Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2002, n. 10688
CASS
Sentenza 22 luglio 2002

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Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, stante la non pertinenza del parametro, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 - 51 del regio D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36) e delle disposizioni del titolo II del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sollevata in riferimento al principio del giusto processo, sancito dall'art. 111 Cost., attesa la riferibilità di questa norma costituzionale alla sola attività giurisdizionale.

Con riferimento al Consiglio nazionale forense - il quale, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito, con D.Lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato -, le norme concernenti la nomina dei componenti ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice, all'imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa; è perciò manifestamente infondata, in riferimento all'art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del predetto D.Lgs. lgt. nonché degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati dinanzi al Consiglio locale dell'ordine, la presenza alla seduta di tutti i componenti del collegio rende irrilevanti eventuali vizi di convocazione della seduta medesima, compresi quelli inerenti all'ordine del giorno, in quanto la convocazione è atto a struttura procedimentale diretto a consentire la partecipazione di tutti i membri dell'organo collegiale ad una determinata riunione, di tal che, quando tale risultato sia raggiunto con la partecipazione effettiva di tutti, ogni questione relativa alla convocazione rimane superata, restando del pari preclusa la configurabilità di un'ipotesi di nullità con riferimento all'ordine del giorno in mancanza di deduzioni o eccezioni al riguardo da parte dei partecipanti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2002, n. 10688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10688
Data del deposito : 22 luglio 2002

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