CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 20/02/2026, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2643/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6307/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. INDMCM2024Ricorrente_1 BENI DEMANIO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1762/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, insorge contro la Regione Lazio chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. INDMCM2024 notificata in data 17 dicembre 2024, contenente la richiesta il pagamento di
€ 817,00 a titolo di omesso versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per la somma di euro 817,00.
Poiché nel provvedimento impugnato si faceva riferimento alla nota n. 1333706 del 29/10/2024 con la quale il Comune di Fiumicino aveva dato avvio al procedimento di riscossione dell'importo dovuto dalla
Concessione n. 86/06 Ricorrente_1 validità dal 01/07/06 al 30/06/12 FIU. 411 e che con la succitata nota il Comune di Fiumicino aveva quantificato in euro 5.449,3 l'indennizzo per occupazione
“sine titolo” riferito al periodo 1.1.2015-31.12.2020 e che con riferimento all'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile di cui all'art. 3, legge regionale 28 dicembre
1971, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 6, legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, l'ente locale aveva contestato al ricorrente l'omesso versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile
(commisurata al 15% dell'indennizzo di cui sopra) per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020 per un importo complessivamente pari a euro 817,40.
Il ricorrente faceva rilevare che la concessione sul bene demaniale non era scaduta e che, a seguito di richiesta di accesso agli atti, non aveva rinvenuto alcuna documentazione di valutazione e verifica da parte del Comune di Fiumicino circa la validità della concessione n. 586/06 a partire dalla data del suo rilascio, risalente al 26.07.06, con la conseguenza che la predetta ingiunzione di pagamento per euro
817,40” non risultava fondata su alcun provvedimento e/o atto amministrativo e risultava, perciò, del tutto viziata e sine causa.
In altri termini, il Comune di Fiumicino si era limitato ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 aveva dato termine per le osservazioni, senza tuttavia concludere il procedimento.
Si costituiva il Comune di Fiumicino limitandosi a ribadire la legittimità della tassazione regionale sulle concessioni statali demaniali senza prendere una posizione puntale sulla questione specifica dell'assenza di un provvedimento presupposto legittimante l'intimazione di pagamento.
Il ricorrente ha poi prodotto un atto di costituzione del Comune di Fiumicino del 15.4.2025 nell'ambito di un ricorso straordinario che appare avviato dallo stesso ricorrente, ma non prodotto in atti. L'atto in questione fa, a sua volta, riferimento ad una sentenza TAR Lazio n. 5888/22 che avrebbe dichiarata cessata la concessione demaniale intestata al ricorrente che sarebbe scaduta al 30.6.2012, ma anche di questa decisione non vi è traccia in atti.
Il ricorrente, nel rispetto dei termini di venti giorni antecedenti all'udienza, ha prodotto una nota del
25.7.2025 della Regione Lazio con la quale letteralmente la Regione afferma quanto segue “Preso atto della nota n. 247377/2024 con cui il Comune di Fiumicino ha dato avvio al procedimento finalizzato alla riscossione dell'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione “sine titolo” della Concessione FIU411, la scrivente Amministrazione ha provveduto alla notifica dell'avviso di violazione in oggetto con l'esclusiva motivazione di interrompere i termini decadenziali e prescrizionali previsti ai sensi di legge, tenuto conto dell'annualità 2020 per la quale il succitato Comune ha avviato il procedimento di rideterminazione della pretesa (erariale e regionale) riferita alla concessione de quo, per concludere che “Resta inteso che gli effetti dell'atto in oggetto sono da intendersi sospesi, nelle more della prospettata conclusione del procedimento di iniziativa comunale, dalla data di notifica a mezzo PEC dell'atto in oggetto”. Nello stesso termine il ricorrente ha depositato prova del pagamento della tassa di concessione demaniale e di quella regionale negli anni in contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice preso atto della sospensione degli effetti fino alla conclusione del procedimento per l'anno
2020, di iniziativa comunale, avviato in data 29/10/2024, ossia quello di cui il ricorrente lamentava il mancato epilogo, id est il provvedimento presupposto della intimazione di pagamento impugnata come da nota della Regione Lazio citata in premessa e considerata la produzione documentale del ricorrente che ha dato prova dei regolari pagamenti di quanto, allo stato, appare dovuto a titolo di tassa regionale e di concessione demaniale accoglie il ricorso. Spese compensate atteso l'epilogo amministrativo della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 12.2.2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
ON RI
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6307/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. INDMCM2024Ricorrente_1 BENI DEMANIO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1762/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, insorge contro la Regione Lazio chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. INDMCM2024 notificata in data 17 dicembre 2024, contenente la richiesta il pagamento di
€ 817,00 a titolo di omesso versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per la somma di euro 817,00.
Poiché nel provvedimento impugnato si faceva riferimento alla nota n. 1333706 del 29/10/2024 con la quale il Comune di Fiumicino aveva dato avvio al procedimento di riscossione dell'importo dovuto dalla
Concessione n. 86/06 Ricorrente_1 validità dal 01/07/06 al 30/06/12 FIU. 411 e che con la succitata nota il Comune di Fiumicino aveva quantificato in euro 5.449,3 l'indennizzo per occupazione
“sine titolo” riferito al periodo 1.1.2015-31.12.2020 e che con riferimento all'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile di cui all'art. 3, legge regionale 28 dicembre
1971, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 6, legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, l'ente locale aveva contestato al ricorrente l'omesso versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile
(commisurata al 15% dell'indennizzo di cui sopra) per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020 per un importo complessivamente pari a euro 817,40.
Il ricorrente faceva rilevare che la concessione sul bene demaniale non era scaduta e che, a seguito di richiesta di accesso agli atti, non aveva rinvenuto alcuna documentazione di valutazione e verifica da parte del Comune di Fiumicino circa la validità della concessione n. 586/06 a partire dalla data del suo rilascio, risalente al 26.07.06, con la conseguenza che la predetta ingiunzione di pagamento per euro
817,40” non risultava fondata su alcun provvedimento e/o atto amministrativo e risultava, perciò, del tutto viziata e sine causa.
In altri termini, il Comune di Fiumicino si era limitato ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 aveva dato termine per le osservazioni, senza tuttavia concludere il procedimento.
Si costituiva il Comune di Fiumicino limitandosi a ribadire la legittimità della tassazione regionale sulle concessioni statali demaniali senza prendere una posizione puntale sulla questione specifica dell'assenza di un provvedimento presupposto legittimante l'intimazione di pagamento.
Il ricorrente ha poi prodotto un atto di costituzione del Comune di Fiumicino del 15.4.2025 nell'ambito di un ricorso straordinario che appare avviato dallo stesso ricorrente, ma non prodotto in atti. L'atto in questione fa, a sua volta, riferimento ad una sentenza TAR Lazio n. 5888/22 che avrebbe dichiarata cessata la concessione demaniale intestata al ricorrente che sarebbe scaduta al 30.6.2012, ma anche di questa decisione non vi è traccia in atti.
Il ricorrente, nel rispetto dei termini di venti giorni antecedenti all'udienza, ha prodotto una nota del
25.7.2025 della Regione Lazio con la quale letteralmente la Regione afferma quanto segue “Preso atto della nota n. 247377/2024 con cui il Comune di Fiumicino ha dato avvio al procedimento finalizzato alla riscossione dell'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione “sine titolo” della Concessione FIU411, la scrivente Amministrazione ha provveduto alla notifica dell'avviso di violazione in oggetto con l'esclusiva motivazione di interrompere i termini decadenziali e prescrizionali previsti ai sensi di legge, tenuto conto dell'annualità 2020 per la quale il succitato Comune ha avviato il procedimento di rideterminazione della pretesa (erariale e regionale) riferita alla concessione de quo, per concludere che “Resta inteso che gli effetti dell'atto in oggetto sono da intendersi sospesi, nelle more della prospettata conclusione del procedimento di iniziativa comunale, dalla data di notifica a mezzo PEC dell'atto in oggetto”. Nello stesso termine il ricorrente ha depositato prova del pagamento della tassa di concessione demaniale e di quella regionale negli anni in contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice preso atto della sospensione degli effetti fino alla conclusione del procedimento per l'anno
2020, di iniziativa comunale, avviato in data 29/10/2024, ossia quello di cui il ricorrente lamentava il mancato epilogo, id est il provvedimento presupposto della intimazione di pagamento impugnata come da nota della Regione Lazio citata in premessa e considerata la produzione documentale del ricorrente che ha dato prova dei regolari pagamenti di quanto, allo stato, appare dovuto a titolo di tassa regionale e di concessione demaniale accoglie il ricorso. Spese compensate atteso l'epilogo amministrativo della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 12.2.2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
ON RI