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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 2332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2332 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO Parte_1
MORRONE
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con l'Avv. ROBERTO DE MARTINO
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente in epigrafe indicato ha CP_1 adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare di aver subìto, a causa dell'infortunio in itinere occorso in data
28.03.2012, una menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile, sin dalla data predetta, nella misura del 32%, con conseguente condanna dell' “alla CP_1 corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 32% o nella percentuale maggiore o diversa che risulterà più esatta a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, a seguito di denuncia dell'infortunio in itinere occorsogli in data 28.03.2012,
l' riscontrava una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 20% CP_1 per “esiti di fratture costali VII,VIII,IX a sx e VI, VII, VII, IX a dx;
esiti frattura processi trasversi di dx di C/, L1, L3, L4; esiti di frattura scapola sx;
limitazione articolare spalla sx”, con conseguente costituzione di una rendita in proprio favore,
a decorrere dal 24.09.2012 (all. 5 ricorso).
- che, a seguito di visita collegiale disposta in sede di opposizione, l' CP_1 aumentava il grado di invalidità al 24% (all. 6 ricorso);
- che, a seguito di revisione conclusasi il 12.10.2016, il grado di menomazione veniva ulteriormente aumentato al 27%, a decorrere dal 01.10.2016 (all. 8 ricorso);
- che, con comunicazione del 21.12.2022, emessa a seguito di un ulteriore procedimento di revisione definito in data 24.11.2022, il grado di menomazione veniva diminuito dal 27 al 22%, con contestuale diminuzione della relativa rendita a decorrere dal 01.10.2022.
Eccependo l'erroneità di tale valutazione per essere state sottostimate le lesività riscontrate sia da un punto di vista anatomico che funzionale, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di valutare dette lesività in termini di danno biologico pari al 32%, come da perizia di parte allegata al ricorso (all. 15).
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, è stata discussa all'udienza del 18.12.2025 – sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte – e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda è solo in parte fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti delle risultanze dell'esaustivo elaborato peritale depositato dal CTU dott. Persona_1 il quale, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente ed attentamente esaminato la copiosa documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che “alla data dell'accertamento sanitario di revisione svolto dall' (24/11/2022), che ha CP_1 ridotto la percentuale di invalidità dal 27% al 22%, il danno biologico dal quale il
Sig. era ed è tuttora affetto risulta meglio rapportabile a una Parte_1 invalidità del 25%.”.
Tali risultanze peritali – avverso le quali non risulta pervenuta alcuna osservazione critica - ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il CTU tenuto conto dello stato di salute presente e preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile allo scopo.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve affermarsi il diritto del ricorrente a percepire una rendita, ex art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 23/2/2000 n. 38, commisurata ad un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 25 %, a decorrere dal 1.10.2022 (data indicata nel provvedimento del 21.12.2022 quale decorrenza della diminuzione della CP_1 rendita).
Per l'effetto, l' deve essere condannato alla rideterminazione della rendita CP_1 suddetta, nonché al pagamento, in favore del ricorrente, della differenza tra l'importo della rendita corrisposta al ricorrente a decorrere dalla data suindicata
(commisurata ad un'invalidità del 22%) e l'importo della rendita al medesimo spettante in relazione alla percentuale di invalidità accertata in questa sede
(25%), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, alla luce del limitato accoglimento del ricorso (con il quale era stata richiesta la condanna dell' alla costituzione di una rendita vitalizia CP_1 parametrata ad un grado di invalidità permanente del 32%) possono essere compensate per 1/2, con condanna dell' alla rifusione della restante metà, CP_1 liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste integralmente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che, alla data della visita di revisione (24/11/2022), il danno biologico dal quale il ricorrente era affetto, riconducibile all'infortunio sul lavoro per cui è causa, integrava una percentuale di invalidità pari al 25%;
- per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere, dal 1.10.2022 (data indicata dall' quale decorrenza della diminuzione della rendita dal 27% al CP_1
22%), una rendita, ex art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 23.2.2000 n. 38, commisurata ad un grado di invalidità permanente del 25%;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della differenza tra la CP_1
rendita corrisposta al ricorrente dalla data suindicata (commisurata ad un'invalidità del 22%) e quella spettante sulla base della percentuale di invalidità accertata in questa sede, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l' alla rifusione della restante CP_1 metà, che si liquida in complessivi € 1.348,50, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Tivoli, 22/12/2025
Il Giudice
OR Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2332 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO Parte_1
MORRONE
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con l'Avv. ROBERTO DE MARTINO
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente in epigrafe indicato ha CP_1 adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare di aver subìto, a causa dell'infortunio in itinere occorso in data
28.03.2012, una menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile, sin dalla data predetta, nella misura del 32%, con conseguente condanna dell' “alla CP_1 corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 32% o nella percentuale maggiore o diversa che risulterà più esatta a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, a seguito di denuncia dell'infortunio in itinere occorsogli in data 28.03.2012,
l' riscontrava una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 20% CP_1 per “esiti di fratture costali VII,VIII,IX a sx e VI, VII, VII, IX a dx;
esiti frattura processi trasversi di dx di C/, L1, L3, L4; esiti di frattura scapola sx;
limitazione articolare spalla sx”, con conseguente costituzione di una rendita in proprio favore,
a decorrere dal 24.09.2012 (all. 5 ricorso).
- che, a seguito di visita collegiale disposta in sede di opposizione, l' CP_1 aumentava il grado di invalidità al 24% (all. 6 ricorso);
- che, a seguito di revisione conclusasi il 12.10.2016, il grado di menomazione veniva ulteriormente aumentato al 27%, a decorrere dal 01.10.2016 (all. 8 ricorso);
- che, con comunicazione del 21.12.2022, emessa a seguito di un ulteriore procedimento di revisione definito in data 24.11.2022, il grado di menomazione veniva diminuito dal 27 al 22%, con contestuale diminuzione della relativa rendita a decorrere dal 01.10.2022.
Eccependo l'erroneità di tale valutazione per essere state sottostimate le lesività riscontrate sia da un punto di vista anatomico che funzionale, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di valutare dette lesività in termini di danno biologico pari al 32%, come da perizia di parte allegata al ricorso (all. 15).
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, è stata discussa all'udienza del 18.12.2025 – sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte – e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda è solo in parte fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti delle risultanze dell'esaustivo elaborato peritale depositato dal CTU dott. Persona_1 il quale, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente ed attentamente esaminato la copiosa documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che “alla data dell'accertamento sanitario di revisione svolto dall' (24/11/2022), che ha CP_1 ridotto la percentuale di invalidità dal 27% al 22%, il danno biologico dal quale il
Sig. era ed è tuttora affetto risulta meglio rapportabile a una Parte_1 invalidità del 25%.”.
Tali risultanze peritali – avverso le quali non risulta pervenuta alcuna osservazione critica - ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il CTU tenuto conto dello stato di salute presente e preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile allo scopo.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve affermarsi il diritto del ricorrente a percepire una rendita, ex art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 23/2/2000 n. 38, commisurata ad un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 25 %, a decorrere dal 1.10.2022 (data indicata nel provvedimento del 21.12.2022 quale decorrenza della diminuzione della CP_1 rendita).
Per l'effetto, l' deve essere condannato alla rideterminazione della rendita CP_1 suddetta, nonché al pagamento, in favore del ricorrente, della differenza tra l'importo della rendita corrisposta al ricorrente a decorrere dalla data suindicata
(commisurata ad un'invalidità del 22%) e l'importo della rendita al medesimo spettante in relazione alla percentuale di invalidità accertata in questa sede
(25%), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, alla luce del limitato accoglimento del ricorso (con il quale era stata richiesta la condanna dell' alla costituzione di una rendita vitalizia CP_1 parametrata ad un grado di invalidità permanente del 32%) possono essere compensate per 1/2, con condanna dell' alla rifusione della restante metà, CP_1 liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste integralmente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che, alla data della visita di revisione (24/11/2022), il danno biologico dal quale il ricorrente era affetto, riconducibile all'infortunio sul lavoro per cui è causa, integrava una percentuale di invalidità pari al 25%;
- per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere, dal 1.10.2022 (data indicata dall' quale decorrenza della diminuzione della rendita dal 27% al CP_1
22%), una rendita, ex art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 23.2.2000 n. 38, commisurata ad un grado di invalidità permanente del 25%;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della differenza tra la CP_1
rendita corrisposta al ricorrente dalla data suindicata (commisurata ad un'invalidità del 22%) e quella spettante sulla base della percentuale di invalidità accertata in questa sede, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l' alla rifusione della restante CP_1 metà, che si liquida in complessivi € 1.348,50, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Tivoli, 22/12/2025
Il Giudice
OR Busoli