TRIB
Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/04/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.P.U. 19-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 19/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Calda del foro di Roma Parte_1
e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Bruxelles n. 59, come da procura allegata al ricorso;
creditore ricorrente
nei confronti di
(C.F. e P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Torrita di Siena (SI), Località Cetine Vecchie n. 116;
debitrice non costituita
Pag. 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.3.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, ha chiesto dichiararsi Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...] rappresentando di vantare un credito pari a € 100.000,00, oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda al saldo e oltre spese legali, in virtù della sentenza n. 13/2025 (R.G.
1990/2024) pubblicata in data 13.1.2025 dal Tribunale di Siena.
A sostegno della propria domanda e, in particolare, a dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto, oltre al mancato pagamento del debito maturato nei suoi confronti,
l'irreperibilità della società presso la sede legale, oltre che l'assenza di conti bancari attivi o di altri potenziali crediti della società. Inoltre, quanto al profilo soggettivo, il ricorrente ha dedotto che, pur essendo la debitrice formalmente una società agricola, tuttavia deve ritenersi assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, derivando il debito maturato nei confronti dell'odierno ricorrente da un'operazione commerciale non rientrante nell'attività agricola della società e non risultando lo svolgimento di attività agricola da parte di quest'ultima.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 17.3.2025), non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 17.4.2025 dinanzi alla giudice delegata.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 17 aprile 2025 dinanzi alla giudice delegata, il procuratore del creditore ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrendone tutti i presupposti. Controparte_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Torrita di Siena (SI).
Pag. 2 di 8 Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito risulta portato dalla sentenza del Tribunale di Siena n. 13/2025 (R.G. 1990/2024) pubblicata in data 13.1.2025 (v. doc. 4 fasc. ricorrente).
In ordine alla qualità di imprenditore commerciale, richiesta dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, deve anzitutto richiamarsi il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità per cui “la semplice iscrizione di una società nel registro imprese come impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale” (v. con riferimento all'art.1 l.f. ma con principi da ritenersi applicabili alla luce della sovrapponibilità delle norme, C. Cost. 104/2012
e, nella giurisprudenza di legittimità, tra le altre Cass. 1577/2024 e Cass. 1049/2021), potendosi accertare in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale anche quanto l'oggetto sociale contempli in via esclusiva l'attività agricola e nonostante la sopravvenuta cessazione dell'attività commerciale al momento del deposito della domanda nei confronti della società (v. tra le altre, Cass. 5342/2019; Cass. 9308/2023; Cass. 32977/2023). Analogamente, è stato affermato che lo svolgimento di attività agricola non esonera dal fallimento (oggi, liquidazione giudiziale)
l'impresa che svolga anche un'attività di carattere commerciale (v. Cass. 5342/2019 cit.), almeno quando tale attività sia svolta in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall'art. 2135, co. 1 c.c. (v. in merito Cass. 16614/2016, nel senso che grava su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, co. 1 c.c., il corrispondente onere probatorio.).
Tanto premesso, con specifico riferimento all'onere probatorio gravante sulle parti alla luce del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. e di vicinanza della prova, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese affermato che mentre compete al ricorrente allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo della dichiarazione di fallimento prima e oggi della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi eventualmente all'attività agricola, grava invece su chi invochi l'esenzione, assumendo la riconducibilità delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135 c.c., il corrispondente onere probatorio del fatto impeditivo (v. Cass. 2153/2023 e Cass. 3647/2023), sicché “in assenza di prova di tale causa esimente, soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali” (v. Cass. 1577/2024 cit. e i precedenti ivi richiamati).
Ciò posto, nel caso in esame, dalla visura camerale in atti emerge che la società
[...]
è stata costituita nel febbraio 2019 con la denominazione “ Controparte_2 [...]
, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese e avente come oggetto Controparte_3
Pag. 3 di 8 sociale l'attività di “conduzione di aziende agricole ed attività di manipolazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti dalle aziende gestite ed attività di agriturismo, nonché l'importazione,
l'esportazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, alimentari e affini”, mentre l'attuale denominazione sociale è stata variata nel maggio 2019, con iscrizione quale impresa agricola e con variazione anche dell'oggetto sociale (v. visura storica camerale in atti). Quanto a quest'ultimo, la società resistente, a seguito della suddetta variazione, ha come oggetto esclusivo “l'attività agricola diretta alla coltivazione di fondi, sia propri che altrui, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse, come previsto dall'articolo 2135 del codice civile”, ma prevede altresì lo svolgimento di “attività di conduzione
e concessione in affitto di terreni, fabbricati rurali e non ed aziende agricole” (v. visura camerale in atti). Inoltre, per lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, è previsto lo svolgimento di attività prettamente commerciali quali “la produzione e vendita di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche”, nonché “tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari” (v. ancora visura camerale in atti). Inoltre, dalla visura camerale risulta lo svolgimento di “attività di agriturismo”, quale attività secondaria esercitata nella sede legale, oltre che di “produzione, trasformazione e confezionamento dei propri prodotti” in altra sede.
Il ricorrente ha poi dedotto e provato che il credito da lui vantato è sorto in virtù di un'operazione commerciale posta in essere con l'odierna resistente e finalizzata all'acquisto della proprietà immobiliare ad uso residenziale denominata “Il Mulino Delle Rotelle – Arcidosso”, ubicata nel
Comune di Arcidosso (GR), in virtù della quale la a Controparte_2 fronte del versamento di una quota a saldo prezzo pari a € 100.000,00 da parte del ricorrente (v. doc. 3 fasc. ricorrente), si era impegnata a cedere allo stesso, al momento dell'estinzione del mutuo per l'acquisto del suddetto immobile, la quota parte del 20% della proprietà immobiliare (v. doc. 2 fasc. ricorrente), operazione poi non andata a buon fine (v. sent. n. 13/2025 di cui al doc. 4 fasc. ricorrente).
A fronte delle allegazioni e prove fornite dal ricorrente, nonché delle risultanze comunque emergenti dall'acquisizione officiosa delle informative, la società resistente non ha in alcun modo provato la riconducibilità dell'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135 c.c. ovvero la prevalenza dell'attività agricola su quella commerciale, come era invece suo onere alla luce dei principi sopra richiamati. Di conseguenza, la società resistente deve ritenersi assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Inoltre, la società debitrice, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso (v. sul tema
Pag. 4 di 8 dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017) e, nel caso di specie, la società debitrice non ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, come richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza e come prescritto dall'art. 41, co. 4 CCII, né documentazione equipollente e ha, inoltre, omesso il deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre anni, risultando regolarmente depositato il solo bilancio relativo all'esercizio
2019.
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass., sez.
1, sent. 29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti del ricorrente per un credito portato da titolo giudiziale, ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali, nonché dall'esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all' per complessivi € 29.642,01 (v. informative acquisite Controparte_4
d'ufficio; v. altresì comunicazione dei crediti INPS presso ADR per € 12.697,09). A ciò si aggiunga l'irreperibilità della società presso la sede legale (v. doc. 7 fasc. ricorrente), l'omesso deposito dei bilanci presso il registro delle imprese a far data dall'esercizio 2019 (v. visura camerale in atti, aggiornata al 18.3.2025, da cui risulta depositato, a seguito della costituzione del 27.2.2019, soltanto il bilancio relativo all'esercizio 2019, da cui emerge peraltro un risultato negativo con perdita di esercizio, nonché l'appostamento di debiti per € 174.765,00) e la pendenza della procedura di pignoramento mobiliare R.G. 830/2024 promossa in virtù di decreto ingiuntivo 77/2022 emesso dal Tribunale di Siena, Sezione Lavoro.
Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Pag. 5 di 8 Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, la rag. la quale allo stato appare in Persona_1 possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
C.F. e P.IVA ), con sede in Torrita di Siena (SI), Controparte_1 P.IVA_1
Località Cetine Vecchie n. 116;
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
curatrice la rag. invitandola a procedere all'accettazione della nomina entro i Persona_1 due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina
alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Pag. 6 di 8 stabilisce
tenuto conto del periodo di sospensione feriale, che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 10 settembre 2025 alle ore 12:30, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
Pag. 7 di 8 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;
autorizza
il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 19/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Calda del foro di Roma Parte_1
e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Bruxelles n. 59, come da procura allegata al ricorso;
creditore ricorrente
nei confronti di
(C.F. e P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Torrita di Siena (SI), Località Cetine Vecchie n. 116;
debitrice non costituita
Pag. 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.3.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, ha chiesto dichiararsi Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...] rappresentando di vantare un credito pari a € 100.000,00, oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda al saldo e oltre spese legali, in virtù della sentenza n. 13/2025 (R.G.
1990/2024) pubblicata in data 13.1.2025 dal Tribunale di Siena.
A sostegno della propria domanda e, in particolare, a dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto, oltre al mancato pagamento del debito maturato nei suoi confronti,
l'irreperibilità della società presso la sede legale, oltre che l'assenza di conti bancari attivi o di altri potenziali crediti della società. Inoltre, quanto al profilo soggettivo, il ricorrente ha dedotto che, pur essendo la debitrice formalmente una società agricola, tuttavia deve ritenersi assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, derivando il debito maturato nei confronti dell'odierno ricorrente da un'operazione commerciale non rientrante nell'attività agricola della società e non risultando lo svolgimento di attività agricola da parte di quest'ultima.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 17.3.2025), non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 17.4.2025 dinanzi alla giudice delegata.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 17 aprile 2025 dinanzi alla giudice delegata, il procuratore del creditore ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrendone tutti i presupposti. Controparte_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Torrita di Siena (SI).
Pag. 2 di 8 Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito risulta portato dalla sentenza del Tribunale di Siena n. 13/2025 (R.G. 1990/2024) pubblicata in data 13.1.2025 (v. doc. 4 fasc. ricorrente).
In ordine alla qualità di imprenditore commerciale, richiesta dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, deve anzitutto richiamarsi il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità per cui “la semplice iscrizione di una società nel registro imprese come impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale” (v. con riferimento all'art.1 l.f. ma con principi da ritenersi applicabili alla luce della sovrapponibilità delle norme, C. Cost. 104/2012
e, nella giurisprudenza di legittimità, tra le altre Cass. 1577/2024 e Cass. 1049/2021), potendosi accertare in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale anche quanto l'oggetto sociale contempli in via esclusiva l'attività agricola e nonostante la sopravvenuta cessazione dell'attività commerciale al momento del deposito della domanda nei confronti della società (v. tra le altre, Cass. 5342/2019; Cass. 9308/2023; Cass. 32977/2023). Analogamente, è stato affermato che lo svolgimento di attività agricola non esonera dal fallimento (oggi, liquidazione giudiziale)
l'impresa che svolga anche un'attività di carattere commerciale (v. Cass. 5342/2019 cit.), almeno quando tale attività sia svolta in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall'art. 2135, co. 1 c.c. (v. in merito Cass. 16614/2016, nel senso che grava su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, co. 1 c.c., il corrispondente onere probatorio.).
Tanto premesso, con specifico riferimento all'onere probatorio gravante sulle parti alla luce del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. e di vicinanza della prova, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese affermato che mentre compete al ricorrente allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo della dichiarazione di fallimento prima e oggi della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi eventualmente all'attività agricola, grava invece su chi invochi l'esenzione, assumendo la riconducibilità delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135 c.c., il corrispondente onere probatorio del fatto impeditivo (v. Cass. 2153/2023 e Cass. 3647/2023), sicché “in assenza di prova di tale causa esimente, soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali” (v. Cass. 1577/2024 cit. e i precedenti ivi richiamati).
Ciò posto, nel caso in esame, dalla visura camerale in atti emerge che la società
[...]
è stata costituita nel febbraio 2019 con la denominazione “ Controparte_2 [...]
, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese e avente come oggetto Controparte_3
Pag. 3 di 8 sociale l'attività di “conduzione di aziende agricole ed attività di manipolazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti dalle aziende gestite ed attività di agriturismo, nonché l'importazione,
l'esportazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, alimentari e affini”, mentre l'attuale denominazione sociale è stata variata nel maggio 2019, con iscrizione quale impresa agricola e con variazione anche dell'oggetto sociale (v. visura storica camerale in atti). Quanto a quest'ultimo, la società resistente, a seguito della suddetta variazione, ha come oggetto esclusivo “l'attività agricola diretta alla coltivazione di fondi, sia propri che altrui, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse, come previsto dall'articolo 2135 del codice civile”, ma prevede altresì lo svolgimento di “attività di conduzione
e concessione in affitto di terreni, fabbricati rurali e non ed aziende agricole” (v. visura camerale in atti). Inoltre, per lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, è previsto lo svolgimento di attività prettamente commerciali quali “la produzione e vendita di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche”, nonché “tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari” (v. ancora visura camerale in atti). Inoltre, dalla visura camerale risulta lo svolgimento di “attività di agriturismo”, quale attività secondaria esercitata nella sede legale, oltre che di “produzione, trasformazione e confezionamento dei propri prodotti” in altra sede.
Il ricorrente ha poi dedotto e provato che il credito da lui vantato è sorto in virtù di un'operazione commerciale posta in essere con l'odierna resistente e finalizzata all'acquisto della proprietà immobiliare ad uso residenziale denominata “Il Mulino Delle Rotelle – Arcidosso”, ubicata nel
Comune di Arcidosso (GR), in virtù della quale la a Controparte_2 fronte del versamento di una quota a saldo prezzo pari a € 100.000,00 da parte del ricorrente (v. doc. 3 fasc. ricorrente), si era impegnata a cedere allo stesso, al momento dell'estinzione del mutuo per l'acquisto del suddetto immobile, la quota parte del 20% della proprietà immobiliare (v. doc. 2 fasc. ricorrente), operazione poi non andata a buon fine (v. sent. n. 13/2025 di cui al doc. 4 fasc. ricorrente).
A fronte delle allegazioni e prove fornite dal ricorrente, nonché delle risultanze comunque emergenti dall'acquisizione officiosa delle informative, la società resistente non ha in alcun modo provato la riconducibilità dell'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135 c.c. ovvero la prevalenza dell'attività agricola su quella commerciale, come era invece suo onere alla luce dei principi sopra richiamati. Di conseguenza, la società resistente deve ritenersi assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Inoltre, la società debitrice, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso (v. sul tema
Pag. 4 di 8 dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017) e, nel caso di specie, la società debitrice non ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, come richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza e come prescritto dall'art. 41, co. 4 CCII, né documentazione equipollente e ha, inoltre, omesso il deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre anni, risultando regolarmente depositato il solo bilancio relativo all'esercizio
2019.
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass., sez.
1, sent. 29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti del ricorrente per un credito portato da titolo giudiziale, ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali, nonché dall'esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all' per complessivi € 29.642,01 (v. informative acquisite Controparte_4
d'ufficio; v. altresì comunicazione dei crediti INPS presso ADR per € 12.697,09). A ciò si aggiunga l'irreperibilità della società presso la sede legale (v. doc. 7 fasc. ricorrente), l'omesso deposito dei bilanci presso il registro delle imprese a far data dall'esercizio 2019 (v. visura camerale in atti, aggiornata al 18.3.2025, da cui risulta depositato, a seguito della costituzione del 27.2.2019, soltanto il bilancio relativo all'esercizio 2019, da cui emerge peraltro un risultato negativo con perdita di esercizio, nonché l'appostamento di debiti per € 174.765,00) e la pendenza della procedura di pignoramento mobiliare R.G. 830/2024 promossa in virtù di decreto ingiuntivo 77/2022 emesso dal Tribunale di Siena, Sezione Lavoro.
Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Pag. 5 di 8 Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, la rag. la quale allo stato appare in Persona_1 possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
C.F. e P.IVA ), con sede in Torrita di Siena (SI), Controparte_1 P.IVA_1
Località Cetine Vecchie n. 116;
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
curatrice la rag. invitandola a procedere all'accettazione della nomina entro i Persona_1 due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina
alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Pag. 6 di 8 stabilisce
tenuto conto del periodo di sospensione feriale, che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 10 settembre 2025 alle ore 12:30, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
Pag. 7 di 8 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;
autorizza
il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
Pag. 8 di 8