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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO NI, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3756/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16406/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 11 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0222396 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7631/2025 depositato il 12/12/2025
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di “ srl” ; Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione di Agenzia delle EN (AdE) Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi comprese le memorie illustrative depositate il 28 novembre 2025 dall'appellante; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento catastale a seguito di OC (per fusione e diversa distribuzione), con il quale, per u.i.u. in Ottaviano alla via Genio Militare 40, in Catasto al fl.1 p.lla1261 sub 4, si elevava la rendita proposta da euro 43.654,00 a euro 79.500,00, senza modificare la categoria D/1;
-che avverso la detta sentenza ha proposto appello la parte contribuente che, denunciando la nullità della sentenza per apparente motivazione nonché per omesso esame di tutti i motivi, riproponeva sostanzialmente in espresso le doglianze di primo grado;
-che l'AdE si è costituita per resistere;
-che l'appellante ha depositato memorie illustrative, con le quali ha illustrato alcuni motivi e ha insistito nella disposizione di una Consulenza Tecnica, richiesta già avanzata in primo grado e con l'appello; ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada rigettato;
-che atteso che l'appello ha rimesso la intera controversia di primo grado, richiedendo così una sostanziale revisio prioris istantiae, ritiene la Corte di affrontare le questioni secondo la introduzione di primo grado, onde evitare una qualsiasi dimenticanza;
-che con un primo motivo, riproposto in appello, la società ha lamentato CARENZA DI SOTTOSCRIZIONE – INESISTENZA GIURIDICA DELL'ATTO IMPUGNATO, perché in sintesi << sebbene rechi l'indicazione “firmato digitalmente”, risulta privo sia della sottoscrizione del Direttore dr. Nominativo_1 che di quella del presunto delegato Nominativo_2, a nulla rilevando la dizione “firma sostituita da indicazione a mezzo stampa” in assenza di sottoscrizione di tale attestazione. In aggiunta, si osserva che anche la relazione di stima allegata è priva di firma e pertanto non ha alcun valore! >> ;
-che il motivo è macroscopicamente infondato sotto entrambi i profili: quanto al primo, perché l'avviso è stato formato digitalmente ab origine, la notifica è avvenuta a mezzo pec alla quale è stata allegata la copia informativa del documento informatico, opportunamente protocollato, il cui originale firmato digitalmente rimane appunto custodito negli archivi digitali;
quanto al secondo, perchè la stima allegata forma parte integrante del documento informatico, a cui si estende interamente la sottoscrizione digitale del soggetto emittente l'avviso che la fa propria, e perchè non è necessaria la sottoscrizione del dipendente che la ha redatta, trattandosi di mero atto istruttorio, che appunto viene allegato per formare parte integrante e sostanziale dell'avviso e della sua motivazione;
-che con un secondo motivo, riproposto in appello, la società ha lamentato ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DEL DPR 600/73, per tre profili:
1. mancherebbe la delega del capo dell'Ufficio;
2. l'atto impugnato “ non precisa se il soggetto delegato alla sottoscrizione dello stesso, nella specie il sig. Nominativo_2, appartenga o meno alla carriera direttiva ” ;
3. mancanza, nella specie, “ dei requisiti di validità della delega richiesti dal citato comma 1-bis dell'art. 17 D.Lgs. 165/2001
” ;
-che il motivo è infondato sotto tutti e tre i profili: premesso che la disposizione invocata si riferisce agli accertatemi delle imposte sui redditi e non è estensibile ad altri atti ed in particolare a quelli catastali, comunque:
1. agli atti di primo grado l'AdE ha depositato fin dalla costituzione la delega del direttore dell'Ufficio al sottoscrittore;
2. l'atto di delega non deve precisare se il sottoscrittore appartenga o meno alla carriera direttiva, comunque dalla Nominativo_3delega risulta che al sottoscrittore è stata data la delega in quanto Capo
, che presuppone -e dunque lascia presumere- la qualifica ex direttiva (oggi area funzionari);
3. la delega -che è atto organizzativo- è puntuale e precisa quanto alle ragioni, con ampia motivazione sulle ragioni organizzative;
-che con un terzo motivo, riproposto in appello, la società ha lamentato VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO –ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO, per non essere stato svolto il contraddittorio endoprocedimentale;
-che il motivo è infondato, atteso che, nel caso, non solo non era necessario alcun contraddittorio trattandosi di determinazione di valore catastale, neppure latamente riferibile a tributi eurounionali, ma l'avviso non ha affatto introdotto nuovi elementi di fatto, basandosi esattamente su quanto dichiarato in DOCFA dalla contribuente, sicchè operando sulla valutazione non era necessario in assoluto il contraddittorio;
-che con un quarto motivo, riproposto in appello, la società ha lamentato CARENZA DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA, perchè “l'atto impugnato è completamente privo di motivazioni” e comunque difetterebbe di una motivazione rafforzata in quanto “ qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n.75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n.701, (cosiddetta procedura Do.C.Fa.) la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. N.23237/2014): tutto quanto sopra rappresentato e contemplato dalle pronunce giurisprudenziali non solo non è stato osservato dall'Ufficio accertante ma è stato anche violato. ” ; -che il motivo è infoderato riguardo ad entrambi i profili, perchè l'atto impugnato contiene una dettagliata relazione di stima, che puntualmente indica le grandezze considerate e le variazioni applicate ed anche la fonte probatoria (così si legge nella detta relazione di stima: Si rettificano i costi unitari del quadro H per esprimerli in termini netti come da prontuario in uso all'Ufficio e trasmesso agli Ordini e Collegi professionali con nota del 2/03/2021 prot. n. 9863.), soddisfacendo così l'onere di motivazione anche rafforzato, prendendo appunto come base la DOCFA presentata e gli elementi di fatto in essa rappresentati, senza modificarne alcuno;
-che con un quinto motivo, riproposto in appello, la societa' nha lamentato ILLEGITTIMITAA' DELLA RETTIFICA, per i seguenti profili:
• Carenza di motivazione. Motivazione apparente: in quanto l' Ufficio giunge a determinare un valore finale dell' unita' immobiliare al 1988/89 di ben 3.975.372,00 euro senza la minima motivazione;
limitandosi solo ad un' elencazione di voci con i relativi valori che concorrono si' alla stima, ma non illustra e/o richiama le fonti a sostegno del valore unitario imputato.
• Assenza di sopralluogo;
• Assenza di comparazione con immobili similari;
• Sulla correttezza dei dati e dei valori indicati nel DOCFA del 16.03.2022: l' incongruenza con la precedente rendita accertata e divenuta definitiva a seguito di sentenza della CTP di Napoli: in quanto, sommando i valori originari, definiti in sede giudiziale, delle tre unita' immobiliari fuse, si giunge ad aumentare la rendita da euro 47.300,00 ad euro 79.500,00, quasi pari al doppio, dimostrandosi cosi' in se' la irrazionalita' e la manifesta incongruenza dovendosi considerare che “ Sarebbe stato naturale/scontato che la nuova rendita fosse stata almeno pari alla sommatoria delle rendite pregresse se non inferiore atteso che in caso di fusione il valore e' di consueto inferiore. ” nonche' in quanto non si sarebbe tenuto conto del deprezzamento dovuto alla vetusta' tenuto conto dell'epoca di realizzazione dell' immobile;
-che anche questo quinto motivo è complessivamente infondato riguardo ad ogni profilo:
• la fonte e' puntualmente indicata ed illustrata ed e' il prontuario in uso, come innanzi segnalato;
• il sopralluogo non e' necessario ne' indefettibile, posto che la stima e' stata operata sugli stessi elementi dichiarati in DOCFA;
• l'assenza di comparazione su beni similari, indicata in motivazione, riguarda il valore del suolo, essendo l'immobile di categoria D/1 soggetto a stima diretta, ed e' puntualmente motivata con riferimento ai valori in funzione dell'ubicazione e della tipologia in esame;
-che il quarto profilo (Sulla correttezza dei dati e dei valori indicati nel DOCFA del 16.03.2022: l'incongruenza con la precedente rendita accertata divenuta definitiva a seguito di sentenza della CTP di Napoli), con il quale si investe sostanzialmente la stima operata, merita una qualche osservazione più puntuale;
-che in particolare il Collegio osserva che sostanzialmente non vi è distonia tra gli elementi di OC e la valutazione di accertamento, atteso che i valori indicati in DOCFA sono stati sostanzialmente recepiti dall'AdE in accertamento e nella stessa DOCFA non vi è alcun deprezzamento;
-che invero, sommando i valori attribuiti alle stesse voci di DOCFA, come rettificati in accertamento sulla base del prontuario in uso (a volte in aumento e a volte in diminuzione), si giunge ad un valore complessivo di euro 2.190.737,00 di accertamento a fronte del dichiarato in euro 2.182.700,00;
-che ciò che distingue e determina la differenza sostanziale è rappresentato dalle circostanze che in DOCFA non risultano valorizzati il valore del suolo e le voci spese (tecniche), oneri e profitto, che invece vanno valorizzate;
-che anzi in accertamento è stato anche prevista la riduzione del 20% rispetto al valore finale, che appare congrua;
-che dunque non sussite alcuna irrazionalità né incongruenza manifesta: il minore valore di DOCFA è perchè non risultano valorizzati elementi che avrebbero dovuto essere valorizzati;
Nominativo_4-che del resto, anche la consulenza di parte redatta dall'ing. (all. Sub 8 produzione ricorrente primo grado), cui rinvia la parte appellante, non mette in contestazione i valori di accertamento, non contesta il valore del suolo e delle spese oneri e profitto, né prende posizione su questi, ma si limita a prospettare indimostratamente una riduzione per deprezzamento (non chiesta in docfa) nella misura del 60% sulle sole voci di costo (l'AdE sul complessivo, compreso suolo e spese oneri e profitto, ha operato una riduzione del 20%) nel valore così come determinato dall'AdE (che è sostanzialmente conforme a quello dichiarato, come innanzi dimostrato), a dimostrazione che la valutazione dell'AdE sugli elementi concreti non è incongrua né infondata, il che rende superflua la chiesta CTU;
-che la considerazione del suolo e delle spese, oneri e profitti (il cui valore è stato determinato conformemente alle istruzioni allegate alla acicolare 6/2012 e al prontuario in uso) sommata alla sostanzialmente condivisa valutazione degli elementi di costo rende complessivamente fondata e legittima la rendita accertata;
-che quindi l'appello va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado possono compensarsi, rinvenendo ragioni legali nella natura della controversia a carattere valutativo e nella circostanza che effettivamente il Giudice di primo grado, come censurato dall'appello, si è limitato agli aspetti sulla legittimità dell'atto invece che sulla fondatezza cui era stato chiamato dal ricorso introduttivo;
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO NI, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3756/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16406/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 11 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0222396 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7631/2025 depositato il 12/12/2025
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di “ srl” ; Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione di Agenzia delle EN (AdE) Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi comprese le memorie illustrative depositate il 28 novembre 2025 dall'appellante; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento catastale a seguito di OC (per fusione e diversa distribuzione), con il quale, per u.i.u. in Ottaviano alla via Genio Militare 40, in Catasto al fl.1 p.lla1261 sub 4, si elevava la rendita proposta da euro 43.654,00 a euro 79.500,00, senza modificare la categoria D/1;
-che avverso la detta sentenza ha proposto appello la parte contribuente che, denunciando la nullità della sentenza per apparente motivazione nonché per omesso esame di tutti i motivi, riproponeva sostanzialmente in espresso le doglianze di primo grado;
-che l'AdE si è costituita per resistere;
-che l'appellante ha depositato memorie illustrative, con le quali ha illustrato alcuni motivi e ha insistito nella disposizione di una Consulenza Tecnica, richiesta già avanzata in primo grado e con l'appello; ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada rigettato;
-che atteso che l'appello ha rimesso la intera controversia di primo grado, richiedendo così una sostanziale revisio prioris istantiae, ritiene la Corte di affrontare le questioni secondo la introduzione di primo grado, onde evitare una qualsiasi dimenticanza;
-che con un primo motivo, riproposto in appello, la società ha lamentato CARENZA DI SOTTOSCRIZIONE – INESISTENZA GIURIDICA DELL'ATTO IMPUGNATO, perché in sintesi << sebbene rechi l'indicazione “firmato digitalmente”, risulta privo sia della sottoscrizione del Direttore dr. Nominativo_1 che di quella del presunto delegato Nominativo_2, a nulla rilevando la dizione “firma sostituita da indicazione a mezzo stampa” in assenza di sottoscrizione di tale attestazione. In aggiunta, si osserva che anche la relazione di stima allegata è priva di firma e pertanto non ha alcun valore! >> ;
-che il motivo è macroscopicamente infondato sotto entrambi i profili: quanto al primo, perché l'avviso è stato formato digitalmente ab origine, la notifica è avvenuta a mezzo pec alla quale è stata allegata la copia informativa del documento informatico, opportunamente protocollato, il cui originale firmato digitalmente rimane appunto custodito negli archivi digitali;
quanto al secondo, perchè la stima allegata forma parte integrante del documento informatico, a cui si estende interamente la sottoscrizione digitale del soggetto emittente l'avviso che la fa propria, e perchè non è necessaria la sottoscrizione del dipendente che la ha redatta, trattandosi di mero atto istruttorio, che appunto viene allegato per formare parte integrante e sostanziale dell'avviso e della sua motivazione;
-che con un secondo motivo, riproposto in appello, la società ha lamentato ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DEL DPR 600/73, per tre profili:
1. mancherebbe la delega del capo dell'Ufficio;
2. l'atto impugnato “ non precisa se il soggetto delegato alla sottoscrizione dello stesso, nella specie il sig. Nominativo_2, appartenga o meno alla carriera direttiva ” ;
3. mancanza, nella specie, “ dei requisiti di validità della delega richiesti dal citato comma 1-bis dell'art. 17 D.Lgs. 165/2001
” ;
-che il motivo è infondato sotto tutti e tre i profili: premesso che la disposizione invocata si riferisce agli accertatemi delle imposte sui redditi e non è estensibile ad altri atti ed in particolare a quelli catastali, comunque:
1. agli atti di primo grado l'AdE ha depositato fin dalla costituzione la delega del direttore dell'Ufficio al sottoscrittore;
2. l'atto di delega non deve precisare se il sottoscrittore appartenga o meno alla carriera direttiva, comunque dalla Nominativo_3delega risulta che al sottoscrittore è stata data la delega in quanto Capo
, che presuppone -e dunque lascia presumere- la qualifica ex direttiva (oggi area funzionari);
3. la delega -che è atto organizzativo- è puntuale e precisa quanto alle ragioni, con ampia motivazione sulle ragioni organizzative;
-che con un terzo motivo, riproposto in appello, la società ha lamentato VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO –ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO, per non essere stato svolto il contraddittorio endoprocedimentale;
-che il motivo è infondato, atteso che, nel caso, non solo non era necessario alcun contraddittorio trattandosi di determinazione di valore catastale, neppure latamente riferibile a tributi eurounionali, ma l'avviso non ha affatto introdotto nuovi elementi di fatto, basandosi esattamente su quanto dichiarato in DOCFA dalla contribuente, sicchè operando sulla valutazione non era necessario in assoluto il contraddittorio;
-che con un quarto motivo, riproposto in appello, la società ha lamentato CARENZA DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA, perchè “l'atto impugnato è completamente privo di motivazioni” e comunque difetterebbe di una motivazione rafforzata in quanto “ qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n.75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n.701, (cosiddetta procedura Do.C.Fa.) la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. N.23237/2014): tutto quanto sopra rappresentato e contemplato dalle pronunce giurisprudenziali non solo non è stato osservato dall'Ufficio accertante ma è stato anche violato. ” ; -che il motivo è infoderato riguardo ad entrambi i profili, perchè l'atto impugnato contiene una dettagliata relazione di stima, che puntualmente indica le grandezze considerate e le variazioni applicate ed anche la fonte probatoria (così si legge nella detta relazione di stima: Si rettificano i costi unitari del quadro H per esprimerli in termini netti come da prontuario in uso all'Ufficio e trasmesso agli Ordini e Collegi professionali con nota del 2/03/2021 prot. n. 9863.), soddisfacendo così l'onere di motivazione anche rafforzato, prendendo appunto come base la DOCFA presentata e gli elementi di fatto in essa rappresentati, senza modificarne alcuno;
-che con un quinto motivo, riproposto in appello, la societa' nha lamentato ILLEGITTIMITAA' DELLA RETTIFICA, per i seguenti profili:
• Carenza di motivazione. Motivazione apparente: in quanto l' Ufficio giunge a determinare un valore finale dell' unita' immobiliare al 1988/89 di ben 3.975.372,00 euro senza la minima motivazione;
limitandosi solo ad un' elencazione di voci con i relativi valori che concorrono si' alla stima, ma non illustra e/o richiama le fonti a sostegno del valore unitario imputato.
• Assenza di sopralluogo;
• Assenza di comparazione con immobili similari;
• Sulla correttezza dei dati e dei valori indicati nel DOCFA del 16.03.2022: l' incongruenza con la precedente rendita accertata e divenuta definitiva a seguito di sentenza della CTP di Napoli: in quanto, sommando i valori originari, definiti in sede giudiziale, delle tre unita' immobiliari fuse, si giunge ad aumentare la rendita da euro 47.300,00 ad euro 79.500,00, quasi pari al doppio, dimostrandosi cosi' in se' la irrazionalita' e la manifesta incongruenza dovendosi considerare che “ Sarebbe stato naturale/scontato che la nuova rendita fosse stata almeno pari alla sommatoria delle rendite pregresse se non inferiore atteso che in caso di fusione il valore e' di consueto inferiore. ” nonche' in quanto non si sarebbe tenuto conto del deprezzamento dovuto alla vetusta' tenuto conto dell'epoca di realizzazione dell' immobile;
-che anche questo quinto motivo è complessivamente infondato riguardo ad ogni profilo:
• la fonte e' puntualmente indicata ed illustrata ed e' il prontuario in uso, come innanzi segnalato;
• il sopralluogo non e' necessario ne' indefettibile, posto che la stima e' stata operata sugli stessi elementi dichiarati in DOCFA;
• l'assenza di comparazione su beni similari, indicata in motivazione, riguarda il valore del suolo, essendo l'immobile di categoria D/1 soggetto a stima diretta, ed e' puntualmente motivata con riferimento ai valori in funzione dell'ubicazione e della tipologia in esame;
-che il quarto profilo (Sulla correttezza dei dati e dei valori indicati nel DOCFA del 16.03.2022: l'incongruenza con la precedente rendita accertata divenuta definitiva a seguito di sentenza della CTP di Napoli), con il quale si investe sostanzialmente la stima operata, merita una qualche osservazione più puntuale;
-che in particolare il Collegio osserva che sostanzialmente non vi è distonia tra gli elementi di OC e la valutazione di accertamento, atteso che i valori indicati in DOCFA sono stati sostanzialmente recepiti dall'AdE in accertamento e nella stessa DOCFA non vi è alcun deprezzamento;
-che invero, sommando i valori attribuiti alle stesse voci di DOCFA, come rettificati in accertamento sulla base del prontuario in uso (a volte in aumento e a volte in diminuzione), si giunge ad un valore complessivo di euro 2.190.737,00 di accertamento a fronte del dichiarato in euro 2.182.700,00;
-che ciò che distingue e determina la differenza sostanziale è rappresentato dalle circostanze che in DOCFA non risultano valorizzati il valore del suolo e le voci spese (tecniche), oneri e profitto, che invece vanno valorizzate;
-che anzi in accertamento è stato anche prevista la riduzione del 20% rispetto al valore finale, che appare congrua;
-che dunque non sussite alcuna irrazionalità né incongruenza manifesta: il minore valore di DOCFA è perchè non risultano valorizzati elementi che avrebbero dovuto essere valorizzati;
Nominativo_4-che del resto, anche la consulenza di parte redatta dall'ing. (all. Sub 8 produzione ricorrente primo grado), cui rinvia la parte appellante, non mette in contestazione i valori di accertamento, non contesta il valore del suolo e delle spese oneri e profitto, né prende posizione su questi, ma si limita a prospettare indimostratamente una riduzione per deprezzamento (non chiesta in docfa) nella misura del 60% sulle sole voci di costo (l'AdE sul complessivo, compreso suolo e spese oneri e profitto, ha operato una riduzione del 20%) nel valore così come determinato dall'AdE (che è sostanzialmente conforme a quello dichiarato, come innanzi dimostrato), a dimostrazione che la valutazione dell'AdE sugli elementi concreti non è incongrua né infondata, il che rende superflua la chiesta CTU;
-che la considerazione del suolo e delle spese, oneri e profitti (il cui valore è stato determinato conformemente alle istruzioni allegate alla acicolare 6/2012 e al prontuario in uso) sommata alla sostanzialmente condivisa valutazione degli elementi di costo rende complessivamente fondata e legittima la rendita accertata;
-che quindi l'appello va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado possono compensarsi, rinvenendo ragioni legali nella natura della controversia a carattere valutativo e nella circostanza che effettivamente il Giudice di primo grado, come censurato dall'appello, si è limitato agli aspetti sulla legittimità dell'atto invece che sulla fondatezza cui era stato chiamato dal ricorso introduttivo;
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.