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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3346 del 2021 (cui è riunito il giudizio n. r.g. 211/2023), e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MINIO Parte_1
GIUSEPPE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 9.12.2021 la ditta impugnava gli avvisi di Parte_1 addebito nn. 59120210000158907000 (doc. 1a del fascicolo di parte ricorrente) notificato in data 3 novembre 2021 (doc. 1b del fascicolo di parte ricorrente) e
59120210000159008000 (doc. 2a del fascicolo di parte ricorrente) notificato in data 3 novembre 2021 (doc. 2b del fascicolo di parte ricorrente) dell' di CP_1
scaturiti dal verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1
2018009951/T01 del 7 luglio 2020.
Eccepiva preliminarmente la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009951/T01, con conseguente caducazione degli avvisi di addebito impugnati, per inosservanza dell'art. 12 co. 7 l.n. 212/2000 e nel merito confutava il contenuto del verbale ispettivo.
Si costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa, mutato il giudicante, veniva istruita mediante escussione testimoniale
(udienza 26.3.24) e documentale, e -previa riunione con il fascicolo n. r.g.
211/2023- veniva decisa all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'11.3.25.
Motivi della decisione In primo luogo, va respinta l'eccezione di nullità degli avvisi di addebito per violazione dell'art. 12 co. 7 l.n. 212/2000.
Invero la Suprema Corte da ultimo si è pronunciata ritenendo che “anzitutto, non può dubitarsi dell'estensione dell'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000, anche al procedimento di accertamento relativo alle omissioni contributive, tanto espressamente risultando dall'art. 7, comma 2, lett. d), d.l. n. 70/2011 (conv. con
I. n. 106/2011), secondo il quale «le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge
27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria»; che, nondimeno, la disposizione di cui all'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000, secondo la quale il contribuente ha diritto di effettuare «osservazioni e richieste» entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di chiusura delle operazioni ispettive e
l'amministrazione ha l'obbligo di non emettere «l'avviso di accertamento» prima del compimento del termine cit., salvi i casi di motivata urgenza, va logicamente riferita non già al verbale di accertamento redatto dagli enti previdenziali in esito all'accesso ispettivo, che non ha valore se non di mera diffida ad adempiere (così
Cass. n. 1646 del 1963 e innumerevoli succ. conf.), bensì all'avviso di addebito, quest'ultimo essendo propriamente l'atto contenente l'intimazione ad adempiere
l'obbligo di pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo ed essendo per ciò strutturalmente e funzionalmente accostabile all'avviso di accertamento in materia tributaria” (Cass. Lav. ordinanze nn. 19157/2021 e 19158/2021, est.
Cavallaro)
Nel caso di specie, risulta dalla stessa narrativa del che, a fronte del verbale di primo accesso ispettivo del 29.10.18 e del verbale unico di accertamento e notificazione del 7.7.20, gli avvisi di addebito sono stati notificati il 3.11.21 dunque ben oltre il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.
Nel merito occorre premettere che, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L.
7 dicembre 1989, n. 389 ed in seguito avverso l'avviso di addebito, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo (cfr. ex multis, Cass. n.13982/2007; Cass. n.5763/2002).
2 Ne consegue che, così come accade nell'analogo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 2421/2006).
Inoltre, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo (o, nella specie, con la cartella esattoriale), sicché
l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno.
Di conseguenza, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito per il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali non può dirsi operata alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che l'onere di provare l'esistenza e l'entità del credito spetta al soggetto che assume di essere creditore, in questo caso all'ente impositore, in piena applicazione della regola generale di cui all'art. 2697
c.c.: in tale giudizio, infatti, l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale.
Sulla scorta di tanto, spetta quindi all'Istituto provare la fondatezza del credito azionato, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore (Cass. 13467/2003). Deve tuttavia precisarsi che (v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996) “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. Inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova
3 sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
Ritiene il Tribunale coperta da fede privilegiata la mera circostanza per cui le risposte fornite siano quelle effettivamente riportate in verbale, il cui contenuto intrinseco deve –ovviamente- essere vagliato alla luce dell'esame complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie.
Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v.
Cass. sent. n. 4743/2005).
Sgomberato il campo da tali questioni, come emerge dagli atti di causa, il ricorrente contesta 1) la qualificazione del rapporto di collaborazione familiare fra Parte_2
e la ditta (pagg. da 30 a 31 del verbale);
[...]
2) la qualificazione del rapporto di collaborazione familiare fra la e Parte_3 la ditta (pagg. da 34 a 37 del verbale);
3) Inquadramento dei lavoratori e (pag. 18 del Persona_1 Persona_2 verbale);
4) Registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro (pagg. da 19 a 22 del verbale).
La prospettazione di compendiata nella memoria di costituzione è nel senso CP_1 che, dagli accertamenti compiuti, dai documenti esaminati e dalle dichiarazioni assunte sarebbe emersa la natura irregolare di alcuni rapporti di lavoro formalmente denunciati (o non denunciati come tali) all'Istituto.
1) Parte_4 CP_ In particolare, sostiene l' sulla scorta del verbale, al momento dell'accesso i verbalizzanti rinvenivano nello svolgimento di attività Parte_2
4 lavorativa;
a ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente dichiarava che la moglie collaborava in azienda da oltre cinque anni, in modo sistematico, occupandosi degli aspetti commerciali- amministrativi senza percepire retribuzione alcuna.
Per tale motivo la stessa veniva inquadrata quale coadiutore familiare.
Sul punto il verbale, a pag. 30, riporta che:
«la stessa, legata al Titolare aziendale sig. da vincolo Parte_1 di coniugio e con lo stesso convivente, coadiuva di fatto quest'ultimo nella conduzione dell'azienda artigiana;
nel riportare ancora una volta quanto dichiarato dal Titolare aziendale:
"...svolgo sin dall'inizio l'attività con ausilio sia di collaboratori familiari sia di personale dipendente...collaborano all'interno dell'azienda mia moglie , che senza vincoli di orario si occupa degli Parte_2 aspetti amministrativi-commerciali e quindi dei rapporti con i clienti...ovviamente non percepisce alcun compenso...in quanto provvedo io alle sue esigenze trattandosi del mio coniuge...mia moglie da sempre quindi, da oltre cinque anni, mi collabora in modo sistematico..."; si riporta a conferma di ciò quanto testualmente dichiarato dalla stessa all'atto dell'accesso ispettivo: "...da oltre cinque anni collaboro nell'azienda di mio marito...in particolare mi occupo e gestisco gli aspetti amministrativi-commerciali aziendali, curo la clientela, preparo la merce da consegnare ai clienti...non ho alcun vincolo di orario e...in base alle esigenze aziendali collaboro nell'attività, come detto da sempre, giornalmente in modo continuo ed abituale...ovviamente non percepisco alcun compenso per questa attività in quanto collaboratrice...trattandosi di impresa familiare è fui che provvede alle mie esigenze...”;
e quanto dichiarato dalla figlia "...La gestione del sito Parte_5 aziendale è svolta da mio padre e anche da mia madre Parte_2 che collabora anche lei all'interno dell'attività di famiglia...questa attività di collaborazione familiare e stata sempre svolta da mia madre che senza vincoli di orario ha sempre coadiuvato mio padre occupandosi anche degli aspetti commerciali con la clientela…”»
In sede di istruttoria orale è stata escussa , figlia del ricorrente, la quale Parte_5 ha dichiarato di aver lavorato per la ditta del padre nel periodo 2017/2018 e
2020/2021.
La suddetta, in merito alla posizione della madre, ha riferito che “la ditta si occupa di creare e confezionare vestiti per le scuole di danza. L'attività è aperta dai primi di ottobre fino a fine giugno, questo perché segue il calendario scolastico/delle
5 scuole di danza che nel periodo estivo chiudono e quindi non ci sono commesse.
Da luglio a settembre l'attività è chiusa. è mia madre ed abita sopra l'azienda, al piano immediatamente Parte_4 superiore, in via Cicchillo 16/20 a Favara.
Mia madre normalmente non collabora con la ditta, ma saltuariamente, nel periodo più caotico, quello tra maggio e giugno (quando ci sono i saggi) dà una mano a mio padre con la consegna delle merci e consegna le fatture (fatte da mio padre).
Non so specificare quanto tempo mia madre impiegasse in azienda al giorno, a volte un'ora, a volte pochi minuti, a volte non scendeva proprio. Nel resto dell'anno normalmente non va ad aiutare in ditta, solo saltuariamente se c'è qualche consegna.”
Anche l'interessata è stata escussa, dichiarando di essere casalinga e di dare, nel periodo di maggio/giungo (durante i quali vi sono numerosi saggi di danza), “una mano con le consegne, ossia consegno i capi già realizzati ai clienti con relativa fattura, compilata da mio marito. Si tratta di una o due ore al giorno;
nel resto dell'anno capita raramente che io aiuti con il lavoro.”
Si tratta di dichiarazioni ampiamente contrastanti rispetto a quelle rese in sede ispettiva e riportate in verbale.
A fronte di due elementi probatori contrastanti, deve darsi rilevanza innanzitutto al dato cronologico: appaiono sicuramente più attendibili le dichiarazioni rese nell'arco temporale più vicino allo svolgimento della prestazione, in quanto più accurate dal punto di vista della memoria del dichiarante e comunque più spontanee, poiché rese senza il peso della “spada di Damocle” incombente su tutto il nucleo familiare, rappresentata dagli avvisi di addebito sub iudice. Il fatto che l'attività della ditta rimanga sospesa dalla fine di giugno alla metà di ottobre per assenza di commesse non va ad avvalorare l'eccezione i funzionari ispettivi non hanno indagato se l'apporto collaborativo abbia o meno potuto superare le 270 ore annuali o i 90 giorni lavorativi nel corso dell'anno.
La stessa infatti, in sede ispettiva, dichiarava di aver collaborato Pt_2 giornalmente in modo continuo ed abituale con la ditta. Né può essere ritenuto, come invece sostiene la difesa ricorrente, che la teste abbia utilizzato involontariamente termini tecnici non conoscendone la portata.
I lemmi “giornalmente” ed “abitualmente” sono infatti avverbi d'uso comune, rispetto ai quali non v'è necessità di disambiguazione.
2) Parte_3
Si evidenzia come il verbale unico di accertamento sia già stato dichiarato illegittimo per la parte relativa al disconoscimento del rapporto di lavoro di Pt_3
6 come accertato con sentenza del Tribunale di Agrigento n. 924/2023, Pt_1 passata in autorità di cosa giudicata, prodotta all'udienza del 26 marzo 2024.
Devono, pertanto, essere, annullati in parte qua gli avvisi di addebito oggi impugnati.
3) e Persona_1 Persona_2
Rileva che assunta in data 24.03.2015, come sarta CP_1 Persona_1 costumista a tempo indeterminato, beneficiaria dell'esonero contributivo, licenziata per giustificato motivo oggettivo in data 30.06.2017, risultava presente;
avviata al lavoro in data 9.10.2018 come addetta al controllo capi finiti, il titolare non era in grado di provare la regolare occupazione (cfr. pag 6 del verbale).
, denunciato dal 6.11.207 al 30.06.2018 con contratto di lavoro a Persona_2 tempo determinato per 15 ore settimanali come addetto al magazzino, al momento dell'accesso è stato rinvenuto nell'area taglio tessuti e non ne è stata documentata la regolare assunzione con riguardo all'avviamento al lavoro dal 9.10.2018 come addetto al taglio (cfr pag. 6 del verbale).
I funzionari ispettivi hanno ritenuto che i suddetti lavoratori, inquadrati al secondo livello (art. 23 del ccnl tessili come sarta costumista (Livreri) e come addetto imballaggio e magazzino ( , debbano invece essere inquadrati al terzo livello Per_2 del ccnl cit., rispettivamente come addetta al controllo dei capi finiti e come addetto al taglio manuale.
Il CCNL (prodotto da parte ricorrente) prevede che appartengono al 2° livello:
- i lavoratori addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità, la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche;
- - i lavoratori addetti a mansioni amministrative di mera esecuzione.
Appartengono invece al 3° livello:
- i lavoratori addetti a mansioni complesse e/o variabili, la cui esecuzione richiede capacità tecnico pratiche, acquisite con un medio periodo di esperienza di lavoro;
- - i lavoratori che su direttive ricevute svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale o corrispondente pratica d'ufficio, nel rispetto di procedure prestabilite.
(-cardatori che effettuano elementari operazioni di predisposizione della macchina;
- alla conduzione del ciclo di stampa;
- all'orditura;- rammendo sul rifinito;
- tessitura jacquard: velluti operati, quadrettati, a bacchetta;
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
- autista;
- magazzino e spedizioni;
- addetto a vendita al pubblico;
- normali pratiche d'ufficio)
7 A tal proposito l'istruttoria orale ha univocamente chiarito che Persona_1
“si occupa del controllo qualità, ispeziona i capi e verifica che non ci siano difetti, poi si occupa di imbustarli.” (così la teste ), dichiarazioni Parte_5 sostanzialmente confermate da tutti gli altri soggetti escussi.
Si tratta di semplici mansioni rientranti nel secondo livello del CCNL.
Quanto a i testi di parte ricorrente hanno dichiarato che lo stesso Persona_2 disimpegnava mansioni di addetto al magazzino.
Tuttavia il teste , Funzionario Ispettivo della direzione regionale Testimone_1
, ha dichiarato di averlo “rinvenuto presso la sezione taglio tessuti, ed CP_2 era intento a lavorare. Ricordo che c'era un grande tavolo su cui lui Pag. 3 di 6 tagliava pezzi di tessuto in base a diversi modelli di carta, che provenivano da un software su cui erano presenti i modelli.”
Anche nelle dichiarazioni rese agli ispettori (prodotte da in data 27.3.24) lo CP_1 stesso confermava di essere addetto al taglio e alla lavorazione dei tessuti. Per_2
Deve ritenersi prevalente, anche in questo caso, la dichiarazione resa in sede ispettiva, sia perché promanante dall'interessato, sia per il criterio della vicinanza temporale, sia perché rinvenuto a disimpegnare mansioni di addetto al taglio (fatto, questo, coperto da fede privilegiata).
Deve ritenersi che tale mansione permetta di inquadrare il lavoratori addetti Per_2
a mansioni complesse e/o variabili, la cui esecuzione richiede capacità tecnico pratiche, acquisite con un medio periodo di esperienza di lavoro. Invero, il lavoratore in esame aveva acquisito già in precedenti periodi lavorativi presso la stessa azienda –come emerge dalle dichiarazioni rese- le capacità necessarie per essere addetto al taglio, attività da non potersi considerare semplice anche in considerazione della specificità dei manufatti confezionati (abiti da danza).
Il verbale pertanto va annullato nella parte relativa all'inquadramento di
[...]
Per_1
4) Registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro
Gli ispettori hanno contestato l'aver registrato sul LUL un orario di lavoro inferiore rispetto a quello ordinario di 40 ore settimanali previsto dal contratto collettivo ovvero comunque un orario inferiore rispetto a quello stabilito dal contratto individuale, nonchè l'aver indicato sul LUL assenza ingiustificata in giorni di presenza al lavoro.
Sul punto si richiama la sentenza 800/2023 della Corte Territoriale versata in atti con le note difensive di parte ricorrente, secondo cui “l non ha CP_3 sufficientemente assolto il proprio onere di allegazione e di prova in tutte le ipotesi
8 in cui ha proceduto a formulare le contestazioni originanti gli addebiti contributivi
e le conseguenti sanzioni, senza indicare analiticamente i periodi ed i lavoratori cui le violazioni contestate si sarebbero riferite: informazioni, queste, che non possono dedursi neppure dagli elenchi allegati al verbale ispettivo, nei quali gli addebiti contributivi sono stati sì indicati con riferimento ai singoli lavoratori, senza tuttavia precisare (eccezion fatta per le contestazioni relative all'erronea liquidazione degli assegni per il nucleo familiare) a quale violazione essi si riferiscano. Tale genericità pregiudica, per un verso, il diritto di difesa dell'appellata, che non è stata messa in condizioni di contestare analiticamente siffatti accertamenti, mentre, sotto altro profilo, non ne consente la verifica in sede giurisdizionale.”
Quanto all'eccezione di prescrizione, unica eccezione sollevata in seno al giudizio riunito 211/2023, in ordine all'AVA n 59120220001889086000 notificato via PEC il 30/12/2022, deve rilevarsi il verbale di accertamento del 07/07/2020 ha validamente interrotto il termine prescrizionale (Cassazione n. 16676/2017), nel termine quinquennale (tenendo conto anche della sospensione dei termini intervenuta con il D.L. 18/2020 e la L.27/2020), essendo stati richiesti crediti relativi, al più presto, al 2015.
In conclusione, il ricorso va rigettato in ordine alla censura sulla qualificazione del rapporto di collaborazione familiare fra e la ditta;
va dichiarata Parte_2 la sussistenza di giudicato in ordine alla qualificazione del rapporto di collaborazione familiare di va accolto in ordine all'inquadramento Parte_3 di e rigettato in ordine a quello di va accolto in Persona_1 Persona_2 ordine alla censura relativa alle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro;
va infine rigettata l'eccezione di prescrizione di cui al fascicolo riunito r.g. n.
211/2023.
Di conseguenza, il credito vantato da dovrà essere ricalcolato da alla luce CP_1 della precedente statuizione, con annullamento parziale degli avvisi di addebito impugnati.
Le spese, alla luce della reciproca soccombenza, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento del ricorso:
- dichiara la nullità parziale del verbale unico di accertamento e notificazione dell' n. 2018009951/T01 del 7.7.2020 in relazione all'inquadramento di CP_1
e alle mancate registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro Persona_1
(punto 2. lett d);
9 - dichiara la sussistenza di giudicato (sent. 924/2023 Tribunale di Agrigento) in ordine all'inquadramento di;
Parte_3
- annulla gli impugnati avvisi di addebito nn. 59120210000158907000 e
59120210000159008000;
- rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 11/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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