Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa
Maria Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del depo- sito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 20.2.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscrit- ta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 13814/2022 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. SGAMBATO MARIO , con cui è Parte_1 elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rappr. e difesa dall'avv. DEL GAUDIO ANNARITA e Controparte_1 dall'avv. LANGELLA GIOVANNI ed elett.te domiciliata come in atti resistente
1
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 25.7.2022, l'istante di cui in epigrafe, premesso che lavorava a tempo pieno quale autista per conto e alle dipendenze della socie- tà dal 01 ottobre 2020 al 30 dicembre 2020, data in cui Controparte_1 tale contratto tacitamente si rinnovava a tempo indeterminato;
che, in data
22.01.2022, per inadempienze in termini di mancanza di pagamento di emo- lumenti, rassegnava le dimissioni per giusta causa;
che, presso la sede legale della società datrice di lavoro in Via Nuova delle Brecce n. 40 Napoli, sotto- scriveva regolarmente contratto di assunzione a tempo determinato, conver- titosi poi a tempo indeterminato, il quale prevedeva la qualifica di autista con inquadramento al livello 3S del CCNl Spedizioni e Trasporto Merci;
che lavo- rava anche durante tutto l'arco della giornata a seconda dell'attività lavorati- va che di volta in volta doveva effettuarsi, raramente anche nella giornata del sabato per far si che venissero rispettate le tempistiche di consegna della merce;
che rispettava il seguente orario di lavoro dalle ore 5,00/06,00 alle ore 18,00/19,00; che riceveva le direttive da titolare Controparte_2 dell'azienda; che trasportava pezzi industriali -gruppi di corrente-, pomodori, pasta, farina, lavatrici e birra;
che tali materie venivano caricate da Bari,
Roma, Ortona e scaricate presso il porto di Napoli con l'azienda Co.Na.Te.Co.
e Terminal Flavio Gioia spa;
che l'attività lavorativa veniva svolta mediante l'utilizzo esclusivo di due mezzi aventi i seguenti numeri di targa: EH923CX e
CW410YN; che percepiva una paga mensile che si aggirava tra i 1.800 euro ed i 2.100 come risulta da buste paga (vedi all. 2); che svolgeva la mansione di autista, ricevendo quotidianamente le indicazioni lavorative da svolgere non solo dai titolari dell'azienda ma anche da propri stretti delegati;
chie- dendo preventivamente autorizzazione in caso di assenza per ferie o per qualsiasi altro titolo e comunque sottostando al potere direttivo, organizzati- vo e disciplinare della resistente;
che godeva, parzialmente, delle ferie, inoltre nulla gli veniva riconosciuto per lavoro straordinario.
2 Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavo- ro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la
[...]
con sede legale in Napoli (Na) alla Via Nuova delle Brecce n. 40; - CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore dell'impresa, al pagamento in favore del sig. , della somma complessiva di €.45.017,95, - Parte_1 dettagliatamente esplicata nei conteggi che si allegano al presente ricorso del quale sono parte integrante svolti dal ricorrente nel corso del periodo lavorati- vo, o quella somma che l'onorevole giudicante riterrà più congrua, maggiore o minore, oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 C.P.C. il tutto così come risultante dagli elaborati contabili, allegati al presente ricorso e del quale fanno parte integrante;
- Innanzitutto ordinare ai sensi dell' art. 210 cpc l'esibizione in giudizio da parte della società resistente della documenta- zione relativa alle risultanze dei dati tachigrafichi dei mezzi condotti abitudi- nariamente dal ricorrente;
- Condannare la resistente al pagamento delle diffe- renze retributive così come emerse dai conteggi allegati a firma del dottor
[...]
; con vittoria di spese..”. Parte_2
Ritualmente notificato il ricorso, si costituivano in giudizio le convenute spiegando domanda riconvenzionale e chiedemdo:”In via preliminare dichia- rare la nullità della domanda del ricorrente perché generica e contenente un oggetto indeterminabile e indeterminato;
Nel merito e in via principale, per le causali di cui in narrativa, rigettare integralmente la domanda del ricorrente assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
Accogliere la domanda riconven- zionale di risarcimento danni patrimoniali e non richiesta da parte convenuta per le ragioni indicate, quantificata forfettariamente in € 15.000,00 e/o nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà più giusta ed equa
e per l'effetto condannare il sig. a risarcire la Parte_1 [...]
della predetta somma richiesta e/o compensare nel Parte_3 caso in cui dall'istruttoria peritale dovesse risultare qualche differenza retribu- tiva da versare al lavoratore;
con vittoria di spese…”.
La domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta.
In relazione al provato rapporto di lavoro, l'istante deduce di aver espletato
3 lavoro straordinario e di aver, pertanto, diritto alle differenze retributive.
Al riguardo è appena il caso di rammentare che il diritto al compenso per la- voro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgi- mento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni
Alla luce delle testimonianze raccolte non si può ritenere acclarato il numero di ore di lavoro svolte dal ricorrente, né delimitare con esattezza il periodo in cui ciò eventualmente fosse avvenuto.
Ed invero il primo teste di parte ricorrente riferiva quanto se- Tes_1 gue: “sono indifferente”.
Adr:”Non ho causa in corso nei confronti della convenuta”.
Adr:”Non ho mai lavorato per la sono autista da 27 anni e la- CP_1 voro per la società “Gama””.
Adr:”Il ricorrente è un mio amico, l'ho conosciuto 5/6 anni fa e l'ho presentato io alla GMA nel 2020, se ben ricordo”. Contro Adr:”Il ricorrente, pertanto, ha iniziato per la come autista e aveva il mio stesso orario di lavoro , cioè dalle 5.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì; talvol- ta ci siamo incontrati al porto di Napoli anche di sabato per prendere i contai- ner, ciò so perché la maggior parte degli autisti ci si incontra al porto di Napo- li per prendere i container per la consegna del giorno dopo”.
Adr:”A volte capitava di incontrarlo anche alle 5.00 del mattino, oppure ci sen- tivamo telefonicamente”.
Adr:”Ovviamente ognuno aveva il suo camion, nonché il suo giro da fare”.
Adr:”So che era il sig. il titolare dell'azienda, che noi Controparte_2 chiamiamo il presidente”.
Il secondo teste di parte ricorrente dichiarava: “sono in- Testimone_2 differente”.
Adr:”Ero un collega del ricorrente in quanto anche io lavoravo per il sig.
[...]
in qualità di autista”. CP_3
4 Adr:”Io ho lavorato dal 2019 al 2021, non ricordo con precisione i mesi”.
Adr:”Il ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me, se non mi sbaglio, nel
2020”.
Adr:”Quando io ho cessato di lavorare, il ricorrente rimaneva ancora in servi- zio”.
Adr:”Anche il ricorrente era autista di camion”.
Adr:”A volte io e il ricorrente avevamo lo stesso orario di lavoro se coincideva- no i nostri orari dei viaggi”.
Adr:”Lavoravamo dal lunedì al venerdì per nove ore al giorno;
il sabato qual- che volta capitava di lavorare e mi veniva retribuito in busta paga”.
Adr:”Era il sig. titolare dell'azienda, che ci dava le direttive”. CP_2
Adr:”Al mattino ci recavamo, per prendere gli automezzi, presso il deposito sito in Napoli, dove vi era l'ufficio del sig. . CP_2
Adr:”Alla cessazione del mio rapporto di lavoro ho ricevuto tutto quello che dovevo avere, quindi non ho fatto mai causa all'azienda. Ho ricevuto sempre tutto quello che mi spettava”.
Adr:”Io ho sempre regolarmente goduto di ferie, ad agosto per 15 giorni e altri
15 giorni durante l'anno”.
Adr:”Nulla so circa le ferie del ricorrente”.
Adr:”Ad agosto l'azienda comunque era aperta solo che facevamo a turno, tra gli austisti, per godere delle ferie”.
Adr:”La giornata lavorativa poteva iniziare anche alle 5.00, alle 6.00 o alle
8.00 del mattino a seconda del viaggio che dovevamo affrontare, in ogni caso, non guidavamo più di nove ore”.
Adr:”Io non ho mai svolto altre attività al di fuori di quello di autista, non era- vamo obbligati al carico e allo scarico della merce”.
Orbene, le deposizioni rese risultano insufficienti a fondare la tesi attorea considerato che i suddetti testi non lavoravano unitamente al ricorrente sullo stesso camion, e pertanto non hanno potuto che riferire circostanze relative eventualmente alla partenza o all'arrivo, ma non certamente quelle legate alle modalità della prestazione lavorativa, e soprattutto all'orario di lavoro, alle
5 pause, alla durata complessiva dello stesso, o al numero totale dei viaggi di breve o lunga percorrenza.
In proposito, si osserva che il "personale addetto ai trasporti di persone e di merci" rientra al n. 8 della tabella di cui al r.d.
6.12.23 n. 2657 che indica i lavori richiedenti occupazione discontinua o di semplice attesa o custodia, esclusi dal divieto di lavoro straordinario imposto dal r.d.l. n. 692 del 1923.
Il lavoro discontinuo è caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente, non essendo assoggettato ad alcun obbligo specifico di un facere, può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate.
In tali casi è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario allorquando venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra quello iniziale e quello finale dell'attività lavo- rativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività sopra tut- to quando il lavoro discontinuo si esegua al di fuori della sede aziendale.
Nella specie non vi è alcun elemento di prova idoneo a rappresentare il con- creto svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente dal momento in cui iniziava il suo turno a quello in cui smontava.
Né i dischi cronotachigrafi depositati in atti potrebbero mutare il tenore della decisione.
Ed invero, con sentenza n. 10366 del 15 maggio 2014, la Sezione Lavoro della
Corte di Cassazione, intervendo sul tema del valore probatorio dei cd. “dischi cronotachigrafi” (strumenti in uso nel settore degli autotrasporti allo scopo di registrare velocità, distanze ed i tempi di lavoro) ha sancito, di fat- to, l'inidoneità dei dischi a costituire piena prova in giudizio quando non sup- portati da ulteriori elementi probatori, comè appunto avvenuto nel caso di specie.
In conclusione, la piattaforma probatoria offerta dal ricorrente, nella sua esi- guità ed equivocità, non è tale da fondare un giudizio di accertamento della quantità e qualità del lavoro straordinario asseritamente prestato dal CP_4
Non appare sufficiente che risulti verosimile che il ricorrente abbia talvolta superato il limite dell'orario contrattualmente previsto se non vi è prova di
6 quando ciò sia concretamente accaduto ed in che misura.
In definitiva la statuizione su dieci o su cento o su mille ore di straordinario sarebbe solo il frutto di una arbitraria illazione nell'oggettiva impossibilità di una quantificazione correlata a dati certi.
La soluzione offerta, per certi versi, può apparire inappagante avuto riguardo alle oggettive difficoltà, in cui si imbatte il lavoratore, di fornire una prova ri- gorosa sulle ore di lavoro effettivamente prestate, ma tale difficoltà non può sovvertire la formale regola di giudizio imposta dall'art. 2697 c.c..
Né questo giudice ha ritenuto necessario espletare una ctu sui dischi cronota- chigrafi, considerato che parte ricorrente non ha contestato l' elaborato redat- to dal ctp di parte resistente , anzi, nelle note di discussione, Controparte_5 il procuratore di parte ricorrente precisava che in esso risultano solo ed esclu- sivamente le ore di guida, mancando, nel computo, le fondamentali ore d'impegno e/o disposizione.
Pertanto, la parte ricorrente non ha contestato le ore effettive di guida indicate dalla società, quanto piuttosto il calcolo, ritenendo, erroneamente che, nello straordinario andassero computate le ore di disponibilità.
Orbene, la mera disponibilità del lavoratore presso il posto di lavoro, quando sia accertata la natura qualitativamente diversa di tale prestazione rispetto a quella lavorativa, non è omologabile al lavoro effettivo e non è computabile ai fini della determinazione delle ore retribuibili come lavoro straordinario (Cass. lav., 21.12.95, n. 13055).
Tanto appare giustificato dal fatto che il "tempo di presenza a disposizione", che è quello in cui il lavoratore ha l'obbligo di essere a disposizione dell'impre- sa, nel luogo in cui si trova l'autoveicolo, non priva il lavoratore della libertà di impiegare tale tempo nell'attesa di riprendere il lavoro effettivo.
Quanto alla domanda riconvenzionale, essa parimenti non può essere accolta stante la mancata prova dei fatti cositutivi del diritto invocato e del conse- guente danno.
Stante la soccombenza reciproca, si ritiene equo compensare in toto le spese di lite.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Rigetta la domanda
B) Rigetta la domanda riconvenzionale
C) Compensa le spese di giudizio tra le parti
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 1/04/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
8