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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/12/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1163/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI OT
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa IA Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1163 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata OT (KR) il 03/04/1977 ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] - ai fini del presente giudizio domiciliata in Crotone, alla
Via Vittorio Veneto, n. 136 - presso lo studio dell'avv. BRUNO ROSA (C.F.
– PEC. iuffrè.it) che la rappresenta e difende C.F._2 Email_1
per mandato in calce al ricorso pagina 1 di 4 E
(C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...] - ai fini del presente giudizio domiciliato in Crotone, alla
Via Vittorio Veneto, n. 136 - presso lo studio dell'avv. BRUNO ROSA (C.F.
– PEC. iuffrè.it) che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1
per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 07.10.2025, Pt_1
e esponevano:
[...] Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 27/10/2001, in Crotone
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 262 parte II
- serie A - anno 2001;
Per_
- che dalla loro unione nascevano tre figli: e (maggiorenni), i quali Persona_2
frequentano l'Università mentre IA, (minorenne), frequenta il Liceo di Scienze umane;
pagina 2 di 4 - che da anni la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate per le quali, si rimanda al ricorso introduttivo depositato in data
07.10.2025.
Con decreto di assegnazione della causa del 16.10.2025, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, disponendo il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127-ter c.p.c.
In data 13.11.2025 pertanto, le parti depositavano congiuntamente note scritte d'udienza riportandosi alle condizioni di cui al ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 20.10.2025, letti gli atti, con ordinanza del
19.11.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in Camera di Consiglio.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio vertente in materia di volontaria giurisdizione n. 1163/2025 R.G.V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data
[...]
27/10/2001 nel Comune di Crotone, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 262 – parte II - serie A - anno 2001;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi, per le quali si rimanda al ricorso sottoscritto dalle parti;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Crotone, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 4/12/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa IA Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI OT
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa IA Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1163 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata OT (KR) il 03/04/1977 ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] - ai fini del presente giudizio domiciliata in Crotone, alla
Via Vittorio Veneto, n. 136 - presso lo studio dell'avv. BRUNO ROSA (C.F.
– PEC. iuffrè.it) che la rappresenta e difende C.F._2 Email_1
per mandato in calce al ricorso pagina 1 di 4 E
(C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...] - ai fini del presente giudizio domiciliato in Crotone, alla
Via Vittorio Veneto, n. 136 - presso lo studio dell'avv. BRUNO ROSA (C.F.
– PEC. iuffrè.it) che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1
per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 07.10.2025, Pt_1
e esponevano:
[...] Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 27/10/2001, in Crotone
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 262 parte II
- serie A - anno 2001;
Per_
- che dalla loro unione nascevano tre figli: e (maggiorenni), i quali Persona_2
frequentano l'Università mentre IA, (minorenne), frequenta il Liceo di Scienze umane;
pagina 2 di 4 - che da anni la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate per le quali, si rimanda al ricorso introduttivo depositato in data
07.10.2025.
Con decreto di assegnazione della causa del 16.10.2025, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, disponendo il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127-ter c.p.c.
In data 13.11.2025 pertanto, le parti depositavano congiuntamente note scritte d'udienza riportandosi alle condizioni di cui al ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 20.10.2025, letti gli atti, con ordinanza del
19.11.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in Camera di Consiglio.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio vertente in materia di volontaria giurisdizione n. 1163/2025 R.G.V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data
[...]
27/10/2001 nel Comune di Crotone, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 262 – parte II - serie A - anno 2001;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi, per le quali si rimanda al ricorso sottoscritto dalle parti;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Crotone, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 4/12/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa IA Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
pagina 4 di 4