Improcedibile
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/10/2025, n. 7674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7674 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07674/2025REG.PROV.COLL.
N. 04933/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4933 del 2025, proposto dalla Fondazione Madonna di Loreto - Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Di Martino e Ludovico Bruno Abiosi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Di Martino in Roma, via dell'Orso n. 74;
contro
il Comune di Frignano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Criscuolo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 2126 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Ottava.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’appello in epigrafe, la Fondazione Madonna di Loreto - Onlus ha impugnato la sentenza n. 2126 del 2025 del T.a.r. Campania, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso dalla medesima proposto per la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Frignano sull’istanza del 13 giugno 2024 proposta per la restituzione, previa riduzione in pristino, dei terreni censiti al catasto del Comune medesimo al fl.7 – p.lle 5212, 5214, 5215, 5216 e 5217, di proprietà della Fondazione ricorrente.
Si è costituito in giudizio per resistere all’appello il Comune di Frignano.
Con atto depositato in data 12 settembre 2025, la parte appellante ha preso atto della circostanza che il Consiglio Comunale di Frignano ha adottato la deliberazione n. 17 del 10 luglio 2025 di acquisizione sanante dei terreni sopra menzionati e ha chiesto che venga dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con condanna del Comune medesimo alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio e con riserva di impugnare l’anzidetto provvedimento.
Con atto depositato il 18 settembre 2025, il Comune di Frignano ha rilevato come il provvedimento di acquisizione sanante sia il frutto del nuovo, autonomo e distinto atto stragiudiziale prot. n. 5538 del 7 maggio 2025, notificato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione insediata presso il Comune di Frignano “ sulla scorta di quanto statuito dal T.A.R. Campania di Napoli con la Sentenza n. 2126/2025 del 13 marzo 2025 ”. Sotto un diverso profilo, il Comune si è opposto alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, osservando come sia stata la stessa ricorrente a riservarsi di impugnare il provvedimento in questione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che dalla dichiarazione che precede debba essere desunto il venir meno dell’interesse a ricorrere e, conseguentemente, dichiara l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO