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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13626/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13626/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASI ERIKA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA N.12 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PASI ERIKA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 GRANDI WANESSA, elettivamente domiciliato in VIA I° MAGGIO 86/C 40026 IMOLA presso il difensore avv. GRANDI WANESSA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.10.2023 (nata a [...], [...]) chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione con addebito dal marito (nato a [...], Controparte_1 10.12.1975) con cui si era sposata con rito civile a Sala Bolognese il 27.6.2009, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.9, Parte Uno, dell'anno 2009. Dalla loro unione sono nati: (24.1.2012) e (25.9.2016). Per_1 Per_2 Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente, al ricorso ed alla memoria difensiva, in quanto, nel prosieguo le parti sono giunte ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte, ed è rispetto a queste ultime che il collegio deve oggi pronunciarsi. Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. pagina 1 di 5 All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio. Tentata invano la conciliazione, nel prosieguo le parti raggiungevano un accordo complessivo e la causa era trattenuta in decisione sulle loro p.c. congiunte.
La domanda sul vincolo In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale fra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al giudice delegato, che dal tenore degli atti difensivi, e dalla separazione di fatto che ormai si protrae da tempo. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Le altre domande delle parti Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente decreto camerale. La domanda di addebito della ricorrente La predetta espressa rinuncia (effettuata in sede di precisazione delle conclusioni) alle iniziali rispettive e contrastanti domande, comporta che sulle stesse non vi è pronuncia da parte del Tribunale.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse dei figli minori alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori. Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido della prole minorenne (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse dei figli.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore. Le conclusioni congiunte
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di addebito, dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 disporre che i coniugi vivano separati, come già vivono, con l'obbligo del reciproco rispetto;
disporre l'affidamento congiunto dei figli, e , con Persona_3 Persona_4 collocazione prevalente presso la madre;
in conseguenza di ciò assegnare la casa familiare sita in Calderara di Reno - via Matteotti n. 11, alla madre fino all'effettiva autosufficienza dei figli;
Parte_1 disporre che il padre tenga con sé i figli liberamente previo accordo con la madre (tenendo conto delle esigenze dei figli) e in mancanza di accordo in ogni caso: i fine settimana alternati: dal venerdì (dalle 18.30 circa) alla domenica sera quando li dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21 (dopo cena); con la stessa modalità il padre vedrà e terrà con sé i figli tutti i mercoledì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno, ad iniziare con la madre nel 2024; per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad iniziare con la madre nel 2024 il giorno di Pasqua;
pagina 2 di 5 nel periodo estivo, per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di aprile precedente;
precisato che l'assegno unico resterà a beneficio della signora disporre a carico del padre il Pt_1 pagamento della somma mensile di € 130,00 in favore della madre a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio e così per un totale di € 260,00 - oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; disporre che ciascuna parte -nell'interesse proprio e dei minori- contini a saldare la propria quota parte delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (ciascuno nella misura del 50%) sino a naturale scadenza;
dichiarare integralmente compensate le spese del presente giudizio.”
In virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi:
(nata a [...], [...]) Parte_1 e
(nato a [...], [...]), Controparte_1 unitisi in matrimonio civile a Sala Bolognese il 27.6.2009, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.9, Parte Uno, dell'anno 2009; ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone l'affidamento congiunto dei figli, e ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori - le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dà atto e dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
dà atto e dispone l'assegnazione della casa familiare sita in Calderara di Reno - via Matteotti n. 11, alla madre fino all'effettiva autosufficienza dei figli;
Parte_1 dà atto e dispone che il padre tenga con sé i figli liberamente previo accordo con la madre (tenendo conto delle esigenze dei figli) e in mancanza di accordo in ogni caso: i fine settimana alternati: dal venerdì (dalle 18.30 circa) alla domenica sera quando li dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21 (dopo cena); con la stessa modalità il padre vedrà e terrà con sé i figli tutti i mercoledì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno, ad iniziare con la madre nel 2024; per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad iniziare con la madre nel 2024 il giorno di Pasqua;
nel periodo estivo, per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di aprile precedente;
dà atto e dispone che l'assegno unico resterà a beneficio della signora Pt_1
pagina 3 di 5 dà atto e dispone, con decorrenza dalla pronuncia, che il padre verserà alla madre, la somma mensile di € 130,00 a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio e così per un totale di € 260,00 - oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dà atto che ciascuna parte -nell'interesse proprio e dei minori- contini a saldare la propria quota parte delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (ciascuno nella misura del 50%) sino a naturale scadenza;
dichiarare integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile il 16.7.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13626/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASI ERIKA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA N.12 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PASI ERIKA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 GRANDI WANESSA, elettivamente domiciliato in VIA I° MAGGIO 86/C 40026 IMOLA presso il difensore avv. GRANDI WANESSA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.10.2023 (nata a [...], [...]) chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione con addebito dal marito (nato a [...], Controparte_1 10.12.1975) con cui si era sposata con rito civile a Sala Bolognese il 27.6.2009, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.9, Parte Uno, dell'anno 2009. Dalla loro unione sono nati: (24.1.2012) e (25.9.2016). Per_1 Per_2 Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente, al ricorso ed alla memoria difensiva, in quanto, nel prosieguo le parti sono giunte ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte, ed è rispetto a queste ultime che il collegio deve oggi pronunciarsi. Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. pagina 1 di 5 All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio. Tentata invano la conciliazione, nel prosieguo le parti raggiungevano un accordo complessivo e la causa era trattenuta in decisione sulle loro p.c. congiunte.
La domanda sul vincolo In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale fra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al giudice delegato, che dal tenore degli atti difensivi, e dalla separazione di fatto che ormai si protrae da tempo. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Le altre domande delle parti Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente decreto camerale. La domanda di addebito della ricorrente La predetta espressa rinuncia (effettuata in sede di precisazione delle conclusioni) alle iniziali rispettive e contrastanti domande, comporta che sulle stesse non vi è pronuncia da parte del Tribunale.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse dei figli minori alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori. Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido della prole minorenne (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse dei figli.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore. Le conclusioni congiunte
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di addebito, dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 disporre che i coniugi vivano separati, come già vivono, con l'obbligo del reciproco rispetto;
disporre l'affidamento congiunto dei figli, e , con Persona_3 Persona_4 collocazione prevalente presso la madre;
in conseguenza di ciò assegnare la casa familiare sita in Calderara di Reno - via Matteotti n. 11, alla madre fino all'effettiva autosufficienza dei figli;
Parte_1 disporre che il padre tenga con sé i figli liberamente previo accordo con la madre (tenendo conto delle esigenze dei figli) e in mancanza di accordo in ogni caso: i fine settimana alternati: dal venerdì (dalle 18.30 circa) alla domenica sera quando li dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21 (dopo cena); con la stessa modalità il padre vedrà e terrà con sé i figli tutti i mercoledì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno, ad iniziare con la madre nel 2024; per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad iniziare con la madre nel 2024 il giorno di Pasqua;
pagina 2 di 5 nel periodo estivo, per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di aprile precedente;
precisato che l'assegno unico resterà a beneficio della signora disporre a carico del padre il Pt_1 pagamento della somma mensile di € 130,00 in favore della madre a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio e così per un totale di € 260,00 - oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; disporre che ciascuna parte -nell'interesse proprio e dei minori- contini a saldare la propria quota parte delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (ciascuno nella misura del 50%) sino a naturale scadenza;
dichiarare integralmente compensate le spese del presente giudizio.”
In virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi:
(nata a [...], [...]) Parte_1 e
(nato a [...], [...]), Controparte_1 unitisi in matrimonio civile a Sala Bolognese il 27.6.2009, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.9, Parte Uno, dell'anno 2009; ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone l'affidamento congiunto dei figli, e ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori - le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dà atto e dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
dà atto e dispone l'assegnazione della casa familiare sita in Calderara di Reno - via Matteotti n. 11, alla madre fino all'effettiva autosufficienza dei figli;
Parte_1 dà atto e dispone che il padre tenga con sé i figli liberamente previo accordo con la madre (tenendo conto delle esigenze dei figli) e in mancanza di accordo in ogni caso: i fine settimana alternati: dal venerdì (dalle 18.30 circa) alla domenica sera quando li dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21 (dopo cena); con la stessa modalità il padre vedrà e terrà con sé i figli tutti i mercoledì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno, ad iniziare con la madre nel 2024; per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad iniziare con la madre nel 2024 il giorno di Pasqua;
nel periodo estivo, per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di aprile precedente;
dà atto e dispone che l'assegno unico resterà a beneficio della signora Pt_1
pagina 3 di 5 dà atto e dispone, con decorrenza dalla pronuncia, che il padre verserà alla madre, la somma mensile di € 130,00 a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio e così per un totale di € 260,00 - oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dà atto che ciascuna parte -nell'interesse proprio e dei minori- contini a saldare la propria quota parte delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (ciascuno nella misura del 50%) sino a naturale scadenza;
dichiarare integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile il 16.7.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 4 di 5
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