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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RG. 13981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 13981/2024 promossa da:
Avv. Chiara Bonavero, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Maffiodo;
ricorrente contro
, contumace; CP_1
convenuta
avente ad oggetto: compenso avvocati ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 terdecies c.p.c.
Conclusioni parte ricorrente:
“Dichiarare tenuto e condannare la signora ( ), residente CP_1 C.F._1
in Condove (TO), Via delle Mura, n. 10, al pagamento, in favore dell'Avv. Bonavero, della somma di euro 2.188,68, o di quella differente, anche veriore, accertanda in corso di causa, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e la rivalutazione monetaria, dalla messa in mora al saldo.
1 Dichiarare tenuto e condannare la signora ( ), residente CP_1 C.F._1
in Condove (TO), Via delle Mura, n. 10, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, IVA e CPA comprese, del presente giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui l'avv. Chiara
Bonavero citava in giudizio la sig.ra esponendo: 1) di aver prestato CP_1
attività professionale in qualità di avvocato a favore della convenuta in fase stragiudiziale al fine di ottenere la revisione delle condizioni di divorzio stabilite nel provvedimento emesso dal Tribunale di Torino RG 28111/2018; 2) di aver, in esecuzione dell'incarico ricevuto, svolto attività stragiudiziale quale l'accesso al fascicolo telematico e lo studio della relativa documentazione (doc. 1e ricorso); l'invio di comunicazioni alla convenuta, al legale del sig. ON (ex coniuge di ), ai SST e alla PI (doc. 1 a, b, c, d ricorso); la CP_1
redazione di un parere conclusivo consegnato alla in data 11.07.2023 (doc. 1f CP_1
ricorso); 3) di aver chiesto, a conclusione dell'incarico, il pagamento del compenso pari ad
€ 2.188,68 che la convenuta non ha mai pagato;
4) di aver intimato in data 5 febbraio
2024 il pagamento di quanto dovuto tramite raccomandata, contenente anche l'invito ad esperire la procedura di negoziazione assistita ex art. 2 L. 162/2014, senza mai ottenere alcun riscontro dalla convenuta;
5) di voler pertanto ottenere il pagamento del dovuto;
- dato atto che la convenuta, malgrado la ritualità della rinotifica perfezionata a mezzo raccomandata in data 10.03.2025, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarata contumace con ordinanza del 23.05.2025;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 23.05.2025, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto;
- che, in primo luogo, occorre premettere che l'avvocato ha diritto al compenso se riesce a dimostrare di aver ricevuto l'incarico dal cliente e prova di aver correttamente adempiuto alle relative prestazioni professionali. Il contratto di mandato professionale, infatti, non è soggetto a vincoli di forma, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria che a tal proposito afferma: “non necessaria, ai fini della sussistenza del
2 diritto al compenso, l'esistenza di un preventivo scritto. Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale – non soggetto a vincoli di forma
(Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021) – e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale” (Cass. 10/11/2022 n. 33193);
- che, nel caso in esame, parte ricorrente ha assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione, costituita dal contratto di prestazione d'opera professionale, attraverso la produzione delle e-mail scambiate tra le parti (doc. n. 1a, 2 ricorso) e delle dichiarazioni della circa il riconoscimento del debito (doc. 3 ricorso); CP_1
- che l'e-mail ordinaria, qualora non venga disconosciuta da colui contro il quale è prodotta in giudizio, ha pieno valore probatorio;
costante giurisprudenza afferma infatti che: “L'e- mail, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c. e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. Ord.
14/05/2018 n. 11606; Cass. 24/11/2005 n. 24814);
- che, pertanto, la prova del contratto insorto tra le parti, dello svolgimento dell'attività professionale da parte della ricorrente e del relativo credito può ritenersi raggiunta grazie alle dichiarazioni (non disconosciute) della convenuta inviate tramite e-mail in data 12 e
18 luglio 2023 (doc. 3 ricorso) atteso che ai sensi dell'art. 1988 la promessa di pagamento e la ricognizione del debito producono l'effetto di invertire l'onere della prova dell'esistenza del debito: “La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 c.c. — nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate — un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o
l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito.”
(Cass. 1/12/2003 n. 18311), onere nel caso di specie non assolto;
3 - che nel caso di specie, mancando qualsiasi elemento di prova contraria, devono quindi ritenersi provati sia la stipulazione del contratto di patrocinio sia l'esecuzione, da parte della ricorrente, dell'attività professionale e il suo diritto al compenso;
- che la ricorrente ha infatti provato di aver eseguito le prestazioni professionali di cui chiede il pagamento attraverso la produzione: 1) della propria richiesta di accesso al fascicolo telematico RG 28111/2018 (doc. 1e ricorso), 2) delle numerose email che ha Cont inviato alla convenuta, al legale di ON, ai SST e alla doc. 1a, b, c, d ricorso); 3) del parere conclusivo che ha consegnato alla convenuta in data 11.07.2023 (doc. 1f ricorso);
- che il compenso richiesto dalla ricorrente è pari a complessivi € 2.188,68 e deve essere ritenuto congruo in considerazione del fatto che l'attività professionale è consistita nell'assistenza stragiudiziale in una controversia con scaglione indeterminabile
(complessità bassa) e che l'importo è stato calcolato in base ai valori poco superiori ai minimi;
- che la convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha invece provato l'avvenuto adempimento all'obbligazione di pagamento sicché la domanda della parte ricorrente va accolta;
- che sulla somma sopra ricordata decorrono gli interessi legali nella misura dell'art. 1284
c.c., primo comma, con decorrenza dalla data della messa in mora documentata (ovvero dal 12.01.2024, data di compiuta giacenza della prima lettera di diffida di pagamento inviata tramite raccomandata) al giorno prima del deposito del ricorso, da quando decorreranno gli interessi in forza del quarto comma (sul punto Cass. n. 13145 del
14/05/2021) fino al saldo effettivo;
- che per quanto riguarda la domanda di rivalutazione avanzata dalla ricorrente, la stessa non può essere riconosciuta trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore sicché parte ricorrente avrebbe dovuto provare la sussistenza dei presupposti per operare la rivalutazione, onere tuttavia non assolto: infatti, “trattandosi nella specie di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma
2, può ritenersi esistente in via presuntiva solo qualora, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. un. 16 luglio 2008 n. 19499). Questa circostanza doveva essere allegata, e occorrendo dimostrata dall'attore, e non è censurabile
4 la decisione del giudice di merito che rigetta la relativa domanda la quale, senza allegare tali elementi, pretenda di fondarsi genericamente su presunzioni semplici” (Cass., sez. I,
27/11/2013, n. 26501);
- che, infine, le spese di causa seguono la soccombenza della parte resistente ex art. 91
c.p.c. e devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, valore sino ad € 5.200,oo con liquidazione pari ai parametri minimi per tutte le fasi espletate in considerazione della modesta attività processuale svolta (per la fase istruttoria nulla deve essere liquidato in quanto non espletata), e così per € 852,00 per compensi ed € 125,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte convenuta, visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.:
LIQUIDA in favore dell'avv. Chiara Bonavero il compenso per le prestazioni professionali svolte per l'assistenza stragiudiziale finalizzata alla revisione delle condizioni di divorzio stabilite dal provvedimento emesso dal Tribunale di Torino RG 28111/2018 in complessivi € 2.188,68
(accessori di legge compresi) e per l'effetto ON a pagare alla parte CP_1
ricorrente la somma complessiva di € 2.188,68 oltre interessi legali nella misura dell'art. 1284
c.c., primo comma, dalla data della messa in (12.01.2024) al giorno prima del deposito E_1
del ricorso, e nella misura dell'art. 1284 c.c., quarto comma, dal giorno del deposito del ricorso al saldo effettivo.
ON a rimborsare all'avv. Chiara Bonavero le spese del presente CP_1
giudizio, spese liquidate in € 852,00 per compensi ed in € 125,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 28.05.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 13981/2024 promossa da:
Avv. Chiara Bonavero, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Maffiodo;
ricorrente contro
, contumace; CP_1
convenuta
avente ad oggetto: compenso avvocati ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 terdecies c.p.c.
Conclusioni parte ricorrente:
“Dichiarare tenuto e condannare la signora ( ), residente CP_1 C.F._1
in Condove (TO), Via delle Mura, n. 10, al pagamento, in favore dell'Avv. Bonavero, della somma di euro 2.188,68, o di quella differente, anche veriore, accertanda in corso di causa, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e la rivalutazione monetaria, dalla messa in mora al saldo.
1 Dichiarare tenuto e condannare la signora ( ), residente CP_1 C.F._1
in Condove (TO), Via delle Mura, n. 10, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, IVA e CPA comprese, del presente giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui l'avv. Chiara
Bonavero citava in giudizio la sig.ra esponendo: 1) di aver prestato CP_1
attività professionale in qualità di avvocato a favore della convenuta in fase stragiudiziale al fine di ottenere la revisione delle condizioni di divorzio stabilite nel provvedimento emesso dal Tribunale di Torino RG 28111/2018; 2) di aver, in esecuzione dell'incarico ricevuto, svolto attività stragiudiziale quale l'accesso al fascicolo telematico e lo studio della relativa documentazione (doc. 1e ricorso); l'invio di comunicazioni alla convenuta, al legale del sig. ON (ex coniuge di ), ai SST e alla PI (doc. 1 a, b, c, d ricorso); la CP_1
redazione di un parere conclusivo consegnato alla in data 11.07.2023 (doc. 1f CP_1
ricorso); 3) di aver chiesto, a conclusione dell'incarico, il pagamento del compenso pari ad
€ 2.188,68 che la convenuta non ha mai pagato;
4) di aver intimato in data 5 febbraio
2024 il pagamento di quanto dovuto tramite raccomandata, contenente anche l'invito ad esperire la procedura di negoziazione assistita ex art. 2 L. 162/2014, senza mai ottenere alcun riscontro dalla convenuta;
5) di voler pertanto ottenere il pagamento del dovuto;
- dato atto che la convenuta, malgrado la ritualità della rinotifica perfezionata a mezzo raccomandata in data 10.03.2025, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarata contumace con ordinanza del 23.05.2025;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 23.05.2025, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto;
- che, in primo luogo, occorre premettere che l'avvocato ha diritto al compenso se riesce a dimostrare di aver ricevuto l'incarico dal cliente e prova di aver correttamente adempiuto alle relative prestazioni professionali. Il contratto di mandato professionale, infatti, non è soggetto a vincoli di forma, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria che a tal proposito afferma: “non necessaria, ai fini della sussistenza del
2 diritto al compenso, l'esistenza di un preventivo scritto. Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale – non soggetto a vincoli di forma
(Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021) – e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale” (Cass. 10/11/2022 n. 33193);
- che, nel caso in esame, parte ricorrente ha assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione, costituita dal contratto di prestazione d'opera professionale, attraverso la produzione delle e-mail scambiate tra le parti (doc. n. 1a, 2 ricorso) e delle dichiarazioni della circa il riconoscimento del debito (doc. 3 ricorso); CP_1
- che l'e-mail ordinaria, qualora non venga disconosciuta da colui contro il quale è prodotta in giudizio, ha pieno valore probatorio;
costante giurisprudenza afferma infatti che: “L'e- mail, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c. e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. Ord.
14/05/2018 n. 11606; Cass. 24/11/2005 n. 24814);
- che, pertanto, la prova del contratto insorto tra le parti, dello svolgimento dell'attività professionale da parte della ricorrente e del relativo credito può ritenersi raggiunta grazie alle dichiarazioni (non disconosciute) della convenuta inviate tramite e-mail in data 12 e
18 luglio 2023 (doc. 3 ricorso) atteso che ai sensi dell'art. 1988 la promessa di pagamento e la ricognizione del debito producono l'effetto di invertire l'onere della prova dell'esistenza del debito: “La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 c.c. — nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate — un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o
l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito.”
(Cass. 1/12/2003 n. 18311), onere nel caso di specie non assolto;
3 - che nel caso di specie, mancando qualsiasi elemento di prova contraria, devono quindi ritenersi provati sia la stipulazione del contratto di patrocinio sia l'esecuzione, da parte della ricorrente, dell'attività professionale e il suo diritto al compenso;
- che la ricorrente ha infatti provato di aver eseguito le prestazioni professionali di cui chiede il pagamento attraverso la produzione: 1) della propria richiesta di accesso al fascicolo telematico RG 28111/2018 (doc. 1e ricorso), 2) delle numerose email che ha Cont inviato alla convenuta, al legale di ON, ai SST e alla doc. 1a, b, c, d ricorso); 3) del parere conclusivo che ha consegnato alla convenuta in data 11.07.2023 (doc. 1f ricorso);
- che il compenso richiesto dalla ricorrente è pari a complessivi € 2.188,68 e deve essere ritenuto congruo in considerazione del fatto che l'attività professionale è consistita nell'assistenza stragiudiziale in una controversia con scaglione indeterminabile
(complessità bassa) e che l'importo è stato calcolato in base ai valori poco superiori ai minimi;
- che la convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha invece provato l'avvenuto adempimento all'obbligazione di pagamento sicché la domanda della parte ricorrente va accolta;
- che sulla somma sopra ricordata decorrono gli interessi legali nella misura dell'art. 1284
c.c., primo comma, con decorrenza dalla data della messa in mora documentata (ovvero dal 12.01.2024, data di compiuta giacenza della prima lettera di diffida di pagamento inviata tramite raccomandata) al giorno prima del deposito del ricorso, da quando decorreranno gli interessi in forza del quarto comma (sul punto Cass. n. 13145 del
14/05/2021) fino al saldo effettivo;
- che per quanto riguarda la domanda di rivalutazione avanzata dalla ricorrente, la stessa non può essere riconosciuta trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore sicché parte ricorrente avrebbe dovuto provare la sussistenza dei presupposti per operare la rivalutazione, onere tuttavia non assolto: infatti, “trattandosi nella specie di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma
2, può ritenersi esistente in via presuntiva solo qualora, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. un. 16 luglio 2008 n. 19499). Questa circostanza doveva essere allegata, e occorrendo dimostrata dall'attore, e non è censurabile
4 la decisione del giudice di merito che rigetta la relativa domanda la quale, senza allegare tali elementi, pretenda di fondarsi genericamente su presunzioni semplici” (Cass., sez. I,
27/11/2013, n. 26501);
- che, infine, le spese di causa seguono la soccombenza della parte resistente ex art. 91
c.p.c. e devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, valore sino ad € 5.200,oo con liquidazione pari ai parametri minimi per tutte le fasi espletate in considerazione della modesta attività processuale svolta (per la fase istruttoria nulla deve essere liquidato in quanto non espletata), e così per € 852,00 per compensi ed € 125,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte convenuta, visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.:
LIQUIDA in favore dell'avv. Chiara Bonavero il compenso per le prestazioni professionali svolte per l'assistenza stragiudiziale finalizzata alla revisione delle condizioni di divorzio stabilite dal provvedimento emesso dal Tribunale di Torino RG 28111/2018 in complessivi € 2.188,68
(accessori di legge compresi) e per l'effetto ON a pagare alla parte CP_1
ricorrente la somma complessiva di € 2.188,68 oltre interessi legali nella misura dell'art. 1284
c.c., primo comma, dalla data della messa in (12.01.2024) al giorno prima del deposito E_1
del ricorso, e nella misura dell'art. 1284 c.c., quarto comma, dal giorno del deposito del ricorso al saldo effettivo.
ON a rimborsare all'avv. Chiara Bonavero le spese del presente CP_1
giudizio, spese liquidate in € 852,00 per compensi ed in € 125,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 28.05.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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