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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IC NE, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore BUSATO ARIANNA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Enrico Fermi N.63 37100 Verona VR
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate - Riscossione - Verona - Via Nicolo' Giolfino N.13 37100 Verona VR
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura Di V - 00653240234
1 Email_4elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011858024/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011858024/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011858024/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011858024/000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011858024/000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011858024/000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011858024/000 IRAP 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Enrico Fermi N.63 37100 Verona VR
elettivamente domiciliata presso Email_2
Ag. Entrate - Riscossione - Verona - Via Nicolo' Giolfino N.13 37100 Verona VR
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220060033674544000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220060033674544000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220060033674544000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220070036652850000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220070036652850000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220070036652850000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220070036652850000 IRAP 2004
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
2 Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Verona - Via Nicolo' Giolfino N.13 37100 Verona VR
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura Di V - 00653240234
Email_4 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220110009146715000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle Parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le ha notificato il 27.1.2025. Il provvedimento indica l'esistenza di 4 cartelle di pagamento per un debito tributario complessivo di euro 43.192,02. L'impugnazione è però riferita alle seguenti 3 cartelle:
a) - n. 1222006003367454400 per IRPEF 2003 dell'importo di euro 10.453,33, notificata in data
2.12.2006; b) - n. 12220070036652850000 per IRAP 2024, add. IRPF 2004 e adeg. IVA studi di settore 2004 dell'importo di euro 23.075,54, notificata in data 14.11.2007;
c) - n. 12220110009146715000 per diritto camerale annuale 2008 dell'importo di euro 271,71, notificata il 13.4.2011.
3 2. Col ricorso la Contribuente ha dedotto che “i crediti derivanti dalle citate cartelle devono essere ritenuti prescritti, essendo ampiamente decorso il termine di cinque anni dalle citate date di notifica e non essendo medio tempore intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione”.
La Ricorrente, che in via preliminare ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento, conclude chiedendo di dichiarare fondata l'opposizione proposta accertando l'intervenuta prescrizione dei crediti derivanti dalle cartelle esattoriali indicate menzionate, con rifusione delle spese di lite.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per controdedurre e affermare che nessuna prescrizione è intervenuta perché “il decorso del tempo è stato ripetutamente interrotto”. Sul punto ha specificato e documentato che:
i – le cartelle sono state ritualmente notificate;
ii – successivamente, sono stati notificati atti di intimazione e di pignoramento mobiliare;
iii – in data 15.5.2018 la Contribuente ha presentato, per tutte le cartelle che contesta, istanza di adesione alla definizione agevolata;
iv – in data 29.7.2019, per le cartelle n. 1 e n. 2, le è stata notificata un'intimazione di pagamento che la Contribuente ha impugnato con ricorso r.g.r. n. 207/2023, con esito a lei sfavorevole;
v – in data 30.5.2022, per la cartella n. 3, le è stata notificata un'intimazione di pagamento che la Contribuente ha impugnato col già citato ricorso r.g.r. n. 207/2023, sempre con esito a lei sfavorevole.
L'Agenzia ha quindi eccepito:
- “l'inammissibilità dell'impugnativa per violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; divieto di bis in idem”, perché questa Corte di Verona, con sentenza n. 373/2024, depositata il 2.10.2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la Contribuente alle spese di lite;
la sentenza non risulta impugnata;
per cui “la questione è già stata sottoposta al vaglio giudiziale”;
- che la domanda di prescrizione è infondata perché la sequenza degli atti notificati dimostra che il decorso del tempo è stato ripetutamente interrotto.
L'Agenzia conclude chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, comunque, di respingerlo con vittoria di spese.
4. Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate che ha precisato di difettare di legittimazione passiva con riguardo alla cartella di pagamento n. 12220110009146715000, relativa a diritti camerali dell'anno d'imposta 2008, perché trattasi di ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Verona. Si è poi associata a quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha rinviato alla 4 documentazione prodotta a riprova della legittimità della pretesa tributaria. Conclude anch'essa chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna alle spese di giudizio.
5. Con ordinanza n 366/2025, depositata il 29.8.2025, l'istanza cautelare è stata respinta.
6. Alla camera di consiglio 12 febbraio 2026, la causa è stata presa in esame e poi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'atto qui impugnato è un'intimazione di pagamento, ossia un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo. Trattasi di un atto emesso ai sensi del comma 2 dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973. Esso, come esposto nella parte in fatto, indica la sussistenza di cartelle di pagamento non evase, di cui 3 di interesse del presente ricorso.
In termini generali vale rammentare che il comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 dispone che
“ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, e che solamente “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitariamente a quest'ultimo”.
L'orientamento di legittimità è da tempo granitico nell'affermare che nel processo tributario ogni provvedimento può essere impugnato solo per vizi suoi propri e non quelli che riguardano provvedimenti precedenti ricevuti, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ultimo provvedimento (cfr., in termini, Cass. civ., sez. V, 19.10.2022, n. 30908; id., sez. V, 29.11.2021, n. 37259; id., sez. VI - 5, 25.2.2019, n. 5473; id., sez. V,
17.5.2017, n. 12244).
1.2. In concreto, ciò comporta che se viene accertata la regolare notifica/comunicazione di un atto tributario precedente a quello impugnato, il contribuente non è più legittimato a impugnare l'atto successivo lamentando vizi oramai divenuti definitivi. Qualsivoglia eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, anche quella di decadenza e/o di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo a un altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr., Cass. civ., sez. V, 2.11.2023, n. 30498; id., sez. V,
27.8.2024, n. 23162; id., sez. V, 5.8.2024, n. 22108, e la giurisprudenza ivi citata;
id., 4.2.2025, n. 2743).
1.3. E nell'ultimo anno la Corte di legittimità ha precisato, e affermato con costanza, che:
5 a) “va data continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”;
b) “va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass.
n. 16743 del 2024) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione”;
c) il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere nullità precedenti (anche relative al procedimento di notifica) o la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione dell'avviso di accertamento e quella di notificazione del sollecito stesso;
d) in conclusione, ha formulato il seguente principio di diritto: “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento … in quanto equiparabile all'avviso di mora … è impugnabile autonomamente ai sensi all'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”
(Cass. civ., sez. V, 11.3.2025, n. 6436; id., sez. V, 21.7.2025, n. 20476; id., sez. V, 22.9.2025, n. 25756; id., 29.9.2025, n. 26311; id., sez. V, 30.10.2025, n. 28706).
2.1. Tanto chiarito, il Collegio osserva che la Ricorrente deduce che i crediti derivanti dalle citate 3 cartelle gravate con l'intimazione sarebbero “prescritti, essendo ampiamente decorso il termine di cinque anni dalle citate date di notifica e non essendo medio tempore intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione”.
2.2. La doglianza è priva di ogni pregio.
2.3. In primo luogo l'Amministrazione ha documentalmente provato che sono stati inviati plurimi atti interruttivi della prescrizione, di cui, gli ultimi sono le due ingiunzioni di pagamento notificate il
29.7.2019 (per le cartelle a) e b) e il 30.5.22 (per la cartella c).
6 2.4. In secondo luogo, la Ricorrente ha impugnato quelle due ingiunzioni - che pertanto conosceva - con ricorso r.g.r. n. 207/2023, notificato il 4 aprile 2023 e depositato il 18 aprile 2023, giudizio che si è concluso in data 2 ottobre 2024 con il deposito della sentenza n. 373/2024 che lo ha giudicato inammissibile.
2.5. Da ciò discende che dopo la ricezione delle due ingiunzioni la prescrizione era iniziata a decorrere e che si è però interrotta con l'introduzione dell'atto di ricorso (“dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio”, ex art. 2943 c.c.). Atto di ricorso che dimostra non solo la conoscenza dei provvedimenti impugnati ma anche la volontà di esercitare un diritto, una ben precisa domanda di causa, un atto che ha dunque azzerato il termine prescrizionale.
Il decorso della prescrizione è rimasto sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, che non risulta essere stata notificata e che non è stata impugnata, e che pertanto è passata in giudicato il 2 aprile 2025.
2.6. Nel frattempo, ossia il 27 gennaio 2025, l'Amministrazione finanziaria ha inviato alla Ricorrente
l'ingiunzione qui impugnata. Perciò nessun termine prescrizionale è non solo decorso ma anche iniziato a decorrere.
3. La pretesa qui avanzata dalla Ricorrente è dunque manifestamente infondata e deve essere respinta.
4. Le spese di causa, liquidate in dispositivo nell'importo complessivo (di cui euro 2.000,00 oltre ad accessori a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed euro 2.000,00 oltre ad accessori a favore dell'Agenzia delle Entrate), in applicazione della regola della soccombenza sono poste a carico della
Ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato,
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in € 4.000, oltre accessori.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Ernesto D'Amico
7
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IC NE, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore BUSATO ARIANNA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Enrico Fermi N.63 37100 Verona VR
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate - Riscossione - Verona - Via Nicolo' Giolfino N.13 37100 Verona VR
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura Di V - 00653240234
1 Email_4elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011858024/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011858024/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011858024/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011858024/000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011858024/000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011858024/000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011858024/000 IRAP 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Enrico Fermi N.63 37100 Verona VR
elettivamente domiciliata presso Email_2
Ag. Entrate - Riscossione - Verona - Via Nicolo' Giolfino N.13 37100 Verona VR
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220060033674544000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220060033674544000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220060033674544000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220070036652850000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220070036652850000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220070036652850000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220070036652850000 IRAP 2004
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
2 Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Verona - Via Nicolo' Giolfino N.13 37100 Verona VR
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura Di V - 00653240234
Email_4 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220110009146715000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle Parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le ha notificato il 27.1.2025. Il provvedimento indica l'esistenza di 4 cartelle di pagamento per un debito tributario complessivo di euro 43.192,02. L'impugnazione è però riferita alle seguenti 3 cartelle:
a) - n. 1222006003367454400 per IRPEF 2003 dell'importo di euro 10.453,33, notificata in data
2.12.2006; b) - n. 12220070036652850000 per IRAP 2024, add. IRPF 2004 e adeg. IVA studi di settore 2004 dell'importo di euro 23.075,54, notificata in data 14.11.2007;
c) - n. 12220110009146715000 per diritto camerale annuale 2008 dell'importo di euro 271,71, notificata il 13.4.2011.
3 2. Col ricorso la Contribuente ha dedotto che “i crediti derivanti dalle citate cartelle devono essere ritenuti prescritti, essendo ampiamente decorso il termine di cinque anni dalle citate date di notifica e non essendo medio tempore intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione”.
La Ricorrente, che in via preliminare ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento, conclude chiedendo di dichiarare fondata l'opposizione proposta accertando l'intervenuta prescrizione dei crediti derivanti dalle cartelle esattoriali indicate menzionate, con rifusione delle spese di lite.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per controdedurre e affermare che nessuna prescrizione è intervenuta perché “il decorso del tempo è stato ripetutamente interrotto”. Sul punto ha specificato e documentato che:
i – le cartelle sono state ritualmente notificate;
ii – successivamente, sono stati notificati atti di intimazione e di pignoramento mobiliare;
iii – in data 15.5.2018 la Contribuente ha presentato, per tutte le cartelle che contesta, istanza di adesione alla definizione agevolata;
iv – in data 29.7.2019, per le cartelle n. 1 e n. 2, le è stata notificata un'intimazione di pagamento che la Contribuente ha impugnato con ricorso r.g.r. n. 207/2023, con esito a lei sfavorevole;
v – in data 30.5.2022, per la cartella n. 3, le è stata notificata un'intimazione di pagamento che la Contribuente ha impugnato col già citato ricorso r.g.r. n. 207/2023, sempre con esito a lei sfavorevole.
L'Agenzia ha quindi eccepito:
- “l'inammissibilità dell'impugnativa per violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; divieto di bis in idem”, perché questa Corte di Verona, con sentenza n. 373/2024, depositata il 2.10.2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la Contribuente alle spese di lite;
la sentenza non risulta impugnata;
per cui “la questione è già stata sottoposta al vaglio giudiziale”;
- che la domanda di prescrizione è infondata perché la sequenza degli atti notificati dimostra che il decorso del tempo è stato ripetutamente interrotto.
L'Agenzia conclude chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, comunque, di respingerlo con vittoria di spese.
4. Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate che ha precisato di difettare di legittimazione passiva con riguardo alla cartella di pagamento n. 12220110009146715000, relativa a diritti camerali dell'anno d'imposta 2008, perché trattasi di ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Verona. Si è poi associata a quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha rinviato alla 4 documentazione prodotta a riprova della legittimità della pretesa tributaria. Conclude anch'essa chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna alle spese di giudizio.
5. Con ordinanza n 366/2025, depositata il 29.8.2025, l'istanza cautelare è stata respinta.
6. Alla camera di consiglio 12 febbraio 2026, la causa è stata presa in esame e poi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'atto qui impugnato è un'intimazione di pagamento, ossia un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo. Trattasi di un atto emesso ai sensi del comma 2 dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973. Esso, come esposto nella parte in fatto, indica la sussistenza di cartelle di pagamento non evase, di cui 3 di interesse del presente ricorso.
In termini generali vale rammentare che il comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 dispone che
“ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, e che solamente “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitariamente a quest'ultimo”.
L'orientamento di legittimità è da tempo granitico nell'affermare che nel processo tributario ogni provvedimento può essere impugnato solo per vizi suoi propri e non quelli che riguardano provvedimenti precedenti ricevuti, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ultimo provvedimento (cfr., in termini, Cass. civ., sez. V, 19.10.2022, n. 30908; id., sez. V, 29.11.2021, n. 37259; id., sez. VI - 5, 25.2.2019, n. 5473; id., sez. V,
17.5.2017, n. 12244).
1.2. In concreto, ciò comporta che se viene accertata la regolare notifica/comunicazione di un atto tributario precedente a quello impugnato, il contribuente non è più legittimato a impugnare l'atto successivo lamentando vizi oramai divenuti definitivi. Qualsivoglia eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, anche quella di decadenza e/o di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo a un altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr., Cass. civ., sez. V, 2.11.2023, n. 30498; id., sez. V,
27.8.2024, n. 23162; id., sez. V, 5.8.2024, n. 22108, e la giurisprudenza ivi citata;
id., 4.2.2025, n. 2743).
1.3. E nell'ultimo anno la Corte di legittimità ha precisato, e affermato con costanza, che:
5 a) “va data continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”;
b) “va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass.
n. 16743 del 2024) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione”;
c) il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere nullità precedenti (anche relative al procedimento di notifica) o la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione dell'avviso di accertamento e quella di notificazione del sollecito stesso;
d) in conclusione, ha formulato il seguente principio di diritto: “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento … in quanto equiparabile all'avviso di mora … è impugnabile autonomamente ai sensi all'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”
(Cass. civ., sez. V, 11.3.2025, n. 6436; id., sez. V, 21.7.2025, n. 20476; id., sez. V, 22.9.2025, n. 25756; id., 29.9.2025, n. 26311; id., sez. V, 30.10.2025, n. 28706).
2.1. Tanto chiarito, il Collegio osserva che la Ricorrente deduce che i crediti derivanti dalle citate 3 cartelle gravate con l'intimazione sarebbero “prescritti, essendo ampiamente decorso il termine di cinque anni dalle citate date di notifica e non essendo medio tempore intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione”.
2.2. La doglianza è priva di ogni pregio.
2.3. In primo luogo l'Amministrazione ha documentalmente provato che sono stati inviati plurimi atti interruttivi della prescrizione, di cui, gli ultimi sono le due ingiunzioni di pagamento notificate il
29.7.2019 (per le cartelle a) e b) e il 30.5.22 (per la cartella c).
6 2.4. In secondo luogo, la Ricorrente ha impugnato quelle due ingiunzioni - che pertanto conosceva - con ricorso r.g.r. n. 207/2023, notificato il 4 aprile 2023 e depositato il 18 aprile 2023, giudizio che si è concluso in data 2 ottobre 2024 con il deposito della sentenza n. 373/2024 che lo ha giudicato inammissibile.
2.5. Da ciò discende che dopo la ricezione delle due ingiunzioni la prescrizione era iniziata a decorrere e che si è però interrotta con l'introduzione dell'atto di ricorso (“dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio”, ex art. 2943 c.c.). Atto di ricorso che dimostra non solo la conoscenza dei provvedimenti impugnati ma anche la volontà di esercitare un diritto, una ben precisa domanda di causa, un atto che ha dunque azzerato il termine prescrizionale.
Il decorso della prescrizione è rimasto sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, che non risulta essere stata notificata e che non è stata impugnata, e che pertanto è passata in giudicato il 2 aprile 2025.
2.6. Nel frattempo, ossia il 27 gennaio 2025, l'Amministrazione finanziaria ha inviato alla Ricorrente
l'ingiunzione qui impugnata. Perciò nessun termine prescrizionale è non solo decorso ma anche iniziato a decorrere.
3. La pretesa qui avanzata dalla Ricorrente è dunque manifestamente infondata e deve essere respinta.
4. Le spese di causa, liquidate in dispositivo nell'importo complessivo (di cui euro 2.000,00 oltre ad accessori a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed euro 2.000,00 oltre ad accessori a favore dell'Agenzia delle Entrate), in applicazione della regola della soccombenza sono poste a carico della
Ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato,
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in € 4.000, oltre accessori.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Ernesto D'Amico
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