Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10601/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 02/10/2024
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. MARTINI BARZOLAI ALBERTA, per mandato in calce al ricorso,
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
01/02/2021 – decr. om. del 19/03/2021 – cron. 1293/2021 sub. R.G.
3715/2020);
1
(il 03/02/2006), entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
indipendenti;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SANTOS
(BRASILE) il 02/02/2002 tra , nata a [...] Parte_1
(BRASILE) il 20/02/1983, e , nato a [...] Parte_2
FRIULI (UD) il 08/10/1964, alle seguenti condizioni:
1) dà atto che i figli e manterranno la loro residenza nella Per_2 Per_1
casa familiare di Moimacco, via dei gelsi, 60, di proprietà del padre sig.
, unitamente allo stesso;
Parte_2
2) dispone che il sig. provveda al mantenimento diretto dei Parte_2
figli, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi, e si faccia carico delle spese straordinarie per e nella Per_2 Per_1
misura del 100%, spese che saranno definite e regolamentate come da
Protocollo dd. 28/8/2015 in uso presso il Tribunale di Udine;
3) nulla a titolo di assegno divorzile a favore dell'uno o dell'altro coniuge in quanto le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che non sussistono i presupposti per prevedere un assegno divorzile a favore dell'uno o dell'altro. Per l'effetto, revoca, con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso, l'obbligo del sig. di versare a Pt_2
favore della signora l'assegno di mantenimento che Parte_1
egli doveva versare in virtù degli accordi di separazione.
2 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOIMACCO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte II, serie C, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 30/01/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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