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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/07/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1656 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(CF , (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), CF ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(CF ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio Lazazzera ed
[...] C.F._4
elett.te dom.ti presso lo studio di Ariano Irpino, via XXV Aprile, 17.
Attori
E
(C.F. ), in persona dell'Amministratrice p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. PAMELA CAPPELLUZZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
Ariano Irpino, Via S. Tommaso, n. 25/C.
Convenuto
Avente ad oggetto: impugnazione delibera.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per gli attori: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione. Per il convenuto: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione datato 13 maggio 2024 di giudizio avviato in precedenza davanti al Giudice di Pace di Ariano Irpino, dichiaratosi incompetente per valore, , Parte_1
e convenivano in giudizio, davanti a questo Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale, il , esponendo di essere proprietari di unità Controparte_2 immobiliari, facenti parte del predetto Condominio, e, ritenendo che l'assemblea del CP_1
avesse adottato in maniera illegittima una delibera in data 7 luglio 2023, chiedevano che il Tribunale dichiarasse “valida ed efficace la delibera del 18.05.2023 nella parte in cui l'assemblea del condominio ha approvato i punti 1 e 2 di rideterminazione dei criteri di riparto delle predette Spese
Individuali/Spesa Personale per € 182,56 e Spese Pulizia Scale.” e procedesse alla rideterminazione dei criteri di riparto delle spese di pulizia scale e delle spese individuali.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 30 agosto 2024, si costituiva in giudizio il CP_1 convenuto che sosteneva l'infondatezza e l'illegittimità delle argomentazioni proposte dagli attori e concludeva per il rigetto delle loro pretese.
Il G.I., esaminate le memorie ex art. 171 ter cpc depositate dalle parti, senza rilevare necessità di assunzione di mezzi istruttori, fissava udienza per la discussione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per i seguenti
MOTIVI
La formulazione delle domande rivolte al Tribunale, così presentata dagli attori, implica la disamina della legittimità o meno della delibera del 7 luglio 2023 con la quale l'assemblea condominiale ha annullato il precedente deliberato adottato in data 18 maggio 2023.
Orbene, esaminando gli atti difensivi di parte attrice, non è dato comprendere se essi sostengano la nullità radicale di tale delibera o l'annullabilità della stessa, considerato che non vengono mossi rilievi né alla regolarità della convocazione dell'assemblea che adottò il provvedimento, né rispetto alla individuazione delle maggioranze, né, infine, in ordine ad un contenuto della delibera che appaia evidentemente contrario a norme imperative o lesiva dei diritti dei singoli condomini, che, nella delibera in disamina non vengono in rilievo. Ed, in effetti, l'unico motivo per il quale gli attori ritengono nulla la delibera adottata in data 7 luglio
2023 viene sintetizzato nella circostanza che detta delibera, annullando il deliberato del 18 maggio
2023, faccia riprendere validità alla delibera del 29 marzo 2023, che gli attori ritengono lesiva dei loro diritti ed interessi.
Tale argomentazione, però, non appare poter fondare una richiesta di annullamento di una delibera che nel suo procedimento di formazione e di adozione finale appare del tutto legittima;
tanto che, per affermazione degli stessi attori, la delibera che essi ritengono viziata è quella del 29 marzo 2023 ed è quella delibera che, avendo riottenuto efficacia in seguito alla delibera del 7 luglio 2023, avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione nel termine di legge che ha ripreso a decorrere dall'adozione della delibera del 7 luglio 2023.
Tale domanda non appare rivolta al Tribunale.
Da tali evidenze discende che nemmeno la subordinata richiesta di ribadire la validità della delibera del 18 maggio 2023 può trovare ingresso, in quanto detto provvedimento appare annullato da una delibera formalmente e sostanzialmente legittima e costituente espressione dell'autonomia privata dei condomini.
Infine, è del tutto evidente che non possa, allo stesso modo, trovare ingresso la ulteriore subordinata relativa alla rideterminazione dei criteri di ripartizione di alcune spese, perché presupposto indefettibile di tale domanda è che debbano indicarsi gli atti che fissano i criteri ritenuti errati, impugnarli motivatamente e chiederne la riforma, sequenza che nella fattispecie concreta non è stata proposta.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione indotta in giudizio;
le spese di lite possono essere compensate, atteso il rigetto della domanda per questioni distinte dalle difese formulate da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti del . Parte_4 Controparte_2
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, li 10 luglio 2025. Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1656 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(CF , (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), CF ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(CF ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio Lazazzera ed
[...] C.F._4
elett.te dom.ti presso lo studio di Ariano Irpino, via XXV Aprile, 17.
Attori
E
(C.F. ), in persona dell'Amministratrice p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. PAMELA CAPPELLUZZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
Ariano Irpino, Via S. Tommaso, n. 25/C.
Convenuto
Avente ad oggetto: impugnazione delibera.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per gli attori: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione. Per il convenuto: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione datato 13 maggio 2024 di giudizio avviato in precedenza davanti al Giudice di Pace di Ariano Irpino, dichiaratosi incompetente per valore, , Parte_1
e convenivano in giudizio, davanti a questo Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale, il , esponendo di essere proprietari di unità Controparte_2 immobiliari, facenti parte del predetto Condominio, e, ritenendo che l'assemblea del CP_1
avesse adottato in maniera illegittima una delibera in data 7 luglio 2023, chiedevano che il Tribunale dichiarasse “valida ed efficace la delibera del 18.05.2023 nella parte in cui l'assemblea del condominio ha approvato i punti 1 e 2 di rideterminazione dei criteri di riparto delle predette Spese
Individuali/Spesa Personale per € 182,56 e Spese Pulizia Scale.” e procedesse alla rideterminazione dei criteri di riparto delle spese di pulizia scale e delle spese individuali.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 30 agosto 2024, si costituiva in giudizio il CP_1 convenuto che sosteneva l'infondatezza e l'illegittimità delle argomentazioni proposte dagli attori e concludeva per il rigetto delle loro pretese.
Il G.I., esaminate le memorie ex art. 171 ter cpc depositate dalle parti, senza rilevare necessità di assunzione di mezzi istruttori, fissava udienza per la discussione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per i seguenti
MOTIVI
La formulazione delle domande rivolte al Tribunale, così presentata dagli attori, implica la disamina della legittimità o meno della delibera del 7 luglio 2023 con la quale l'assemblea condominiale ha annullato il precedente deliberato adottato in data 18 maggio 2023.
Orbene, esaminando gli atti difensivi di parte attrice, non è dato comprendere se essi sostengano la nullità radicale di tale delibera o l'annullabilità della stessa, considerato che non vengono mossi rilievi né alla regolarità della convocazione dell'assemblea che adottò il provvedimento, né rispetto alla individuazione delle maggioranze, né, infine, in ordine ad un contenuto della delibera che appaia evidentemente contrario a norme imperative o lesiva dei diritti dei singoli condomini, che, nella delibera in disamina non vengono in rilievo. Ed, in effetti, l'unico motivo per il quale gli attori ritengono nulla la delibera adottata in data 7 luglio
2023 viene sintetizzato nella circostanza che detta delibera, annullando il deliberato del 18 maggio
2023, faccia riprendere validità alla delibera del 29 marzo 2023, che gli attori ritengono lesiva dei loro diritti ed interessi.
Tale argomentazione, però, non appare poter fondare una richiesta di annullamento di una delibera che nel suo procedimento di formazione e di adozione finale appare del tutto legittima;
tanto che, per affermazione degli stessi attori, la delibera che essi ritengono viziata è quella del 29 marzo 2023 ed è quella delibera che, avendo riottenuto efficacia in seguito alla delibera del 7 luglio 2023, avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione nel termine di legge che ha ripreso a decorrere dall'adozione della delibera del 7 luglio 2023.
Tale domanda non appare rivolta al Tribunale.
Da tali evidenze discende che nemmeno la subordinata richiesta di ribadire la validità della delibera del 18 maggio 2023 può trovare ingresso, in quanto detto provvedimento appare annullato da una delibera formalmente e sostanzialmente legittima e costituente espressione dell'autonomia privata dei condomini.
Infine, è del tutto evidente che non possa, allo stesso modo, trovare ingresso la ulteriore subordinata relativa alla rideterminazione dei criteri di ripartizione di alcune spese, perché presupposto indefettibile di tale domanda è che debbano indicarsi gli atti che fissano i criteri ritenuti errati, impugnarli motivatamente e chiederne la riforma, sequenza che nella fattispecie concreta non è stata proposta.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione indotta in giudizio;
le spese di lite possono essere compensate, atteso il rigetto della domanda per questioni distinte dalle difese formulate da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti del . Parte_4 Controparte_2
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, li 10 luglio 2025. Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio