Articolo 2 della Legge 18 ottobre 1960, n. 1200
Articolo 1Articolo 3
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13 novembre 1960
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative fra i capitoli numeri 6, 7, 50 e 52 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1960-1961, connesse con l'attuazione della legge 30 giugno 1956, n. 775 , concernente l'istituzione di un "Ruolo speciale transitorio ad esaurimento" presso il detto Ministero.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960