Art. 33.
Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare di cui all' art. 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612 , e' determinato, per l'anno finanziario 1965, in lire 96.785.000.
Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare di cui all' art. 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612 , e' determinato, per l'anno finanziario 1965, in lire 96.785.000.