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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 15/07/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10620/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, in proprio nella qualità di rappresentante legale della Parte_1
CO
. rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_2
Giovanni Parisi;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale COroparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Livia Gaezza;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.11.2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso le Ordinanze-ingiunzioni di pagamento nn. OI - 000780236; OI000780237; OI CO
– 000775959 e OI – 000775938, le prime due indirizzate a . e le ultime Parte_2
1 due ad (quali obbligati in solido), emesse dalla sede provinciale di Parte_1
Catania e notificate il 5.10.2022, relative ad “omesso versamento” delle ritenute previdenziali e assistenziali per gli anni di imposta 2012 e 2013, con le quali si comminano, rispettivamente, le sanzioni amministrative per € 21.506,6 per l'anno 2012
e di € 22.006,6 per l'anno 2013.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che il Sig. Parte_1 ha ricevuto gli atti oggi impugnati, avendo da questi contezza per la prima volta delle presunte avvenute omissioni di versamenti previdenziali ed assistenziali;
che alcune poste sono prescritte giacchè per tutte e quattro le ordinanze impugnate l'Amministrazione procedente ritiene di aver formato l'atto di accertamento in data
8.01.2018; l'inesistenza e/o nullità delle sopradescritte impugnate ordinanze- ingiunzioni di pagamento, giacchè le stesse non sono state precedute dalla notifica degli atti di accertamento in esse stesse citati;
che l'Ente pubblico resistente ha, pertanto, violato la chiara disposizione normativa di cui all'art. 14 della legge n. 689/1991, la quale stabilisce che la violazione – quando non sia possibile la contestazione immediata
- deve essere contestata in un dato e perentorio termine al trasgressore, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività previste dal successivo art. 18 della stessa legge n.
689/91; che in secondo luogo, e senza recedere dalla precedente eccezione di inesistenza e/o nullità degli atti impugnati per i motivi appena esposti, è stato comunque violato, dall'Istituto previdenziale, il termine di 90 giorni tra accertamento e contestazione previsto dall'art. 14, comma 2 della legge 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse accogliere la presente opposizione in ogni sua parte e motivo e, per l'effetto, annullare le impugnate
Ordinanze-ingiunzioni di pagamento nn. OI - 000780236; OI-000780237; OI –
000775959 e OI – 000775938 e – ove occorra - gli atti ad essa presupposti.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto..
CP_ Nelle more del giudizio l' depositava i provvedimenti di rideterminazione degli importi delle Ordinanze Ingiunzioni impugnate ai sensi della novella intervenuta nella materia. Parte ricorrente profittava della rideterminazione pagando gli importi
2 rideterminati e chiedendo la pronuncia di estinzione del giudizio con compensazione CP_ delle spese di lite. Tuttavia, l' contestava che i pagamenti fossero stati tempestivi.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 15.07.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che è necessario preliminarmente verificare l'ammissibilità dell'opposizione sotto il profilo della tempestività rispetto alla data di notifica delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
CP_ Orbene, dalla documentazione versata in atti dall' in data 10.10.2024 si evince che il notificatore ha barrato sulle relate sia la casella relativa alla temporanea assenza dei destinatari che quella della loro irreperibilità. Ebbene, in ragione di un principio di tutela dei destinatari occorre tenere conto del dato della irreperibilità, per cui le notifiche devono ritenersi effettuate in modo irrituale e, quindi, deve tenersi conto della documentazione depositata da parte opponente da cui si evince la consegna degli atti in data 5.10.2025 e, pertanto, la tempestività dell'opposizione.
Osserva, ancora il decidente che la causa non può essere definita con pronuncia di CP_ estinzione e compensazione delle spese di lite in quanto l' ha contestato che il pagamento delle somme a seguito della rideterminazione delle sanzioni sia intervenuto tempestivamente e detta contestazione deve ritenersi fondata.
Ritiene, poi, il decidente che si possa procedere all'esame delle ulteriori questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi
Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente Cass. N. 11458/18).
3 Osserva, quindi, il decidente che il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzioni opposte per intervenuta decadenza in ragione di intempestiva notifica del prodromico atto di accertamento.
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n.
638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1…. … …., per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_2 numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
4 Ciò posto, deve dunque ritenersi nella specie che l' sia incorso, con riferimento CP_2 alle Ordinanze Ingiunzioni impugnate afferenti gli anni 2012 e 2013 nella eccepita decadenza ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981 considerato che solo in data
4.07.2017 veniva notificato l'avviso di accertamento.
Infatti, l'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione
5 civile sez. un., 31/10/2019, n.28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato alla successiva data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.2.2016), venendo in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall' , non implicanti CP_2 particolari aggravi istruttori;
né invero sul punto l' ha introdotto argomenti tesi a CP_2 fornire elementi di segno contrario, nemmeno essendo emersi altresì elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi afferenti, per quanto qui ancora rileva, gli anni 2012 e 2013, deve rilevarsi la tardività delle contestazioni delle violazioni notificate tra l'8.'1.2018 ed il 10.01.2018, con evidente inosservanza del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere dall'entrata in vigore del citato d. lgs. 8/2016 in data 6.2.2016.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30,
60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Si osserva, ancora, che, la disciplina dettata dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 15.1.2016, decreto che ha depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro, così dispone.
L'art. 8, invero, così dispone:
“Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
6 2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 c.p.. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
L'art. 9 dispone: “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.”
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
7 4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Sostiene, poi, l' che nella specie ai sensi del D.Lgs. 15.1.2016, il termine di 90 CP_2 giorni previsto dalla normativa speciale non sarebbe perentorio, per cui nessuna prescrizione/decadenza sarebbe maturata nella specie.
Ritiene il giudicante, tuttavia, che tale pur suggestiva tesi non possa trovare accoglimento.
Come anche si comprende dalle sentenze citate, gli articoli 8 e 9 disciplinano la fattispecie della trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria all' : è del tutto CP_2 ragionevole, in tali casi, che, come sostenuto dalla giurisprudenza richiamata dall'opposto, l'inerzia ed il ritardo da parte degli Uffici Giudiziari nella trasmissione degli atti non possa ricadere sull' . CP_2
Nel caso di specie, invece, non vi è alcuna prova che ci sia stata alcuna trasmissione degli atti alla Procura da parte del convenuto, con successiva restituzione a seguito della depenalizzazione della fattispecie.
Gli atti di accertamento, infatti, pur se relativi ad illeciti commessi prima della depenalizzazione, sono stati formati nel il 30.11.2017, vale a dire oltre un anno dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, quando il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 era abbondantemente spirato.
E' dunque evidente che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l. 689/1981 non sia stato rispettato, deve, pertanto, procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni per cui è causa.
8 Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'intervenuta rideterminazione degli importi delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
a) annulla le ordinanze ingiunzioni nn. OI - 000780236; OI-000780237; OI –
000775959 e OI – 000775938 e per l'effetto;
b) dichiara che nulla è dovuto all' in relazione alle medesime e per i fatti di cui CP_2 agli atti di accertamento presupposti;
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che CP_2 liquida in euro complessivi € 2.740,00, di cui € 2.697,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Catania, 16 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 15/07/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10620/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, in proprio nella qualità di rappresentante legale della Parte_1
CO
. rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_2
Giovanni Parisi;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale COroparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Livia Gaezza;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.11.2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso le Ordinanze-ingiunzioni di pagamento nn. OI - 000780236; OI000780237; OI CO
– 000775959 e OI – 000775938, le prime due indirizzate a . e le ultime Parte_2
1 due ad (quali obbligati in solido), emesse dalla sede provinciale di Parte_1
Catania e notificate il 5.10.2022, relative ad “omesso versamento” delle ritenute previdenziali e assistenziali per gli anni di imposta 2012 e 2013, con le quali si comminano, rispettivamente, le sanzioni amministrative per € 21.506,6 per l'anno 2012
e di € 22.006,6 per l'anno 2013.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che il Sig. Parte_1 ha ricevuto gli atti oggi impugnati, avendo da questi contezza per la prima volta delle presunte avvenute omissioni di versamenti previdenziali ed assistenziali;
che alcune poste sono prescritte giacchè per tutte e quattro le ordinanze impugnate l'Amministrazione procedente ritiene di aver formato l'atto di accertamento in data
8.01.2018; l'inesistenza e/o nullità delle sopradescritte impugnate ordinanze- ingiunzioni di pagamento, giacchè le stesse non sono state precedute dalla notifica degli atti di accertamento in esse stesse citati;
che l'Ente pubblico resistente ha, pertanto, violato la chiara disposizione normativa di cui all'art. 14 della legge n. 689/1991, la quale stabilisce che la violazione – quando non sia possibile la contestazione immediata
- deve essere contestata in un dato e perentorio termine al trasgressore, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività previste dal successivo art. 18 della stessa legge n.
689/91; che in secondo luogo, e senza recedere dalla precedente eccezione di inesistenza e/o nullità degli atti impugnati per i motivi appena esposti, è stato comunque violato, dall'Istituto previdenziale, il termine di 90 giorni tra accertamento e contestazione previsto dall'art. 14, comma 2 della legge 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse accogliere la presente opposizione in ogni sua parte e motivo e, per l'effetto, annullare le impugnate
Ordinanze-ingiunzioni di pagamento nn. OI - 000780236; OI-000780237; OI –
000775959 e OI – 000775938 e – ove occorra - gli atti ad essa presupposti.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto..
CP_ Nelle more del giudizio l' depositava i provvedimenti di rideterminazione degli importi delle Ordinanze Ingiunzioni impugnate ai sensi della novella intervenuta nella materia. Parte ricorrente profittava della rideterminazione pagando gli importi
2 rideterminati e chiedendo la pronuncia di estinzione del giudizio con compensazione CP_ delle spese di lite. Tuttavia, l' contestava che i pagamenti fossero stati tempestivi.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 15.07.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che è necessario preliminarmente verificare l'ammissibilità dell'opposizione sotto il profilo della tempestività rispetto alla data di notifica delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
CP_ Orbene, dalla documentazione versata in atti dall' in data 10.10.2024 si evince che il notificatore ha barrato sulle relate sia la casella relativa alla temporanea assenza dei destinatari che quella della loro irreperibilità. Ebbene, in ragione di un principio di tutela dei destinatari occorre tenere conto del dato della irreperibilità, per cui le notifiche devono ritenersi effettuate in modo irrituale e, quindi, deve tenersi conto della documentazione depositata da parte opponente da cui si evince la consegna degli atti in data 5.10.2025 e, pertanto, la tempestività dell'opposizione.
Osserva, ancora il decidente che la causa non può essere definita con pronuncia di CP_ estinzione e compensazione delle spese di lite in quanto l' ha contestato che il pagamento delle somme a seguito della rideterminazione delle sanzioni sia intervenuto tempestivamente e detta contestazione deve ritenersi fondata.
Ritiene, poi, il decidente che si possa procedere all'esame delle ulteriori questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi
Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente Cass. N. 11458/18).
3 Osserva, quindi, il decidente che il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzioni opposte per intervenuta decadenza in ragione di intempestiva notifica del prodromico atto di accertamento.
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n.
638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1…. … …., per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_2 numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
4 Ciò posto, deve dunque ritenersi nella specie che l' sia incorso, con riferimento CP_2 alle Ordinanze Ingiunzioni impugnate afferenti gli anni 2012 e 2013 nella eccepita decadenza ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981 considerato che solo in data
4.07.2017 veniva notificato l'avviso di accertamento.
Infatti, l'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione
5 civile sez. un., 31/10/2019, n.28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato alla successiva data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.2.2016), venendo in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall' , non implicanti CP_2 particolari aggravi istruttori;
né invero sul punto l' ha introdotto argomenti tesi a CP_2 fornire elementi di segno contrario, nemmeno essendo emersi altresì elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi afferenti, per quanto qui ancora rileva, gli anni 2012 e 2013, deve rilevarsi la tardività delle contestazioni delle violazioni notificate tra l'8.'1.2018 ed il 10.01.2018, con evidente inosservanza del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere dall'entrata in vigore del citato d. lgs. 8/2016 in data 6.2.2016.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30,
60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Si osserva, ancora, che, la disciplina dettata dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 15.1.2016, decreto che ha depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro, così dispone.
L'art. 8, invero, così dispone:
“Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
6 2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 c.p.. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
L'art. 9 dispone: “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.”
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
7 4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Sostiene, poi, l' che nella specie ai sensi del D.Lgs. 15.1.2016, il termine di 90 CP_2 giorni previsto dalla normativa speciale non sarebbe perentorio, per cui nessuna prescrizione/decadenza sarebbe maturata nella specie.
Ritiene il giudicante, tuttavia, che tale pur suggestiva tesi non possa trovare accoglimento.
Come anche si comprende dalle sentenze citate, gli articoli 8 e 9 disciplinano la fattispecie della trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria all' : è del tutto CP_2 ragionevole, in tali casi, che, come sostenuto dalla giurisprudenza richiamata dall'opposto, l'inerzia ed il ritardo da parte degli Uffici Giudiziari nella trasmissione degli atti non possa ricadere sull' . CP_2
Nel caso di specie, invece, non vi è alcuna prova che ci sia stata alcuna trasmissione degli atti alla Procura da parte del convenuto, con successiva restituzione a seguito della depenalizzazione della fattispecie.
Gli atti di accertamento, infatti, pur se relativi ad illeciti commessi prima della depenalizzazione, sono stati formati nel il 30.11.2017, vale a dire oltre un anno dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, quando il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 era abbondantemente spirato.
E' dunque evidente che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l. 689/1981 non sia stato rispettato, deve, pertanto, procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni per cui è causa.
8 Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'intervenuta rideterminazione degli importi delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
a) annulla le ordinanze ingiunzioni nn. OI - 000780236; OI-000780237; OI –
000775959 e OI – 000775938 e per l'effetto;
b) dichiara che nulla è dovuto all' in relazione alle medesime e per i fatti di cui CP_2 agli atti di accertamento presupposti;
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che CP_2 liquida in euro complessivi € 2.740,00, di cui € 2.697,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Catania, 16 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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