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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 976 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 04/06/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. SAVOIA ELISA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 07/06/2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata telematicamente il Parte_1
04/02/2025:
“1) Confermare l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
2) Disporre che la madre possa vedere e tenere con sé il minore su libero accordo madre/figlio; 3) Disporre che la madre contribuisca al mantenimento del minore mediante versamento di € 200 mensili, da versare al padre entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) con vittoria e rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA e come per legge.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito civile con a Crema il 13.03.2010 Controparte_1
(atto trascritto nel comune di Crema N. 7 parte I - anno 2010), unione dalla quale è nato il figlio
(nato a [...] [...]), e di essersi separato dalla moglie con sentenza n. Persona_1
99/2015 pubblicata il 01/07/2015 (passata in giudicato), chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio precisate in ricorso.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 31/10/2024, verificata la regolarità della notificazione, il Giudice dichiarava la contumacia della parte resistente non comparsa e, sentita la parte ricorrente, in via temporanea e urgente confermava l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento presso il padre e visite libere madre/figlio e mantenimento diretto da parte dei genitori.
All'udienza del 5/12/2024, il Giudice procedeva all'ascolto del minore e, Persona_1 all'esito, preso atto dello stato delle frequentazioni materne, poneva a carico della madre un contributo al mantenimento del minore pari a € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Precisate le conclusioni e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 26/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, l'udienza veniva rimessa in decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 08/05/2025.
*
Giurisdizione e legge applicabile
Osserva preliminarmente il Tribunale che, pur avendo i coniugi cittadinanza peruviana, sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in
Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste parimenti la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Crema il 13.03.2010 (atto trascritto nel comune di Crema N. 7 parte
I - anno 2010).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato a [...] [...]). Persona_1
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale Ordinario di Cremona n. 99/2015 pubblicata il 01/07/2015 (passata in giudicato).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Deve poi considerarsi che la resistente, destinataria di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
Al riguardo, la parte ricorrente, sin dagli atti introduttivi, ha chiesto la conferma del vigente regime di affido condiviso con collocamento del minore presso di sé e visite madre/figlio libere. In proposito, osserva il Tribunale che la documentazione depositata e le verbalizzazioni della parte consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e, in particolare, in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del minore, sentito dal Giudice delegato all'udienza del 5/12/2024.
Ciò posto, nel merito, reputa il Collegio che debba essere confermato il vigente regime di affidamento condiviso, in quanto gli elementi in atti sono tali da non indicare profili di inidoneità in capo ai genitori, i quali, sin dalla separazione, hanno saputo gestire la responsabilità in modo condiviso, anche adattandosi alle necessità e ai desideri di . Persona_1
Quest'ultimo in particolare, con maturità e responsabilità, in sede di ascolto giudiziale ha manifestato un sincero attaccamento a entrambi i genitori, con i quali conserva un saldo legame affettivo. Il ragazzo ha aggiunto di aver scelto di trasferirsi prevalentemente dal padre, ove trascorre la maggior parte del tempo, fermi gli ampi spazi di frequentazione con la madre gestiti in modo autonomo e libero (v. verbale del 5/12/2024: “a me basta che li vedo entrambi - ndr. i genitori- . Le case dei miei genitori non sono vicinissime ma posso andare a piedi o con i mezzi. Mi gestisco autonomamente con
i tempi, sto tendenzialmente dal papà a dormire e qualche volta dalla mamma adesso.”; “mi basta che i miei genitori stiano bene e io li possa vedere.”).
Pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, reputa il Tribunale che possa quindi confermarsi la prognosi complessivamente favorevole in ordine alla idoneità genitoriale delle parti.
In virtù di questi elementi, tenuto conto che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, considerate le verbalizzazioni della parte ricorrente e del minore, può pertanto confermarsi l'affido condiviso di a Persona_1 entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse del medesimo.
sarà collocato presso il padre, prendendo atto il Tribunale dell'attuale Persona_1
sistemazione abitativa del minore, che si è trasferito a settembre del 2024.
Quanto alle modalità di frequentazione con il genitore non collocatario, ritiene il Collegio che, vista anche l'età del minore e la maturità da questi dimostrata, sia opportuno non definire con precisione i tempi di permanenza presso ciascun genitore, che saranno quindi autonomamente gestiti da in accordo con i genitori. Persona_1
*
Contributo materno al mantenimento del figlio
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Nel caso oggetto del presente giudizio, ha dichiarato di essere Parte_1
impiegato come corriere e di guadagnare circa € 900 mensili. Le dichiarazioni rese appaiono compatibili con i dati risultanti dagli estratti conto depositati.
Dai documenti fiscali prodotti emerge che: nel 2023 il ricorrente ha maturato un reddito da lavoro dipendente per contratto a tempo determinato di € 522,77 (giorni lavorati 59) – v. CU 2024; nel 2022, un reddito di € 481,93 (giorni lavorati 53) – v. CU 2023; nel 2021 reddito di € 23954,04 – v. CU
2022.
Invero, abita, unitamente al figlio, in immobile condotto in locazione Parte_1 con canone mensile di € 350.
Quanto alla situazione economica e reddituale di , il Tribunale non Controparte_1
ha disposizione elementi precisi non essendosi ella costituita in giudizio;
deve comunque ritenersi che la resistente, vista anche l'età (classe 1987), non sia limitata nella propria capacità lavorativa, tenuto conto anche di quanto dichiarato dal ricorrente.
Deve poi prendersi atto che, per quanto noto, la resistente percepisce integralmente l'importo dell'assegno unico che spetta, per disposizione di legge, in pari quota a entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Illustrate le condizioni economiche delle parti, tenuto conto che il minore ha trasferito la propria residenza abituale presso il padre a settembre 2024, in accordo con i genitori, deve intendersi certamente revocato il contributo al mantenimento della prole posto a carico del padre in sede di separazione. Le statuizioni assunte in tale procedimento, del resto, sono integralmente sostituite dal dispositivo della presente sentenza.
Orbene, all'esito del giudizio, tenuto conto dei dati a disposizione, considerate le attuali esigenze del figlio , anche in rapporto all'età, il Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico Persona_1
della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento di € 200 mensili, importo minimo al di sotto del quale il Tribunale difficilmente scende.
La disposizione avrà decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, ossia dalla data di effettivo trasferimento del minore presso la casa del padre.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e a Crema il 13.03.2010 (atto trascritto nel comune di Controparte_1
Crema N. 7 parte I - anno 2010);
2. il minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento CP_2 Persona_1
dello stesso presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé su libero accordo Persona_1
madre/figlio;
4. PONE a carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1
figlio mediante versamento a , entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1 di € 200 mensili (importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez.
Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Crema per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 04/06/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. SAVOIA ELISA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 07/06/2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata telematicamente il Parte_1
04/02/2025:
“1) Confermare l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
2) Disporre che la madre possa vedere e tenere con sé il minore su libero accordo madre/figlio; 3) Disporre che la madre contribuisca al mantenimento del minore mediante versamento di € 200 mensili, da versare al padre entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) con vittoria e rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA e come per legge.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito civile con a Crema il 13.03.2010 Controparte_1
(atto trascritto nel comune di Crema N. 7 parte I - anno 2010), unione dalla quale è nato il figlio
(nato a [...] [...]), e di essersi separato dalla moglie con sentenza n. Persona_1
99/2015 pubblicata il 01/07/2015 (passata in giudicato), chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio precisate in ricorso.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 31/10/2024, verificata la regolarità della notificazione, il Giudice dichiarava la contumacia della parte resistente non comparsa e, sentita la parte ricorrente, in via temporanea e urgente confermava l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento presso il padre e visite libere madre/figlio e mantenimento diretto da parte dei genitori.
All'udienza del 5/12/2024, il Giudice procedeva all'ascolto del minore e, Persona_1 all'esito, preso atto dello stato delle frequentazioni materne, poneva a carico della madre un contributo al mantenimento del minore pari a € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Precisate le conclusioni e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 26/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, l'udienza veniva rimessa in decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 08/05/2025.
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Giurisdizione e legge applicabile
Osserva preliminarmente il Tribunale che, pur avendo i coniugi cittadinanza peruviana, sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in
Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste parimenti la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Crema il 13.03.2010 (atto trascritto nel comune di Crema N. 7 parte
I - anno 2010).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato a [...] [...]). Persona_1
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale Ordinario di Cremona n. 99/2015 pubblicata il 01/07/2015 (passata in giudicato).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Deve poi considerarsi che la resistente, destinataria di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
Al riguardo, la parte ricorrente, sin dagli atti introduttivi, ha chiesto la conferma del vigente regime di affido condiviso con collocamento del minore presso di sé e visite madre/figlio libere. In proposito, osserva il Tribunale che la documentazione depositata e le verbalizzazioni della parte consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e, in particolare, in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del minore, sentito dal Giudice delegato all'udienza del 5/12/2024.
Ciò posto, nel merito, reputa il Collegio che debba essere confermato il vigente regime di affidamento condiviso, in quanto gli elementi in atti sono tali da non indicare profili di inidoneità in capo ai genitori, i quali, sin dalla separazione, hanno saputo gestire la responsabilità in modo condiviso, anche adattandosi alle necessità e ai desideri di . Persona_1
Quest'ultimo in particolare, con maturità e responsabilità, in sede di ascolto giudiziale ha manifestato un sincero attaccamento a entrambi i genitori, con i quali conserva un saldo legame affettivo. Il ragazzo ha aggiunto di aver scelto di trasferirsi prevalentemente dal padre, ove trascorre la maggior parte del tempo, fermi gli ampi spazi di frequentazione con la madre gestiti in modo autonomo e libero (v. verbale del 5/12/2024: “a me basta che li vedo entrambi - ndr. i genitori- . Le case dei miei genitori non sono vicinissime ma posso andare a piedi o con i mezzi. Mi gestisco autonomamente con
i tempi, sto tendenzialmente dal papà a dormire e qualche volta dalla mamma adesso.”; “mi basta che i miei genitori stiano bene e io li possa vedere.”).
Pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, reputa il Tribunale che possa quindi confermarsi la prognosi complessivamente favorevole in ordine alla idoneità genitoriale delle parti.
In virtù di questi elementi, tenuto conto che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, considerate le verbalizzazioni della parte ricorrente e del minore, può pertanto confermarsi l'affido condiviso di a Persona_1 entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse del medesimo.
sarà collocato presso il padre, prendendo atto il Tribunale dell'attuale Persona_1
sistemazione abitativa del minore, che si è trasferito a settembre del 2024.
Quanto alle modalità di frequentazione con il genitore non collocatario, ritiene il Collegio che, vista anche l'età del minore e la maturità da questi dimostrata, sia opportuno non definire con precisione i tempi di permanenza presso ciascun genitore, che saranno quindi autonomamente gestiti da in accordo con i genitori. Persona_1
*
Contributo materno al mantenimento del figlio
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Nel caso oggetto del presente giudizio, ha dichiarato di essere Parte_1
impiegato come corriere e di guadagnare circa € 900 mensili. Le dichiarazioni rese appaiono compatibili con i dati risultanti dagli estratti conto depositati.
Dai documenti fiscali prodotti emerge che: nel 2023 il ricorrente ha maturato un reddito da lavoro dipendente per contratto a tempo determinato di € 522,77 (giorni lavorati 59) – v. CU 2024; nel 2022, un reddito di € 481,93 (giorni lavorati 53) – v. CU 2023; nel 2021 reddito di € 23954,04 – v. CU
2022.
Invero, abita, unitamente al figlio, in immobile condotto in locazione Parte_1 con canone mensile di € 350.
Quanto alla situazione economica e reddituale di , il Tribunale non Controparte_1
ha disposizione elementi precisi non essendosi ella costituita in giudizio;
deve comunque ritenersi che la resistente, vista anche l'età (classe 1987), non sia limitata nella propria capacità lavorativa, tenuto conto anche di quanto dichiarato dal ricorrente.
Deve poi prendersi atto che, per quanto noto, la resistente percepisce integralmente l'importo dell'assegno unico che spetta, per disposizione di legge, in pari quota a entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Illustrate le condizioni economiche delle parti, tenuto conto che il minore ha trasferito la propria residenza abituale presso il padre a settembre 2024, in accordo con i genitori, deve intendersi certamente revocato il contributo al mantenimento della prole posto a carico del padre in sede di separazione. Le statuizioni assunte in tale procedimento, del resto, sono integralmente sostituite dal dispositivo della presente sentenza.
Orbene, all'esito del giudizio, tenuto conto dei dati a disposizione, considerate le attuali esigenze del figlio , anche in rapporto all'età, il Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico Persona_1
della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento di € 200 mensili, importo minimo al di sotto del quale il Tribunale difficilmente scende.
La disposizione avrà decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, ossia dalla data di effettivo trasferimento del minore presso la casa del padre.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e a Crema il 13.03.2010 (atto trascritto nel comune di Controparte_1
Crema N. 7 parte I - anno 2010);
2. il minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento CP_2 Persona_1
dello stesso presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé su libero accordo Persona_1
madre/figlio;
4. PONE a carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1
figlio mediante versamento a , entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1 di € 200 mensili (importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez.
Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Crema per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato