CASS
Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2024, n. 42393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42393 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO RD nato a [...] il [...] SO MA nato a [...] il [...] MM OL RC nato a [...] il [...] AN CO nato a [...] il [...] IN ID nato a [...] il [...] NG LE nato a [...] il [...] IO AI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/06/2024 del Trib. Liberta' di Genova udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentite le conclusioni della PG Perla Lori che chiede il rigetto dei ricorsi. Udito L'avvocato Pietro Serrachieri in proprio e in qualità di sostituto processuale degli altri difensori che insiste per l'accoglimento dei ricorsi, Penale Sent. Sez. 6 Num. 42393 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 08/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari di Genova, su richiesta del Pubblico ministero di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, disponeva nei confronti di RD NO, MA IN, OL RC MM, CO AN, ID IN, LE NG e AI IO (e EL AI non ricorrente) la misura non detentiva dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziati dei delitti di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate in concorso. Con atto di appello il Pubblico ministero evidenziava l'inadeguatezza dela disposta misura, attesa la gravità dei fatti e gli ulteriori elementi istruttori nel frattempo acquisiti, e insisteva per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, senza subordinate. Il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento del gravame, confermava nei confronti di tutti gli indagati l'obblir di presentazione alla Polizia giudiziaria cui aggiungeva l'applicazione anche deóbbligo di dimora nel Comune di residenza con le prescrizioni di cui all'art. 283, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (dichiarare orari e luoghi per i controlli e non allontanarsi dalle rispettive abitazioni tra le 19 e le 7 del mattino del giorno successivo). 2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso tutti gli indagati (eccetto EL AI). 3. ID IN con un unico atto, sottoscritto dall'Avvocato Fabio Sommovigo, censura il provvedimento impugnato, per violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere tenuto conto: a) del mutato quadro cautelare dopo l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, risultata adeguata;
b) dell'incensuratezza degli indagati;
c) della diversità delle situazioni soggettive. Inoltre, contesta come le prescrizioni ulteriori di cui all'art. 283, commi 3 e 4, cod. proc. pen. siano indicate soltanto nel dispositivo del provvedimento senza alcuna motivazione. 4. OL RC MM, RD NO, LE NG, AI IO e CO AN con un comune ricorso, sottoscritto dall'Avvocato Pietro Serracchieri, hanno dedotto i seguenti tre motivi. 2 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato ha limitato il thema decidendum alla sola verifica dell'idoneità della cautela, originariamente adottata in una prospettiva "di gruppo" del fatto contestato, senza esaminare l'apporto causale fornito dai singoli ricorrenti, tutti studenti incensurati, a cui ha applicato le medesime prescrizioni disposte nei confronti dell'unico indagato gravato da precedenti (EL AI). 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale, a fronte dell'impugnazione del solo Pubblico ministero, da un lato ha ritenuta preclusa la valutazione dell'intera vicenda cautelare, dall'altro lato ha negato ogni rilievo alla condotta tenuta dagli indagati successivamente all'emissione della misura cautelare genetica, dimostratasi adeguata, senza osservare la giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 5, n. 17827 del 2022 e Sez. U, n. 16085 del 2011). 4.3. Vizio di motivazione in quanto le prescrizioni ulteriori, di cui all'art. 283, comma 3, cod. proc. pen. sono state applicate a tutti gli indagati indistintamente, pregiudicati ed incensurati, nel solo dispositivo del provvedimento impugnato, senza indicazione delle ragioni che ne giustificassero l'imposizione. 5. LE NG ha presentato un secondo ricorso, sottoscritto dall'Avvocata NN De RO. 5.1. Con il primo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto, nonostante la ricorrente sia una studentessa universitaria incensurata, condizione soggettiva che lo stesso Tribunale valorizza ai fini della scelta cautelare più adeguata, la misura è stata aggravata in assenza di richieste subordinate del Pubblico ministero rispetto alla custodia cautelare in carcere. 5.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto il Tribunale, pur sostenendo che la condotta dell'indagata, incensurata, fosse casuale, ha concluso illogicamente per il rischio di recidiva specifica senza indicarne i presupposti, soggettivi e fattuali, peraltro applicando la medesima misura dell'unico indagato con precedenti penali, assunto come "paradigma cautelare di riferimento", al quale, però, non è stata disposta la prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione dalle 19 alle 7 del mattino del giorno successivo. 6. MA IN, con un unico atto, sottoscritto dall'Avvocata Laura Tartarini, censura il provvedimento impugnato riportando testualmente i medesimi motivi indicati al par. 4. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi possono essere esaminati congiuntamente in quanto propongono motivi sovrapponibili e sono accoglibili in ordine all'omessa motivazione circa le prescrizioni di cui all'art. 283, commi 3 e 4, cod. proc. pen. 2. Va premesso che i ricorrenti non hanno proposto riesame avverso l'originaria misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, loro applicata dal Giudice per le indagini preliminari, e, in questa sede, non contestano la materialità dei reati provvisoriamente ascritti, consistiti nell'avere impedito in gruppo, con atti di resistenza attiva, a più pattuglie di operanti, di condurre in caserma per l'identificazione EL AI, dal quale erano stati gravemente oltraggiati di fronte ad un locale del centro storico di Genova dove erano intervenuti dopo mezzanotte, su chiamata, per un furto. 3. Il comune motivo dei ricorsi, relativo al superamento, da parte del Tribunale del riesame, dei limiti dell'effetto devolutivo, è manifestamente infondato. 3.1. Il Pubblico ministero, già con l'originaria richiesta al Giudice per le indagini preliminari, aveva avanzato istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di tutti i ricorrenti. 3.2. L'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio, afferma il principio di diritto in forza del quale nelle ipotesi in cui l'appello della parte pubblica riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il Tribunale del riesame debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di misure meno gravi (Sez. 6, n. 1832 del 17/12/2019, dep. 2020, Vaiana, Rv. 278105; Sez. 5, n. 24139 del 14/03/2012, Abbruzzese, Rv. 253760). D'altra parte, la peculiarità del procedimento cautelare attribuisce al Tribunale del riesame, in funzione di giudice di appello, poteri coercitivi e dispositivi sostanzialmente simili a quelli del giudice procedente e il limite del tantum devolutum quantum appellatum opera solo nel senso del divieto di reformatio in peius rispetto alle richieste dell'accusa (Sez. 2, n. 53376 del 17/09/2014, Di Giambattista, Rv. 261612). 4 4. Anche il comune motivo dei ricorsi che contesta il provvedimento impugnato per non avere diversificato la misura cautelare tra indagati incensurati e pregiudicati e per non avere valutato l'apporto causale di ciascuno è generico e reiterativo di doglianze cui il Tribunale ha fornito motivata e non illogica risposta. Infatti, a pag. 10 del provvedimento impugnato emerge come la gravità della condotta posta in essere dai ricorrenti, a prescindere da chi avesse dato inizio alla gratuita aggressione ai danni degli operanti, fosse connotata proprio dalla modalità collettiva di accanimento, con ricerca dello scontro a qualsiasi costo, e dal contesto in cui la resistenza e le lesioni si erano immotivatamente sviluppate. Si tratta di un'argomentazione che ha reso recessive la condizione di incensuratezza ed il concreto apporto causale di ciascun indagato, peraltro puntualmente descritto nella contestazione provvisoria. 5. E' fondato, invece, il motivo dei ricorsi relativo alle prescrizioni di cui all'art. 283, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Ai ricorrenti è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria unitamente a quello di dimora nei rispettivi comuni di residenza. Detta ultima misura è stata ulteriormente rafforzata dalle prescrizioni, di natura discrezionale, che ogni indagato dichiari «all'autorità di polizia (de)gli orari e (de)i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti», senza allontanarsi dall'abitazione dalle 19 alle 7 del giorno successivo. Si tratta di prescrizioni che pur essendo accessorie, incidono in modo significativo sull'entità della limitazione sostanziale della libertà degli indagati proprio in quanto tra loro cumulate, tanto da rendere l'astratto modello normativo dell'obbligo di dimora di tale afflittività da meritare una specifica e puntuale motivazione, soprattutto alla luce della personalità dei ricorrenti a tal punto valorizzata dal provvedimento impugnato da avere condotto all'esclusione di altre più gravose misure cautelari (pagg. 9 e 10). Se, dunque, come si legge dal provvedimento, l'obiettivo è quello di evitare il rischio di recidiva «durante le ore serali e notturne» la motivazione è sostanzialmente omessa rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 283, comma 3, cod. proc. pen. e richiede un maggiore sforzo ed approfondimento anche con riguardo al divieto di allontanamento dei ricorrenti dall'abitazione dalle 19 alle 7 del mattino del giorno successivo. 5 6. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art.309, comma 7, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art.309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso 1'8 ottobre 2024 La Consigliera estensora
sentite le conclusioni della PG Perla Lori che chiede il rigetto dei ricorsi. Udito L'avvocato Pietro Serrachieri in proprio e in qualità di sostituto processuale degli altri difensori che insiste per l'accoglimento dei ricorsi, Penale Sent. Sez. 6 Num. 42393 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 08/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari di Genova, su richiesta del Pubblico ministero di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, disponeva nei confronti di RD NO, MA IN, OL RC MM, CO AN, ID IN, LE NG e AI IO (e EL AI non ricorrente) la misura non detentiva dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziati dei delitti di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate in concorso. Con atto di appello il Pubblico ministero evidenziava l'inadeguatezza dela disposta misura, attesa la gravità dei fatti e gli ulteriori elementi istruttori nel frattempo acquisiti, e insisteva per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, senza subordinate. Il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento del gravame, confermava nei confronti di tutti gli indagati l'obblir di presentazione alla Polizia giudiziaria cui aggiungeva l'applicazione anche deóbbligo di dimora nel Comune di residenza con le prescrizioni di cui all'art. 283, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (dichiarare orari e luoghi per i controlli e non allontanarsi dalle rispettive abitazioni tra le 19 e le 7 del mattino del giorno successivo). 2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso tutti gli indagati (eccetto EL AI). 3. ID IN con un unico atto, sottoscritto dall'Avvocato Fabio Sommovigo, censura il provvedimento impugnato, per violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere tenuto conto: a) del mutato quadro cautelare dopo l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, risultata adeguata;
b) dell'incensuratezza degli indagati;
c) della diversità delle situazioni soggettive. Inoltre, contesta come le prescrizioni ulteriori di cui all'art. 283, commi 3 e 4, cod. proc. pen. siano indicate soltanto nel dispositivo del provvedimento senza alcuna motivazione. 4. OL RC MM, RD NO, LE NG, AI IO e CO AN con un comune ricorso, sottoscritto dall'Avvocato Pietro Serracchieri, hanno dedotto i seguenti tre motivi. 2 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato ha limitato il thema decidendum alla sola verifica dell'idoneità della cautela, originariamente adottata in una prospettiva "di gruppo" del fatto contestato, senza esaminare l'apporto causale fornito dai singoli ricorrenti, tutti studenti incensurati, a cui ha applicato le medesime prescrizioni disposte nei confronti dell'unico indagato gravato da precedenti (EL AI). 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale, a fronte dell'impugnazione del solo Pubblico ministero, da un lato ha ritenuta preclusa la valutazione dell'intera vicenda cautelare, dall'altro lato ha negato ogni rilievo alla condotta tenuta dagli indagati successivamente all'emissione della misura cautelare genetica, dimostratasi adeguata, senza osservare la giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 5, n. 17827 del 2022 e Sez. U, n. 16085 del 2011). 4.3. Vizio di motivazione in quanto le prescrizioni ulteriori, di cui all'art. 283, comma 3, cod. proc. pen. sono state applicate a tutti gli indagati indistintamente, pregiudicati ed incensurati, nel solo dispositivo del provvedimento impugnato, senza indicazione delle ragioni che ne giustificassero l'imposizione. 5. LE NG ha presentato un secondo ricorso, sottoscritto dall'Avvocata NN De RO. 5.1. Con il primo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto, nonostante la ricorrente sia una studentessa universitaria incensurata, condizione soggettiva che lo stesso Tribunale valorizza ai fini della scelta cautelare più adeguata, la misura è stata aggravata in assenza di richieste subordinate del Pubblico ministero rispetto alla custodia cautelare in carcere. 5.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto il Tribunale, pur sostenendo che la condotta dell'indagata, incensurata, fosse casuale, ha concluso illogicamente per il rischio di recidiva specifica senza indicarne i presupposti, soggettivi e fattuali, peraltro applicando la medesima misura dell'unico indagato con precedenti penali, assunto come "paradigma cautelare di riferimento", al quale, però, non è stata disposta la prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione dalle 19 alle 7 del mattino del giorno successivo. 6. MA IN, con un unico atto, sottoscritto dall'Avvocata Laura Tartarini, censura il provvedimento impugnato riportando testualmente i medesimi motivi indicati al par. 4. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi possono essere esaminati congiuntamente in quanto propongono motivi sovrapponibili e sono accoglibili in ordine all'omessa motivazione circa le prescrizioni di cui all'art. 283, commi 3 e 4, cod. proc. pen. 2. Va premesso che i ricorrenti non hanno proposto riesame avverso l'originaria misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, loro applicata dal Giudice per le indagini preliminari, e, in questa sede, non contestano la materialità dei reati provvisoriamente ascritti, consistiti nell'avere impedito in gruppo, con atti di resistenza attiva, a più pattuglie di operanti, di condurre in caserma per l'identificazione EL AI, dal quale erano stati gravemente oltraggiati di fronte ad un locale del centro storico di Genova dove erano intervenuti dopo mezzanotte, su chiamata, per un furto. 3. Il comune motivo dei ricorsi, relativo al superamento, da parte del Tribunale del riesame, dei limiti dell'effetto devolutivo, è manifestamente infondato. 3.1. Il Pubblico ministero, già con l'originaria richiesta al Giudice per le indagini preliminari, aveva avanzato istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di tutti i ricorrenti. 3.2. L'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio, afferma il principio di diritto in forza del quale nelle ipotesi in cui l'appello della parte pubblica riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il Tribunale del riesame debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di misure meno gravi (Sez. 6, n. 1832 del 17/12/2019, dep. 2020, Vaiana, Rv. 278105; Sez. 5, n. 24139 del 14/03/2012, Abbruzzese, Rv. 253760). D'altra parte, la peculiarità del procedimento cautelare attribuisce al Tribunale del riesame, in funzione di giudice di appello, poteri coercitivi e dispositivi sostanzialmente simili a quelli del giudice procedente e il limite del tantum devolutum quantum appellatum opera solo nel senso del divieto di reformatio in peius rispetto alle richieste dell'accusa (Sez. 2, n. 53376 del 17/09/2014, Di Giambattista, Rv. 261612). 4 4. Anche il comune motivo dei ricorsi che contesta il provvedimento impugnato per non avere diversificato la misura cautelare tra indagati incensurati e pregiudicati e per non avere valutato l'apporto causale di ciascuno è generico e reiterativo di doglianze cui il Tribunale ha fornito motivata e non illogica risposta. Infatti, a pag. 10 del provvedimento impugnato emerge come la gravità della condotta posta in essere dai ricorrenti, a prescindere da chi avesse dato inizio alla gratuita aggressione ai danni degli operanti, fosse connotata proprio dalla modalità collettiva di accanimento, con ricerca dello scontro a qualsiasi costo, e dal contesto in cui la resistenza e le lesioni si erano immotivatamente sviluppate. Si tratta di un'argomentazione che ha reso recessive la condizione di incensuratezza ed il concreto apporto causale di ciascun indagato, peraltro puntualmente descritto nella contestazione provvisoria. 5. E' fondato, invece, il motivo dei ricorsi relativo alle prescrizioni di cui all'art. 283, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Ai ricorrenti è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria unitamente a quello di dimora nei rispettivi comuni di residenza. Detta ultima misura è stata ulteriormente rafforzata dalle prescrizioni, di natura discrezionale, che ogni indagato dichiari «all'autorità di polizia (de)gli orari e (de)i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti», senza allontanarsi dall'abitazione dalle 19 alle 7 del giorno successivo. Si tratta di prescrizioni che pur essendo accessorie, incidono in modo significativo sull'entità della limitazione sostanziale della libertà degli indagati proprio in quanto tra loro cumulate, tanto da rendere l'astratto modello normativo dell'obbligo di dimora di tale afflittività da meritare una specifica e puntuale motivazione, soprattutto alla luce della personalità dei ricorrenti a tal punto valorizzata dal provvedimento impugnato da avere condotto all'esclusione di altre più gravose misure cautelari (pagg. 9 e 10). Se, dunque, come si legge dal provvedimento, l'obiettivo è quello di evitare il rischio di recidiva «durante le ore serali e notturne» la motivazione è sostanzialmente omessa rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 283, comma 3, cod. proc. pen. e richiede un maggiore sforzo ed approfondimento anche con riguardo al divieto di allontanamento dei ricorrenti dall'abitazione dalle 19 alle 7 del mattino del giorno successivo. 5 6. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art.309, comma 7, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art.309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso 1'8 ottobre 2024 La Consigliera estensora