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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
SONZINI MAURO, Relatore
BELUZZI PIERPAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 179/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 2 - Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 7094-RU-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2010
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 7094-RU-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente in memoria illustrativa:
insiste per la condanna dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio ADM Emilia 2 all'erogazione del dovuto rimborso quantificato in Euro 50.160,00, nonché alla corresponsione degli interessi legali ex art. 14, co. 5, T.U.A. con decorrenza dalla data di perfezionamento dell'istanza (18 novembre 2025, data di iscrizione a ruolo del ricorso).
Resistente:
chiede che l'Ill.mo Giudice voglia:
1. rigettare integralmente il ricorso proposto dalla parte ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto;
2. confermare la legittimità del provvedimento di rigetto impugnato;
3. condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SPA, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 , ricorre nei confronti della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio di Piacenza, avverso provvedimento di diniego del rimborso di euro 54.720, oltre interessi, richiesto ex art. 14 c.4 Dlgs 504/1995 in data 25.9.2024, a seguito di condanna della ricorrente al rimborso a favore di Società_1 nella quale era confluita per fusione la destinataria della fornitura di energia, Società_2
, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica.
Il rigetto dell'istanza era motivato dalla mancata produzione della documentazione indicata nella richiesta in data 16.1.2025, rimasta inevasa.
La ricorrente lamenta che le richieste di integrazione della documentazione allegaata all'istanza di rimborso non sono previste dalla legge, come la lettera interruttiva della prescrizione inviata dal consumatore finale, oppure non era nella propria disponibilità al momento della presentazione dell'istanza di rimborso, come il certificato di passaggio in giudicato della sentenza, rilasciato il 14.10.2024 o la quietanza di ricezione del pagamento, rilasciata dal cliente finale il 11.2.2025. Questi documenti sono stati prodotti unitamente al ricorso.
L'Agenzia delle Dogane si costituiva rilevando che la inutilizzabilità dei documenti non prodotti in fase amministrativa è un principio desumibile dai principi generali contenuti nella legge 212/2000, dagli artt.li 32
c.4 DPR 600/1973 e 53 c. 5 DPR 633/1972. Inoltre, lamenta la mancata produzione, anche in sede giudiziale, della costituzione in mora dell'Agenzia delle Dogane ad evitare la prescrizione decennale del credito.
La ricorrente ha presentato memoria illustrativa con la quale riduceva la domanda ad euro 50.160, rinunciando al rimborso delle addizionali pagate dal cliente finale prima del 7.4.2010, da considerarsi prescritte, come accertato nella sentenza della Corte d'Appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla inutilizzabilità dei documenti non prodotti nella fase amministrativa, si ricorda quanto ribadito in Cassazione 31345 del 10.112.23 "Invero, quel che rileva nel presente giudizio, è la circostanza che, comunque, in entrambi i casi, resta ferma la necessità che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza (Cass. civ., 19 agosto 2020, n. 17364; Cass. civ., 26 maggio 2023, n. 14707). L'operatività, infatti, della sanzione processuale della inutilizzabilità della documentazione non esibita in fase di accertamento postula che il contribuente sia stato comunque messo specificamente a conoscenza sia della documentazione richiesta che delle conseguenze del proprio eventuale rifiuto."
Nel caso di specie, non risulta che nella richiesta di integrazione della documentazione sia stato indicato l'avvertimento di cui alla citata sentenza, mentre la richiesta di integrazione della documentazione a supporto dell'istanza di rimborso non pare rientrare nelle previsioni degli artt.li 32 e 33 DPR 600/1973, relativi ad attività di accertamento dei redditi e ai casi di ispezioni, con accesso presso il contribuente (cfr stessa sentenza sopra richiamata).
Pertanto non può affermarsi l'inutilizzabilità dei documenti prodotti in sede giudiziale.
Quanto alla produzione della "costituzione in mora con cui l'utente della fornitura aveva chiesto alla ricorrente il rimborso" delle addizionali, si osserva che le questioni relative alla eventuale prescrizione dei crediti sono state affrontare e risolte nel provvedimento reso dal giudice civile, che ha risolto la questione recependo le posizioni convergenti delle parti sul periodo non coperto dalla prescrizione, definendolo con sentenza passata in giudicato. La richiesta di quello specifico documento appare pertanto non giustificata.
Deve pertanto essere affermato il diritto al rimborso della ricorrente nella misura ridotta indicata nella memoria illustrativa della medesima.
L'omesso invio dei documenti richiesti dall'Ufficio in fase amministrativa nel pur ampio termine concesso prima della emissione del provvedimento impugnato, costituisce motivo per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.59 Dlgs 175/2024 (già art. 15 Dlgs 546/1992), comma 2.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al rimborso a favore di parte ricorrente della somma di euro 50.160, oltre gli interessi legali dal 18.11.2025 fino all'effettivo rimborso. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
SONZINI MAURO, Relatore
BELUZZI PIERPAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 179/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 2 - Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 7094-RU-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2010
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 7094-RU-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente in memoria illustrativa:
insiste per la condanna dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio ADM Emilia 2 all'erogazione del dovuto rimborso quantificato in Euro 50.160,00, nonché alla corresponsione degli interessi legali ex art. 14, co. 5, T.U.A. con decorrenza dalla data di perfezionamento dell'istanza (18 novembre 2025, data di iscrizione a ruolo del ricorso).
Resistente:
chiede che l'Ill.mo Giudice voglia:
1. rigettare integralmente il ricorso proposto dalla parte ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto;
2. confermare la legittimità del provvedimento di rigetto impugnato;
3. condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SPA, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 , ricorre nei confronti della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio di Piacenza, avverso provvedimento di diniego del rimborso di euro 54.720, oltre interessi, richiesto ex art. 14 c.4 Dlgs 504/1995 in data 25.9.2024, a seguito di condanna della ricorrente al rimborso a favore di Società_1 nella quale era confluita per fusione la destinataria della fornitura di energia, Società_2
, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica.
Il rigetto dell'istanza era motivato dalla mancata produzione della documentazione indicata nella richiesta in data 16.1.2025, rimasta inevasa.
La ricorrente lamenta che le richieste di integrazione della documentazione allegaata all'istanza di rimborso non sono previste dalla legge, come la lettera interruttiva della prescrizione inviata dal consumatore finale, oppure non era nella propria disponibilità al momento della presentazione dell'istanza di rimborso, come il certificato di passaggio in giudicato della sentenza, rilasciato il 14.10.2024 o la quietanza di ricezione del pagamento, rilasciata dal cliente finale il 11.2.2025. Questi documenti sono stati prodotti unitamente al ricorso.
L'Agenzia delle Dogane si costituiva rilevando che la inutilizzabilità dei documenti non prodotti in fase amministrativa è un principio desumibile dai principi generali contenuti nella legge 212/2000, dagli artt.li 32
c.4 DPR 600/1973 e 53 c. 5 DPR 633/1972. Inoltre, lamenta la mancata produzione, anche in sede giudiziale, della costituzione in mora dell'Agenzia delle Dogane ad evitare la prescrizione decennale del credito.
La ricorrente ha presentato memoria illustrativa con la quale riduceva la domanda ad euro 50.160, rinunciando al rimborso delle addizionali pagate dal cliente finale prima del 7.4.2010, da considerarsi prescritte, come accertato nella sentenza della Corte d'Appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla inutilizzabilità dei documenti non prodotti nella fase amministrativa, si ricorda quanto ribadito in Cassazione 31345 del 10.112.23 "Invero, quel che rileva nel presente giudizio, è la circostanza che, comunque, in entrambi i casi, resta ferma la necessità che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza (Cass. civ., 19 agosto 2020, n. 17364; Cass. civ., 26 maggio 2023, n. 14707). L'operatività, infatti, della sanzione processuale della inutilizzabilità della documentazione non esibita in fase di accertamento postula che il contribuente sia stato comunque messo specificamente a conoscenza sia della documentazione richiesta che delle conseguenze del proprio eventuale rifiuto."
Nel caso di specie, non risulta che nella richiesta di integrazione della documentazione sia stato indicato l'avvertimento di cui alla citata sentenza, mentre la richiesta di integrazione della documentazione a supporto dell'istanza di rimborso non pare rientrare nelle previsioni degli artt.li 32 e 33 DPR 600/1973, relativi ad attività di accertamento dei redditi e ai casi di ispezioni, con accesso presso il contribuente (cfr stessa sentenza sopra richiamata).
Pertanto non può affermarsi l'inutilizzabilità dei documenti prodotti in sede giudiziale.
Quanto alla produzione della "costituzione in mora con cui l'utente della fornitura aveva chiesto alla ricorrente il rimborso" delle addizionali, si osserva che le questioni relative alla eventuale prescrizione dei crediti sono state affrontare e risolte nel provvedimento reso dal giudice civile, che ha risolto la questione recependo le posizioni convergenti delle parti sul periodo non coperto dalla prescrizione, definendolo con sentenza passata in giudicato. La richiesta di quello specifico documento appare pertanto non giustificata.
Deve pertanto essere affermato il diritto al rimborso della ricorrente nella misura ridotta indicata nella memoria illustrativa della medesima.
L'omesso invio dei documenti richiesti dall'Ufficio in fase amministrativa nel pur ampio termine concesso prima della emissione del provvedimento impugnato, costituisce motivo per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.59 Dlgs 175/2024 (già art. 15 Dlgs 546/1992), comma 2.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al rimborso a favore di parte ricorrente della somma di euro 50.160, oltre gli interessi legali dal 18.11.2025 fino all'effettivo rimborso. Spese compensate.