinzione del diritto di passaggio per prescrizione in quanto del tutto inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
- emanare ogni conseguente ed inerente statuizione a tutela delle ragioni e dei diritti dell'amm.ne consortile. Vittoria di spese e compensi di giudizio.
CP_2
Piaccia al Tribunale rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, previo accertamento e dichiarazione della estinzione del diritto di transito dal vano/androne con accesso da Via Capitano Bocchieri n. 29, per l'intervenuta prescrizione dello stesso per non uso ultraventennale ex art. 1073 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
– CP_3 Parte_1 Piaccia al Tribunale rigettare con ogni formulazione le domande attoree per tutte le causali di cui in narrativa, ed in particolare accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del preteso diritto di servitù per l'eccepita prescrizione, nonché, in ogni caso l'infondatezza. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva Controparte_1 in giudizio e , deducendo l'esistenza in suo CP_2 CP_3 Parte_1 favore di una servitù di passaggio attraverso il vano/androne a piano terra con ingresso dal numero civico 29 di via Capitano Bocchieri a Ragusa Ibla – in comproprietà tra CP_3
e , proprietari dell'appartamento al primo piano censito al NCEU al foglio 403 Parte_1 particella 435 sub 7, e proprietaria dell'appartamento al secondo piano censito CP_2 al NCEU al foglio 403 particella 435 sub 1 – per raggiungere il pianerottolo della scala di collegamento tra il predetto vano/androne ed i vani e il pertinenziale orto-giardino di proprietà dell'attore a piano sottostrada;
la servitù in questione era espressamente prevista nell'atto pubblico di vendita in notaio del 18/05/1990, con il quale l'attore ha acquistato Persona_1 da i due vani sottostrada censiti al NCEU al foglio 403 particella 435 sub Controparte_4
6 e l'orto-giardino censito al NCEU al foglio 403 particella 2228. Chiedeva pertanto al Tribunale, in accoglimento dell'actio confessoria servitutis, di accertare l'esistenza della servitù di passaggio in suo favore e di condannare i convenuti a cessare ogni impedimento e turbativa nell'esercizio della servitù. Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta e , CP_3 Parte_1 eccependo la prescrizione del diritto per non uso ex art. 1073 c.c. e l'infondatezza della domanda non essendo la servitù espressamente menzionata negli atti di provenienza dell'attore né nell'acquisto degli odierni convenuti. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta contestando la CP_2 ricostruzione in fatto dell'attore ed eccependo l'estinzione per prescrizione della servitù di passaggio. Rigettate le richieste di prove orali delle parti, all'udienza del 3/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. La domanda del è infondata e deve pertanto essere Controparte_1 rigettata. L'attore agisce a tutela di una servitù di passaggio costituita per contratto, deducendo di avere acquistato da con atto notarile del 18/05/1990, i due vani a piano Controparte_4 sottostrada con annesso orto-giardino di pertinenza siti a Ragusa Ibla via Capitano Bocchieri n. 29, con la servitù di passaggio attraverso il vano androne-corridoio situato a piano terra (cfr. doc. 1 dell'attore). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti” (Cass. n. 21501/2018; Cass. n. 13817/2019); è stato altresì precisato che “In caso di mancata trascrizione del relativo atto costitutivo, la servitù è inopponibile agli aventi causa, a titolo particolare, del proprietario del fondo servente, che abbiano acquistato in base ad un titolo regolarmente trascritto e sempre che la servitù non sia stata portata a loro conoscenza, ed implicitamente da essi accettata, nei rispettivi atti di trasferimento della proprietà, senza peraltro che, in quest'ultimo caso, ai fini di detta opponibilità sia sufficiente che, in luogo della descrizione della servitù esistente, l'atto di trasferimento contenga frasi generiche o di mero stile, ricorrenti negli atti notarili” (Cass. n. 5158/2003). pagina 3 di 5 Rileva ancora la Suprema Corte che “Ai fini della opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, deve essere considerata soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto;
né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile "aliunde"” (Cass. n. 17026/2019). Tanto premesso in punto di diritto, la servitù in questione non è opponibile ai convenuti CP_3
e , in quanto il titolo costitutivo della servitù non risulta trascritto ai sensi dell'art. 2643 Pt_1
n. 4) c.c. e la servitù medesima non è stata menzionata nell'atto in notaio del Persona_2
30/07/2007, con il quale i convenuti hanno acquistato da e Parte_2 Parte_3 la casa sita in Ragusa Ibla via Capitano Bocchieri n. 29, primo piano. Nell'atto si specifica che la casa viene trasferita con tutte le servitù attive e passive “nascenti dallo stato di fatto, dalla situazione dei luoghi e dai relativi titoli di provenienza. Conformemente all'atto a rogito del notaio già di Ragusa del 19 dicembre Persona_3
1968, rep. n. 27293 reg. al n. 3023 (…) si precisa che è compresa nella vendita la metà indivisa dell'androne e della scala di accesso ai piani elevati fino all'altezza del primo piano” (cfr. doc. 10 dell'attore). La Sezione D della nota di trascrizione riporta unicamente quest'ultima precisazione, senza alcun riferimento alla servitù di passaggio gravante sull'androne in favore del proprietario dei vani sottostrada e dell'orto-giardino. La servitù di passaggio dedotta dall'attore non risulta pertanto espressamente menzionata nell'atto d'acquisto dei convenuti, non essendo a tal fine sufficiente il generico riferimento alle servitù passive, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata. In mancanza della trascrizione e della menzione della servitù nell'atto di acquisto, la domanda nei confronti dei convenuti e deve essere rigettata. CP_3 Pt_1
La domanda va rigettata anche nei confronti della convenuta CP_2
Va evidenziato che la servitù dell'attore sarebbe stata astrattamente opponibile nei suoi confronti in quanto l'atto di acquisto in notaio di Ragusa del 4/02/1969 dei Persona_3 genitori danti causa della convenuta contiene l'espressa Controparte_5 Controparte_6 menzione della servitù (“Resta convenuto tra le parti che la venditrice conserverà diritto di transito nell'androne d'ingresso al fine di accedere nell'orto retrostante, tanto per sé medesima che per i di lei successivi aventi causa” - doc. 9 dell'attore). Giova tuttavia osservare che il vano-androne a piano terra oggetto della servitù di passaggio azionata è in comproprietà tra e , per metà indivisa, e CP_3 Parte_1 CP_2
, per l'altra metà indivisa.
[...]
Secondo l'art. 1059 c.c., la servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente. A tale riguardo, la Suprema Corte ha precisato che l'atto proveniente da uno solo dei comproprietari di un fondo indiviso, sebbene non sia privo di effetti giuridici, non è idoneo a costituire, in via negoziale, una servitù passiva (Cass. n. 2853/2016) e che “L'atto di disposizione del fondo comune, consistente nella costituzione su di esso di un diritto reale di servitù, esige il consenso di tutti i partecipanti alla comunione, in difetto del quale, il compimento da parte di uno solo o da alcuni di questi è inidoneo alla produzione di siffatta costituzione e non determina pregiudizi nei confronti degli altri compartecipi” (Cass. n. 3083/1994).
pagina 4 di 5 Orbene, in applicazione di tali principi non può ritenersi costituita in via negoziale alcuna servitù passiva di passaggio sul vano-androne in comproprietà, in considerazione dell'inopponibilità della servitù dell'attore ai comproprietari , essendo necessario CP_7 il consenso di tutti i partecipanti alla comunione per la costituzione. Alla luce di quanto esposto, la domanda dell'attore deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, utilizzando il D.M. n. 55/2014, scaglione di valore “Indeterminabile – complessità media”, ai sensi dell'art. 15 comma 3 c.p.c., non emergendo dagli atti la rendita catastale del vano-androne a piano terra oggetto della servitù dedotta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2429/2022: RIGETTA la domanda del . Controparte_1
NA l'attore a rimborsare le spese di lite a:
- e , liquidandole in € 9.000,00 per compenso, oltre a CP_3 Parte_1 rimborso spese generali, Iva e Cpa;
- liquidandole in € 9.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese CP_2 generali, Iva e Cpa. Ragusa, 13/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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