Parere definitivo 24 novembre 2012
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 24/11/2012, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 04984/2012 e data 24/11/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 novembre 2012
NUMERO AFFARE 10329/2012
NUMERO AFFARE 10342/2012
NUMERO AFFARE 10374/2012
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca dipartimento per l'istruzione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori:
201210329 BE GI
201210342 LD IA
201210374 D’AU GI
IA per l’annullamento, previa sospensiva, delle disposizioni dell’articolo 1, comma 11 del d.m. 8 aprile 2009, n. 42 e della conseguente nota ministeriale del 9 aprile 2009, nella parte in cui si dispone il collocamento in coda e non a pettine dei docenti che abbiano chiesto l’inserimento in graduatoria in altre tre province in cui intendono trasferirsi.
LA SEZIONE
Viste le relazioni generali in data 28 settembre e 23 novembre 2011 aventi ad oggetto “ ricorso straordinario avverso il D.M. n. 42/2009 con cui il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, direzione generale per il personale scolastico, riferisce sul contenzioso in atto e chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso sopraindicato;
richiamato in fatto quanto espone la riferente amministrazione;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Paolo La Rosa;
Premesso e considerato:
I Signori BE GI, LD IA, D’AU GI hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, delle disposizioni dell’articolo 1, comma 11 del d.m. 8 aprile 2009, n. 42 e della conseguente nota ministeriale del 9 aprile 2009, nella parte in cui si dispone il collocamento in coda e non a pettine dei docenti che abbiano chiesto l’inserimento in graduatoria in altre tre province in cui intendono trasferirsi, secondo un criterio meritocratico.
I ricorsi sono stati proposti con atto nullo ed è quindi giuridicamente inesistente, essendo stata accertata la mancata sottoscrizione che costituisce requisito indispensabile per la riconducibilità del gravame ad una manifestazione di volontà da parte del soggetto attivamente legittimato a proporlo. Il gravame va quindi dichiarato inammissibile.
In tal senso, si è del resto già espressa questa Sezione con parere n. 4101 del 13 luglio 2011 da cui non vi è motivo per discostarsi.
P.Q.M.
esprime il parere che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo La Rosa | Pietro Falcone |
IL SEGRETARIO
Tiziana Tomassini