Sentenza 12 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2018, n. 40453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40453 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da IN TA, nata a [...] il [...] Emmea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore IB Rosa, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 17-08-2017 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Siracusa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Marilia Di Nardo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari presso tribunale di Siracusa ha convalidato il decreto di sequestro preventivo disposto dal pubblico ministero in data 2 agosto 2017 emettendo la misura cautelare reale per reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 4, comma 1, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in quanto, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità di amministratrice di fatto (la IN) e di amministratrice diritto (la IB) della Emmea S.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi, omettevano di indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 la somma di 1.000.000 di euro (somma superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione), relativa al risarcimento conseguito da RGD S.r.1, a seguito della transazione tra le due società del 1 agosto 2012, in tale modo evadendo di imposta di C 247.800 (superiore alla soglia di 150.000 Euro) nonché del reato di cui agli articoli 110 del codice penale, 11, comma 1 (2 0 periodo), decreto legislativo 74 del 2000 in quanto, in concorso tra loro e nelle qualità in precedenza indicate, al fine di \7 sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e alle sanzioni e interessi ad esse relativi, per l'rvalore pari, quanto meno ad euro 247.800 (somma pari solo all'imposta IRES non versata e calcolata sul ricamo di 1.000.000 di euro, non dichiarato nell'anno di imposta 2012), compivano atti fraudolenti, dettagliatamente riportati nell'imputazione provvisoria, sui beni della Emmea S.r.l.
2. Per l'annullamento dell'impugnato provvedimento le ricorrenti, tramite i rispettivi difensori, articolano i seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Rosa IB, per la Emmea S.r.l., affida il gravame a tre motivi.
2.1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 4 e 11 del decreto legislativo 74 del 2000 in relazione agli articoli 75 del d.p.r. 917 del 1986 e 1457 del codice civile con la conseguente insussistenza dei reati contestati (articolo 606, comma 1, lettere b), del codice di procedura penale).
2.1.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 74 del 2000 e degli articoli 4 e 11 stesso decreto (articolo 606, comma 1, lettere b), del codice di procedura penale), sul rilievo che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 74 del 2000, costituiscono base imponibile del reddito di una società soltanto "le indennità conseguite, anche in forma ... assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei , redditi", con la conseguenza che il risarcimento cosiddetto "danno emergente" s, esula dalla formazione della base imponibile cosicché non sarebbe tassabile. Nel caso in esame, l'atto di transazione avrebbe chiaramente avuto ad oggetto un "danno emergente" sicché la somma ivi prevista non poteva essere o, recuperat tassazione. 2.1.3'. Con il terzo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione per travisamento del fatto (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), sul rilievo che il giudice per le indagini preliminari avrebbe, nella motivazione del provvedimento impugnato, affermato che la società Emmea S.r.l. avrebbe ricevuto la somma prevista a titolo di transazione, incorrendo in un palese travisamento del fatto giacché la RGD S.r.l. non avrebbe mai provveduto al pagamento delle somme indicate nell'atto di transazione.
2.2. TA IN affida l'impugnazione a tre motivi, di cui il primo ed il secondo omologhi al primo e al terzo motivo del ricorso IB, mentre con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 321 del codice di procedura penale e 11 del decreto legislativo 74 del 2000 per mancanza assoluta di motivazione e per motivazione apparente nonché carente dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (articolo 606, comma 1, lettera b), c) ed e), del codice di procedura penale), sul rilievo che il giudice per le indagini preliminari non avrebbe in alcun modo motivato sull'istanza di dissequestro in ordine al decisivo punto circa il fatto che già in data 2 agosto 2017, ovvero ancor prima dell'esecuzione del decreto del pubblico ministero emesso ai sensi dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la società GF S.r.l., per quanto attiene alla posizione della ricorrente, aveva deliberato la destinazione di immobili a garanzia espressa di eventuali "problematiche" con l'erario, così come specificato nell'allegata documentazione per una somma pari a C 770.000, avendo in tal modo prestato un' autonoma garanzia patrimoniale a mezzo di un bene immobile di valore superiore di oltre tre volte la presunta imposta evasa, a dimostrazione dell'assoluta carenza di qualsivoglia condotta elusiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., avendo le ricorrenti validamente rinunciato all'impugnazione con atto depositato solo in data 15 gennaio 2018. 2. L'inammissibilità dei ricorsi comporta l'onere per le ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per rinuncia e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Am