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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/10/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 243/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RI SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
- RA OS SA de (CPF: ), nata in CP_1 CP_2 C.F._1
Paranavaí -PR-Brasile, il 23 aprile 1982, i proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale (unitamente al marito dei figli Controparte_3 minori (CPF.: ), nato in [...] - Persona_1 C.F._2
PR- Brasile, il 29 Marzo 2007 e (CPF.: 140.028.219- Controparte_4
51), nato in [...] -PR- Brasile, il 24 febbraio 2018, tutti residenti in [...]
Brasile, Rodovia PR 082, lote 412, Zona Rural,
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Antonio Achille Cattaneo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, alla Via Larga n° 6, Milano, giusta procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_5
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
1 -Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 3 febbraio 2025, la ricorrente, in proprio e nell'interesse dei figli minori, conveniva in giudizio il
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure CP_5 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato Persona_2 nel Comune di Galatro (RC), il 4 maggio 1901, dai genitori italiani e CP_6
(Cfr. l'estratto del certificato di nascita rilasciato dal Comune di Persona_3
Galatro – doc. in atti n° 3).
(conosciuto anche gli alias o era emigrato in Persona_4 Persona_2 Persona_5
Brasile, dove aveva sposato, il 6 luglio 1925, a Pirajuì – SP, (Cfr. Persona_6
l'annotazione di matrimonio posta a margine dell'estratto del certificato di nascita rilasciato dal Comune di Galatro – doc. in atti n° 3; certificato di matrimonio brasiliano
– doc. in atti n° 5), e dove era deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(Cfr. certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 4).
Dall'unione matrimoniale tra e era nato a [...] – SP Persona_4 Persona_6
- Brasile, il 9 dicembre 1937 (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – Persona_7 doc. in atti n° 6).
Dalla relazione tra e , sempre a Pirajuì, il Persona_7 Persona_8
23 aprile 1982 era nata , odierna ricorrente (Cfr. il Persona_9 Parte_1 certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 7), la quale, il 1° luglio 2011, in Cianorte
-PR- Brasile, aveva sposato passandosi a chiamare Controparte_3
(Cfr. certificato di matrimonio Parte_2 brasiliano – doc. in atti n° 8).
Dall'unione matrimoniale tra e Parte_3 [...]
in Cianorte -PR- Brasile erano nati due figli, oggi rappresentati Controparte_3
2 in giudizio da entrambi i genitori: nato il 29 Marzo Persona_1
2007 (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 9) e CP_4
, nato il [...] (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc.
[...] in atti n° 10).
Conseguentemente, la ricorrente, per sé e per i suoi figli, chiedeva di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, la ricorrente argomentava di avere invano tentato di espletare l'iter amministrativo, anche nell'interesse dei figli, inoltrando a mezzo raccomandata A/R la domanda di riconoscimento della cittadinanza al competente
Consolato Generale d'Italia a Curitiba. A tal proposito, la ricorrente asseriva di non avere avuto dal alcun riscontro alla domanda presentata a mezzo Parte_4 raccomanda, la quale va considerata inoltrata e accettata, avendo esibito la prova della consegna del plico che la conteneva (Cfr. cartolina attestante la consegna e l'accettazione – doc. in atti n° 11), desumendo che in ogni caso la sua richiesta non avrebbe potuto essere certamente evasa entro i termini legge, essendo noti i ritardi consolari (Cfr. pag. 6 del ricorso: “la domanda di riconoscimento del possesso della cittadinanza Italiana iure sanguinis, presentata al in Parte_5
Curitiba (PR-Brasile) dalla signora , in Parte_2 proprio e per conto dei figli minori e Persona_1 CP_4
- regolarmente ricevuta ed accettata - non ha determinato la
[...] convocazione della stessa ricorrente da parte della predetta Autorità Consolare, né tanto meno alcuna indicazione temporale di espletamento di questa attività”).
Quindi, sempre secondo la ricorrente, l'assoluta incertezza in ordine alla definizione del procedimento da parte dell'autorità consolare si sostanzierebbe in una grave lesione del diritto soggettivo e lascerebbe l'accertamento giudiziale come unica alternativa l'alternativa per l'ottenimento del beneficio invocato.
Il , in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_5 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 1° luglio 2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome
3 inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_5 interesse ad agire della ricorrente, non essendo ancora decorso il termine di legge di
730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo dedotto di avere mai presentato la domanda al in Brasile. Parte_5
Altresì argomentava che “Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato sarebbero molto lunghi”, atteso che “la circostanza in questione è stata allegata in modo molto generico senza alcuno specifico riferimento al periodo attuale” e che “non risulta sufficientemente provata”.
Ancora, la resistente argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, eccependo
“la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda né la mancanza di tali mezzi di prova può essere supplita in corso di giudizio”.
Attraverso il deposito di note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 16 settembre
2025, la difesa della ricorrente si riportava integralmente al ricorso introduttivo, e alle conclusioni ivi formulate nonché alla documentazione prodotta, impugnando e contestando tutto quanto dedotto e argomentato dal resistente;
insisteva CP_5 pertanto per l'accoglimento integrale della domanda con condanna alle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
In data 18 settembre 2025, scaduti i termini per le note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in riserva per la decisione.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta
4 acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Controparte_5
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della
Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
La ricorrente, anche per conto dei propri figli, tutti diretti discendenti di avo italiano, deduce di non essere riuscita a prenotare un appuntamento presso il competente in Brasile, dopo avere inoltrato, a mezzo raccomandata A/R (Doc .n° 11), la Parte_4
5 relativa domanda di riconoscimento iure sanguinis, evidenziando come la cartolina di ritorno, attestandone la consegna, sia prova della richiesta di prenotazione dell'appuntamento per la consegna dei documenti necessari e che, comunque,
l'Autorità amministrativa evocata non sarebbe stata in grado di evadere la pratica di cittadinanza entro tempi determinati e certi (comunque superiori ai 730 giorni), atteso che “Dalla comunicazione intitolata “Cittadinanza Italiana IURE che CP_7 si produce in estratto (doc.12), pubblicata sul proprio sito web alla data del
29.01.2025, si evince che il in Curitiba (PR-Brasile) ha Parte_5 ufficialmente informato “tutti gli interessati che a partire dal 25/03/25 saranno riaperti gli appuntamenti per la consegna della documentazione per il riconoscimento della cittadinanza italiana degli iscritti in lista d'attesa presso il Parte_5
a Curitiba, secondo il seguente calendario: - dal 03/03/2025 al 30/05/2025: solo numeri da 70.001 a 73.000”.
Tuttavia -premesso che è stata versata in atti la copia della domanda amministrativa, peraltro parzialmente, perché priva dell'allegazione delle copie dei documenti d'identità dei richiedenti- l'inoltro del plico contenente la domanda attraverso il servizio di posta raccomandata, qualora sia stato accettato dal destinatario, non permette di determinare se l'Amministrazione evocata fosse in un situazione di momentanea paralisi e va considerato che la ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) effettuare ulteriori tentativi di prenotazione, facilmente esperibili attraverso il previsto servizio telematico Pren@tami, al fine di ottenere l'anelata prenotazione, o, in caso di esito negativo, dimostrare eventuali ritardi consolari eccedenti i termini i di legge.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dalla ricorrente per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Infatti, l'unica prova allegata al ricorso (Doc. 12), indica una comunicazione stratta dal sito web del a Curitiba che informa “che a partire dal Parte_5
25/03/25 saranno riaperti gli appuntamenti per la consegna della documentazione per il riconoscimento della cittadinanza italiana degli iscritti in lista d'attesa presso il
a Curitiba, secondo il seguente calendario: – dal Parte_5
03/03/2025 al 30/05/2025: solo numeri da 70.001 a 73.000”.
Tale informazione, però, non permette di ritenere provati gli attuali tempi di attesa.
6 Al riguardo si rileva che la ricorrente avrebbe dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sui tempi di attesa all'epoca di presentazione della domanda e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza che essi fossero superiori ai 730 giorni di legge.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent.
n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice,
e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti
7 inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che la ricorrente - avendo tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento per sé e per i suoi figli del diritto ad ottenere la cittadinanza italiana, senza però dimostrare gli effettivi tempi di attesa consolari (non essendo ancora decorsi i 730 giorni previsti) non vanti alcun interesse ad agire.
In conclusione, considerata l'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della domanda amministrativa, che non possono presumersi in via automatica essere superiori ai 730 giorni di legge, rilevato, altresì, che non vi è prova di plurimi tentativi di prenotazione del servizio, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente la somma di € 849 per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso CP_5 forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il CP_5 non ha partecipato alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in €
849,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 20.10.25 La Giudice
RI SE
8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RI SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
- RA OS SA de (CPF: ), nata in CP_1 CP_2 C.F._1
Paranavaí -PR-Brasile, il 23 aprile 1982, i proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale (unitamente al marito dei figli Controparte_3 minori (CPF.: ), nato in [...] - Persona_1 C.F._2
PR- Brasile, il 29 Marzo 2007 e (CPF.: 140.028.219- Controparte_4
51), nato in [...] -PR- Brasile, il 24 febbraio 2018, tutti residenti in [...]
Brasile, Rodovia PR 082, lote 412, Zona Rural,
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Antonio Achille Cattaneo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, alla Via Larga n° 6, Milano, giusta procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_5
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
1 -Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 3 febbraio 2025, la ricorrente, in proprio e nell'interesse dei figli minori, conveniva in giudizio il
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure CP_5 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato Persona_2 nel Comune di Galatro (RC), il 4 maggio 1901, dai genitori italiani e CP_6
(Cfr. l'estratto del certificato di nascita rilasciato dal Comune di Persona_3
Galatro – doc. in atti n° 3).
(conosciuto anche gli alias o era emigrato in Persona_4 Persona_2 Persona_5
Brasile, dove aveva sposato, il 6 luglio 1925, a Pirajuì – SP, (Cfr. Persona_6
l'annotazione di matrimonio posta a margine dell'estratto del certificato di nascita rilasciato dal Comune di Galatro – doc. in atti n° 3; certificato di matrimonio brasiliano
– doc. in atti n° 5), e dove era deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(Cfr. certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 4).
Dall'unione matrimoniale tra e era nato a [...] – SP Persona_4 Persona_6
- Brasile, il 9 dicembre 1937 (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – Persona_7 doc. in atti n° 6).
Dalla relazione tra e , sempre a Pirajuì, il Persona_7 Persona_8
23 aprile 1982 era nata , odierna ricorrente (Cfr. il Persona_9 Parte_1 certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 7), la quale, il 1° luglio 2011, in Cianorte
-PR- Brasile, aveva sposato passandosi a chiamare Controparte_3
(Cfr. certificato di matrimonio Parte_2 brasiliano – doc. in atti n° 8).
Dall'unione matrimoniale tra e Parte_3 [...]
in Cianorte -PR- Brasile erano nati due figli, oggi rappresentati Controparte_3
2 in giudizio da entrambi i genitori: nato il 29 Marzo Persona_1
2007 (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 9) e CP_4
, nato il [...] (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc.
[...] in atti n° 10).
Conseguentemente, la ricorrente, per sé e per i suoi figli, chiedeva di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, la ricorrente argomentava di avere invano tentato di espletare l'iter amministrativo, anche nell'interesse dei figli, inoltrando a mezzo raccomandata A/R la domanda di riconoscimento della cittadinanza al competente
Consolato Generale d'Italia a Curitiba. A tal proposito, la ricorrente asseriva di non avere avuto dal alcun riscontro alla domanda presentata a mezzo Parte_4 raccomanda, la quale va considerata inoltrata e accettata, avendo esibito la prova della consegna del plico che la conteneva (Cfr. cartolina attestante la consegna e l'accettazione – doc. in atti n° 11), desumendo che in ogni caso la sua richiesta non avrebbe potuto essere certamente evasa entro i termini legge, essendo noti i ritardi consolari (Cfr. pag. 6 del ricorso: “la domanda di riconoscimento del possesso della cittadinanza Italiana iure sanguinis, presentata al in Parte_5
Curitiba (PR-Brasile) dalla signora , in Parte_2 proprio e per conto dei figli minori e Persona_1 CP_4
- regolarmente ricevuta ed accettata - non ha determinato la
[...] convocazione della stessa ricorrente da parte della predetta Autorità Consolare, né tanto meno alcuna indicazione temporale di espletamento di questa attività”).
Quindi, sempre secondo la ricorrente, l'assoluta incertezza in ordine alla definizione del procedimento da parte dell'autorità consolare si sostanzierebbe in una grave lesione del diritto soggettivo e lascerebbe l'accertamento giudiziale come unica alternativa l'alternativa per l'ottenimento del beneficio invocato.
Il , in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_5 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 1° luglio 2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome
3 inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_5 interesse ad agire della ricorrente, non essendo ancora decorso il termine di legge di
730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo dedotto di avere mai presentato la domanda al in Brasile. Parte_5
Altresì argomentava che “Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato sarebbero molto lunghi”, atteso che “la circostanza in questione è stata allegata in modo molto generico senza alcuno specifico riferimento al periodo attuale” e che “non risulta sufficientemente provata”.
Ancora, la resistente argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, eccependo
“la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda né la mancanza di tali mezzi di prova può essere supplita in corso di giudizio”.
Attraverso il deposito di note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 16 settembre
2025, la difesa della ricorrente si riportava integralmente al ricorso introduttivo, e alle conclusioni ivi formulate nonché alla documentazione prodotta, impugnando e contestando tutto quanto dedotto e argomentato dal resistente;
insisteva CP_5 pertanto per l'accoglimento integrale della domanda con condanna alle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
In data 18 settembre 2025, scaduti i termini per le note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in riserva per la decisione.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta
4 acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Controparte_5
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della
Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
La ricorrente, anche per conto dei propri figli, tutti diretti discendenti di avo italiano, deduce di non essere riuscita a prenotare un appuntamento presso il competente in Brasile, dopo avere inoltrato, a mezzo raccomandata A/R (Doc .n° 11), la Parte_4
5 relativa domanda di riconoscimento iure sanguinis, evidenziando come la cartolina di ritorno, attestandone la consegna, sia prova della richiesta di prenotazione dell'appuntamento per la consegna dei documenti necessari e che, comunque,
l'Autorità amministrativa evocata non sarebbe stata in grado di evadere la pratica di cittadinanza entro tempi determinati e certi (comunque superiori ai 730 giorni), atteso che “Dalla comunicazione intitolata “Cittadinanza Italiana IURE che CP_7 si produce in estratto (doc.12), pubblicata sul proprio sito web alla data del
29.01.2025, si evince che il in Curitiba (PR-Brasile) ha Parte_5 ufficialmente informato “tutti gli interessati che a partire dal 25/03/25 saranno riaperti gli appuntamenti per la consegna della documentazione per il riconoscimento della cittadinanza italiana degli iscritti in lista d'attesa presso il Parte_5
a Curitiba, secondo il seguente calendario: - dal 03/03/2025 al 30/05/2025: solo numeri da 70.001 a 73.000”.
Tuttavia -premesso che è stata versata in atti la copia della domanda amministrativa, peraltro parzialmente, perché priva dell'allegazione delle copie dei documenti d'identità dei richiedenti- l'inoltro del plico contenente la domanda attraverso il servizio di posta raccomandata, qualora sia stato accettato dal destinatario, non permette di determinare se l'Amministrazione evocata fosse in un situazione di momentanea paralisi e va considerato che la ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) effettuare ulteriori tentativi di prenotazione, facilmente esperibili attraverso il previsto servizio telematico Pren@tami, al fine di ottenere l'anelata prenotazione, o, in caso di esito negativo, dimostrare eventuali ritardi consolari eccedenti i termini i di legge.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dalla ricorrente per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Infatti, l'unica prova allegata al ricorso (Doc. 12), indica una comunicazione stratta dal sito web del a Curitiba che informa “che a partire dal Parte_5
25/03/25 saranno riaperti gli appuntamenti per la consegna della documentazione per il riconoscimento della cittadinanza italiana degli iscritti in lista d'attesa presso il
a Curitiba, secondo il seguente calendario: – dal Parte_5
03/03/2025 al 30/05/2025: solo numeri da 70.001 a 73.000”.
Tale informazione, però, non permette di ritenere provati gli attuali tempi di attesa.
6 Al riguardo si rileva che la ricorrente avrebbe dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sui tempi di attesa all'epoca di presentazione della domanda e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza che essi fossero superiori ai 730 giorni di legge.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent.
n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice,
e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti
7 inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che la ricorrente - avendo tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento per sé e per i suoi figli del diritto ad ottenere la cittadinanza italiana, senza però dimostrare gli effettivi tempi di attesa consolari (non essendo ancora decorsi i 730 giorni previsti) non vanti alcun interesse ad agire.
In conclusione, considerata l'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della domanda amministrativa, che non possono presumersi in via automatica essere superiori ai 730 giorni di legge, rilevato, altresì, che non vi è prova di plurimi tentativi di prenotazione del servizio, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente la somma di € 849 per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso CP_5 forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il CP_5 non ha partecipato alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in €
849,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 20.10.25 La Giudice
RI SE
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