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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Iorio, ha pronunziato all'udienza del 25.03.2025 mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1685/2024 avente ad oggetto: ratei TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente al Borgo San'Antonio Abate Parte_1
(CE), rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Cerchia, presso il cui studio sito in Teano alla via Mercato 8 è elettivamente domiciliato
ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
G. Carfora elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto resistente MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 04.03.2024, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice la condanna di parte resistente, sussistendo il presupposto sanitario come accertato come accertato nel decreto di omologa ATPO di questo Tribunale del 16.10.2023 nel giudizio R.G. 6630/2021 notificato all' in data 31.10.2023 al pagamento CP_2 dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal 18.01.2023, oltre interessi e spese legali con attribuzione al procuratore anticipatario. Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' rilevando di aver liquidato in data CP_1
30.05.2024 la relativa somma, comprensiva degli arretrati dovuti, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, all'esito della discussione e della camera di consiglio, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo i ratei stati liquidati dall' CP_1
Invero, è documentato in atti il presupposto sanitario (cfr. decreto di omologa) e nonché che procedura di liquidazione del 30.05.2024 l' ha predisposto la liquidazione dell'assegno che CP_1
è avvenuta posteriormente al deposito del presente ricorso introduttivo. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. 1 È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale pagamento. Residua la questione sulle spese. Il pagamento integrale della relativa somma, sebbene successivamente al deposito e alla notifica del ricorso avvenuta in data 15.5.2024 impone di compensare le spese di lite nella misura della due terzi stante il fattivo, benché tardivo, comportamento extragiudiziale dell' mentre per CP_1 il restante terzo seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensate le spese di giudizio per la metà, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite.
IL GIUDICE (dott.ssa Fabiana Iorio)
2
, nato il [...] a [...] ed ivi residente al Borgo San'Antonio Abate Parte_1
(CE), rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Cerchia, presso il cui studio sito in Teano alla via Mercato 8 è elettivamente domiciliato
ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
G. Carfora elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto resistente MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 04.03.2024, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice la condanna di parte resistente, sussistendo il presupposto sanitario come accertato come accertato nel decreto di omologa ATPO di questo Tribunale del 16.10.2023 nel giudizio R.G. 6630/2021 notificato all' in data 31.10.2023 al pagamento CP_2 dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal 18.01.2023, oltre interessi e spese legali con attribuzione al procuratore anticipatario. Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' rilevando di aver liquidato in data CP_1
30.05.2024 la relativa somma, comprensiva degli arretrati dovuti, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, all'esito della discussione e della camera di consiglio, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo i ratei stati liquidati dall' CP_1
Invero, è documentato in atti il presupposto sanitario (cfr. decreto di omologa) e nonché che procedura di liquidazione del 30.05.2024 l' ha predisposto la liquidazione dell'assegno che CP_1
è avvenuta posteriormente al deposito del presente ricorso introduttivo. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. 1 È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale pagamento. Residua la questione sulle spese. Il pagamento integrale della relativa somma, sebbene successivamente al deposito e alla notifica del ricorso avvenuta in data 15.5.2024 impone di compensare le spese di lite nella misura della due terzi stante il fattivo, benché tardivo, comportamento extragiudiziale dell' mentre per CP_1 il restante terzo seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensate le spese di giudizio per la metà, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite.
IL GIUDICE (dott.ssa Fabiana Iorio)
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