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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg22843 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22843 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. DEL DEO AMBROGIO presso il quale elettivamente domicilia in Forio alla via G. Castellaccio nr. 32,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. DEL DEO AMBROGIO presso il quale elettivamente domicilia in Forio alla via G. Castellaccio nr. 32,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/12/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Forio il 17/10/1992 e che dalla loro unione nascevano tre figli Per_1
1 il 23/08/1993, il 25/06/2002 e il 25/09/1996, Per_2 Per_3 Per_4
tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, e ciò nelle loro attuali abitazioni
- Che alcun figlio ha necessità di assistenza da parte dei genitori;
- I ricorrenti rinunciano reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
- I ricorrenti dichiarano di avere, inoltre, compiutamente definito tra loro ogni altro rapporto di carattere patrimoniale, di non aver effettuato alcun acquisto in comunione dei beni e che i beni mobili e registrati restano ciascuno ai rispettivi proprietari.
- I sottoscritti presentano il consenso e/o il nulla osta per il rilascio del passaporto e/o di ogni documento di identità necessario per l'espatrio del minore e del coniuge.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_3
n.58, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1992);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Forio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22843 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. DEL DEO AMBROGIO presso il quale elettivamente domicilia in Forio alla via G. Castellaccio nr. 32,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. DEL DEO AMBROGIO presso il quale elettivamente domicilia in Forio alla via G. Castellaccio nr. 32,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/12/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Forio il 17/10/1992 e che dalla loro unione nascevano tre figli Per_1
1 il 23/08/1993, il 25/06/2002 e il 25/09/1996, Per_2 Per_3 Per_4
tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, e ciò nelle loro attuali abitazioni
- Che alcun figlio ha necessità di assistenza da parte dei genitori;
- I ricorrenti rinunciano reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
- I ricorrenti dichiarano di avere, inoltre, compiutamente definito tra loro ogni altro rapporto di carattere patrimoniale, di non aver effettuato alcun acquisto in comunione dei beni e che i beni mobili e registrati restano ciascuno ai rispettivi proprietari.
- I sottoscritti presentano il consenso e/o il nulla osta per il rilascio del passaporto e/o di ogni documento di identità necessario per l'espatrio del minore e del coniuge.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_3
n.58, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1992);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Forio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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