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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/11/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa
IM F. CI, disposta la sostituzione dell'udienza del 6 novembre
2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto che disponeva la trattazione scritta e la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2363 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, CF: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Stefano Pellegrino, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Autieri, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione di vecchiaia Cat. VO n. 10063470 con decorrenza 07/2013
e di aver ricevuto dall' , in data 17.12.2024, una missiva con la quale, sulla CP_2 premessa che con “ricostituzione del 21.10.2015 la pensione cat. INV CIV n.
07049679 è stata ricalcolata a far data dal 01.01.2015 per il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge a seguito della liquidazione in suo favore del trattamento pensionistico VO n. 10063470 e che “dal ricalcolo è derivato dal
01.01.2015 al 30.11.2015 un debito a suo carico di € 3.190,88, che le è stato comunicato con e con comunicazione RC1 del 29.10.2015 ricevuta il CP_3
25.11.2015”, l'istituto diffidava al pagamento dell'importo di € 1.745,88, essendo stato già l'indebito recuperato parzialmente per € 1.445,00.
Avverso la suddetta diffida, il ricorrente presentava, in data 16.05.2025, ricorso al
Comitato Provinciale, esitato da un provvedimento di rigetto per inammissibilità, attesa la natura dell'atto di diffida che non costituisce provvedimenti amministrativo.
A fondamento del ricorso, richiamava la normativa di settore degli indebiti previdenziali e assistenziali e l'orientamento della giurisprudenza più recente che esclude la ripetibilità degli indebiti assistenziali quando il fattore che ha generato l'indebito non è addebitabile al pensionato.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentire: dichiarare di non essere tenuta alla restituzione delle somme richieste dall' con la diffida del 17.12.2024 e percepite nel periodo dal 01.01.2015 al CP_2
30.11.2015 sulla pensione di invalidità civile per l'importo di € 3.190,88; condannare, per l'effetto, l' alla corresponsione delle somme indebitamente CP_2 trattenute per l'importo complessivo di € 1.445,00; con vittoria delle spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che, rivendicata la legittimità del provvedimento di CP_2 recupero, precisava che l'indebito era stato accertato a seguito di una operazione di ricostituzione del 21.10.2015 che aveva determinato il ricalcolo ad importo zero dal
01.01.2015 al 30.11.2015, per redditi superiori ai limiti previsti dalla legge a seguito di liquidazione della pensione di vecchiaia cat. VO n. 10063470 in data 23.07.2015.
Comunicava che, nel mese di marzo del 2019, era stato effettuato un parziale recupero di € 1.445,00 mediante la compensazione con arretrati calcolati su
Pag. 2 di 8 prestazione di invalidità civile e sosteneva che, in caso di soccombenza, un eventuale rimborso sarebbe effettuato oltre il temine prescrizionale quinquennale di legge.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Brevemente riassunte le posizioni difensive, va anzitutto ribadito che in tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20- 01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n.
18046) ha statuito che «[..], il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, CP_2 comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato». Pertanto grava sul pensionato che chiede l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo restitutorio, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito, ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.
Pag. 3 di 8 Ciò premesso va sottolineato che parte ricorrente non contesta il quantum dell'indebito ma solo la ripetibilità della somma richiestagli dall'ente e, pertanto, il thema decidendum attiene, a questo punto, alla legittimità o meno dell'azione di recupero.
Orbene la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del
1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991 non è in realtà applicabile al caso scrutinato giacché la prestazione de qua è una prestazione assistenziale (non collegata ad un versamento contributivo ma il cui onere economico è posto a carico della fiscalità generale).
Infatti, la richiesta di ripetizione riguarda la prestazione di invalidità civile ricalcolata ad importo zero con riguardo al periodo dal 01.01.2015 al 30.11.2015, per superamento dei limiti reddituali, determinato da altra pensione, Cat. VO di cui la ricorrente godeva con decorrenza dal 23.07.2015.
Conseguentemente (non potendosi fare applicazione della disciplina dell'art 52 comma 2 L. 88/89 e dell'art 13 L. n. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale) come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile». E ancor più di recente la Corte di Cassazione (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza del 04/08/2022, n. 24180; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza del 10/08/2022, n. 24617) ha ribadito l'ormai consolidato principio secondo il quale in tema di indebito assistenziale trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore e dell'incolpevole affidamento, la Suprema Corte fa luce sulle
Pag. 4 di 8 specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale. Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati CP_2 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria CP_2 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'Amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' (come nel caso in esame) e che quindi l' già conosce: l'affidamento CP_2 CP_2 riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso istituto previdenziale.
La Corte di legittimità con molteplici (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del
30/06/2020, n. 13223; Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro,
Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915;
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Ordinanza del 04/08/2022, n. 24180) ha puntualizzato che «l'indebito assistenziale,
Pag. 5 di 8 per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Alla luce di tali princìpi, che questo giudice condivide pienamente, nel caso in esame non può certamente qualificarsi come doloso il comportamento della ricorrente che si
è limitata a percepire prestazioni tutte liquidate dall' . CP_2
Il comune cittadino, nel momento in cui l'ente previdenziale eroga direttamente più prestazioni (nel caso di specie la pensione di invalidità civile e la pensione di vecchiaia a partire dal luglio 2017), ha ragione di pensare che l'istituto pagatore effettui i controlli dovuti sull'integrale posizione del beneficiario al fine di individuare il quantum dovuto, così ingenerando nel percipiente l'affidamento nella spettanza di quanto erogato.
Né l'erogazione indebita può ritenersi causata da un comportamento colposo (e men che meno doloso) della trattandosi, appunto, di prestazioni entrambe erogate Pt_1 dall' che è in grado di conoscere i dati reddituali ed è tenuto a verificare la CP_2 sussistenza di tutti i requisiti per erogare il beneficio assistenziale.
Da quanto premesso, consegue che la fattispecie concreta va regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019 Cassazione civile sez. VI, 10/08/2022, n.24606.
Dalla documentazione in atti e dalle difese del resistente emerge che la verifica è stata effettuata proprio in virtù dei dati a diposizione dell' (CFR Cud.2016, all. CP_2
n. 3 memoria costituzione, dal quale si evince che i redditi percepiti dalla ricorrente nel 2015, sono stati erogati da un unico ente, ossia l' ). CP_2
Pag. 6 di 8 Pertanto, avuto riguardo al periodo di erogazione delle maggiori somme (nel periodo che va dal 01.01.2015 al 30.11.2015,) e alla data di comunicazione del provvedimento di accertamento che l' individua nella missiva del 29.10.2015 CP_2 recapitata il 25.11.2015, si deve concludere che, quando l'istituto ha compiuto i propri accertamenti, le somme erano state già percepite per intero.
Il ricorso va accolto, con condanna dell' alla restituzione di quanto già CP_2 recuperato.
La domanda di restituzione di quanto trattenuto con il conguaglio del 2019, formulata con il presente ricorso, è tempestiva applicandosi il termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), non quello quinquennale previsto per i ratei pensionistici o per i versamenti contributivi, trattandosi di somma indebitamente trattenuta in virtù di una compensazione unilaterale effettuata illegittimamente dall' . La prescrizione quinquennale è maturata per quanto riguarda gli interessi. CP_2
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_2 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nulla la ricorrente deve restituire all' per le causali di cui al ricorso;
CP_2 condanna l' alla restituzione della somma di € 1.445,00 trattenuta nel marzo CP_2
2019; condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, CP_2 secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da euro 1.101 a 5.200, esclusa la fase istruttoria), in € 886,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore che ne fatto richiesta.
Palmi lì, 7 novembre 2025
IL GOP
Dott.ssa IM F. CI
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa
IM F. CI, disposta la sostituzione dell'udienza del 6 novembre
2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto che disponeva la trattazione scritta e la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2363 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, CF: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Stefano Pellegrino, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Autieri, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione di vecchiaia Cat. VO n. 10063470 con decorrenza 07/2013
e di aver ricevuto dall' , in data 17.12.2024, una missiva con la quale, sulla CP_2 premessa che con “ricostituzione del 21.10.2015 la pensione cat. INV CIV n.
07049679 è stata ricalcolata a far data dal 01.01.2015 per il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge a seguito della liquidazione in suo favore del trattamento pensionistico VO n. 10063470 e che “dal ricalcolo è derivato dal
01.01.2015 al 30.11.2015 un debito a suo carico di € 3.190,88, che le è stato comunicato con e con comunicazione RC1 del 29.10.2015 ricevuta il CP_3
25.11.2015”, l'istituto diffidava al pagamento dell'importo di € 1.745,88, essendo stato già l'indebito recuperato parzialmente per € 1.445,00.
Avverso la suddetta diffida, il ricorrente presentava, in data 16.05.2025, ricorso al
Comitato Provinciale, esitato da un provvedimento di rigetto per inammissibilità, attesa la natura dell'atto di diffida che non costituisce provvedimenti amministrativo.
A fondamento del ricorso, richiamava la normativa di settore degli indebiti previdenziali e assistenziali e l'orientamento della giurisprudenza più recente che esclude la ripetibilità degli indebiti assistenziali quando il fattore che ha generato l'indebito non è addebitabile al pensionato.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentire: dichiarare di non essere tenuta alla restituzione delle somme richieste dall' con la diffida del 17.12.2024 e percepite nel periodo dal 01.01.2015 al CP_2
30.11.2015 sulla pensione di invalidità civile per l'importo di € 3.190,88; condannare, per l'effetto, l' alla corresponsione delle somme indebitamente CP_2 trattenute per l'importo complessivo di € 1.445,00; con vittoria delle spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che, rivendicata la legittimità del provvedimento di CP_2 recupero, precisava che l'indebito era stato accertato a seguito di una operazione di ricostituzione del 21.10.2015 che aveva determinato il ricalcolo ad importo zero dal
01.01.2015 al 30.11.2015, per redditi superiori ai limiti previsti dalla legge a seguito di liquidazione della pensione di vecchiaia cat. VO n. 10063470 in data 23.07.2015.
Comunicava che, nel mese di marzo del 2019, era stato effettuato un parziale recupero di € 1.445,00 mediante la compensazione con arretrati calcolati su
Pag. 2 di 8 prestazione di invalidità civile e sosteneva che, in caso di soccombenza, un eventuale rimborso sarebbe effettuato oltre il temine prescrizionale quinquennale di legge.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Brevemente riassunte le posizioni difensive, va anzitutto ribadito che in tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20- 01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n.
18046) ha statuito che «[..], il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, CP_2 comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato». Pertanto grava sul pensionato che chiede l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo restitutorio, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito, ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.
Pag. 3 di 8 Ciò premesso va sottolineato che parte ricorrente non contesta il quantum dell'indebito ma solo la ripetibilità della somma richiestagli dall'ente e, pertanto, il thema decidendum attiene, a questo punto, alla legittimità o meno dell'azione di recupero.
Orbene la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del
1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991 non è in realtà applicabile al caso scrutinato giacché la prestazione de qua è una prestazione assistenziale (non collegata ad un versamento contributivo ma il cui onere economico è posto a carico della fiscalità generale).
Infatti, la richiesta di ripetizione riguarda la prestazione di invalidità civile ricalcolata ad importo zero con riguardo al periodo dal 01.01.2015 al 30.11.2015, per superamento dei limiti reddituali, determinato da altra pensione, Cat. VO di cui la ricorrente godeva con decorrenza dal 23.07.2015.
Conseguentemente (non potendosi fare applicazione della disciplina dell'art 52 comma 2 L. 88/89 e dell'art 13 L. n. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale) come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile». E ancor più di recente la Corte di Cassazione (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza del 04/08/2022, n. 24180; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza del 10/08/2022, n. 24617) ha ribadito l'ormai consolidato principio secondo il quale in tema di indebito assistenziale trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore e dell'incolpevole affidamento, la Suprema Corte fa luce sulle
Pag. 4 di 8 specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale. Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati CP_2 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria CP_2 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'Amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' (come nel caso in esame) e che quindi l' già conosce: l'affidamento CP_2 CP_2 riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso istituto previdenziale.
La Corte di legittimità con molteplici (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del
30/06/2020, n. 13223; Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro,
Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915;
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Ordinanza del 04/08/2022, n. 24180) ha puntualizzato che «l'indebito assistenziale,
Pag. 5 di 8 per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Alla luce di tali princìpi, che questo giudice condivide pienamente, nel caso in esame non può certamente qualificarsi come doloso il comportamento della ricorrente che si
è limitata a percepire prestazioni tutte liquidate dall' . CP_2
Il comune cittadino, nel momento in cui l'ente previdenziale eroga direttamente più prestazioni (nel caso di specie la pensione di invalidità civile e la pensione di vecchiaia a partire dal luglio 2017), ha ragione di pensare che l'istituto pagatore effettui i controlli dovuti sull'integrale posizione del beneficiario al fine di individuare il quantum dovuto, così ingenerando nel percipiente l'affidamento nella spettanza di quanto erogato.
Né l'erogazione indebita può ritenersi causata da un comportamento colposo (e men che meno doloso) della trattandosi, appunto, di prestazioni entrambe erogate Pt_1 dall' che è in grado di conoscere i dati reddituali ed è tenuto a verificare la CP_2 sussistenza di tutti i requisiti per erogare il beneficio assistenziale.
Da quanto premesso, consegue che la fattispecie concreta va regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019 Cassazione civile sez. VI, 10/08/2022, n.24606.
Dalla documentazione in atti e dalle difese del resistente emerge che la verifica è stata effettuata proprio in virtù dei dati a diposizione dell' (CFR Cud.2016, all. CP_2
n. 3 memoria costituzione, dal quale si evince che i redditi percepiti dalla ricorrente nel 2015, sono stati erogati da un unico ente, ossia l' ). CP_2
Pag. 6 di 8 Pertanto, avuto riguardo al periodo di erogazione delle maggiori somme (nel periodo che va dal 01.01.2015 al 30.11.2015,) e alla data di comunicazione del provvedimento di accertamento che l' individua nella missiva del 29.10.2015 CP_2 recapitata il 25.11.2015, si deve concludere che, quando l'istituto ha compiuto i propri accertamenti, le somme erano state già percepite per intero.
Il ricorso va accolto, con condanna dell' alla restituzione di quanto già CP_2 recuperato.
La domanda di restituzione di quanto trattenuto con il conguaglio del 2019, formulata con il presente ricorso, è tempestiva applicandosi il termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), non quello quinquennale previsto per i ratei pensionistici o per i versamenti contributivi, trattandosi di somma indebitamente trattenuta in virtù di una compensazione unilaterale effettuata illegittimamente dall' . La prescrizione quinquennale è maturata per quanto riguarda gli interessi. CP_2
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_2 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nulla la ricorrente deve restituire all' per le causali di cui al ricorso;
CP_2 condanna l' alla restituzione della somma di € 1.445,00 trattenuta nel marzo CP_2
2019; condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, CP_2 secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da euro 1.101 a 5.200, esclusa la fase istruttoria), in € 886,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore che ne fatto richiesta.
Palmi lì, 7 novembre 2025
IL GOP
Dott.ssa IM F. CI
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