Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 3
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, stante la non pertinenza del parametro, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 - 51 del regio D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36) e delle disposizioni del titolo II del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sollevata in riferimento al principio del giusto processo, sancito dall'art. 111 Cost., attesa la riferibilità di questa norma costituzionale alla sola attività giurisdizionale.
Con riferimento al Consiglio nazionale forense - il quale, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito, con D.Lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato -, le norme concernenti la nomina dei componenti ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice, all'imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa; è perciò manifestamente infondata, in riferimento all'art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del predetto D.Lgs. lgt. nonché degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati dinanzi al Consiglio locale dell'ordine, la presenza alla seduta di tutti i componenti del collegio rende irrilevanti eventuali vizi di convocazione della seduta medesima, compresi quelli inerenti all'ordine del giorno, in quanto la convocazione è atto a struttura procedimentale diretto a consentire la partecipazione di tutti i membri dell'organo collegiale ad una determinata riunione, di tal che, quando tale risultato sia raggiunto con la partecipazione effettiva di tutti, ogni questione relativa alla convocazione rimane superata, restando del pari preclusa la configurabilità di un'ipotesi di nullità con riferimento all'ordine del giorno in mancanza di deduzioni o eccezioni al riguardo da parte dei partecipanti.
Commentari • 4
- 1. Avvocati, albi professionali, impiego pubblico, lavoro part-time, incompatibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2010
- 2. Consiglio Nazionale Forense, procedimento, natura di sentenza, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2008
- 3. Deliberazioni del C.N.F. e principio di legalità in materia disciplinareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 giugno 2005
- 4. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 23/01/2004 n° 1229Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2002, n. 10688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10688 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GA PI CA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63 presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, rappresentato e difeso da SE STESSO, unitamente agli avvocati MARIO CONTALDI E METELLO SCAPARONE giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MONTESANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUDOVICO SZEGO, giusta delega in atti;
- resistente con mandato -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la decisione n. 179/01 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 03/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito l'Avvocato Piero GA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con esposto del 27 gennaio 1997 l'avv. Franco Mantovani segnalò al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vercelli il comportamento (a suo parere non conforme ai doveri professionali) tenuto dall'avv. Piero Carlo Gallo, riferendo in particolare che - incaricato dalla signora NA IA RT di tutelarla in una vicenda che la vedeva contrapposta al figlio MI LI, assistito dall'avv. Gallo, in relazione alla divisione del patrimonio relitto a seguito della morte del rispettivo marito e padre - aveva subito preso contatto con il detto avv. Gallo, il quale, in data 25 ottobre 1996, gli aveva inviato una lettera contenente una proposta di bonaria definizione. In espletamento del mandato, quindi, aveva conferito con il notaio Acquaviva, di comune nomina, e aveva dato incarico al geometra LA di procedere alla valutazione dei beni.
Mentre era in attesa che i tecnici di parte espletassero le incombenze loro affidate, aveva ricevuto una raccomandata (recante la data del 20 gennaio 1997), con la quale la cliente, avendo "raggiunto un accordo stragiudiziale con il figlio MI", gli aveva revocato l'incarico.
Il 27 gennaio 1997, però, la stessa signora RT gli aveva fatto visita per chiedere notizie sullo stato della pratica e per sollecitamela definizione, insistendo affinché l'avv. Mantovani e il geometra LA continuassero ad assisterla. Nella circostanza gli aveva anche riferito di essersi recata, in compagnia del figlio, presso lo studio dell'avv. Gallo dove aveva firmato dei documenti senza conoscerne il contenuto.
Richiestone con lettera del 29 gennaio 1997 dal presidente del Consiglio dell'ordine, l'avv. Gallo in data 14 febbraio 1997 presentò le sue controdeduzioni, precisando in punto di fatto: che l'invio della missiva del 25 ottobre 1996 all'avv. Mantovani era derivato non già da un precedente contatto avuto con quest'ultimo bensì da una propria autonoma iniziativa;
che l'avv. Mantovani non aveva dato riscontro alla detta missiva e mai aveva comunicato l'avvenuto rilascio in suo favore di mandato da parte della RT per la divisione dei beni caduti in successione;
che verso la fine di gennaio del 1997 aveva preso contatto con lo stesso avv. Gallo l'architetto NC NS, tecnico incaricato da MI LI per la formazione della massa ereditaria e del relativo progetto divisionale, il quale lo aveva informato dell'avvenuto raggiungimento di un accordo tra la RT e il figlio sulle questioni successorie e gli aveva reso noto che entrambi volevano essere ricevuti presso il suo studio legale;
che soltanto dopo avere acquisito la documentazione dell'avvenuta revoca del mandato all'avv. Mantovani, al geometra LA e al notaio Acquaviva egli, alla presenza dell'architetto NS, aveva conferito con le parti ricevendone l'incarico di formalizzare, l'accordo tra loro già raggiunto, che veniva quindi consacrato in una scrittura e firmato alla presenza di diversi testimoni.
Con lettera del 18 febbraio 1997 l'avv. Mantovani, su istanza del Consiglio dell'ordine, replicò confermando la circostanza della mancata risposta alla nota dell'avv. Gallo e ribadendo quanto già in precedenza riferito nell'esposto, in ordine sia all'avvenuta comunicazione in orma orale all'avv. Gallo del proprio intervento nella vicenda ed ai contatti avuti per la sua soluzione con il geometra LA e il notalo Acquaviva, sia all'incontro dell'avv. Gallo con il signor LI e la signora RT, in epoca precedente alla revoca del mandato. Riferì, infine, sullo stato di confusione mentale in cui versava la RT, che non appariva consapevole della portata di quanto sottoscritto in occasione della visita presso lo studio dell'avv. Gallo e dell'iniziativa di revoca dell'incarico al suo difensore. Acquisita copia della scrittura di divisione del 20 gennaio 1997 tra la RT e il figlio ed eseguite alcune indagini, il C.O.A. di Vercelli, con provvedimento in data 11 aprile 1997, comunicato il 16 aprile successivo, deliberò l'apertura del procedimento disciplinare, contestando all'avv. Piero Carlo Gallo i seguenti addebiti: "Di essere venuto meno al dovere di lealtà nel rapporto con l'avv. F. Mantovani.- - di non aver rifiutato di prestare la propria assistenza alla signora NA IA RT già assistita dall'avv. F. Mantovani;
- di aver ricevuto la signora NA IA RT, cliente dell'avv. F. Mantovani, senza la presenza o il consenso dello stesso avv. Mantovani, - di avere assunto l'incarico di assistere la signora NA IA RT, ancora assistita dall'avv. Mantovani, senza previamente informare lo stesso avv. Mantovani e senza avere avuto assicurazione della corresponsione delle sue competenze, il tutto non vertendosi in caso di forza maggiore o di estrema urgenza;
- di avere inoltre sostanzialmente assunto incarichi da clienti che avevano o potevano avere interessi tra di loro contrastanti".
L'incolpato presentò le proprie difese in data 7 maggio 1997, rimarcando quanto in precedenza addotto, contestando la fondatezza degli addebiti ed aggiungendo di avere, tra l'altro, precisato all'avv. Mantovani, con lettera del 21 febbraio 1997, che "qualora la sig.ra RT avesse cambiato idea in merito agli accordi presi col figlio LI MI", costui era "a disposizione per trovare altre soluzioni".
L'avv. Gallo fu citato a comparire all'udienza dibattimentale del 26 settembre 1997, poi differita per impedimento del difensore al 17 ottobre 1997, in esito alla quale il Consiglio - espletata l'istruttoria mediante audizione dell'esponente, dell'incolpato e dei testi arch. NC NS, IL RA, MI LI e IZ AN - ne dichiarò la responsabilità in ordine agli illeciti disciplinari contestati, applicando la sanzione della censura. Il Consiglio dell'ordine considerò accertata la circostanza che il 20 gennaio 1997, quando l'avv. Gallo ebbe a ricevere la RT, costei fosse ancora assistita dall'avv. Mantovani., il quale non era stato avvisato dell'incontro ne' lo aveva autorizzato. Ritenne poco credibile l'affermazione dell'incolpato circa la mancata conoscenza del mandato conferito dalla RT all'avv. Mantovani, alla luce delle lettere inviate - rispettivamente - il 25 ottobre 1995 (recte: 1996) dall'avv. Gallo allo stesso avv. Mantovani e il 26 novembre 1996 dal geom. LA ad entrambi gli avvocati.
Quanto all'assunzione d'incarichi da clienti che avevano, o potevano avere, interessi tra loro contrastanti, ad avviso del Consiglio nella fattispecie sussisteva un vero e reale conflitto perché, da un lato, entrambe le parti erano già da tempo assistite da legali e consulenti tecnici diversi e, dall'altro, dopo l'incontro presso lo studio dell'avv. Gallo la RT aveva conferito nuovo incarico all'avv. Mantovani per tutelarla nelle trattative col figlio, superando l'accordo di divisione pure sottoscritto il 20 gennaio 1997, al quale peraltro non fu dato seguito.
Contro la pronunzia, resa pubblica il 29 ottobre 1997, l'avv. Piero Carlo Gallo propose ricorso al Consiglio Nazionale Forense. Quest'ultimo, con decisione depositata il 3 ottobre 2001 e notificata il 17 ottobre 2001, rigettò il ricorso, considerando: che l'eccezione di nullità, rivolta dal ricorrente contro la delibera di apertura del procedimento disciplinare e gli atti conseguenti, per mancanza di ogni indicazione in ordine a tempi e modalità di convocazione dei componenti del Consiglio dell'ordine, non aveva fondamento;
che, infatti, in assenza di una norma regolante le modalità di convocazione del detto Consiglio, i giorni di adunanza del medesimo ben potevano essere predeterminati, come in realtà aveva fatto il Consiglio dell'Ordine di Vercelli fin dal momento del suo insediamento e per tutta la durata del mandato;
che, come risultava dall'esame della deliberazione adottata il 2 febbraio 1996 (ed acquisita al procedimento), il Consiglio dell'ordine di Vercelli nella sua prima riunione dopo l'elezione aveva deciso di autoconvocarsi ogni quindici giorni, il venerdì alle ore 18, salvo contrario avviso del presidente, sicché la seduta tenutasi il venerdì 11 aprile 1997 era stata ritualmente convocata;
che, comunque, il problema non aveva ragion d'essere, perché nella citata riunione dell'11 aprile 1997 erano presenti tutti i componenti del Consiglio in numero di nove;
che anche nel merito le censure mosse dall'avv. Gallo non andavano condivise;
che, invero, l'assunto secondo cui egli non sarebbe stato a conoscenza del mandato conferito dalla RT all'avv. Mantovani era contrastata dalle due lettere acquisite agli atti, la prima spedita il 25 ottobre 1996 dall'avv. Gallo al collega con la proposta di divisione dei beni ereditari in contesa tra le parti, l'altra inviata il 26 novembre 1996 dal geom. LA ad entrambi i legali per sollecitare un incontro, nel corso del quale individuare i beni relitti;
che tali missive inducevano a ritenere che l'incolpato fosse ben consapevole dell'incarico professionale conferito all'avv. Mantovani, sicché avrebbe dovuto astenersi dal ricevere la RT nel suo studio senza avere preventivamente richiesto il consenso del collega;
che destava sconcerto la posizione difensiva assunta dall'incolpato, il quale prima aveva sostenuto che la RT gli aveva detto di aver revocato l'incarico al proprio legale, mostrandogli copia della lettera allo stesso inviata, e poi aveva finito per ammettere che tale lettera era stata scritta nel suo studio lo stesso giorno 20 gennaio 1997 in cui era stato redatto l'accordo divisionale tra madre e figlio;
che l'argomento secondo cui, nella circostanza, l'avv. Gallo si sarebbe limitato a riprodurre per iscritto la volontà già maturata dalle parti non aveva fondamento, perché tale attività era tipica dei compiti professionali dell'avvocato;
che la violazione del dovere di lealtà era dunque sussistente, specialmente considerando che la revoca sottoscritta dalla RT il 20 gennaio 1997, spedita la sera stessa, si perfezionò soltanto quando raggiunse il destinatario, sicché, quando la scrittura fu stipulata, essa non aveva ancora prodotto i suoi effetti;
che il comportamento dell'avv. Gallo appariva ancor più grave in relazione all'assunzione d'incarico da clienti in conflitto d'interessi tra loro, dovendo sul punto condividersi (ed integralmente richiamarsi) il supporto argomentativo svolto dall'organo territoriale, coerente con la costante giurisprudenza del Consiglio nazionale.
Contro tale decisione l'avv. Piero Carlo Gallo ha proposto ricorso per cassazione alle sezioni unite civili di questa Corte, adducendo sei motivi di annullamento illustrati con memoria.
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vercelli ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminata con priorità, per ragioni di ordine logico, la questione trattata dal ricorrente come motivo n. 5 del ricorso. Con essa si adduce l'illegittimità costituzionale delle norme relative ai procedimenti disciplinari che si svolgono nei confronti degli iscritti agli albi degli esercenti le professioni forensi, disciplinati dal titolo 4^ (artt. 38-51) del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con modif. in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (le successive modificazioni), nonché dal titolo 2^ (artt. 42-58) del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, in relazione all'art. 111 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, con conseguente nullità della decisione del C.O.A. di
Vercelli in data 17 ottobre 1997 e della decisione del Consiglio Nazionale Forense in questa sede impugnata.
Secondo il ricorrente il sistema disciplinare, come regolato dalle menzionate norme, si porrebbe in contrasto con l'art. 111 della Costituzione (testo novellato), alla stregua del quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ed ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale.
Infatti l'iscritto all'albo, sottoposto a procedimento disciplinare, non sarebbe in condizione di parità di fronte ad un giudice terzo ma verrebbe a trovarsi in condizioni di palese inferiorità rispetto al Consiglio dell'ordine che, essendo litisconsorte necessario nel giudizio di cassazione, andrebbe equiparato ad una delle parti del processo, onde non potrebbe essere ritenuto giudice terzo ed imparziale, impersonando peraltro l'organo che formula l'incolpazione.
Il Consiglio dell'ordine territoriale, inoltre, non potrebbe essere terzo e imparziale essendo formato da avvocati iscritti nello stesso albo, eletti da altri colleghi pure iscritti in quell'albo. L'eccepita illegittimità andrebbe altresì a riflettersi sulla disciplina del processo davanti al Consiglio Nazionale Forense, che parimenti non potrebbe considerarsi giudice terzo ed imparziale perché i suoi componenti sarebbero per legge avvocati iscritti a qualcuno degli ordini italiani ed eletti dagli iscritti ai medesimi (nel caso di specie anche dagli avvocati membri del Consiglio dell'ordine di Vercelli).
Richiamata la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 19 giugno 1998 (che disapplicò la tariffa forense), il ricorrente afferma che, se il Consiglio dell'ordine territoriale, al pari del C.N.F., può essere equiparato ad un'associazione d'imprese, entrambi gli organi non potrebbero avere la qualifica di "giudice terzo e imparziale", trattandosi di organi composti da avvocati iscritti negli albi degli esercenti le professioni forensi come l'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, cioè di avvocati che esercitano la stessa attività economica in concorrenza tra loro. La questione di legittimità costituzionale così sollevata è, per un verso, inammissibile, per l'altro manifestamente infondata. Quanto ai Consigli territoriali, è principio più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte che essi, anche quando operano in materia disciplinare, esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali (Cass., sez. un., 11 febbraio 2002, n. 1904; 8 agosto 2001, n. 10956; 14 giugno 2000, n. 435; 16 marzo 1995, n. 3056; 4 maggio 1989, n. 2095). I Consigli locali, infatti, svolgono i relativi compiti nei confronti dei professionisti che formano l'ordine forense, quindi all'interno del gruppo che essi costituiscono e per la tutela degli interessi della classe professionale. La funzione disciplinare che a tali organi compete è, dunque, manifestazione di un potere amministrativo attribuito dalla legge per l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza all'ordine, il quale stabilisce comportamenti conformi ai fini che intende perseguire (così Corte cost., 12 luglio 1967, n. 112, in motivazione. v. anche. per la natura non giurisdizionale del Consiglio locale dell'ordine degli avvocati, Corte cost., ord. 2 marzo 1990, n. 113). Il ricorrente, per contrastare tale principio, nella memoria allega che: a) ai sensi dell'art. 47 R.D. n. 37 del 1934 il presidente del Consiglio dell'ordine deve dare immediata comunicazione all'interessato e al P.M. dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati;
b) lo stesso presidente, o un componente da lui delegato, provvede ad espletare le attività previste dal secondo comma della citata norma. c) la citazione è notificata. ai sensi dell'art. 48 del R.D. n. 37 del 1934, all'incolpato e al P.M. e deve contenere le indicazioni dallo stesso articolo specificate. Tale normativa, e quella recata dagli artt. 49-56 dello stesso R.D., imporrebbero di escludere che si tratti di organo amministrativo, sia perché il procedimento è disciplinato in parte dalle norme del c.p.c. e in parte dalle norme del c.p.p., sia (e soprattutto) per la prevista partecipazione del P.M.
Ma codesti argomenti non sono idonei ad infirmare il principio dianzi richiamato, che va dunque ribadito.
Infatti, è vero che i Consigli locali operano con la garanzia di un procedimento, ma ciò non vale ad attribuire ad esso connotato giurisdizionale. Anche l'attività amministrativa si svolge (di regola) attraverso un procedimento;
e, nel caso di specie, esso è diretto, da un lato, a consentire all'interessato idonee garanzie di difesa e, dall'altro, a verificare il rispetto degli interessi pubblici che nel procedimento medesimo pure sono implicati (di qui la presenza del P.M.).
Ne deriva che il richiamo all'art. 111 della Costituzione non è pertinente per i Consigli degli ordini territoriali, perché l'attività da questi esercitata non è attività giurisdizionale. Quanto al Consiglio Nazionale Forense, tale organo, allorché pronunzia in materia disciplinare, è un giudice speciale che risulta istituito con l'art. 21 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382, e quindi con norma anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, dalla quale è stato conservato (da ult. conf. Cass., sez. un., 11 febbraio 2002, n. 1904), come si desume dalla 6^ disposizione transitoria della Costituzione (sul carattere soltanto ordinatorio del termine ivi contemplato v. Corte cost., 11 marzo 1957, n. 41). La natura di organo speciale di giurisdizione del C.N.F è desunta, in particolare, dal fatto che avverso le sue decisioni è direttamente previsto il ricorso per cassazione, il quale nel vigente sistema è diretto al controllo su provvedimenti di natura giurisdizionale.
La questione di legittimità costituzionale in ordine alle norme che disciplinano il procedimento disciplinare dinanzi al C.N.F. è, dunque, ammissibile, ma si rivela manifestamente infondata. Invero la tesi, secondo cui i suoi componenti - esseri o ex lege avvocati iscritti agli ordini ed eletti dagli iscritti agli ordini medesimi - non sarebbero giudici terzi ed imparziali, non ha fondamento.
Questa Corte ha già affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del D.L.L. n. 382 del 1944 e degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37,
in riferimento all'art. 108 della Costituzione, in quanto tali norme, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge in materia di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice e all'imparzialità dei giudizi (Cass., sez. un., 10 gennaio 1992, n. 185; v. anche Cass., sez. un., n. 1904/2002 cit., in motivazione). Tali affermazioni - che si ricollegano ad un persuasivo orientamento di principio espresso dal giudice delle leggi (Corte cost., 23 dicembre 1986, n. 284) - vanno condivise anche con riguardo al testo novellato dell'art. 111 Cost. Infatti, fermo il punto che l'indipendenza del giudice consiste nell'autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza (Corte cost., n. 284 del 1986, in motivazione), non è certo sostenibile che il criterio elettivo per la scelta dei componenti del C.N.F. incida su tale canone costituzionale. In proposito è sufficiente osservare che la stessa Costituzione, nell'art. 106 (comma 2^), stabilisce che la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli, così riconoscendo che il detto criterio ben si concilia con il requisito dell'indipendenza.
Nè a diverse conclusioni potrebbe giungersi per la possibilità di rielezione, perché essa, per la modalità di scelta che consente una composizione articolata sull'intero territorio nazionale, non appare suscettibile di creare condizionamenti nel momento giurisdizionale. La posizione d'indipendenza in cui l'organo ed i suoi componenti si trovano ne garantisce anche l'imparzialità. Con l'ulteriore notazione che, qualora sul punto possano sorgere dubbi in relazione a situazioni concrete, soccorrono gli istituti dell'astensione e della ricusazione previsti in materia dall'art. 49 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Infine, il richiamo alla sentenza della Corte di appello di Torino in data 19 giugno 1998 (peraltro superata dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 febbraio 2002 in causa c-35/99) non è pertinente, sia perché essa non ebbe riguardo alla materia disciplinare bensì all'inderogabilità della tariffa forense, sia perché i risvolti economici dell'attività professionale dell'avvocato in relazione alla normativa dell'Unione Europea non si riflettono sui principi deontologici propri della professione e sul sistema disciplinare destinato ad assicurarne l'osservanza. Dalle esposte considerazioni consegue la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.
Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia "violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 cpc in relazione agli artt. 3 e 24 comma 2^ della Costituzione con conseguente nullità della decisione impugnata".
L'avv. Gallo, con il ricorso in data 11 aprile 1997, avrebbe addotto la nullità della delibera datata 11 aprile 1997, con la quale il C.O.A. di Vercelli aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare, per omessa regolare convocazione di tutti i componenti del Consiglio, con conseguente e nullità del procedimento e della decisione impugnata, chiedendo che il C.N.F. ordinasse al Consiglio territoriale di esibire copia degli avvisi di convocazione per la seduta dell'11 aprile 1997.
Con altra memoria depositata il 28 aprile 1998 il ricorrente avrebbe chiesto al C.N.F. di ordinare al C.O.A. di Vercelli l'esibizione del registro di protocollo relativo al 1997, per verificare se fossero stati annotati i detti avvisi di convocazione.
Il C.N.F, nella decisione impugnata, dopo aver rilevato che, a seguito di apposita richiesta, il C.O.A. di Vercelli aveva trasmesso copia del verbale del 2 febbraio 1996, degli atti concernenti l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare e della comunicazione di convocazione, avrebbe rilevato che - mancando nella legge professionale una norma che stabilisca le modalità di convocazione del Consiglio dell'ordine - nulla vieterebbe che i giorni di adunanza dello stesso siano predeterminati, come avrebbe fatto il Consiglio di Vercelli fin dal momento del suo insediamento e per tutta la durata del mandato. Ciò alla stregua degli elementi desunti dalla delibera adottata il 2 febbraio 1996 acquisita al procedimento.
Il ricorrente non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione ne' in ordine all'ordinanza istruttoria di acquisizione degli atti, ne' in relazione all'espletata istruttoria, e ciò gli avrebbe impedito di difendersi in merito al contenuto della delibera 2 febbraio 1996, con la quale il C.O.A. di Vercelli avrebbe deciso di autoconvocarsi ogni quindici giorni, salvo contrario avviso del presidente. Ne risulterebbe violato, quindi, il principio del contraddittorio, perché il C.N.F. avrebbe acquisito al processo la delibera del 2 febbraio 1996, senza dare comunicazione al ricorrente ne' della disposta istruttoria ne' dei documenti acquisiti. Il rilievo sarebbe valido anche per la parte della decisione impugnata, nella quale si afferma che la questione sollevata non avrebbe ragion d'essere dal momento che alla seduta dell'11 aprile 1997 erano presenti tutti i componenti del Consiglio in numero di nove, perché in ogni caso le circostanze poste a fondamento della decisione impugnata sarebbero state acquisite al procedimento in violazione del contraddittorio. Il motivo non ha fondamento.
Come risulta dagli atti - di cui questa Corte può prendere diretta cognizione, essendo addotto un error in procedendo - con la delibera in data 11 aprile 1997. adottata dal C.O.A. di Vercelli, fu disposta l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. Gallo in relazione ai fatti di cui si tratta.
Il C.N.F., sulla base delle risultanze di tale delibera, cui fa espresso riferimento (decisione impugnata, pag. 7), ha ritenuto che la questione relativa all'eccepita nullità di essa ("perché manchevole di ogni indicazione in ordine a tempi e modalità di convocazione dei componenti del Consiglio") fosse superata, stante la presenza di tutti i componenti del detto Consiglio in numero di nove. Tale argomento costituisce un'autonoma ratio decidendi idonea a sostenere da sola la decisione impugnata in parte qua. Infatti la omessa regolare convocazione di tutti i componenti del Consiglio" (ricorso per cassazione, pag. 7), denunziata dall'avv. Gallo in relazione alla seduta dell'11 aprile 1997, diventa irrilevante nel momento in cui tutti i componenti furono presenti a quella seduta, essendosi così conseguita la rituale riunione dell'organo collegiale che la convocazione era destinata a realizzare.
Nè può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui anche le circostanze di fatto poste a base di tale pronunzia sarebbero state acquisite al procedimento in violazione del principio del contraddittorio. Invero, il dato relativo alla presenza dei nove componenti del Consiglio territoriale, come si è notato, è stata desunta dal verbale della seduta in data 11 aprile 1997. E tale verbale era ben noto all'avv. Gallo, il quale lo produsse a corredo del ricorso al Consiglio Nazionale Forense depositato il 18 novembre 1997 (punto 2 in calce a tale ricorso, dove si legge "copia autentica della delibera di apertura del procedimento disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli in data 11.04.97"). È evidente, dunque, che nessuna violazione di contraddittorio è configurabile in relazione ad un atto di cui il ricorrente aveva la piena conoscenza e la disponibilità, tanto da produrlo nel procedimento.
Con il secondo mezzo di cassazione l'avv. Gallo denunzia "Nullità della delibera 11.04.1997 di apertura del procedimento disciplinare per omessa convocazione dei membri del Consiglio;
insufficienza, illogicità e contraddittorietà dell'impugnata decisione in riferimento all'art. 360 n. 5 cpc circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio;
violazione dell'art. 45 R.D. 26.08.1926, n. 1683". Il C.O.A. si sarebbe autoconvocato in seduta l'11 aprile 1997 a seguito della delibera 2 febbraio 1996 con la quale, appena eletto, avrebbe deciso di autoconvocarsi ogni quindici giorni il venerdì alle ore 18, sicché secondo il C.N.F. la seduta tenutasi il venerdì 11 aprile 1997 risulterebbe ritualmente convocata. I fatti in questione, però, sarebbero avvenuti il 20 gennaio 1997, onde una delibera di autoconvocazione anteriore di circa un anno non potrebbe convalidare la regolare costituzione di un Consiglio chiamato a deliberare l'apertura di un procedimento disciplinare per fatti avvenuti un anno dopo la delibera stessa, anche considerando che nella delibera del 2 febbraio 1996 non erano specificati (nè potevano esserlo) gli argomenti all'ordine del giorno in relazione ai quali discutere e deliberare.
Il motivo non ha fondamento.
Come emerge dalla decisione impugnata, alla riunione dell'11 aprile 1997 erano presenti tutti i componenti del Consiglio, in numero di nove. Tale circostanza, peraltro, non risulta controversa. Orbene, come già notato trattando del motivo che precede, la presenza alla seduta di tutti i componenti del collegio rende irrilevanti gli eventuali vizi di convocazione della seduta medesima, compresi quelli inerenti all'ordine del giorno. La convocazione, infatti, è un atto a struttura procedimentale diretto appunto a consentire la partecipazione di tutti i membri dell'organo collegiale ad una determinata riunione. Quando tale risultato sia raggiunto, ogni questione relativa alla convocazione rimane superata. Eventuali profili concernenti l'ordine del giorno possono essere addotti dai partecipanti. Ma, se nulla è allegato al riguardo, il collegio ben può deliberare non essendo ipotizzabile in tal caso alcuna nullità. Con il terzo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (art. 3360, n. 5, c.p.c..), con particolare riferimento all'omessa regolare convocazione dei componenti del C.O.A. di Vercelli per la seduta dell'11 aprile 1997. Secondo l'avv. Gallo sarebbe illogico e contraddittorio ritenere che la seduta dell'11 aprile 1997 risulti regolarmente convocata a seguito della delibera 2 febbraio 1996 e, nel contempo, affermare che il Consiglio fosse validamente costituito nell'assemblea e dell'11 aprile 1997 in quanto erano presenti tutti i componenti pur in carenza di una valida convocazione. Questa Corte, con sentenza resa a s.u. n. 4696 del 20 luglio 1988, avrebbe chiarito che, se nella legge professionale manca una norma sulle modalità di convocazione del Consiglio dell'ordine, sarebbe principio generale dell'ordinamento che presupposto indefettibile per la validità e l'esistenza stessa della delibera di un collegio è che tutti i componenti siano stati debitamente convocati e non soltanto che la decisione sia adottata con la maggioranza dei componenti previsti dalla legge.
Nella specie il C.N.F. avrebbe accertato che il C.O.A. di Vercelli si era riunito l'11 aprile 1997 senza una regolare convocazione, e quindi avrebbe dovuto prendere atto di tale nullità, insanabile e rilevabile di ufficio.
Il motivo (in parte ripetitivo delle censure in precedenza formulate) non ha fondamento.
Non vi è alcuna contraddizione nella decisione impugnata, perché quest'ultima, dopo aver ritenuto rituale le modalità di convocazione predeterminata seguite dal Consiglio territoriale, ha soggiunto che la questione non aveva "alcuna ragion d'essere", in quanto alla seduta dell'11 aprile 1997 erano presenti tutti i componenti del Consiglio. Si tratta di due argomentazioni, la prima delle quali, senza essere in contrasto con la seconda resta da questa superata, perché la partecipazione totalitaria dei membri rende irrilevanti le modalità di convocazione.
Quanto alla sentenza n. 4696/1988, essa affermò che sussiste vizio relativo alla costituzione dell'organo collegiale (nella specie, consiglio dell'ordine) non soltanto quando la deliberazione è adottata senza la maggioranza dei componenti, ma anche quando il collegio si costituisce senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti. Aggiunse anche, però, che, ovviamente, la formalità della convocazione non è più di decisiva importanza allorché tutti i componenti abbiano partecipato alla riunione in cui è stata emessa la decisione.
Come si vede, dunque, la pronunzia suddetta, lungi dal sostenere la tesi propugnata dall'attuale ricorrente, conforta in realtà la decisione qui impugnata. Si deve soltanto ribadire che, per principio generale dell'ordinamento, la nullità non può essere pronunziata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato e che, nei casi come quello in esame, gli eventuali vizi di convocazione sono irrilevanti per le ragioni svolte trattando dei motivi precedenti cui si rinvia. Con il quarto mezzo di cassazione il ricorrente denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.). Sulla scorta degli argomenti svolti con il secondo motivo del ricorso al C.N.F., l'avv. Gallo richiama l'esposto dell'avv. Mantovani in data 27 gennaio 1997, ne contesta fatti e contenuti, pone l'accento sulle deposizioni delle testi RA e AN, sostiene che l'avv. Mantovani non avrebbe provato di aver ricevuto dalla RT uno specifico mandato ed anzi, sentito come teste in dibattimento, avrebbe dichiarato di non aver ricevuto dalla detta RT alcun mandato scritto perché si trattava di questioni stragiudiziali. Prosegue affermando che il Consiglio dell'ordine territoriale avrebbe sostenuto la colpevolezza di esso avv. Gallo muovendo dal presupposto, non provato, che quando quest'ultimo ebbe a ricevere nel suo studio la RT costei era ancora assistita dall'avv. Mantovani, critica le argomentazioni addotte a sostegno di tale pronunzia e richiama le deposizioni dei testi NS e LI, costituenti (a suo avviso) prova certa che la RT gli avrebbe dichiarato di aver revocato l'incarico all'avv. Mantovani prima del 20 gennaio 1997 e, comunque, di non essere più assistita dal detto legale. Dalle deposizioni suddette risulterebbe evidente che, quando il ricorrente incontro nel proprio studio la RT e il figlio, avrebbe agito in buona fede senza commettere alcuna slealtà nei confronti del collega Mantovani.
In tale contesto gli argomenti con i quali il C.N.F. avrebbe respinto le censure mosse alla decisione del Consiglio dell'ordine di Vercelli sarebbero insufficienti a suffragare tale pronunzia, perché avrebbero trascurato di considerare le argomentazioni logico- giuridiche addotte dall'avv. Gallo con il secondo motivo del ricorso allo stesso C.N.F., in particolare ignorando la dichiarazione resa dalla stessa RT sul fatto che ella non sarebbe stata più assistita dall'avv. Mantovani.
Le due lettere richiamate dal C.N.F. non potrebbero essere invocate a prova dell'esistenza di uno specifico mandato conferito dalla RT all'avv. Mantovani. Quest'ultimo nel proprio esposto si sarebbe limitato a descrivere genericamente un incarico ricevuto, affermando poi di aver espletato prestazioni non provate o in realtà non compiute.
D'altro canto, se anche la RT si fosse rivolta all'avv. Mantovani per consigli in merito alle questioni conseguenti alla successione apertasi con la morte del marito, ben avrebbe potuto poi rivolgersi ad altro legale per definire gli stessi rapporti successori. Inoltre, poiché la RT non avrebbe conferito al detto avv. Mantovani uno specifico mandato, la revoca trasmessa il 20 gennaio 1997 sarebbe priva di qualsiasi valore, perché fondata sull'erroneo presupposto dell'esistenza di quel mandato, Le suddette censure (qui riassunte) sono inammissibili. Si deve premettere che, per costante giurisprudenza, nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati le decisioni del C.N.F. possono essere impugnate con ricorso alle sezioni unite civili di questa Corte soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ai sensi dell'art. 56 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. dalla legge n. 36 del 1934, nonché
ai sensi dell'art. 111 Cost., con la conseguenza che detto rimedio non è esperibile per denunziare - ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. l'inadeguatezza o altri vizi della motivazione, ferma la possibilità che tali vizi si risolvano in violazione di legge, come nel caso di totale mancanza o di mera apparenza della motivazione, concretante l'inosservanza dell'obbligo (imposto al giudice dall'art. 132, n. 4, c.p.c.) di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione (ex multis: Cass., sez. un., 6 febbraio 2002, n. 1560; 29 gennaio 2002, n. 1149; 26 giugno 2001, n. 8747; 6 aprile 2001, n. 150; 22 novembre 1999, n. 819/s.u.). Nella fattispecie il C.N.F., esaminando le censure mosse dall'avv. Gallo alla pronunzia del Consiglio dell'ordine di Vercelli, ha affermato che la circostanza, secondo cui il detto professionista non sarebbe stato a conoscenza del mandato conferito dalla RT all'avv. Mantovani, era contrastata da due lettere acquisite agli atti: la prima spedita il 25 ottobre 1996 dallo stesso avv. Gallo al collega con la proposta di divisione dei beni ereditari in contesa tra le parti;
l'altra inviata il 26 novembre 1996 dal geom LA ad entrambi i legali per sollecitare un incontro, nel corso del quale individuare con esattezza il cespite relitto. In tale argomentazione è implicito, ma chiaro, il convincimento che dalle stesse lettere fosse altresì desumibile l'esistenza del mandato in questione. Acquisito questo dato documentale, il C.N.F. ne ha dedotto che l'incolpato fosse ben consapevole dell'incarico conferito all'avv. Mantovani, sicché avrebbe dovuto astenersi dal ricevere la RT nel suo studio e conferire con lei, senza avere preventivamente richiesto il consenso del collega. Ed ha aggiunto che "evidenti ragioni di prudenza e di cautela avrebbero dovuto comunque consigliare l'avv. Gallo a contattare, prima di ricevere la sig.ra RT, l'avv. Mantovani per richiedergli se in effetti ogni suo rapporto con la stessa fosse stato definito" (tali considerazioni presuppongono logicamente una valutazione d'insufficienza delle dichiarazioni rese dalla RT al ricorrente).
Il C.N.F. ha quindi valutato "la posizione difensiva assunta dall'incolpato, laddove, dapprima sostiene che la sig.ra RT gli disse di aver revocato l'incarico al suo legale e gli mostrò la copia della lettera raccomandata allo stesso inviata e, poi, finisce per ammettere che siffatta missiva venne invece scritta nel suo studio, lo stesso giorno 20 gennaio 1997 in cui fu redatto l'accordo divisionale tra madre e figlio". E precisa che l'argomento addotto dall'avv. Gallo, secondo cui egli nella circostanza si sarebbe limitato a riprodurre per iscritto la volontà delle parti già maturata, non era producente in quanto tale attività era tipica dei compiti professionali dell'avvocato.
All'esito di tale percorso argomentativo il C.N.F. ritiene sussistente l'illecito disciplinare, "specie ove si consideri che la revoca sottoscritta dalla sig.ra RT il 20 gennaio 1997, e spedita la stessa sera, si perfezionò solo quando raggiunse il destinatario, sicché, al momento della stipula della scrittura, la stessa non aveva ancora raggiunto i suoi effetti e costituiva al momento atto rimasto nella sfera soggettiva della mittente".
Ciò posto, e fermo il punto che il richiamato iter argomentativo non è sindacabile sotto il profilo della sufficienza o congruità della motivazione, si deve escludere che, nel caso in esame, la decisione impugnata sia totalmente carente di motivazione o che questa possa definirsi meramente apparente. Infatti, come risulta dai passi ora richiamati, la decisione de qua, sia pure in modo conciso, dà conto delle fonti del convincimento raggiunto e delle ragioni che lo sostengono.
Di qui l'inammissibilità del motivo.
Con il sesto mezzo di cassazione il ricorrente denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.). In sede di ricorso al C.N.F. egli avrebbe censurato la decisione del C.O.A. di Vercelli per aver ritenuto provato anche l'ultimo capo d'incolpazione, nel quale si contestava all'avv. Gallo di avere assunto l'incarico dalla RT quando già assisteva l'altra parte in lite. In realtà l'avv. Gallo non avrebbe assunto dalla RT alcun incarico, essendosi limitato a mettere per iscritto quanto da lei già concordato con il figlio MI LI. Tra i due, in effetti, non sarebbe esistita alcuna lite, bensì una comunione ereditaria che, di comune accordo, avrebbero deciso di sciogliere sottoscrivendo l'atto divisionale in data 20 gennaio 1997.
Perciò la decisione adottata dal Consiglio territoriale sarebbe stata priva di ogni fondamento. Il fatto che le parti, dopo il 20 gennaio 1997, non avessero ritenuto di formalizzare in atto pubblico quanto concordato nella scrittura del 20 gennaio 1997 sarebbe questione estranea al comportamento deontologico tenuto dall'avv. Gallo nell'incontro avvenuto in quella data.
Come testimoniato dall'arch. NS e, dallo LI le parti, prima di recarsi nello studio del ricorrente, si sarebbero già accordate circa la divisione dei beni ereditati, sicché, quando furono ricevute dall'avv. Gallo, non sarebbe esistito tra loro alcun contenzioso.
Il C.N.F., dopo avere osservato che l'attività svolta dal ricorrente a favore dei signori LI e RT era attività tipica dei compiti professionali dell'avvocato, si sarebbe limitato a condividere ed a richiamare le argomentazioni svolte dall'organo territoriale. Sarebbe così incorso in omessa motivazione, per non aver vagliato criticamente le censure mosse dal medesimo ricorrente alla decisione del detto organo territoriale. Inoltre, non sarebbe condivisibile l'affermazione secondo cui l'attività relativa alla menzionata scrittura di divisione sarebbe tipica dei compiti professionali dell'avvocato, perché con quella scrittura le parti diversi), traendo riscontro di ciò dal fatto che la RT, in data 27 gennaio 1997, aveva conferito all'avv. Mantovani, nonché ai propri consulenti, nuovo incarico per assisterla nelle trattative con lo LI e che l'accordo di divisione sottoscritto il 20 gennaio 1997 non era stato poi formalizzato con atto notarile.
Il C.N.F., nell'esaminare tale punto, ha operato una piena relatio al percorso argomentativo svolto dall'organo territoriale, facendo proprie le ragioni da questo esposte e ribadendo il richiamo alla propria costante giurisprudenza. Anche sul punto de quo, dunque, la pronunzia risulta motivata, sicché - nel quadro dei principi sopra enunciati - si sottrae alle critiche del ricorrente. In definitiva, il ricorso deve essere respinto e il ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.090/00 (duemilanovanta), di cui euro duemila per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 21 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002