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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2609/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2609 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti LAMANNA LUIGI e MATARAZZO ROBERTO Parte_1
presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti POLIZZI LUCIANO e PALUMBO ANTONIO Controparte_1
presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 24.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.03.2021, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RO MA (CE) il 19.07.2001 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le figlie (il 03.01.2005) e (il 15.10.2010). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 9157/2020 del 4.06.2020, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, con espunzione del punto n.
6. Che di seguito si trascrive: “Il sig. che continuerà a pagare il mutuo relativo alla Pt_1
ristrutturazione della casa coniugale, corrisponderà alla moglie, per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 200,00, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, fino a quando la stessa non sarà autosufficiente ed economicamente indipendente. La sig.ra si impegna, CP_1
in ogni caso, sin da subito a cercare un'occupazione lavorativa. Il sig. ividerà con la moglie Pt_1
le somme che riceverà a titolo di rimborso per il mutuo contratto per la ristrutturazione”.
Si costituiva, in data 24.06.2021, parte resistente che non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva l'assegnazione a sé della casa coniugale;
un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 200,00 mensili;
un assegno di mantenimento in favore delle figlie pari ad euro 600,00 mensili (300,00 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie;
confermare il diritto di visita così come regolamentato in sede di separazione.
All'udienza del 07.07.2021, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava la disciplina della separazione.
Con istanza dell'8.01.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Il giudice, letta l'istanza, rinviava all'udienza a trattazione scritta del 24.01.2025.
All'udienza cartolare del 24.01.2025 il g.i., lette le note e atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento. Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti: Con note di trattazione scritta del 24.01.2025 le parti integravano l'accordo nei termini che segue:
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: • Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RO MA
(CE) il 19.07.2001 da nato a [...] [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] l'[...] alle condizioni sopra richiamate;
[...]
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO MA (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile - atto n. 23, parte II, serie A, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2001)
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 24/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2609 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti LAMANNA LUIGI e MATARAZZO ROBERTO Parte_1
presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti POLIZZI LUCIANO e PALUMBO ANTONIO Controparte_1
presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 24.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.03.2021, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RO MA (CE) il 19.07.2001 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le figlie (il 03.01.2005) e (il 15.10.2010). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 9157/2020 del 4.06.2020, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, con espunzione del punto n.
6. Che di seguito si trascrive: “Il sig. che continuerà a pagare il mutuo relativo alla Pt_1
ristrutturazione della casa coniugale, corrisponderà alla moglie, per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 200,00, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, fino a quando la stessa non sarà autosufficiente ed economicamente indipendente. La sig.ra si impegna, CP_1
in ogni caso, sin da subito a cercare un'occupazione lavorativa. Il sig. ividerà con la moglie Pt_1
le somme che riceverà a titolo di rimborso per il mutuo contratto per la ristrutturazione”.
Si costituiva, in data 24.06.2021, parte resistente che non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva l'assegnazione a sé della casa coniugale;
un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 200,00 mensili;
un assegno di mantenimento in favore delle figlie pari ad euro 600,00 mensili (300,00 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie;
confermare il diritto di visita così come regolamentato in sede di separazione.
All'udienza del 07.07.2021, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava la disciplina della separazione.
Con istanza dell'8.01.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Il giudice, letta l'istanza, rinviava all'udienza a trattazione scritta del 24.01.2025.
All'udienza cartolare del 24.01.2025 il g.i., lette le note e atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento. Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti: Con note di trattazione scritta del 24.01.2025 le parti integravano l'accordo nei termini che segue:
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: • Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RO MA
(CE) il 19.07.2001 da nato a [...] [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] l'[...] alle condizioni sopra richiamate;
[...]
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO MA (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile - atto n. 23, parte II, serie A, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2001)
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 24/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso