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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 897 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MINUTOLI MARIAGRAZIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
16/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di GERACE (RC) il 22/09/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 94, parte II, serie A;
-che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], e RSona_1
, nato a [...] il [...]; RSona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I sigg.ri e dovranno portarsi reciproco Parte_1 Controparte_1
rispetto e si obbligano, sin d'ora, a tenere comportamenti rispettosi della persona e della privacy l'uno nei confronti dell'altra ed a comunicare ogni cambio di residenza nell'interesse dei figli minori nato a [...] il [...] e nato a [...] RSona_1 RSona_2
il 26.06.2014; 2. La casa coniugale sita in Messina Via Madonna del Guidare, n. 4, di proprietà comune ad entrambi i coniugi, resta assegnata alla sig.ra per viverci ed Controparte_1
abitarci insieme ai due figli minori nato a [...] il [...] e RSona_1 Per_2
nato a [...] il [...], con tutti gli arredi ivi esistenti, essendo stati già divisi
[...]
tra i ricorrenti tutti gli effetti personali;
3. I figli minori nato a [...] il RSona_1
31.03.2009 e nato a [...] il [...] rimarranno a vivere ed abitare con RSona_2
la madre sig.ra nell'abitazione coniugale sita in Messina Via Madonna del Controparte_1
Guidare, n. 4 ed affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori ai quali spetterà
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, anche con riguardo alle questioni fondamentali e alle decisioni di maggiore interesse in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, ecc.);
4. Il sig. , padre naturale Parte_1
dei minori e , avrà facoltà e diritto di vedere i figli minori, compatibilmente Per_1 Per_2
con le esigenze scolastiche, ricreative, sportive di entrambi i figli, due giorni a settimana martedì e venerdì dalle 16 alle 20,00 e trascorrerà due fine settimana al mese dalle ore 16 del venerdì con rientro entro le ore 21 della domenica (ore 22,00 nei mesi di luglio ed agosto), salvo diverso accordo delle parti da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze dei figli minori. Inoltre, il sig. si impegna ed obbliga a tenere con sé i figli Parte_1
e durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo Per_1 Per_2
pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze dei due minori, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura dei due minori;
il giorno del compleanno dei figli alternativamente a pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 21,00. Il sig. RS
si impegna ed obbliga a prendere e tenere con se anche il cane nel Parte_1
periodo di tempo in cui i figli minori saranno con lui e/o in alternativa a pagare una pensione e/o una dog sitter;
5. Inoltre, il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere Parte_1
alla sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico o, in alternativa, Controparte_1
con diversa modalità da concordare tra le parti, un assegno mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) quale contributo al mantenimento per entrambi i figli minori RSona_1
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], annualmente RSona_2
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per ciascun figlio quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri e corredo scolastico, corsi di recupero, corsi d'inglese, dopo scuola, abbigliamento cambio stagione, gite e attività ricreative, attività sportiva e relativo abbigliamento e trasferte, viaggi d'istruzione e di svago, acquisto materiale tecnologico, spese mediche (apparecchio per i denti, occhiali, ecc.), ecc. Infine, il sig. autorizza la sig.ra Parte_1 CP_1
alla percezione per intero dell'assegno unico erogato dall' a favore dei due figli
[...] CP_2
minori e pari all'importo mensile complessivo di € 432,00. In ogni caso, i Per_1 Per_2
coniugi in relazione alle spese ordinarie e straordinarie nell'interesse dei due figli minori si impegnano a cooperare nel loro primario interesse. Entrambi i genitori si impegnano a tener conto delle esigenze dei figli e , collaborando tra loro per garantire agli stessi Per_1 Per_2
il diritto a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascun genitore ed un sereno sviluppo psico-fisico;
6. Il sigg.ri e dichiarano Parte_1 Controparte_1
di essere entrambi autonomi ed economicamente indipendenti, e rinunciano ad ogni obbligo di mantenimento reciproco;
7. Il sig. e la sig.ra , Parte_1 Controparte_1
cointestatari del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale sita in Messina Via Madonna del Guidare n. 4, a decorrere dal mese di novembre 2025, si impegnano ed obbligano congiuntamente al pagamento del rateo del mutuo dell'abitazione familiare che sarà ripartito e graverà in parti uguali su ciascun coniuge. Inoltre, i coniugi sin d'ora prestano reciproco assenso alla vendita dell'abitazione coniugale, obbligandosi reciprocamente con il ricavato della vendita all'estinzione del mutuo ipotecario ed impegnandosi congiuntamente a contribuire all'acquisto di altra abitazione dove i minori si trasferiranno a vivere insieme alla madre e potranno continuare a vivere e crescere al fine di garantire loro un sereno sviluppo psico-fisico;
8. Il sig. entro 60 gg. dalla sottoscrizione del ricorso per Parte_1
separazione personale dei coniugi si impegna ed obbliga a trasferire la propria residenza in altro immobile, a ritirare dall'abitazione coniugale sita in Messina Via Madonna del Guidare,
n. 4 tutti i propri effetti e beni personali ed a consegnare le chiavi dell'abitazione;
9. Il cane
EO rimarrà affidato alla cura e custodia della sig.ra e rimarrà a vivere Controparte_1
nell'abitazione di Via Madonna del Guidare, n. 4 per il benessere dei figli minori e Per_1
essendo molto legati al loro Golden Retriever, mentre il sig. Per_2 Parte_1
continuerà a provvedere in ragione della metà alle spese per l'acquisto del cibo, accessori ed alle cure veterinarie, al pagamento della polizza assicurativa sul cane, alla dog sitter ed alla pensione;
10. I genitori si danno reciproco consenso all'espatrio, anche ai fini del rilascio con rinnovo del passaporto, nulla opponendo altresì al rilascio dei documenti di identità dei figli minori nato a [...] il [...] e nato a [...] il RSona_1 RSona_2
26.06.2014; 11. Le parti riconoscono che gli effetti personali e tutti i beni mobili sono stati già divisi tra le parti”.
All'udienza del 17/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 16/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] l'[...], alle condizioni stabilite nell'accordo CP_1
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di GERACE (RC) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
22/09/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 94, parte II, serie
A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 897 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MINUTOLI MARIAGRAZIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
16/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di GERACE (RC) il 22/09/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 94, parte II, serie A;
-che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], e RSona_1
, nato a [...] il [...]; RSona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I sigg.ri e dovranno portarsi reciproco Parte_1 Controparte_1
rispetto e si obbligano, sin d'ora, a tenere comportamenti rispettosi della persona e della privacy l'uno nei confronti dell'altra ed a comunicare ogni cambio di residenza nell'interesse dei figli minori nato a [...] il [...] e nato a [...] RSona_1 RSona_2
il 26.06.2014; 2. La casa coniugale sita in Messina Via Madonna del Guidare, n. 4, di proprietà comune ad entrambi i coniugi, resta assegnata alla sig.ra per viverci ed Controparte_1
abitarci insieme ai due figli minori nato a [...] il [...] e RSona_1 Per_2
nato a [...] il [...], con tutti gli arredi ivi esistenti, essendo stati già divisi
[...]
tra i ricorrenti tutti gli effetti personali;
3. I figli minori nato a [...] il RSona_1
31.03.2009 e nato a [...] il [...] rimarranno a vivere ed abitare con RSona_2
la madre sig.ra nell'abitazione coniugale sita in Messina Via Madonna del Controparte_1
Guidare, n. 4 ed affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori ai quali spetterà
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, anche con riguardo alle questioni fondamentali e alle decisioni di maggiore interesse in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, ecc.);
4. Il sig. , padre naturale Parte_1
dei minori e , avrà facoltà e diritto di vedere i figli minori, compatibilmente Per_1 Per_2
con le esigenze scolastiche, ricreative, sportive di entrambi i figli, due giorni a settimana martedì e venerdì dalle 16 alle 20,00 e trascorrerà due fine settimana al mese dalle ore 16 del venerdì con rientro entro le ore 21 della domenica (ore 22,00 nei mesi di luglio ed agosto), salvo diverso accordo delle parti da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze dei figli minori. Inoltre, il sig. si impegna ed obbliga a tenere con sé i figli Parte_1
e durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo Per_1 Per_2
pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze dei due minori, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura dei due minori;
il giorno del compleanno dei figli alternativamente a pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 21,00. Il sig. RS
si impegna ed obbliga a prendere e tenere con se anche il cane nel Parte_1
periodo di tempo in cui i figli minori saranno con lui e/o in alternativa a pagare una pensione e/o una dog sitter;
5. Inoltre, il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere Parte_1
alla sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico o, in alternativa, Controparte_1
con diversa modalità da concordare tra le parti, un assegno mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) quale contributo al mantenimento per entrambi i figli minori RSona_1
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], annualmente RSona_2
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per ciascun figlio quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri e corredo scolastico, corsi di recupero, corsi d'inglese, dopo scuola, abbigliamento cambio stagione, gite e attività ricreative, attività sportiva e relativo abbigliamento e trasferte, viaggi d'istruzione e di svago, acquisto materiale tecnologico, spese mediche (apparecchio per i denti, occhiali, ecc.), ecc. Infine, il sig. autorizza la sig.ra Parte_1 CP_1
alla percezione per intero dell'assegno unico erogato dall' a favore dei due figli
[...] CP_2
minori e pari all'importo mensile complessivo di € 432,00. In ogni caso, i Per_1 Per_2
coniugi in relazione alle spese ordinarie e straordinarie nell'interesse dei due figli minori si impegnano a cooperare nel loro primario interesse. Entrambi i genitori si impegnano a tener conto delle esigenze dei figli e , collaborando tra loro per garantire agli stessi Per_1 Per_2
il diritto a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascun genitore ed un sereno sviluppo psico-fisico;
6. Il sigg.ri e dichiarano Parte_1 Controparte_1
di essere entrambi autonomi ed economicamente indipendenti, e rinunciano ad ogni obbligo di mantenimento reciproco;
7. Il sig. e la sig.ra , Parte_1 Controparte_1
cointestatari del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale sita in Messina Via Madonna del Guidare n. 4, a decorrere dal mese di novembre 2025, si impegnano ed obbligano congiuntamente al pagamento del rateo del mutuo dell'abitazione familiare che sarà ripartito e graverà in parti uguali su ciascun coniuge. Inoltre, i coniugi sin d'ora prestano reciproco assenso alla vendita dell'abitazione coniugale, obbligandosi reciprocamente con il ricavato della vendita all'estinzione del mutuo ipotecario ed impegnandosi congiuntamente a contribuire all'acquisto di altra abitazione dove i minori si trasferiranno a vivere insieme alla madre e potranno continuare a vivere e crescere al fine di garantire loro un sereno sviluppo psico-fisico;
8. Il sig. entro 60 gg. dalla sottoscrizione del ricorso per Parte_1
separazione personale dei coniugi si impegna ed obbliga a trasferire la propria residenza in altro immobile, a ritirare dall'abitazione coniugale sita in Messina Via Madonna del Guidare,
n. 4 tutti i propri effetti e beni personali ed a consegnare le chiavi dell'abitazione;
9. Il cane
EO rimarrà affidato alla cura e custodia della sig.ra e rimarrà a vivere Controparte_1
nell'abitazione di Via Madonna del Guidare, n. 4 per il benessere dei figli minori e Per_1
essendo molto legati al loro Golden Retriever, mentre il sig. Per_2 Parte_1
continuerà a provvedere in ragione della metà alle spese per l'acquisto del cibo, accessori ed alle cure veterinarie, al pagamento della polizza assicurativa sul cane, alla dog sitter ed alla pensione;
10. I genitori si danno reciproco consenso all'espatrio, anche ai fini del rilascio con rinnovo del passaporto, nulla opponendo altresì al rilascio dei documenti di identità dei figli minori nato a [...] il [...] e nato a [...] il RSona_1 RSona_2
26.06.2014; 11. Le parti riconoscono che gli effetti personali e tutti i beni mobili sono stati già divisi tra le parti”.
All'udienza del 17/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 16/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] l'[...], alle condizioni stabilite nell'accordo CP_1
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di GERACE (RC) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
22/09/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 94, parte II, serie
A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.