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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/08/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott.ssa Annalisa Giusti consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 163/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. MORENA LUCA elett. Parte_1 dom.to in Indirizzo Telematico RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLATO contro rappresentato e difeso dall'avv. BALDONI GIANNI e dall'avv. CP_1
MINESTRONI ILARIA elett.te dom.to in VIALE DELLA VITTORIA 49 ANCONA RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE
MOTIVAZIONE
, a seguito di pronuncia da parte della Cassazione della sentenza Parte_1
n. 5331/2024 del 28/02/2025, ha riassunto il giudizio di appello - reclamo ex art. 1, commi 58 e ss., L. n. 92/2012 - originariamente proposto a mezzo ricorso della
[...] davanti a questa Corte di Appello, Sezione Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle CP_1 medesime conclusioni già rassegnate con la memoria di costituzione del lavoratore, volte ad ottenere il rigetto dell'appello interposto da e disporre l'accoglimento CP_1 pagina 1 di 9 delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo di primo grado in conformità alle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione.
Si è costituita in questa fase la società chiedendo che, alla luce dei CP_1 principi espressi dalla Corte di Cassazione, venga confermato il contenuto della sentenza n. 272/2021 della Corte di Appello di Ancona, accogliendo le conclusioni già dispiegate nell'originaria sede di appello, e così accertare la legittimità del licenziamento disciplinare intimato al in data 5 marzo 2018, in subordine, tenendo conto Pt_1 dell'aliunde perceptum et percipiendum (medio tempore conseguito, conseguendo e/o che avrebbe potuto conseguire il ricorrente dalla data di licenziamento) decurtandolo dall'eventuale risarcimento del danno, ed in ogni caso in via ulteriormente subordinata riducendo al minimo l'indennizzo stabilito dal Tribunale in favore del lavoratore.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'odierna vicenda attiene al licenziamento irrogato in data 5 marzo 2018 a
, dipendente della come impiegato addetto all'Ufficio Parte_1 CP_1
Qualità, per avere pubblicato un commento sul sito Google My Businnes della CP_1 avente il seguente tenore letterale “Perdete ogni speranza…..”, dopo aver evidenziato solo una stella su 5. Tale commento veniva ritenuto da parte datoriale denigratorio, offensivo e diffamatorio, causa di danno evidente sia per la lesione del decoro sia per la conseguente rottura di ogni vincolo fiduciario con la datrice di lavoro, alla luce, da un lato, del contenuto (gravemente offensivo e denigratorio e al di fuori di ogni esercizio di critica), dall'altro delle stesse modalità con cui era accompagnata la pubblicazione (comportamento volontario – ragionato – premeditato nella forma modalità ed effetti), e dall'altro ancora per la scelta del mezzo utilizzato (una piattaforma pubblicitaria utilizzata dalla società e visionabile da una platea indefinita di soggetti).
Tale licenziamento veniva impugnato con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012 davanti al Tribunale di Ancona che, all'esito della fase sommaria, respingeva il ricorso del lavoratore, mentre, all'esito della fase di opposizione, dichiarava illegittimo il licenziamento per mancanza di proporzionalità della sanzione, rilevando che: a) le condizioni personali e familiari del ricorrente riducessero la rimproverabilità dell'addebito in termini di animus, visto il particolare periodo di stress psicologico e debolezza emotiva legati all'assistenza resa giorno e notte agli anziani genitori (in particolare alla madre morente), tali da aver comportato una situazione di forte disagio, peraltro medicalmente accertato attraverso i documenti sanitari in atti;
b) le condizioni oggettive dei fatti attenuassero la gravità dell'addebito – come desumibile dal pagina 2 di 9 comportamento datoriale, sintomatico della scarsa lesività della recensione e/o di tolleranza e/o quale fattore concorrente/aggravante, circa i potenziali effetti dannosi ivi scaturenti, ex art. 1227 c.c. - visti: a) l'assenza di danno (o la sua mancanza di prova) dalla condotta contestata;
b) l'irrilevanza lesiva della recensione, non essendo stata rimossa dal datore (pur potendolo fare), coinvolgendo solo uno dei tanti canali promozionali del datore (oltretutto il minore) ed essendo imponderabile la qualifica del recensore (in quanto l'indicazione delle sole generalità “nome cognome” non rendeva il post ascrivibile specificamente alla figura di dipendente); c) la previsione normativa del CCNL individuasse il licenziamento per giusta causa solo in caso di grave e documentato danno occorso al datore;
d) la conflittualità tra le parti (valevole quale attenuante in termini di provocazione, di giustificato inadempimento ex art. 1460 c.c. e/o di discriminatorietà/ritorsività della contestazione) fosse presente, pur non determinante.
A seguito di reclamo proposto dalla la Corte di Appello di Ancona, con CP_1 sentenza n. 262/2021 pubblicata il 3 novembre 2021 riteneva, invece, legittimo il licenziamento sul presupposto che ogni critica del lavoratore rivolta al datore dovesse essere costruttiva e che, nel caso di specie, la recensione del con la frase Pt_1 incriminata, avesse oltrepassato i limiti di continenza formale e di pertinenza, assumendo la massima (pur astratta) potenzialità lesiva per la sua intrinseca offensività.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il proponendo Pt_1 ben 16 motivi di ricorso.
Ebbene, la Corte di Cassazione, pronunciandosi con la sentenza n. 5331/2024 ha accolto sette motivi di ricorso (nn. 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15° e 16°), ne ha dichiarato assorbiti sei (nn. 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°), e rigettati i primi tre (nn. 1°, 2° e 3°) ed ha, dunque, cassato la sentenza di appello con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza dorica
“non ha interpretato ed applicato i canoni di continenza formale e di pertinenza in modo aderente ai requisiti appena tracciati” di talchè il giudice del rinvio “provvederà a pronunciarsi solo sulle conseguenze dell'invalidità del licenziamento per cui è causa nonché sulla regolazione delle spese del giudizio di legittimità”.
Venendo, dunque, all'esame di tale pronuncia, al fine di determinare il perimetro di intervento di questa Corte in sede di rinvio, si osserva come la Cassazione, esaminando congiuntamente i motivi dal quarto all'ottavo e il quindicesimo e sedicesimo motivo, in quando riguardanti, sia pure da angoli di visuale diversi, la medesima questione giuridica, ha affrontato quelli che sono i limiti del diritto di critica del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro. pagina 3 di 9 In proposito, la Corte ha, dapprima, esposto quelli che sono i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità (“Il diritto di critica trova fondamento nella nostra Costituzione, che all'art. 21, riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e nell'art. 10 della Cedu che ribadisce come “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione”. L'art. 1 dello Statuto dei lavoratori riafferma “il diritto dei lavoratori, nei luoghi in cui prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero”, e la necessità di contemperare tale libertà col rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello Statuto medesimo. 24. Il diritto di critica si esercita attraverso la esternazione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, per sua natura, è frutto di un'interpretazione soggettiva e personale di fatti e comportamenti. La manifestazione del pensiero in chiave critica reca con sé, di regola, un giudizio negativo, di disapprovazione dei comportamenti altrui o di dissenso rispetto alle opinioni altrui e possiede, quindi, una incomprimibile potenzialità lesiva nei confronti del destinatario, del suo onore e della sua reputazione. Come si è osservato, qualunque critica rivolta ad una persona è idonea ad incidere sulla sua reputazione e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione altrui, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (v. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015; n. 38215 del 2021). La necessità di un contemperamento del diritto di critica con il diritto, di pari rilevanza costituzionale, all'onore e alla reputazione, impone l'osservanza di determinati limiti. La giurisprudenza ha individuato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale, legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione (v. Cass. n. 21362 del 2013; n. 29008 del 2008; n. 23798 del 2007; n. 11220 del 2004; più recentemente, Cass. n. 5523 del 2016; n. 19092 del 2018; n. 14527 del 2018; n. 18176 del 2018). 26. Sul versante della continenza formale si è specificato che l'esposizione della critica deve avvenire nel rispetto dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui. Possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (v. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015; n. 12522 del 2016). L'offesa è "gratuita" quando non sia in alcun modo collegata e funzionale allo scopo per cui la critica è mossa. Con specifico riferimento al rapporto di lavoro si è affermato che il limite di continenza espressiva può dirsi
“esemplificativamente” superato ove si attribuiscano all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira” (così Cass. n. 1379 del 2019 cit.). 27. Il limite della continenza sostanziale esige che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri, anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (v. Cass. n. 7847 del 2011; n. 25420 del 2017; n. 38215 del 2021). 28. Sotto il profilo della pertinenza, si è osservato che la critica deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela. Nell'ambito del diritto di cronaca tale requisito viene definito continenza materiale, parametrata all'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione. Nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni di carattere sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti al contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità (così Cass. n. 1379 del 2019 cit.). 29. Proprio in tema di esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro questa Corte ne ha affermato la legittimità ove il prestatore pagina 4 di 9 (anche nel caso in cui il suo comportamento si traduca in una denuncia in sede penale, la cui legittimazione si fonda sugli articoli 24,primo comma e 21, primo comma, della Costituzione) si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva, con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l'impresa (v. Cass. n. 29008 del 2008; n. 16000 del 2009; n. 21649 del 2016). In tale ottica si è valorizzata anche la finalizzazione della critica a sollecitare l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., in funzione di una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all'interno dei luoghi di lavoro e ad evitare conflittualità
(v. Cass. n. 21649 del 2016 cit.)”).
La Corte, poi, dopo avere premesso “che il giudizio di fatto sulla compatibilità di una determinata espressione con i limiti di continenza formale o sostanziale o con il canone di pertinenza non è suscettibile di censura in sede di legittimità (v. per tutte Cass. n. 1379 del 2019) mentre è certamente consentito a questa Corte esaminare il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto attraverso la verifica del rispetto, da parte dei giudici di appello, dei criteri in forza dei quali il diritto di critica possa dirsi legittimamente esercitato”, ha rilevato come nel caso di specie tali criteri non risultassero correttamente applicati.
Secondo la Cassazione, infatti, “La sentenza impugnata ha ravvisato un eccesso, rispetto al limite della continenza formale, nell'espressione adoperata dal lavoratore e pubblicata sul sito Google My Business (“perdete ogni speranza”) ed ha rilevato che
“proprio l'esistenza ed essenzialità dell'elemento fiduciario a base del contratto di lavoro subordinato impone che qualsiasi fondata e doverosa esternazione del lavoratore all'indirizzo della parte datoriale sia funzionale ad un risultato costruttivo nell'ambito della relazione professionale, ossia debba essere finalizzata esclusivamente a sollecitare un approccio autocritico ed una ragionata revisione, da parte della datrice di lavoro, delle adottate politiche di gestione aziendale”. Ha ritenuto che “i toni pungenti e le immagini chiaramente evocative di contesti oltremodo penalizzanti (quale indiscutibilmente è l'Inferno di dantesca memoria)” fossero sintomatici di “un intento denigratorio e di rappresaglia fine a sé stesso” (sentenza, p. 4). 32. Ora, la Corte di merito non mette in discussione il rispetto del canone di continenza sostanziale e, difatti, prende in esame l'ipotesi di “ritenere veritiera l'immagine aziendale esternata attraverso il commento sul sito internet”. A tal fine, come già detto, è sufficiente una veridicità anche solo putativa, basata su una incolpevole convinzione del dichiarante. I giudici di appello ritengono, invece, che la frase incriminata oltrepassi i limiti della continenza formale ed anche della pertinenza, se pure non esplicitamente evocata, e ciò affermano sul presupposto per cui ogni critica, nell'ambito del rapporto di lavoro, debba essere costruttiva e debba perciò essere formulata in maniera idonea a
pagina 5 di 9 sollecitare un ripensamento nel destinatario, risultando, in mancanza di ciò, gratuita e fine a sé stessa. 33. Tali requisiti, così come ritagliati nella sentenza d'appello, non trovano supporto nella giurisprudenza di legittimità. 34. Non riveste particolare rilievo nel caso in esame il mezzo adoperato, il sito Google My Business, aperto per destinazione alle recensioni di qualsiasi persona, nessuna esclusa, nei confronti della società, quindi clienti, fornitori, aziende concorrenti ed anche lavoratori dipendenti. Un sito finalizzato propriamente a raccogliere le valutazioni sull'operato della società, in maniera sintetica ed anche attraverso l'unità di misura rappresentata da apposite stelline, che l'utente può selezionare da una a cinque, corrispondenti al minore e al massimo gradimento. È innegabile che quel sito sia stato adoperato dal per Pt_1 veicolare una propria critica in veste di dipendente nei confronti del datore di lavoro;
una opinione critica legata unicamente alla propria relazione lavorativa e riflettente, nella convinzione dell'attuale ricorrente, le problematiche connesse a quella specifica relazione. 35. Ai fini della continenza formale, occorre considerare che la critica è per definizione espressione di dissenso, di disapprovazione, di giudizi negativi sull'altrui operato e per sua stessa conformazione è astrattamente idonea a mettere il destinatario, che sappia ascoltare, in condizione di interrogarsi sulla veridicità o meno dei rilievi mossi e sulla eventuale possibilità di modificare le condotte espressamente o implicitamente censurate. La critica può anche consistere in uno sfogo, nella espressione di una disillusione o di uno sconforto perché anche tali modalità sono teoricamente idonee ad innescare l'altrui ripensamento. Non è requisito immanente della critica che essa sia esplicitamente costruttiva, che evidenzi expressis verbis gli errori o i difetti altrui sì da provocare “un approccio autocritico ed una ragionata revisione […] delle politiche di gestione aziendale”, purché sia espressa con toni e parole non volgari e non infamanti e sia correlata ad un bene meritevole di tutela, come certamente sono le condizioni dignitose di lavoro. Né, in linea generale, la volgarità o l'infamia delle espressioni adoperate può essere misurata solo sulle immagini che esse evocano, specie ove si tratti di citazioni tratte dalla letteratura, come in tal caso, oppure dal patrimonio storico e culturale che accomuna le persone, dovendo ogni frase essere letta cercando di cogliere il significato concreto della critica espressa, al di là della citazione o della assimilazione a cui si fa ricorso, risultando altrimenti la latitudine del diritto in parola dipendente da fattori del tutto estranei alla fattispecie concreta e alla volontà dell'autore della critica. 36. La decisione d'appello non ha interpretato ed applicato i canoni di continenza formale e di pertinenza in modo aderente ai requisiti appena tracciati…”.
Sulla scorta di tali ragioni, la Cassazione ha, dunque, concluso che “la sentenza pagina 6 di 9 impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà a pronunciarsi solo sulle conseguenze dell'invalidità del licenziamento per cui è causa nonché sulla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.”.
Dunque, appare evidente come la Cassazione, con la pronuncia in esame, non solo abbia accertato la violazione o falsa applicazione da parte della Corte di Appello di norme di diritto ma si sia spinta, altresì, a dichiarare, quale logica conseguenza, la illegittimità del licenziamento, sicché deve affermarsi, in ossequio a tale dictum, che l'oggetto del presente giudizio di rinvio attenga unicamente alla tipologia di sanzione da applicare a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente.
Inammissibili appaiono, pertanto, le richieste dell'originario appellante che, anche a seguito del rinvio, pretende che questa Corte riesamini la questione della legittimità del licenziamento in questione. Allo stesso modo, si rivela inammissibile la riproposizione della domanda di applicazione della tutela reintegratoria come avanzata da parte del ricorrente in riassunzione, già appellato, non avendo il medesimo proposto reclamo, neppure incidentale, avverso la sentenza di primo grado che ha applicato la sola tutela indennitaria, sicché su tale rigetto è sceso il giudicato.
È noto, infatti, che il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Questa Corte, dunque, alla luce del tenore della sentenza di rinvio (ed al di là delle ridondanti difese di entrambe le parti in violazione dei criteri di sinteticità degli atti) non può che confermare l'applicazione della tutela indennitaria, già riconosciuta dal primo giudice con la sentenza oggetto dell'appello, per assenza del requisito della proporzionalità.
In proposito, va anche confermata la quantificazione ivi operata nella misura di 18 mensilità, apparendo la stessa congrua in considerazione della media anzianità del lavoratore (pari a 13 anni) e delle rilevanti dimensioni economiche ed occupazionali della (oltre 180 dipendenti, ricavi pari a 30/40 milioni, come evincibile dai bilanci CP_1 pagina 7 di 9 in atti, in assenza di produzione da parte del lavoratore di visura camerale).
D'altronde, alle medesime conclusioni dovrebbe giungersi anche laddove la Corte fosse chiamata a riformulare il giudizio di legittimità del licenziamento, in ossequio ai dettami della Suprema Corte. Infatti, il commento esternato dal lavoratore non potrebbe ritenersi del tutto scriminato dal diritto di critica, in quanto, pur dovendosi ritenere rispettati i requisiti di continenza sostanziale (solo putativa, alla luce dei contrasti insorti nel rapporto lavorativo) e formale (la citazione alludente all'inferno dantesco, pur se fortemente evocativa, è priva di connotazione volgare o infamante), non può, al contrario, ritenersi sussistente il requisito della pertinenza, non rispondendo la diffusione del commento critico né ad un interesse pubblico né ad una rivendicazione personale del lavoratore in connessione con il rapporto di lavoro (in questo senso andava probabilmente letto il riferimento alla mancanza di costruttività della critica nella sentenza cassata).
Quindi, pur nella sussistenza del fatto disciplinarmente rilevante contestato, lo stesso non appare di gravità tale da giustificare la massima sanzione del recesso, dovendosi considerare l'assenza del grave nocumento materiale o morale, requisito richiesto dal CCNL al fine di giustificare la misura espulsiva. In questo senso non può, infatti, non evidenziarsi il carattere del tutto generico della critica che non permette di risalire a quelli che possano essere i supposti elementi negativi dell'azienda, con conseguente scarsa attendibilità del commento ed incapacità di influenzare in maniera compiuta i lettori dello stesso (in altre parole, l'espressione utilizzata dal lavoratore, pur se fortemente evocativo in senso negativo, non fornisce alcun contributo in termini di precisa conoscenza in capo al lettore né circa il prodotto e le sue caratteristiche né circa l'organizzazione aziendale). Non può, poi, farsi a meno di osservare come la non CP_1 produca beni di largo consumo ma trivelle del valore di centinaia di migliaia o milioni di euro, sicché appare difficilmente ipotizzabile che le scelte di potenziali fornitori o clienti possano essere influenzate da commenti tratti da Google Business, tanto più quando estremamente generici come quello in esame.
Sulla base di tali considerazioni va, dunque, confermata l'applicazione della tutela indennitaria, in ciò trovando piena conferma la sentenza di primo grado oggetto dell'originario appello.
Considerato l'esito complessivo del giudizio che ha visto parzialmente accolte le istanze dell'originario ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare per la metà anche le spese del presente grado e di quello di legittimità, come da liquidazione in dispositivo. pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata della metà delle spese del giudizio che liquida, per l'intero, in euro 7.000,00 per il grado di appello, in euro 5.500,00 (+ euro 1036,00 per spese) per il grado di Cassazione, in euro 3.500,00 (+ euro 388,50 per spese) per la presente fase di rinvio, il tutto oltre spese forfetarie al 15%, IVA e cap e con distrazione a favore del procuratore antistatario;
• Dichiara che a carico della parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott.ssa Annalisa Giusti consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 163/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. MORENA LUCA elett. Parte_1 dom.to in Indirizzo Telematico RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLATO contro rappresentato e difeso dall'avv. BALDONI GIANNI e dall'avv. CP_1
MINESTRONI ILARIA elett.te dom.to in VIALE DELLA VITTORIA 49 ANCONA RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE
MOTIVAZIONE
, a seguito di pronuncia da parte della Cassazione della sentenza Parte_1
n. 5331/2024 del 28/02/2025, ha riassunto il giudizio di appello - reclamo ex art. 1, commi 58 e ss., L. n. 92/2012 - originariamente proposto a mezzo ricorso della
[...] davanti a questa Corte di Appello, Sezione Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle CP_1 medesime conclusioni già rassegnate con la memoria di costituzione del lavoratore, volte ad ottenere il rigetto dell'appello interposto da e disporre l'accoglimento CP_1 pagina 1 di 9 delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo di primo grado in conformità alle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione.
Si è costituita in questa fase la società chiedendo che, alla luce dei CP_1 principi espressi dalla Corte di Cassazione, venga confermato il contenuto della sentenza n. 272/2021 della Corte di Appello di Ancona, accogliendo le conclusioni già dispiegate nell'originaria sede di appello, e così accertare la legittimità del licenziamento disciplinare intimato al in data 5 marzo 2018, in subordine, tenendo conto Pt_1 dell'aliunde perceptum et percipiendum (medio tempore conseguito, conseguendo e/o che avrebbe potuto conseguire il ricorrente dalla data di licenziamento) decurtandolo dall'eventuale risarcimento del danno, ed in ogni caso in via ulteriormente subordinata riducendo al minimo l'indennizzo stabilito dal Tribunale in favore del lavoratore.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'odierna vicenda attiene al licenziamento irrogato in data 5 marzo 2018 a
, dipendente della come impiegato addetto all'Ufficio Parte_1 CP_1
Qualità, per avere pubblicato un commento sul sito Google My Businnes della CP_1 avente il seguente tenore letterale “Perdete ogni speranza…..”, dopo aver evidenziato solo una stella su 5. Tale commento veniva ritenuto da parte datoriale denigratorio, offensivo e diffamatorio, causa di danno evidente sia per la lesione del decoro sia per la conseguente rottura di ogni vincolo fiduciario con la datrice di lavoro, alla luce, da un lato, del contenuto (gravemente offensivo e denigratorio e al di fuori di ogni esercizio di critica), dall'altro delle stesse modalità con cui era accompagnata la pubblicazione (comportamento volontario – ragionato – premeditato nella forma modalità ed effetti), e dall'altro ancora per la scelta del mezzo utilizzato (una piattaforma pubblicitaria utilizzata dalla società e visionabile da una platea indefinita di soggetti).
Tale licenziamento veniva impugnato con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012 davanti al Tribunale di Ancona che, all'esito della fase sommaria, respingeva il ricorso del lavoratore, mentre, all'esito della fase di opposizione, dichiarava illegittimo il licenziamento per mancanza di proporzionalità della sanzione, rilevando che: a) le condizioni personali e familiari del ricorrente riducessero la rimproverabilità dell'addebito in termini di animus, visto il particolare periodo di stress psicologico e debolezza emotiva legati all'assistenza resa giorno e notte agli anziani genitori (in particolare alla madre morente), tali da aver comportato una situazione di forte disagio, peraltro medicalmente accertato attraverso i documenti sanitari in atti;
b) le condizioni oggettive dei fatti attenuassero la gravità dell'addebito – come desumibile dal pagina 2 di 9 comportamento datoriale, sintomatico della scarsa lesività della recensione e/o di tolleranza e/o quale fattore concorrente/aggravante, circa i potenziali effetti dannosi ivi scaturenti, ex art. 1227 c.c. - visti: a) l'assenza di danno (o la sua mancanza di prova) dalla condotta contestata;
b) l'irrilevanza lesiva della recensione, non essendo stata rimossa dal datore (pur potendolo fare), coinvolgendo solo uno dei tanti canali promozionali del datore (oltretutto il minore) ed essendo imponderabile la qualifica del recensore (in quanto l'indicazione delle sole generalità “nome cognome” non rendeva il post ascrivibile specificamente alla figura di dipendente); c) la previsione normativa del CCNL individuasse il licenziamento per giusta causa solo in caso di grave e documentato danno occorso al datore;
d) la conflittualità tra le parti (valevole quale attenuante in termini di provocazione, di giustificato inadempimento ex art. 1460 c.c. e/o di discriminatorietà/ritorsività della contestazione) fosse presente, pur non determinante.
A seguito di reclamo proposto dalla la Corte di Appello di Ancona, con CP_1 sentenza n. 262/2021 pubblicata il 3 novembre 2021 riteneva, invece, legittimo il licenziamento sul presupposto che ogni critica del lavoratore rivolta al datore dovesse essere costruttiva e che, nel caso di specie, la recensione del con la frase Pt_1 incriminata, avesse oltrepassato i limiti di continenza formale e di pertinenza, assumendo la massima (pur astratta) potenzialità lesiva per la sua intrinseca offensività.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il proponendo Pt_1 ben 16 motivi di ricorso.
Ebbene, la Corte di Cassazione, pronunciandosi con la sentenza n. 5331/2024 ha accolto sette motivi di ricorso (nn. 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15° e 16°), ne ha dichiarato assorbiti sei (nn. 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°), e rigettati i primi tre (nn. 1°, 2° e 3°) ed ha, dunque, cassato la sentenza di appello con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza dorica
“non ha interpretato ed applicato i canoni di continenza formale e di pertinenza in modo aderente ai requisiti appena tracciati” di talchè il giudice del rinvio “provvederà a pronunciarsi solo sulle conseguenze dell'invalidità del licenziamento per cui è causa nonché sulla regolazione delle spese del giudizio di legittimità”.
Venendo, dunque, all'esame di tale pronuncia, al fine di determinare il perimetro di intervento di questa Corte in sede di rinvio, si osserva come la Cassazione, esaminando congiuntamente i motivi dal quarto all'ottavo e il quindicesimo e sedicesimo motivo, in quando riguardanti, sia pure da angoli di visuale diversi, la medesima questione giuridica, ha affrontato quelli che sono i limiti del diritto di critica del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro. pagina 3 di 9 In proposito, la Corte ha, dapprima, esposto quelli che sono i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità (“Il diritto di critica trova fondamento nella nostra Costituzione, che all'art. 21, riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e nell'art. 10 della Cedu che ribadisce come “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione”. L'art. 1 dello Statuto dei lavoratori riafferma “il diritto dei lavoratori, nei luoghi in cui prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero”, e la necessità di contemperare tale libertà col rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello Statuto medesimo. 24. Il diritto di critica si esercita attraverso la esternazione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, per sua natura, è frutto di un'interpretazione soggettiva e personale di fatti e comportamenti. La manifestazione del pensiero in chiave critica reca con sé, di regola, un giudizio negativo, di disapprovazione dei comportamenti altrui o di dissenso rispetto alle opinioni altrui e possiede, quindi, una incomprimibile potenzialità lesiva nei confronti del destinatario, del suo onore e della sua reputazione. Come si è osservato, qualunque critica rivolta ad una persona è idonea ad incidere sulla sua reputazione e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione altrui, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (v. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015; n. 38215 del 2021). La necessità di un contemperamento del diritto di critica con il diritto, di pari rilevanza costituzionale, all'onore e alla reputazione, impone l'osservanza di determinati limiti. La giurisprudenza ha individuato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale, legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione (v. Cass. n. 21362 del 2013; n. 29008 del 2008; n. 23798 del 2007; n. 11220 del 2004; più recentemente, Cass. n. 5523 del 2016; n. 19092 del 2018; n. 14527 del 2018; n. 18176 del 2018). 26. Sul versante della continenza formale si è specificato che l'esposizione della critica deve avvenire nel rispetto dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui. Possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (v. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015; n. 12522 del 2016). L'offesa è "gratuita" quando non sia in alcun modo collegata e funzionale allo scopo per cui la critica è mossa. Con specifico riferimento al rapporto di lavoro si è affermato che il limite di continenza espressiva può dirsi
“esemplificativamente” superato ove si attribuiscano all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira” (così Cass. n. 1379 del 2019 cit.). 27. Il limite della continenza sostanziale esige che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri, anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (v. Cass. n. 7847 del 2011; n. 25420 del 2017; n. 38215 del 2021). 28. Sotto il profilo della pertinenza, si è osservato che la critica deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela. Nell'ambito del diritto di cronaca tale requisito viene definito continenza materiale, parametrata all'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione. Nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni di carattere sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti al contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità (così Cass. n. 1379 del 2019 cit.). 29. Proprio in tema di esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro questa Corte ne ha affermato la legittimità ove il prestatore pagina 4 di 9 (anche nel caso in cui il suo comportamento si traduca in una denuncia in sede penale, la cui legittimazione si fonda sugli articoli 24,primo comma e 21, primo comma, della Costituzione) si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva, con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l'impresa (v. Cass. n. 29008 del 2008; n. 16000 del 2009; n. 21649 del 2016). In tale ottica si è valorizzata anche la finalizzazione della critica a sollecitare l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., in funzione di una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all'interno dei luoghi di lavoro e ad evitare conflittualità
(v. Cass. n. 21649 del 2016 cit.)”).
La Corte, poi, dopo avere premesso “che il giudizio di fatto sulla compatibilità di una determinata espressione con i limiti di continenza formale o sostanziale o con il canone di pertinenza non è suscettibile di censura in sede di legittimità (v. per tutte Cass. n. 1379 del 2019) mentre è certamente consentito a questa Corte esaminare il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto attraverso la verifica del rispetto, da parte dei giudici di appello, dei criteri in forza dei quali il diritto di critica possa dirsi legittimamente esercitato”, ha rilevato come nel caso di specie tali criteri non risultassero correttamente applicati.
Secondo la Cassazione, infatti, “La sentenza impugnata ha ravvisato un eccesso, rispetto al limite della continenza formale, nell'espressione adoperata dal lavoratore e pubblicata sul sito Google My Business (“perdete ogni speranza”) ed ha rilevato che
“proprio l'esistenza ed essenzialità dell'elemento fiduciario a base del contratto di lavoro subordinato impone che qualsiasi fondata e doverosa esternazione del lavoratore all'indirizzo della parte datoriale sia funzionale ad un risultato costruttivo nell'ambito della relazione professionale, ossia debba essere finalizzata esclusivamente a sollecitare un approccio autocritico ed una ragionata revisione, da parte della datrice di lavoro, delle adottate politiche di gestione aziendale”. Ha ritenuto che “i toni pungenti e le immagini chiaramente evocative di contesti oltremodo penalizzanti (quale indiscutibilmente è l'Inferno di dantesca memoria)” fossero sintomatici di “un intento denigratorio e di rappresaglia fine a sé stesso” (sentenza, p. 4). 32. Ora, la Corte di merito non mette in discussione il rispetto del canone di continenza sostanziale e, difatti, prende in esame l'ipotesi di “ritenere veritiera l'immagine aziendale esternata attraverso il commento sul sito internet”. A tal fine, come già detto, è sufficiente una veridicità anche solo putativa, basata su una incolpevole convinzione del dichiarante. I giudici di appello ritengono, invece, che la frase incriminata oltrepassi i limiti della continenza formale ed anche della pertinenza, se pure non esplicitamente evocata, e ciò affermano sul presupposto per cui ogni critica, nell'ambito del rapporto di lavoro, debba essere costruttiva e debba perciò essere formulata in maniera idonea a
pagina 5 di 9 sollecitare un ripensamento nel destinatario, risultando, in mancanza di ciò, gratuita e fine a sé stessa. 33. Tali requisiti, così come ritagliati nella sentenza d'appello, non trovano supporto nella giurisprudenza di legittimità. 34. Non riveste particolare rilievo nel caso in esame il mezzo adoperato, il sito Google My Business, aperto per destinazione alle recensioni di qualsiasi persona, nessuna esclusa, nei confronti della società, quindi clienti, fornitori, aziende concorrenti ed anche lavoratori dipendenti. Un sito finalizzato propriamente a raccogliere le valutazioni sull'operato della società, in maniera sintetica ed anche attraverso l'unità di misura rappresentata da apposite stelline, che l'utente può selezionare da una a cinque, corrispondenti al minore e al massimo gradimento. È innegabile che quel sito sia stato adoperato dal per Pt_1 veicolare una propria critica in veste di dipendente nei confronti del datore di lavoro;
una opinione critica legata unicamente alla propria relazione lavorativa e riflettente, nella convinzione dell'attuale ricorrente, le problematiche connesse a quella specifica relazione. 35. Ai fini della continenza formale, occorre considerare che la critica è per definizione espressione di dissenso, di disapprovazione, di giudizi negativi sull'altrui operato e per sua stessa conformazione è astrattamente idonea a mettere il destinatario, che sappia ascoltare, in condizione di interrogarsi sulla veridicità o meno dei rilievi mossi e sulla eventuale possibilità di modificare le condotte espressamente o implicitamente censurate. La critica può anche consistere in uno sfogo, nella espressione di una disillusione o di uno sconforto perché anche tali modalità sono teoricamente idonee ad innescare l'altrui ripensamento. Non è requisito immanente della critica che essa sia esplicitamente costruttiva, che evidenzi expressis verbis gli errori o i difetti altrui sì da provocare “un approccio autocritico ed una ragionata revisione […] delle politiche di gestione aziendale”, purché sia espressa con toni e parole non volgari e non infamanti e sia correlata ad un bene meritevole di tutela, come certamente sono le condizioni dignitose di lavoro. Né, in linea generale, la volgarità o l'infamia delle espressioni adoperate può essere misurata solo sulle immagini che esse evocano, specie ove si tratti di citazioni tratte dalla letteratura, come in tal caso, oppure dal patrimonio storico e culturale che accomuna le persone, dovendo ogni frase essere letta cercando di cogliere il significato concreto della critica espressa, al di là della citazione o della assimilazione a cui si fa ricorso, risultando altrimenti la latitudine del diritto in parola dipendente da fattori del tutto estranei alla fattispecie concreta e alla volontà dell'autore della critica. 36. La decisione d'appello non ha interpretato ed applicato i canoni di continenza formale e di pertinenza in modo aderente ai requisiti appena tracciati…”.
Sulla scorta di tali ragioni, la Cassazione ha, dunque, concluso che “la sentenza pagina 6 di 9 impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà a pronunciarsi solo sulle conseguenze dell'invalidità del licenziamento per cui è causa nonché sulla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.”.
Dunque, appare evidente come la Cassazione, con la pronuncia in esame, non solo abbia accertato la violazione o falsa applicazione da parte della Corte di Appello di norme di diritto ma si sia spinta, altresì, a dichiarare, quale logica conseguenza, la illegittimità del licenziamento, sicché deve affermarsi, in ossequio a tale dictum, che l'oggetto del presente giudizio di rinvio attenga unicamente alla tipologia di sanzione da applicare a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente.
Inammissibili appaiono, pertanto, le richieste dell'originario appellante che, anche a seguito del rinvio, pretende che questa Corte riesamini la questione della legittimità del licenziamento in questione. Allo stesso modo, si rivela inammissibile la riproposizione della domanda di applicazione della tutela reintegratoria come avanzata da parte del ricorrente in riassunzione, già appellato, non avendo il medesimo proposto reclamo, neppure incidentale, avverso la sentenza di primo grado che ha applicato la sola tutela indennitaria, sicché su tale rigetto è sceso il giudicato.
È noto, infatti, che il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Questa Corte, dunque, alla luce del tenore della sentenza di rinvio (ed al di là delle ridondanti difese di entrambe le parti in violazione dei criteri di sinteticità degli atti) non può che confermare l'applicazione della tutela indennitaria, già riconosciuta dal primo giudice con la sentenza oggetto dell'appello, per assenza del requisito della proporzionalità.
In proposito, va anche confermata la quantificazione ivi operata nella misura di 18 mensilità, apparendo la stessa congrua in considerazione della media anzianità del lavoratore (pari a 13 anni) e delle rilevanti dimensioni economiche ed occupazionali della (oltre 180 dipendenti, ricavi pari a 30/40 milioni, come evincibile dai bilanci CP_1 pagina 7 di 9 in atti, in assenza di produzione da parte del lavoratore di visura camerale).
D'altronde, alle medesime conclusioni dovrebbe giungersi anche laddove la Corte fosse chiamata a riformulare il giudizio di legittimità del licenziamento, in ossequio ai dettami della Suprema Corte. Infatti, il commento esternato dal lavoratore non potrebbe ritenersi del tutto scriminato dal diritto di critica, in quanto, pur dovendosi ritenere rispettati i requisiti di continenza sostanziale (solo putativa, alla luce dei contrasti insorti nel rapporto lavorativo) e formale (la citazione alludente all'inferno dantesco, pur se fortemente evocativa, è priva di connotazione volgare o infamante), non può, al contrario, ritenersi sussistente il requisito della pertinenza, non rispondendo la diffusione del commento critico né ad un interesse pubblico né ad una rivendicazione personale del lavoratore in connessione con il rapporto di lavoro (in questo senso andava probabilmente letto il riferimento alla mancanza di costruttività della critica nella sentenza cassata).
Quindi, pur nella sussistenza del fatto disciplinarmente rilevante contestato, lo stesso non appare di gravità tale da giustificare la massima sanzione del recesso, dovendosi considerare l'assenza del grave nocumento materiale o morale, requisito richiesto dal CCNL al fine di giustificare la misura espulsiva. In questo senso non può, infatti, non evidenziarsi il carattere del tutto generico della critica che non permette di risalire a quelli che possano essere i supposti elementi negativi dell'azienda, con conseguente scarsa attendibilità del commento ed incapacità di influenzare in maniera compiuta i lettori dello stesso (in altre parole, l'espressione utilizzata dal lavoratore, pur se fortemente evocativo in senso negativo, non fornisce alcun contributo in termini di precisa conoscenza in capo al lettore né circa il prodotto e le sue caratteristiche né circa l'organizzazione aziendale). Non può, poi, farsi a meno di osservare come la non CP_1 produca beni di largo consumo ma trivelle del valore di centinaia di migliaia o milioni di euro, sicché appare difficilmente ipotizzabile che le scelte di potenziali fornitori o clienti possano essere influenzate da commenti tratti da Google Business, tanto più quando estremamente generici come quello in esame.
Sulla base di tali considerazioni va, dunque, confermata l'applicazione della tutela indennitaria, in ciò trovando piena conferma la sentenza di primo grado oggetto dell'originario appello.
Considerato l'esito complessivo del giudizio che ha visto parzialmente accolte le istanze dell'originario ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare per la metà anche le spese del presente grado e di quello di legittimità, come da liquidazione in dispositivo. pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata della metà delle spese del giudizio che liquida, per l'intero, in euro 7.000,00 per il grado di appello, in euro 5.500,00 (+ euro 1036,00 per spese) per il grado di Cassazione, in euro 3.500,00 (+ euro 388,50 per spese) per la presente fase di rinvio, il tutto oltre spese forfetarie al 15%, IVA e cap e con distrazione a favore del procuratore antistatario;
• Dichiara che a carico della parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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