Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 97 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. Parte_1
CALABRETTA DAMIANO
parte ricorrente
CONTRO
AVV. Dell'ANNA Fabio Controparte_1
contumace;I.N.P.S. CP_2
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.1.2020 parte ricorrente proponeva opposizione, limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro, preventiva di iscrizione ipotecaria n.avverso comunicazione
03476201900002045000.
La detta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 03420070000386110000 (notificata in data
16.4.2007) - Ente creditore Inps relativo a contributi IV (operai a tempo
-
indeterminato ed operai a tempo determinato-comp. individuali), somme aggiuntive, anni di riferimento 2000, 2001, 2002, 2004 e 2005, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 280.811,50;
- alla cartella di pagamento n. 03420070046299301000 (notificata in data
8.1.2008) Ente creditore Inps relativo a contributi IV (operai a tempo
- -
indeterminato ed operai a tempo determinato-comp. individuali), somme aggiuntive, anni di riferimento 2003, 2005 e 2006, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 572.056,30;
- alla cartella di pagamento n. 03420080034095757000 (notificata in data
17.3.2009) - Ente creditore Inps relativo a contributi IV (operai a tempo
-
indeterminato ed operai a tempo determinato-comp. individuali), somme aggiuntive, anni di riferimento 2001, 2001, 2006 e 2007, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 6.865,26;
- all'avviso di addebito n. 33420112000391356000 (notificato in data
-
7.10.2011) - Ente creditore Inps relativo a contributi IV (operai a tempo
-
indeterminato ed operai a tempo determinato-comp. individuali), somme aggiuntive, anno di riferimento 2010, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 43.860,75; all'avviso di addebito n. 33420120005055113000 (notificato in data
30.1.2013) Ente creditore Inps relativo a contributi IV (operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato-comp. individuali), somme aggiuntive, anni di riferimento 2009, 2010, 2011 e 2013, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 75.153,01;
- all'avviso di addebito n. 33420130000624349000 (notificato in data
12.4.2013) Ente creditore Inps relativo a contributi IV (operai a tempo
-
indeterminato ed operai a tempo determinato-comp. individuali), somme aggiuntive, anni di riferimento 2010 e 2011, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 16,98;
- all'avviso di addebito n. 33420130003542630000 (notificato in data
16.1.2014) Ente creditore Inps relativo a contributi IV (operai a tempo
-
indeterminato ed operai a tempo determinato-comp. individuali), somme aggiuntive, anno di riferimento 2012, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 113.242,22;
- all'avviso di addebito n. 33420140003272206000 (notificato in data
23.10.2014) - Ente creditore Inps - relativo a contributi IV, somme CP_3 '
anno di riferimento 2013, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 507,70; all'avviso di addebito n. 33420140003660273000 (notificato in data
23.10.2014) - Ente creditore Inps - relativo a contributi IV (operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato-comp. individuali), somme aggiuntive, anni di riferimento 2012 e 2013, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 137.243,42;
e così per un totale - esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 1.229.757,14.
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva e deduceva, preliminarmente, la violazione di quanto disposto dall'articolo 25 del D.L. N. 46/99 e, nel merito,
l'intervenuta prescrizione dei crediti Inps iscritti a ruolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995. Si costituiva in giudizio l' Controparte_4 che svolgeva ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, eccepiva: - l'inammissibilità della proposta opposizione "a precetto" (rectius opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione
- l'inammissibilità della ipotecaria) avverso un atto meramente cautelare;
promossa opposizione all'esecuzione per difetto di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.; l'inammissibilità e tardività dell'azione promossa per violazione dei termini di cui all'art. 617 c.p.c.; il proprio difetto di legittimazione passiva;
-
l'insussistenza dell'invocata prescrizione successivamente alla data di consegna dei ruoli al concessionario e, in ogni caso, nel merito l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Non si costituiva l'INPS, pur regolarmente evocato in giudizio (anche a seguito della rinotifica a mezzo PEC in data 20.3.2025 del ricorso e del decreto di fissazione udienza, in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza del 6.3.2025 di questo giudice), dovendosene, pertanto, dichiarare la contumacia.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la Controparte_4
pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto emesso dall' CP_5 cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica dei titoli dei quali ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
2. Va innanzitutto esaminata la tempestività della proposta opposizione.
In particolare, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge - a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi - deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a due diverse tipologie di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato la decadenza ex art 25 d.lgs. 46/1999, vizi contenutistici (difetto di motivazione, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, omessa allegazione dei titoli) e l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di
("asserita" o "eventuale") notificazione delle cartelle e/o avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
3. Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo stato il ricorso depositato in data 10.1.2020, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica della stessa comunicazione avvenuta in data 2.12.2019 (cfr. data di notifica documentata e dichiarata dalla parte ricorrente nel ricorso non contestata dall' CP_5 '
4. Pertanto, unico motivo di opposizione vagliabile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica dei titoli, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
La doglianza è in parte fondata. Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione di parte delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
In proposito, è da rilevarsi come, pur non essendone stata fornita prova documentale, risulta per tabulas (cfr. date riportate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata) che la cartella di pagamento n.
03420070000386110000 sarebbe stata notificata in data 16.4.2007, la cartella di pagamento n. 03420070046299301000 in data 8.1.2008, la cartella di pagamento n. 03420080034095757000 in data 17.3.2009, l'avviso di addebito
33420112000391356000 in data 7.10.2011, l'avviso di addebito n. n.
33420120005055113000 in data 30.1.2013 e l'avviso di addebito n.
33420130000624349000 in data 12.4.2013.
Orbene, tenuto conto delle date di notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201900002045000 impugnata (2.12.2019 allegata in ricorso dal ricorrente) emerge come i crediti previdenziali indicati nella stessa comunicazione risultino prescritti relativamente a tali cartelle di pagamento ed avvisi di addebito (di competenza del giudice del lavoro e limitatamente a quelle oggetto di giudizio) contenuti in essa;
così dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione successiva atteso che l' CP_5 (né, tanto meno, l'INPS che risulta contumace) - sotto il profilo probatorio non ha indicato alcun fatto/atto
-
impeditivo e interruttivo della consumazione del tempo di prescrizione del credito dalla data di notifica delle predette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Infatti, per quanto attiene la produzione documentale offerta dall' CP_5 deve evidenziarsi come risulti ampiamente maturato il termine prescrizionale quinquennale valevole per i crediti previdenziali e contributivi ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995 già alla data di notifica di precedenti atti.
In particolare, l' CP_4 produce quali precedenti atti interruttivi della
-
prescrizione l'intimazione di pagamento n. 03420189003437816000 (in cui
-
non sono ricompresi, ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'avviso di addebito n. 33420112000391356000, l'avviso di addebito n.
33420120005055113000 e l'avviso di addebito n. 33420130000624349000) del 15.2.2019 (in cui non sono ricompresi, sempre ai fini dell'interruzione della prescrizione, la cartella di pagamento n. 03420080034095757000, l'avviso di addebito 33420112000391356000, l'avviso di addebito n. n.
33420120005055113000 e l'avviso di addebito n. 33420130000624349000), notificate alla società ricorrente a mezzo PEC rispettivamente in data 10.4.2018 ed in data 12.3.2019 ovvero ben oltre il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica delle predette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, risultando, dunque, i crediti già prescritti a quelle date.
Dalla produzione documentale, in sostanza, non vi è prova della notifica di alcun atto interruttivo del termine prescrizionale rispetto alla prescrizione successivamente maturata dei crediti portati da tali cartelle di pagamento e da tali avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Pertanto, deve evidenziarsi come risulti ampiamente maturato il termine prescrizionale quinquennale valevole per i crediti previdenziali e contributivi ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995 alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore in tali cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, per la parte di competenza.
Non risulta, invece, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive in relazione agli avvisi di addebito n. 33420130003542630000 (che sarebbe stato notificato in data 16.1.2014), n. 33420140003272206000 (che sarebbe stato notificato in data 23.10.2014) e n. 33420140003660273000 (che sarebbe stato notificato in data 23.10.2014).
Successivamente a tali atti sono state effettuate, come già rilevato, in data
10.4.2018 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420189003437816000 ed in data 12.3.2019 la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420199002534378000, in cui sono indicati gli avvisi di addebito in parola, nonché in data 2.12.2019 la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata. Pertanto, rispetto al tempo decorrente dalla data di notifica di tali avvisi di addebito, certamente la prescrizione è stata interrotta prima dalla notifica delle intimazioni di pagamento e poi dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi opposta.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, il parziale accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione dei crediti contributivi per prescrizione quinquennale (successiva alla notifica degli atti presupposti), sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione € 1.000.001 a € 2.000.000, previa compensazione per metà, senza fase istruttoria e con la riduzione del 30% per assenza di particolare complessità).
Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di Inps.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI-in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'INPS;
dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella
- cartella di pagamento n. 03420070000386110000, nella cartella di pagamento n. 03420070046299301000, nella cartella di pagamento n.
03420080034095757000, nell'avviso di addebito n. 33420112000391356000,
nell'avviso di addebito n. 33420120005055113000 e nell'avviso di addebito n.
33420130000624349000;
dichiara dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti negli
-
avvisi di addebito n. 33420130003542630000, n. 33420140003272206000 e n. 33420140003660273000;
dichiara compensate per la metà tra le parti le spese di lite e condanna al pagamento in favore della parteControparte_6 ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio, che liquida in € 4.065,60, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
compensa le spese nei confronti di Inps.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare
Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 15/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6.4.2018 e l'intimazione di pagamento n. 03420199002534378000 del