Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1341/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo inerente a un contratto di affiliazione commerciale e vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi in giudizio C.F._2
dall'avvocato Paolo Mascaro
Parte appellante e
(P.I.. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa in giudizio dall'avvocato Luca Tolone
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “[…] a) in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento delle domande proposte in primo grado e
1
l'inesistenza della stessa stante in particolare l'assenza di causa per mancanza del contratto di franchising, l'inesistenza di inadempimento di e di converso l'esistenza di inadempimento della Parte_2
la violazione degli obblighi contrattuali nei confronti di Controparte_1
l'esosità ed illegittimità della quota di ingresso;
b) Parte_1
dichiarare conseguentemente che nessuna somma è dovuta dagli odierni appellanti;
c) condannare altresì la società appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
Per la parte appellata: “[…] il in Controparte_2
persona del suo nominato Curatore, ut supra, chiede che l'adita Corte
d'Appello disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, rigetti il proposto l'appello confermando nella sua integralità la sentenza n. 305/2018 pronunciata il 7.3.2018 dal Tribunale di Crotone a definizione del giudizio iscritto al n. 1974/2013 del R.G con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_2 Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 393/2013 con cui il
Tribunale di Crotone aveva ingiunto agli odierno opponenti di pagare ad l'importo di euro 86.000,00 a titolo di omesso pagamento Controparte_1
della quota di ingresso oggetto del contratto di franchising stipulato tra le parti in giudizio. Hanno dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria
2 azionata nel procedimento monitorio in ragione della diversa qualificazione del contratto in questione quale contratto di agenzia, con conseguente insussistenza di un obbligo di pagamento della quota di ingresso. A supporto di ciò hanno rilevato la violazione delle disposizioni previste dalla legge n. 129/04 nella regolamentazione del rapporto. Hanno inoltre, in via riconvenzionale, avanzato ulteriori pretese creditorie avverso l'odierna opposta in ragione degli asseriti inadempimenti in cui la stessa sarebbe incorsa nell'esecuzione del contratto e nel rispetto delle pattuizioni concordate. Si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto. Ha rilevato, in particolare, la qualificabilità del contratto in oggetto quale contratto di franchising alla luce del tenore letterale delle clausole in esso contenute e del fatto che in, in procedimenti connessi, il Tribunale si era già pronunciata in merito alla natura del contratto de quo, con conseguente e preliminare declaratoria di inammissibilità della presente opposizione per violazione del principio del ne bis in idem. La causa è stata interrotta a seguito della declaratoria di fallimento dell'odierna opposta ed è stata riassunta avverso la Curatela.
Infine la causa è stata trattenuta in decisione in data odierna a seguito di discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.”.
Con la sentenza n. 305/2018, resa ex art. 281-sexies c.p.c. il
7.3.2018, il Tribunale di Crotone aveva: a) rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 393/2013, dichiarandone l'esecutorietà, poiché il diritto della società opposta al pagamento della quota di ingresso era stato dimostrato e, d'altra parte, l'opponente obbligato non aveva provato alcun fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria;
b) dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti, vista la sopraggiunta dichiarazione di fallimento della società opposta e la conseguente necessità di
3 proposizione e trattazione della domanda nell'ambito della procedura concorsuale;
c) condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
La predetta sentenza è stata impugnata dalla parte appellante in epigrafe, deducendo che: 1) al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, il contratto stipulato tra le parti con decorrenza dal 1°.
1.2013 sarebbe qualificabile come contratto di agenzia, poiché esso difetterebbe dei requisiti previsti dalla legge n. 129/2004 per i contratti di affiliazione commerciale, con la conseguenza che la richiesta di pagamento della quota di ingresso sarebbe illegittima, fermo restando che, pur volendolo considerare un contratto di affiliazione commerciale, esso dissimulerebbe il contratto di agenzia a tempo indeterminato con decorrenza dal
1°.1.2012 ; 2) non sarebbe stato inadempiente al Parte_2
momento della comunicazione del 26.3.2013 di risoluzione del contratto, in quanto egli avrebbe ricevuto da somme inferiori Controparte_1
rispetto alle provvigioni maturate, le rate di gennaio e febbraio sarebbero state versate e quella di marzo non sarebbe ancora scaduta “[…] e comunque il contratto prevedeva l'escussione dell'ulteriore assegno a tal fine consegnato” (cfr. p. 12), mentre, al contrario, sarebbe Controparte_1
stata inadempiente, giacché, oltre a non avere adempiuto gli obblighi previsti dalla legge, avrebbe consegnato i divani in ritardo, non avrebbe inviato il materiale necessario per l'esercizio dell'attività e avrebbe violato il diritto di esclusiva previsto dall'art. 9 del contratto;
3) non avrebbe adempiuto l'obbligo contrattuale di Controparte_1
preavviso stabilito per procedere all'incasso dei due assegni di €
10.000,00 ciascuno consegnati da a garanzia del Parte_1
pagamento da parte di della maggiore somma indicata Parte_2
a titolo di fr di ingresso, sicché egli, oltreché per le ragioni per cui non dovrebbe versare alcunché alla società, non sarebbe Parte_2
tenuto a pagare alcuna somma in favore di Controparte_1
4 La Curatela del fallimento si è costituita in Controparte_1
giudizio, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza del 28.5.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 29.5.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Gli appellanti sostengono che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, il contratto oggetto del contendere non sarebbe qualificabile come contratto di affiliazione commerciale, di talché non sarebbe tenuto a corrispondere la quota di ingresso Parte_2
pretesa in via monitoria da con l'argomento che il Controparte_1
contratto sarebbe sprovvisto di alcuni degli elementi richiesti dall'art. 3, quarto comma, della legge n. 129/2004 e che la suddetta società non avrebbe adempiuto gli obblighi su di essa gravanti a mente dell'art. 4 della legge citata.
Ebbene, anzitutto il tenore letterale del contratto depone univocamente per la qualificazione del negozio in termini di contratto di affiliazione commerciale.
Basti considerare che il contratto viene denominato di “affiliazione commerciale in esclusiva franchising” e che le parti stipulanti CP_1
e vengono denominate rispettivamente franchisor
[...] Parte_2
e franchisee.
Le clausole contrassegnate dai numeri 2), 3) 4), 5), 6), 7) e 8) del contratto in parola, dipoi, consentono di ritenere pacificamente che esso
5 costituisca un contratto di affiliazione commerciale alla stregua della definizione fornita dall'art. 1, primo comma, della legge n. 129/2004, secondo cui esso è “il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
Condivisibile, quindi, la qualificazione del contratto de quo operata dal giudice di prime cure.
Deve, ancora, rilevarsi che non incide sull'esistenza e sulla validità del contratto la mancata indicazione addotta dagli opponenti di alcuni degli elementi prescritti dall'art. 3, quarto comma, della legge n.
129/2004.
Invero il legislatore non ha disposto che essi siano tutti esplicitamente indicati nel contratto a pena di nullità, ma ne ha soltanto previsto l'indicazione espressa per l'eventualità che essi siano contemplati nel contratto (ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. n.
11256/2018).
Se la previsione di ciascuno degli elementi menzionati nell'art. 3, quarto comma, della legge n. 129/2004 fosse stata tale da incidere sulla validità del contratto, del resto, il legislatore ne avrebbe imposto la previsione a pena di nullità così come ha fatto per il requisito della forma scritta (v. art. 3, primo comma, l. n. 129/2004).
L'inadempimento degli obblighi posti dall'art. 4 della legge n.
129/2004, infine, non assume alcuna rilevanza ai fini della validità del
6 contratto e della sussistenza dell'obbligo di pagamento della quota da parte dell'affiliato, inerendo semmai allo svolgimento del rapporto obbligatorio.
Alla luce delle superiori considerazioni, si conferma la decisione del tribunale di ritenere causalmente giustificata la pretesa creditoria azionata corrispondente alla quota di ingresso contemplata dall'art. 18 del contratto de quo, al netto della somma di € 10.000,00 già versata.
Il secondo motivo d'appello è infondato.
Com'è stato osservato dal tribunale, gli addotti errori di calcolo delle somme trattenute a titolo di provvigione dalla società non rilevano quali fatti modificativi della pretesa creditoria azionata.
Il diritto di ingresso, per vero, corrisponde a “una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale” (cfr. art. 1, terzo comma, lettera b), l. n. 129/2004).
Data la natura della quota di ingresso, per la medesima ragione non incidono sulla pretesa creditoria azionata gli ulteriori inadempimenti allegati dagli opponenti odierni appellanti.
Il terzo motivo di appello, infine, è infondato.
Al contrario di quanto preteso dagli appellanti, anche Parte_1
è tenuto al pagamento del diritto di ingresso in quanto avallante.
[...]
Infatti, oltre ad avere consegnato all'affiliante due assegni bancari di € 10.000,00 ciascuno intestati a a garanzia del debito Controparte_1
di € 96.000,00, corrispondenti ciascuno all'importo di due mensilità, egli ha prestato in ogni caso avallo per l'intero importo (v. l'art. 20 del contratto).
In definitiva, non avendo gli opponenti odierni appellati allegato né provato di avere soddisfatto la pretesa creditoria azionata o, comunque,
7 fatti modificativi o impeditivi dell'adempimento, si conferma la sentenza di primo grado.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
€ 7.160,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 novembre
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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