Decreto cautelare 14 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 29 ottobre 2021
Sentenza breve 17 novembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 29/10/2021, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 01082/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Costruzioni Metalliche Prefabbricate International S.r.l., Steller S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Armando Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Sardos Albertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ES AT in Venezia, Santa Croce, 468/B;
nei confronti
Cimolai S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conpat Scarl, Ferrari Ing. Ferruccio S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara dei ricorrenti costituito dal verbale di seduta pubblica del 10.09.2021, della relativa comunicazione avvenuta in pari data (prot. n. 52743), assunti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, con riferimento alla procedura aperta per progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, avente ad oggetto lavori di adeguamento sismico del monoblocco dell'Ospedale Borgo Roma, e di tutti gli altri atti inerenti alla procedura di gara, presupposti e/o conseguenti e/o connessi all'impugnata esclusione, anche se al momento non conosciuti, ivi compresa finanche l'eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Costruzioni Metalliche Prefabbricate International S.r.l. il 21/10/2021:
della Deliberazione del Direttore Generale nr. 1088 del 04/10/2021, avente ad oggetto “procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'adeguamento sismico del monoblocco presso l'ospedale borgo Roma. Aggiudicazione all'operatore economico Cimolai s.p.a. (€ 32.232.915,80). cig: 872917898f cup: e38i17001190001”, con cui la Stazione Appaltante ha determinato di aggiudicare la procedura di gara contraddistinta dal CIG 872917898F alla ditta Cimolai s.p.a.;
di ogni altro atto, presupponente e/o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e di Cimolai S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che i motivi aggiunti proposti avverso l’aggiudicazione non possono allo stato essere esaminati, non essendo trascorsi dieci giorni dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione, l’istanza cautelare contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio proposto avverso l’esclusione merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La stazione appaltante ha escluso dalla gara la ditta ricorrente sulla base della seguente motivazione: “la proposta avanzata è completa ma non ammissibile in quanto non si prefigura come “miglioria”, come richiesto dai documenti di gara, bensì come “variante” progettuale che, ai sensi del capo 16.3 Condizioni applicate all’offerta tecnica, lett. a) e lett. e), non può essere ammessa. Quanto sopra si evince chiaramente sia dalle relazioni descrittive sia dagli elaborati grafici a corredo e dal computo metrico. Al riguardo si evidenzia che la proposta si connota come variante conformemente a quanto riportato al capo 16.3 Condizioni applicate all’offerta tecnica, lett. a), laddove è scritto che “costituiscono varianti progettuali quelle che si sostanziano in modifiche strutturali e funzionali del progetto. La differenza tra soluzioni migliorative e varianti apportate dall’impresa al progetto posto a base di gara riposa sulla “intensità” e sul “grado” delle modifiche introdotte dal concorrente”.
Tale provvedimento appare illegittimo poichè viziato da difetto di motivazione, vizio riscontrabile quando non è possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. Il che è quanto accade nel caso di specie, laddove il provvedimento di esclusione, al di là della perifrasi utilizzata, non descrive le circostanze di fatto alla stregua delle quali l’offerta tecnica presentata dalla ricorrente deve considerarsi una variante progettuale, anziché una miglioria, rendendo imperscrutabili e non verificabili ab esterno le ragioni dell’esclusione.
Alla luce delle suesposte considerazioni – rilevato che dal provvedimento impugnato, del tutto generico e apodittico, non si possono evincere le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a considerare la proposta della ricorrente come variante progettuale, anziché come mera miglioria –, apprezzato favorevolmente il periculum in mora dedotto dall’interessata, l’istanza cautelare deve essere accolta, con conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e obbligo per la P.A. di riesaminare l’offerta della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 gennaio 2022.
Condanna la P.A a rifondere alla ricorrente le spese della presente fase cautelare, liquidate in € 1500, oltre accessori di legge. Spese compensate nei confronti della controinteressata.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO