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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2024, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. 4829/2015 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4829 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura in atti dall'avv. Veronica Chiarappa presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Michele Guadagno 39
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Torre Annunziata alla via V. Gambardella n. 78, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Mazza, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
RESISTENTE
E
AVV. GRAZIELLA SILVETTI nella qualità di curatore speciale dei minori , Persona_1
nato in data [...], e , nato in data [...], con studio in Torre del Greco Controparte_2
alla via Roma n. 50
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2024, l'avv. Chiarappa per la ricorrente si riportava alle relazioni in atti dei SS, richiamando tutte le difese e richieste in atti e concludendo per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente. L'avv. Mazza per il resistente si riportava a tutte le conclusioni in atti e ne chiedeva l'accoglimento. L'avv. Silvetti, nella qualità di curatore speciale dei minori, si riportava a tutte le difese concludendo per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del
[...]
e in subordine chiedeva l'affido super esclusivo alla madre. CP_1
P.M., in data 18.11.2024, concludeva associandosi alle conclusioni del curatore dei minori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.09.2015 chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
separazione con addebito al marito. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 29.03.2008 in Afragola e che dal rapporto con il resistente sono nati due figli, CP_1
in data 23.12.2008 e , in data 10.04.2014. Per_1 CP_2
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa dei comportamenti del marito in violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale. In particolare, lamentava la circostanza che vedeva il dissipare gran parte del patrimonio della ricorrente a causa del suo CP_1
vizio per il gioco, unita ai sempre più frequenti episodi di violenza domestica manifestati dal
[...]
, a seguito dei quali la ricorrente subiva aggressioni sia verbali che fisiche. A seguito di uno di CP_1
questi episodi di aggressione, in data 03.09.2015, la ricorrente si vedeva costretta a rivolgersi all'Autorità giudiziaria con formale denuncia-querela prodotta in atti.
La ricorrente esponeva che la famiglia viveva dal 2008 circa in Piacenza per motivi di lavoro del
[...]
. In seguito al licenziamento di quest'ultimo, la casa coniugale veniva messa in CP_1
vendita con un ricavato di cica euro 280.000,00 e la famiglia rientrava nuovamente in Afragola, quando la veniva a conoscenza di prelievi quotidiani effettuati dal coniuge di somme Parte_1
ingenti per un totale di euro 100.000,00.
La ricorrente deduceva di aver acquistato, per salvare il residuo del ricavato dalla vendita della propria casa di Piacenza, la titolarità dell'azienda della gioielleria di famiglia in Afragola. Proprio nel negozio di famiglia, in data 10.07.2015, il apostrofava con parole oscene e minacce la ricorrente che CP_1
si vedeva costretta ad allontanarlo anche dalla casa coniugale, in locazione ed allora sita in Cardito.
La ricorrente chiedeva, quindi, di affidare congiuntamente i piccoli e ad entrambi Per_1 CP_2
i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e di determinare il diritto di visita del padre senza pernottamento alla luce dell'età dei minori. La , inoltre, chiedeva di porre l'obbligo Parte_1
a carico del di corrisponderle un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento CP_1
della prole, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
2 Co Si costituiva , il quale respingeva la richiesta di pronuncia di separazione, in quanto CP_1 invera l'affermazione formulata da parte ricorrente del “venir meno dell'affectio coniugalis”. Il resistente contestava integralmente quanto esposto dalla ricorrente, soprattutto riguardo ai comportamenti tenuti dallo stesso in costanza di matrimonio per come eccepiti da parte ricorrente. Il
, difatti, deduceva di aver sempre rispettato i doveri familiari di padre e marito, precisando, CP_1
altresì, di essersi impegnato nello svolgimento del lavoro di gioielliere e di essere stato, con una serie di inganni e raggiri realizzati dalla moglie, allontanato dalla casa coniugale e dall'azienda familiare, trovandosi senza un sostentamento economico. Il resistente esponeva di essere stato vittima di una serie di provvedimenti restrittivi che gli impedivano di esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minori.
In via subordinata, dunque, e nel caso di dichiarazione di sentenza di separazione, chiedeva di non dichiarare l'addebito a suo carico. Considerate le descritte mutate condizioni economiche, chiedeva di porre a carico della un assegno mensile di euro 1.000,00 in suo favore per il suo Parte_1 mantenimento. Infine, chiedeva disporre l'affido condiviso dei figli della coppia, proponendo un calendario di incontri padre-figli per disciplinare il diritto di visita del genitore non collocatario.
All'udienza di comparizione del 03.02.2016, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori, affidando i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, stabilendo il regime di visite per i figli della coppia e ponendo,
a carico del padre, un assegno mensile per il mantenimento della prole di euro 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate.
Innanzi al G.I., parte ricorrente chiedeva l'affido esclusivo dei bambini per il disinteresse del padre e insisteva per lo svolgimento delle visite del padre presso i Servizi Sociali;
il G.I rigettava le richieste istruttorie e, alla luce dell'elevata conflittualità tra i coniugi, emersa dagli scritti difensivi e soprattutto dalle dichiarazioni rese dagli stessi all'udienza del 11.01.2017, veniva disposto il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, anche mediante l'ascolto dei figli minori, disponendo incontri protetti tra il padre ed i minori, presso la sede dei Servizi Sociali del luogo di residenza di fatto della Parte_1
con cadenza almeno bi-settimanale.
Con comparsa di costituzione in sostituzione dei precedenti difensori, il nuovo procuratore della ricorrente chiedeva, inoltre, di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del CP_1
(o, in via subordinata, di affidare i minori esclusivamente alla madre), di disciplinare il diritto di visita padre-figli in modalità protetta presso i Servizi Sociali e, in ogni caso, di disporre il risarcimento dei danni a carico del nei confronti della moglie e dei figli in ordine al mancato pagamento CP_1
integrale dell'assegno di mantenimento in favore dei minori e dell'inottemperanza riguardo al diritto
3 di visita stabilito in udienza presidenziale. Per ciò che concerne i profili patrimoniali, chiedeva confermarsi quanto disposto con provvedimenti provvisori del Presidente.
Tuttavia, l'attività di monitoraggio e l'attivazione degli incontri protetti non veniva avviata dai competenti servizi sociali, per cui nelle more veniva disposta CTU e conferito l'incarico all'udienza del 19-6-2019, dopo la rinuncia di vari consulenti, alla dott.ssa . Persona_2
All'udienza del 05.02.2020, attesa la riunione al presente fascicolo di quello recante R.G.N.R.
1466/2017, avente ad oggetto la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale di CP_1
il G.I. convocava a chiarimenti il CTU all'udienza del 01.04.2020. Veniva, poi, rigettata,
[...]
la richiesta di modifica del regime di affido dei minori ed essendo necessario verificare la possibilità di un riavvicinamento del resistente ai minori, si disponeva la ripresa degli incontri protetti, monitorati dai SS competenti. Infine, si disponeva che i SS territorialmente competenti (III Municipalità di
Napoli e di Torre Annunziata) dessero avvio ai percorsi di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità in favore del minore e di entrambi i genitori, interrompendo gli incontri tra il Per_1
padre ed il primogenito stante il netto rifiuto del minore rispetto alla figura paterna. Per_1
Pervenute le relazioni sugli esiti dei prescritti incontri protetti, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, con la concessione dei termini di legge, e con sentenza n. 2166/2023 pubblicata in data
28.07.2023 veniva dichiarata la separazione tra i coniugi con addebito al marito a causa delle condotte violente e aggressive in danno della moglie e alla presenza dei figli. La causa, poi, veniva rimessa sul ruolo per procedere alla nomina di un curatore speciale per i minori, attesa la pendenza della domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, e per statuire sulle domande accessorie relative all'affido, alla collocazione e al mantenimento dei minori.
Nominato il curatore speciale dei minori con provvedimento del 27.07.2023 e prescritta, attesa la domanda di decadenza, l'attivazione di un percorso di valutazione delle competenze genitoriali di
[...]
e, solo in caso di esito positivo di detto percorso, la predisposizione, di concerto con CP_1
i SS del Comune di Napoli (luogo di residenza dei minori) di incontri protetti alla presenza di uno psicologo, con decreto del 30.10.2024 la causa veniva riassegnata alla dott.ssa Coletti quale G.I..
Acquisite le relazioni dei SS e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza assegnare alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. stante la rinuncia ad essi e contestualmente veniva disposta la trasmissione degli atti al P.M. per rendere le conclusioni.
Domanda di decadenza;
affidamento; esercizio del diritto di visita.
Il Collegio osserva che la richiesta di decadenza formulata dalla ricorrente merita di essere accolta, essendo emerso con evidenza che il padre ha assunto un atteggiamento di totale disinteresse nei confronti dei figli, da un punto di vista sia morale sia materiale.
4 Si evidenzia, infatti, che il non ha osservato le prescrizioni stabilite al tribunale rifiutandosi CP_1
anche di osservare le misure inizialmente previste - sulla scorta delle indicazioni del c.t.u. - al fine di ristabilire un rapporto con i minori.
In particolare, per quanto concerne le risultanze della consulenza sulla capacità genitoriale delle parti, disposta in corso di causa, l'ausiliario evidenziava che “Il sig. mostra una Controparte_1 competenza genitoriale tendenzialmente “moderata”. Ossia, nello specifico il genitore potrebbe, nel complesso, svolgere le proprie funzioni adeguatamente, con sufficiente costanza anche se a volte la presenza viene proposta secondo modalità non sempre consone al bisogno evolutivo del suo primogenito. Pertanto è in grado di comprendere le esigenze del figlio, anche se non riesce sempre
a seguirlo come sarebbe necessario in caso di eventi avversi, di imprevisti, e/o di incidenti di percorso. Generalmente riesce ad essere presente in maniera adeguata ma con una disponibilità non costante. L'incostanza nell'espletamento di alcune funzioni genitoriali lo spinge e lo motiva a delegare all'altro il compito educativo, e con esso le necessarie attività di accudimento e cura secondo criteri responsabili”.
Il resistente, però, non si è mostrato in alcun modo propenso a seguire le indicazioni del tribunale e, in particolare, a seguire i percorsi di sostegno alla genitorialità predisposti e a partecipare agli incontri monitorati con i figli. Infatti, proprio il consulente, nella relazione in atti, evidenziava la necessità di attivare un percorso di “Recupero e Sostegno delle Competenze Genitoriali” al fine di guidare ed orientare la coppia genitoriale e superare anche la conflittualità esistente.
Pertanto, disposta l'attivazione di un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali e di incontri monitorati padre-figli, il resistente non vi ha mai preso parte né è comparso alle udienze fissate per la comparizione personale adducendo la sussistenza di problematiche di salute. Inoltre, nonostante le prescrizioni disposte con ordinanza del 4.06.2024, nell'ultima relazione acquisita dai
SS del Comune di Ladispoli, dove è attualmente residente il resistente, viene ribadito il rifiuto del
[...]
di seguire qualsivoglia percorso;
infatti, spiegata dagli operatori dei SS incaricati l'importanza CP_1
di effettuare il percorso di valutazione delle competenze genitoriali rilevanti ai fini della domanda di decadenza, questi rispondeva “che un eventuale provvedimento non cambierebbe la sua situazione attuale con i figli in quanto si definiva un estraneo per quest'ultimi” (cfr. relazione depositata in data
19.09.2024). Ha inoltre dichiarato di non avere alcun rapporto con i figli dal 2015 e di essere rassegnato al fatto di non vederli più, riferendo “non voglio essere più illuso, quando i miei figli avranno 18 anni mostrerò loro le carte di quello che è successo e prenderanno le loro decisioni”.
Al contempo, la ricorrente è apparsa maggiormente in grado di far fronte ai bisogni dei minori.
Nella c.t.u. espletata in corso di causa, infatti, si legge “La sig.ra mostra una Parte_1
competenza genitoriale che nel complesso possiamo definire ottimale. È in grado di svolgere le
5 proprie funzioni in maniera appropriata ed opportunamente dosate in relazione alle capacità ed allo stadio di sviluppo dei figli. Esercita una funzione di controllo sulle attività e sulle abitudini dei figli, garantendo loro una sufficiente sicurezza, oltre ad esercitare la capacità di saper intervenire in maniera pronta ed adeguata rispetto ai rischi ambientali. Sa tutelare, anche in una prospettiva preventiva, la salute dei figli, mostrandosi capace di fornire i supporti adeguati nel tempo appropriato, interagendo efficacemente con le figure sanitarie e gli specialisti coinvolti. Svolge in maniera costante, adeguata ed efficace il compito di sorvegliare, monitorare e incoraggiare da parte dei figli le attività di socializzazione e la frequentazione di adulti e dei pari che ritiene possano svolgere un ruolo importante per la crescita relazionale ed affettiva dei figli. Con sufficiente regolarità e tempestività è disposta a delegare alcuni compiti nella gestione educativa dei bambini quando ciò si rende necessario, consapevole delle difficoltà in tal senso incontrate dalla famiglia
Pt_ stessa nell'espletamento di tali funzioni. si dimostra affidabile, tenace, responsabile, intraprendente ed energica. Sostiene anche, con un pizzico di individualismo, tutti i suoi interessi e compiti, professionali ed intellettuali. Mostra una personalità ben organizzata, che si preoccupa di dimostrarsi affidabile, per questo si dimena energicamente nell'espletamento del compito ordinario dimostrandosi entusiasta e responsabile. Sebbene si dimostra compita nell'espletamento del ruolo, è poco propensa a “confessarsi”, non è sempre pronta a favorire l'accesso emotivo e la sintonizzazione empatica, attivando questa forma di difesa, in modo da non lasciar emergere anche il disagio più comprensibile, ordinario e legittimo. La tendenza della donna è quella di disporsi in un atteggiamento riservato, di interesse focalizzato sulle questioni familiari, fino a privilegiare in modo consistente la vita lavorativa e professionale”.
Quanto, poi, alla condizione dei figli, rispetto al minore è emerso che questi non conserva Per_1
aspetti residuali positivi del rapporto con il padre con il quale ha vissuto solo in epoca infantile, vivendo la figura paterna in maniera ostile e minacciosa, non conservando alcun ricordo positivo (cfr. relazione Asl Na 1 Centro). Quanto, poi, al figlio minore , come emerge dalla c.t.u., il padre CP_2
è una persona a lui totalmente estranea, essendosi interrotto ogni rapporto un anno dopo la sua nascita.
Pertanto, alla luce di tali elementi complessivamente considerati, i comportamenti assunti dal resistente non possono non ritenersi pregiudizievoli nei confronti dei figli minori e sono espressione dell'inadeguatezza del a rispondere ai bisogni dei medesimi (anche materiali, non CP_1 provvedendo al versamento dell'assegno di mantenimento), fermo restando che il provvedimento ablativo potrà essere revocato ai sensi dell'art. 332 c.c. in caso di pieno e dimostrato recupero delle competenze del ruolo.
Dunque, va dichiarata la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1
minori e , che andranno affidati alla madre con collocazione presso la stessa. Per_1 CP_2
6 Quanto al diritto di visita del padre, allo stato, nulla va disposto tenuto conto della condotta assunta dal , dell'assenza di rapporti con i minori e del disinteresse dal medesimo manifestato. CP_1
Assegnazione della casa familiare.
Nulla va, poi, disposto in ordine alla casa familiare sita in Cardito, la quale, non essendo più abitata da lungo tempo dai minori - essendosi trasferiti quest'ultimi, unitamente alla madre, in Napoli alla via Michele Guadagno n. 98 - ha ormai perso tale peculiare connotazione, che ne giustifica l'assegnazione in favore del genitore collocatario.
Contributo al mantenimento dei figli minori.
In proposito, si osserva che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, il , in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di essere disoccupato dal CP_1
2015, anno di chiusura della gioielleria di proprietà della famiglia della ove lavorava. Parte_1
Risulta però che lo stesso ha percepito il reddito di cittadinanza con un importo mensile pari a euro
1.150,00 circa, così come dallo stesso dichiarato ai S.S. di Torre Annunziata, come emerge dalla relazione depositata il 25.05.2022. Invece, nella successiva relazione depositata dai S.S. di Ladispoli, dove attualmente risiede il resistente, emerge che attualmente percepisce il reddito di inclusione di euro 500,00 e vive in una stanza in comodato d'uso messa a disposizione da una sua amica.
La ricorrente ha dichiarato di essere anch'ella disoccupata dalla chiusura della gioielleria e il suo difensore all'udienza del 4.11.2024 ha dedotto che attualmente lavora in un call center, sebbene alcuna documentazione reddituale risulti in atti.
Pertanto, il Collegio reputa adeguato porre a carico del padre il pagamento in favore della ricorrente dell'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (euro 100,00 per ciascun figlio), importo da rivalutare annualmente secondo indici Istat come per legge.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per entrambi i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi
7 indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Va, infine, accolta la richiesta della ricorrente di pagamento diretto del suddetto assegno di mantenimento a carico dell' , erogatore del reddito di inclusione percepito dal resistente. CP_3
Infatti, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, in tema di separazione personale dei coniugi, l'ordine ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato all'erogazione dell'assegno di mantenimento ed inadempiente, di versarne una parte direttamente agli aventi diritto, presuppone l'accertamento, da parte del giudice, dell'inadempimento, mentre non deve tenersi conto delle esigenze dell'obbligato medesimo, né della gravità dell'inadempimento o dell'intenzionalità di esso (Cass. n. 23668/2006).
Nella specie, l'inadempimento in cui è incorso pacificamente il fa sorgere fondati dubbi CP_1 sulla tempestività dei futuri pagamenti;
pertanto, essendo pacifica l'erogazione di detta misura assistenziale in favore del (cfr. dichiarazioni rese dal resistente ai S.S. di Ladispoli come da CP_1 relazione depositata il 19.09.2024), ai sensi dell'art. 156 co. 6 ratione temporis applicabile, va ordinato all' di versare direttamente e mensilmente a prelevandola CP_3 Parte_1
dal reddito di inclusione corrisposto a , la somma mensile di euro 200,00, oltre Controparte_1
rivalutazione annuale Istat, dovuta a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori.
Domanda di mantenimento avanzata dal resistente.
Il resistente ha, poi, chiesto prevedersi a carico della ricorrente un assegno di mantenimento in proprio favore.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ciò detto, nella fattispecie in esame, la domanda del non può essere accolta, in quanto, come CP_1 già dichiarato nella sentenza non definitiva, la separazione in oggetto è addebitabile a quest'ultimo e, dunque, non ricorrono i presupposti per la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento a carico della ricorrente.
8 Domanda di condanna del resistente al risarcimento del danno.
Parte ricorrente ha chiesto di disporre il risarcimento dei danni a carico del nei propri CP_1 confronti e dei figli in quanto inadempiente rispetto agli obblighi genitoriali ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c..
I provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. sono provvedimenti sanzionatori ed appartengono alla categoria dei danni punitivi, vale a dire strumenti di pressione psicologica sul soggetto obbligato che si adottano al fine di dissuaderlo dal perseverare nel comportamento illegittimo. La norma - ratione temporis applicabile - presuppone che sia insorta una controversia tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento.
Pur avendo il legislatore riferito espressamente l'aggettivo “gravi” alle sole inadempienze, è inevitabile ritenere che anche gli atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento debbano presentare, al fine di giustificare la modifica dei provvedimenti in vigore e l'eventuale adozione dei provvedimenti “punitivi”, il carattere della rilevanza (che non necessariamente presuppone una reiterazione della condotta indebita).
Nella valutazione e liquidazione dei danni nel contesto familiare è destinata a trovare ampio spazio la discrezionalità del giudice, al fine di recuperare gli elementi di singolarità della fattispecie, rispetto all'obiettività della violazione della regola imposta, e a fornire il giusto peso al ruolo delle condotte altrui - sia dell'altro coniuge, sia degli stessi figli - nel causare, determinare o giustificare il comportamento denunciato, nel concorso di fattori che valgano a qualificare la rivendicazione risarcitoria.
Tali forme risarcitorie sono estranee all'applicabilità degli artt. 2043 e 2059 c.c., rientrano nel novero dei punitive damages, aventi natura eminentemente sanzionatoria (T. Messina 5.4.2007; T. Pisa
20.12.2006). Del resto, questa conclusione è confermata dal contesto chiaramente “sanzionatorio” in cui le previsioni formalmente “risarcitorie” si inseriscono collocandosi all'interno di un elenco di sanzioni, quali sicuramente sono l'ammonizione e la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa.
Ne consegue che il giudice è chiamato a decidere non in base ad una cognizione piena, bensì ad una cognizione sommaria, caratterizzata dalla circostanza che il genitore che richiede il risarcimento è sostanzialmente liberato dall'onere di provare sia l'esistenza, sia il preciso ammontare del danno, essendo sufficiente che fornisca la prova dell'illecito endoprocessuale costituito dall'inadempienza o dalla violazione a quanto stabilito nel precedente provvedimento in materia. Ulteriore conseguenza che discende come immediato corollario dall'affermazione secondo cui le condanne risarcitorie qui esaminate prescindono dall'accertamento a cognizione piena della sussistenza di un danno ingiusto,
9 è costituita dal rilievo che l'entità del risarcimento è svincolata da qualsiasi riferimento proporzionale ad una lesione eventualmente subita, per essere, invece, da riferirsi alla gravità della condotta illecita.
Sulla scorta dei principi appena enunciati, nella fattispecie in esame va stigmatizzato l'inadempimento del resistente consistito nell'omesso versamento del mantenimento per i figli e nel disinteresse manifestato verso i medesimi.
Orbene, appare evidente come la condotta tenuta dal resistente, proprio in quanto totalmente inadempiente rispetto all'affidamento dei figli minori e rispetto all'obbligo di mantenimento, sia meritevole di essere sanzionata ai sensi dell'art. 709 ter n. 2 e n. 3 c.p.c. Difatti, la ricorrente ha subito un pregiudizio economico per il reiterato inadempimento degli obblighi economici da parte del resistente e i figli minori hanno risentito emotivamente e psicologicamente dell'allontanamento della figura paterna.
In ordine alla quantificazione di detto danno, che deve avvenire secondo il parametro dell'equità, si valuta congruo determinare lo stesso nell'importo di euro 1.000,00, di cui euro 300,00 in favore della ricorrente ed euro 700,00 in favore dei figli (euro 350,00 ciascuno), e pertanto il resistente va condannato al pagamento di tale somma in favore della ricorrente, anche nella qualità di genitore dei figli minori.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite, nei rapporti tra la e il , stante l'esito complessivo della lite, Parte_1 CP_1
possono essere compensate nella misura di 1/3 mentre per la restante parte sono poste a carico del resistente;
nei rapporti con il curatore speciale dei minori sono poste interamente a carico del CP_1
e il pagamento va disposto in favore dello Stato stante l'ammissione del curatore al patrocinio a spese dello Stato. Esse si liquidano in dispositivo in base al DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ai valori minimi per ciascuna fase processuale, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata nelle differenti fasi.
Le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, sono poste a carico della ricorrente e del resistente in parti uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) dichiara , nato a [...] il [...], decaduto dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale sui figli minori , nato in data [...], e , nato Persona_1 Controparte_2
in data 10.04.2014;
2) affida i suddetti minori alla madre , con collocazione prevalente presso di lei;
Parte_1
10 3) nulla dispone in merito alla casa coniugale;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, e , l'assegno mensile di euro 200,00 (euro Per_1 CP_2
100,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come legge;
5) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per i figli minori, purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore dovranno essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
6) ordina all' di versare direttamente e mensilmente a prelevandola CP_3 Parte_1
dal reddito di inclusione corrisposto a , la somma mensile di euro 200,00, oltre Controparte_1
rivalutazione annuale Istat, dovuta a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
7) rigetta la richiesta, avanzata dal resistente, di previsione di un assegno mensile a carico della
[...]
a titolo di mantenimento per sé; Pt_1
8) condanna al pagamento in favore di , in proprio e quale genitore Controparte_1 Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, della somma di euro 1.000,00, di cui euro
300,00 in favore di , ed euro 700,00 in favore dei minori (euro 350,00 ciascuno) ai Parte_1 sensi dell'art. 709 ter c.p.c.;
9) nei rapporti tra e compensa le spese di lite nella misura di 1/3 Parte_1 Controparte_1
e condanna al pagamento in favore di della restante parte che Controparte_1 Parte_1
si liquida in euro 2.539,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
10) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal curatore speciale Controparte_1
dei minori che si liquidano in euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie come per legge, con la precisazione che il pagamento va disposto in favore dello Stato stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del curatore dei minori;
11) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, a carico della ricorrente e del resistente in parti uguali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4829 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura in atti dall'avv. Veronica Chiarappa presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Michele Guadagno 39
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Torre Annunziata alla via V. Gambardella n. 78, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Mazza, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
RESISTENTE
E
AVV. GRAZIELLA SILVETTI nella qualità di curatore speciale dei minori , Persona_1
nato in data [...], e , nato in data [...], con studio in Torre del Greco Controparte_2
alla via Roma n. 50
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2024, l'avv. Chiarappa per la ricorrente si riportava alle relazioni in atti dei SS, richiamando tutte le difese e richieste in atti e concludendo per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente. L'avv. Mazza per il resistente si riportava a tutte le conclusioni in atti e ne chiedeva l'accoglimento. L'avv. Silvetti, nella qualità di curatore speciale dei minori, si riportava a tutte le difese concludendo per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del
[...]
e in subordine chiedeva l'affido super esclusivo alla madre. CP_1
P.M., in data 18.11.2024, concludeva associandosi alle conclusioni del curatore dei minori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.09.2015 chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
separazione con addebito al marito. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 29.03.2008 in Afragola e che dal rapporto con il resistente sono nati due figli, CP_1
in data 23.12.2008 e , in data 10.04.2014. Per_1 CP_2
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa dei comportamenti del marito in violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale. In particolare, lamentava la circostanza che vedeva il dissipare gran parte del patrimonio della ricorrente a causa del suo CP_1
vizio per il gioco, unita ai sempre più frequenti episodi di violenza domestica manifestati dal
[...]
, a seguito dei quali la ricorrente subiva aggressioni sia verbali che fisiche. A seguito di uno di CP_1
questi episodi di aggressione, in data 03.09.2015, la ricorrente si vedeva costretta a rivolgersi all'Autorità giudiziaria con formale denuncia-querela prodotta in atti.
La ricorrente esponeva che la famiglia viveva dal 2008 circa in Piacenza per motivi di lavoro del
[...]
. In seguito al licenziamento di quest'ultimo, la casa coniugale veniva messa in CP_1
vendita con un ricavato di cica euro 280.000,00 e la famiglia rientrava nuovamente in Afragola, quando la veniva a conoscenza di prelievi quotidiani effettuati dal coniuge di somme Parte_1
ingenti per un totale di euro 100.000,00.
La ricorrente deduceva di aver acquistato, per salvare il residuo del ricavato dalla vendita della propria casa di Piacenza, la titolarità dell'azienda della gioielleria di famiglia in Afragola. Proprio nel negozio di famiglia, in data 10.07.2015, il apostrofava con parole oscene e minacce la ricorrente che CP_1
si vedeva costretta ad allontanarlo anche dalla casa coniugale, in locazione ed allora sita in Cardito.
La ricorrente chiedeva, quindi, di affidare congiuntamente i piccoli e ad entrambi Per_1 CP_2
i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e di determinare il diritto di visita del padre senza pernottamento alla luce dell'età dei minori. La , inoltre, chiedeva di porre l'obbligo Parte_1
a carico del di corrisponderle un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento CP_1
della prole, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
2 Co Si costituiva , il quale respingeva la richiesta di pronuncia di separazione, in quanto CP_1 invera l'affermazione formulata da parte ricorrente del “venir meno dell'affectio coniugalis”. Il resistente contestava integralmente quanto esposto dalla ricorrente, soprattutto riguardo ai comportamenti tenuti dallo stesso in costanza di matrimonio per come eccepiti da parte ricorrente. Il
, difatti, deduceva di aver sempre rispettato i doveri familiari di padre e marito, precisando, CP_1
altresì, di essersi impegnato nello svolgimento del lavoro di gioielliere e di essere stato, con una serie di inganni e raggiri realizzati dalla moglie, allontanato dalla casa coniugale e dall'azienda familiare, trovandosi senza un sostentamento economico. Il resistente esponeva di essere stato vittima di una serie di provvedimenti restrittivi che gli impedivano di esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minori.
In via subordinata, dunque, e nel caso di dichiarazione di sentenza di separazione, chiedeva di non dichiarare l'addebito a suo carico. Considerate le descritte mutate condizioni economiche, chiedeva di porre a carico della un assegno mensile di euro 1.000,00 in suo favore per il suo Parte_1 mantenimento. Infine, chiedeva disporre l'affido condiviso dei figli della coppia, proponendo un calendario di incontri padre-figli per disciplinare il diritto di visita del genitore non collocatario.
All'udienza di comparizione del 03.02.2016, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori, affidando i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, stabilendo il regime di visite per i figli della coppia e ponendo,
a carico del padre, un assegno mensile per il mantenimento della prole di euro 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate.
Innanzi al G.I., parte ricorrente chiedeva l'affido esclusivo dei bambini per il disinteresse del padre e insisteva per lo svolgimento delle visite del padre presso i Servizi Sociali;
il G.I rigettava le richieste istruttorie e, alla luce dell'elevata conflittualità tra i coniugi, emersa dagli scritti difensivi e soprattutto dalle dichiarazioni rese dagli stessi all'udienza del 11.01.2017, veniva disposto il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, anche mediante l'ascolto dei figli minori, disponendo incontri protetti tra il padre ed i minori, presso la sede dei Servizi Sociali del luogo di residenza di fatto della Parte_1
con cadenza almeno bi-settimanale.
Con comparsa di costituzione in sostituzione dei precedenti difensori, il nuovo procuratore della ricorrente chiedeva, inoltre, di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del CP_1
(o, in via subordinata, di affidare i minori esclusivamente alla madre), di disciplinare il diritto di visita padre-figli in modalità protetta presso i Servizi Sociali e, in ogni caso, di disporre il risarcimento dei danni a carico del nei confronti della moglie e dei figli in ordine al mancato pagamento CP_1
integrale dell'assegno di mantenimento in favore dei minori e dell'inottemperanza riguardo al diritto
3 di visita stabilito in udienza presidenziale. Per ciò che concerne i profili patrimoniali, chiedeva confermarsi quanto disposto con provvedimenti provvisori del Presidente.
Tuttavia, l'attività di monitoraggio e l'attivazione degli incontri protetti non veniva avviata dai competenti servizi sociali, per cui nelle more veniva disposta CTU e conferito l'incarico all'udienza del 19-6-2019, dopo la rinuncia di vari consulenti, alla dott.ssa . Persona_2
All'udienza del 05.02.2020, attesa la riunione al presente fascicolo di quello recante R.G.N.R.
1466/2017, avente ad oggetto la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale di CP_1
il G.I. convocava a chiarimenti il CTU all'udienza del 01.04.2020. Veniva, poi, rigettata,
[...]
la richiesta di modifica del regime di affido dei minori ed essendo necessario verificare la possibilità di un riavvicinamento del resistente ai minori, si disponeva la ripresa degli incontri protetti, monitorati dai SS competenti. Infine, si disponeva che i SS territorialmente competenti (III Municipalità di
Napoli e di Torre Annunziata) dessero avvio ai percorsi di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità in favore del minore e di entrambi i genitori, interrompendo gli incontri tra il Per_1
padre ed il primogenito stante il netto rifiuto del minore rispetto alla figura paterna. Per_1
Pervenute le relazioni sugli esiti dei prescritti incontri protetti, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, con la concessione dei termini di legge, e con sentenza n. 2166/2023 pubblicata in data
28.07.2023 veniva dichiarata la separazione tra i coniugi con addebito al marito a causa delle condotte violente e aggressive in danno della moglie e alla presenza dei figli. La causa, poi, veniva rimessa sul ruolo per procedere alla nomina di un curatore speciale per i minori, attesa la pendenza della domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, e per statuire sulle domande accessorie relative all'affido, alla collocazione e al mantenimento dei minori.
Nominato il curatore speciale dei minori con provvedimento del 27.07.2023 e prescritta, attesa la domanda di decadenza, l'attivazione di un percorso di valutazione delle competenze genitoriali di
[...]
e, solo in caso di esito positivo di detto percorso, la predisposizione, di concerto con CP_1
i SS del Comune di Napoli (luogo di residenza dei minori) di incontri protetti alla presenza di uno psicologo, con decreto del 30.10.2024 la causa veniva riassegnata alla dott.ssa Coletti quale G.I..
Acquisite le relazioni dei SS e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza assegnare alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. stante la rinuncia ad essi e contestualmente veniva disposta la trasmissione degli atti al P.M. per rendere le conclusioni.
Domanda di decadenza;
affidamento; esercizio del diritto di visita.
Il Collegio osserva che la richiesta di decadenza formulata dalla ricorrente merita di essere accolta, essendo emerso con evidenza che il padre ha assunto un atteggiamento di totale disinteresse nei confronti dei figli, da un punto di vista sia morale sia materiale.
4 Si evidenzia, infatti, che il non ha osservato le prescrizioni stabilite al tribunale rifiutandosi CP_1
anche di osservare le misure inizialmente previste - sulla scorta delle indicazioni del c.t.u. - al fine di ristabilire un rapporto con i minori.
In particolare, per quanto concerne le risultanze della consulenza sulla capacità genitoriale delle parti, disposta in corso di causa, l'ausiliario evidenziava che “Il sig. mostra una Controparte_1 competenza genitoriale tendenzialmente “moderata”. Ossia, nello specifico il genitore potrebbe, nel complesso, svolgere le proprie funzioni adeguatamente, con sufficiente costanza anche se a volte la presenza viene proposta secondo modalità non sempre consone al bisogno evolutivo del suo primogenito. Pertanto è in grado di comprendere le esigenze del figlio, anche se non riesce sempre
a seguirlo come sarebbe necessario in caso di eventi avversi, di imprevisti, e/o di incidenti di percorso. Generalmente riesce ad essere presente in maniera adeguata ma con una disponibilità non costante. L'incostanza nell'espletamento di alcune funzioni genitoriali lo spinge e lo motiva a delegare all'altro il compito educativo, e con esso le necessarie attività di accudimento e cura secondo criteri responsabili”.
Il resistente, però, non si è mostrato in alcun modo propenso a seguire le indicazioni del tribunale e, in particolare, a seguire i percorsi di sostegno alla genitorialità predisposti e a partecipare agli incontri monitorati con i figli. Infatti, proprio il consulente, nella relazione in atti, evidenziava la necessità di attivare un percorso di “Recupero e Sostegno delle Competenze Genitoriali” al fine di guidare ed orientare la coppia genitoriale e superare anche la conflittualità esistente.
Pertanto, disposta l'attivazione di un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali e di incontri monitorati padre-figli, il resistente non vi ha mai preso parte né è comparso alle udienze fissate per la comparizione personale adducendo la sussistenza di problematiche di salute. Inoltre, nonostante le prescrizioni disposte con ordinanza del 4.06.2024, nell'ultima relazione acquisita dai
SS del Comune di Ladispoli, dove è attualmente residente il resistente, viene ribadito il rifiuto del
[...]
di seguire qualsivoglia percorso;
infatti, spiegata dagli operatori dei SS incaricati l'importanza CP_1
di effettuare il percorso di valutazione delle competenze genitoriali rilevanti ai fini della domanda di decadenza, questi rispondeva “che un eventuale provvedimento non cambierebbe la sua situazione attuale con i figli in quanto si definiva un estraneo per quest'ultimi” (cfr. relazione depositata in data
19.09.2024). Ha inoltre dichiarato di non avere alcun rapporto con i figli dal 2015 e di essere rassegnato al fatto di non vederli più, riferendo “non voglio essere più illuso, quando i miei figli avranno 18 anni mostrerò loro le carte di quello che è successo e prenderanno le loro decisioni”.
Al contempo, la ricorrente è apparsa maggiormente in grado di far fronte ai bisogni dei minori.
Nella c.t.u. espletata in corso di causa, infatti, si legge “La sig.ra mostra una Parte_1
competenza genitoriale che nel complesso possiamo definire ottimale. È in grado di svolgere le
5 proprie funzioni in maniera appropriata ed opportunamente dosate in relazione alle capacità ed allo stadio di sviluppo dei figli. Esercita una funzione di controllo sulle attività e sulle abitudini dei figli, garantendo loro una sufficiente sicurezza, oltre ad esercitare la capacità di saper intervenire in maniera pronta ed adeguata rispetto ai rischi ambientali. Sa tutelare, anche in una prospettiva preventiva, la salute dei figli, mostrandosi capace di fornire i supporti adeguati nel tempo appropriato, interagendo efficacemente con le figure sanitarie e gli specialisti coinvolti. Svolge in maniera costante, adeguata ed efficace il compito di sorvegliare, monitorare e incoraggiare da parte dei figli le attività di socializzazione e la frequentazione di adulti e dei pari che ritiene possano svolgere un ruolo importante per la crescita relazionale ed affettiva dei figli. Con sufficiente regolarità e tempestività è disposta a delegare alcuni compiti nella gestione educativa dei bambini quando ciò si rende necessario, consapevole delle difficoltà in tal senso incontrate dalla famiglia
Pt_ stessa nell'espletamento di tali funzioni. si dimostra affidabile, tenace, responsabile, intraprendente ed energica. Sostiene anche, con un pizzico di individualismo, tutti i suoi interessi e compiti, professionali ed intellettuali. Mostra una personalità ben organizzata, che si preoccupa di dimostrarsi affidabile, per questo si dimena energicamente nell'espletamento del compito ordinario dimostrandosi entusiasta e responsabile. Sebbene si dimostra compita nell'espletamento del ruolo, è poco propensa a “confessarsi”, non è sempre pronta a favorire l'accesso emotivo e la sintonizzazione empatica, attivando questa forma di difesa, in modo da non lasciar emergere anche il disagio più comprensibile, ordinario e legittimo. La tendenza della donna è quella di disporsi in un atteggiamento riservato, di interesse focalizzato sulle questioni familiari, fino a privilegiare in modo consistente la vita lavorativa e professionale”.
Quanto, poi, alla condizione dei figli, rispetto al minore è emerso che questi non conserva Per_1
aspetti residuali positivi del rapporto con il padre con il quale ha vissuto solo in epoca infantile, vivendo la figura paterna in maniera ostile e minacciosa, non conservando alcun ricordo positivo (cfr. relazione Asl Na 1 Centro). Quanto, poi, al figlio minore , come emerge dalla c.t.u., il padre CP_2
è una persona a lui totalmente estranea, essendosi interrotto ogni rapporto un anno dopo la sua nascita.
Pertanto, alla luce di tali elementi complessivamente considerati, i comportamenti assunti dal resistente non possono non ritenersi pregiudizievoli nei confronti dei figli minori e sono espressione dell'inadeguatezza del a rispondere ai bisogni dei medesimi (anche materiali, non CP_1 provvedendo al versamento dell'assegno di mantenimento), fermo restando che il provvedimento ablativo potrà essere revocato ai sensi dell'art. 332 c.c. in caso di pieno e dimostrato recupero delle competenze del ruolo.
Dunque, va dichiarata la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1
minori e , che andranno affidati alla madre con collocazione presso la stessa. Per_1 CP_2
6 Quanto al diritto di visita del padre, allo stato, nulla va disposto tenuto conto della condotta assunta dal , dell'assenza di rapporti con i minori e del disinteresse dal medesimo manifestato. CP_1
Assegnazione della casa familiare.
Nulla va, poi, disposto in ordine alla casa familiare sita in Cardito, la quale, non essendo più abitata da lungo tempo dai minori - essendosi trasferiti quest'ultimi, unitamente alla madre, in Napoli alla via Michele Guadagno n. 98 - ha ormai perso tale peculiare connotazione, che ne giustifica l'assegnazione in favore del genitore collocatario.
Contributo al mantenimento dei figli minori.
In proposito, si osserva che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, il , in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di essere disoccupato dal CP_1
2015, anno di chiusura della gioielleria di proprietà della famiglia della ove lavorava. Parte_1
Risulta però che lo stesso ha percepito il reddito di cittadinanza con un importo mensile pari a euro
1.150,00 circa, così come dallo stesso dichiarato ai S.S. di Torre Annunziata, come emerge dalla relazione depositata il 25.05.2022. Invece, nella successiva relazione depositata dai S.S. di Ladispoli, dove attualmente risiede il resistente, emerge che attualmente percepisce il reddito di inclusione di euro 500,00 e vive in una stanza in comodato d'uso messa a disposizione da una sua amica.
La ricorrente ha dichiarato di essere anch'ella disoccupata dalla chiusura della gioielleria e il suo difensore all'udienza del 4.11.2024 ha dedotto che attualmente lavora in un call center, sebbene alcuna documentazione reddituale risulti in atti.
Pertanto, il Collegio reputa adeguato porre a carico del padre il pagamento in favore della ricorrente dell'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (euro 100,00 per ciascun figlio), importo da rivalutare annualmente secondo indici Istat come per legge.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per entrambi i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi
7 indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Va, infine, accolta la richiesta della ricorrente di pagamento diretto del suddetto assegno di mantenimento a carico dell' , erogatore del reddito di inclusione percepito dal resistente. CP_3
Infatti, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, in tema di separazione personale dei coniugi, l'ordine ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato all'erogazione dell'assegno di mantenimento ed inadempiente, di versarne una parte direttamente agli aventi diritto, presuppone l'accertamento, da parte del giudice, dell'inadempimento, mentre non deve tenersi conto delle esigenze dell'obbligato medesimo, né della gravità dell'inadempimento o dell'intenzionalità di esso (Cass. n. 23668/2006).
Nella specie, l'inadempimento in cui è incorso pacificamente il fa sorgere fondati dubbi CP_1 sulla tempestività dei futuri pagamenti;
pertanto, essendo pacifica l'erogazione di detta misura assistenziale in favore del (cfr. dichiarazioni rese dal resistente ai S.S. di Ladispoli come da CP_1 relazione depositata il 19.09.2024), ai sensi dell'art. 156 co. 6 ratione temporis applicabile, va ordinato all' di versare direttamente e mensilmente a prelevandola CP_3 Parte_1
dal reddito di inclusione corrisposto a , la somma mensile di euro 200,00, oltre Controparte_1
rivalutazione annuale Istat, dovuta a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori.
Domanda di mantenimento avanzata dal resistente.
Il resistente ha, poi, chiesto prevedersi a carico della ricorrente un assegno di mantenimento in proprio favore.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ciò detto, nella fattispecie in esame, la domanda del non può essere accolta, in quanto, come CP_1 già dichiarato nella sentenza non definitiva, la separazione in oggetto è addebitabile a quest'ultimo e, dunque, non ricorrono i presupposti per la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento a carico della ricorrente.
8 Domanda di condanna del resistente al risarcimento del danno.
Parte ricorrente ha chiesto di disporre il risarcimento dei danni a carico del nei propri CP_1 confronti e dei figli in quanto inadempiente rispetto agli obblighi genitoriali ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c..
I provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. sono provvedimenti sanzionatori ed appartengono alla categoria dei danni punitivi, vale a dire strumenti di pressione psicologica sul soggetto obbligato che si adottano al fine di dissuaderlo dal perseverare nel comportamento illegittimo. La norma - ratione temporis applicabile - presuppone che sia insorta una controversia tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento.
Pur avendo il legislatore riferito espressamente l'aggettivo “gravi” alle sole inadempienze, è inevitabile ritenere che anche gli atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento debbano presentare, al fine di giustificare la modifica dei provvedimenti in vigore e l'eventuale adozione dei provvedimenti “punitivi”, il carattere della rilevanza (che non necessariamente presuppone una reiterazione della condotta indebita).
Nella valutazione e liquidazione dei danni nel contesto familiare è destinata a trovare ampio spazio la discrezionalità del giudice, al fine di recuperare gli elementi di singolarità della fattispecie, rispetto all'obiettività della violazione della regola imposta, e a fornire il giusto peso al ruolo delle condotte altrui - sia dell'altro coniuge, sia degli stessi figli - nel causare, determinare o giustificare il comportamento denunciato, nel concorso di fattori che valgano a qualificare la rivendicazione risarcitoria.
Tali forme risarcitorie sono estranee all'applicabilità degli artt. 2043 e 2059 c.c., rientrano nel novero dei punitive damages, aventi natura eminentemente sanzionatoria (T. Messina 5.4.2007; T. Pisa
20.12.2006). Del resto, questa conclusione è confermata dal contesto chiaramente “sanzionatorio” in cui le previsioni formalmente “risarcitorie” si inseriscono collocandosi all'interno di un elenco di sanzioni, quali sicuramente sono l'ammonizione e la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa.
Ne consegue che il giudice è chiamato a decidere non in base ad una cognizione piena, bensì ad una cognizione sommaria, caratterizzata dalla circostanza che il genitore che richiede il risarcimento è sostanzialmente liberato dall'onere di provare sia l'esistenza, sia il preciso ammontare del danno, essendo sufficiente che fornisca la prova dell'illecito endoprocessuale costituito dall'inadempienza o dalla violazione a quanto stabilito nel precedente provvedimento in materia. Ulteriore conseguenza che discende come immediato corollario dall'affermazione secondo cui le condanne risarcitorie qui esaminate prescindono dall'accertamento a cognizione piena della sussistenza di un danno ingiusto,
9 è costituita dal rilievo che l'entità del risarcimento è svincolata da qualsiasi riferimento proporzionale ad una lesione eventualmente subita, per essere, invece, da riferirsi alla gravità della condotta illecita.
Sulla scorta dei principi appena enunciati, nella fattispecie in esame va stigmatizzato l'inadempimento del resistente consistito nell'omesso versamento del mantenimento per i figli e nel disinteresse manifestato verso i medesimi.
Orbene, appare evidente come la condotta tenuta dal resistente, proprio in quanto totalmente inadempiente rispetto all'affidamento dei figli minori e rispetto all'obbligo di mantenimento, sia meritevole di essere sanzionata ai sensi dell'art. 709 ter n. 2 e n. 3 c.p.c. Difatti, la ricorrente ha subito un pregiudizio economico per il reiterato inadempimento degli obblighi economici da parte del resistente e i figli minori hanno risentito emotivamente e psicologicamente dell'allontanamento della figura paterna.
In ordine alla quantificazione di detto danno, che deve avvenire secondo il parametro dell'equità, si valuta congruo determinare lo stesso nell'importo di euro 1.000,00, di cui euro 300,00 in favore della ricorrente ed euro 700,00 in favore dei figli (euro 350,00 ciascuno), e pertanto il resistente va condannato al pagamento di tale somma in favore della ricorrente, anche nella qualità di genitore dei figli minori.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite, nei rapporti tra la e il , stante l'esito complessivo della lite, Parte_1 CP_1
possono essere compensate nella misura di 1/3 mentre per la restante parte sono poste a carico del resistente;
nei rapporti con il curatore speciale dei minori sono poste interamente a carico del CP_1
e il pagamento va disposto in favore dello Stato stante l'ammissione del curatore al patrocinio a spese dello Stato. Esse si liquidano in dispositivo in base al DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ai valori minimi per ciascuna fase processuale, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata nelle differenti fasi.
Le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, sono poste a carico della ricorrente e del resistente in parti uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) dichiara , nato a [...] il [...], decaduto dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale sui figli minori , nato in data [...], e , nato Persona_1 Controparte_2
in data 10.04.2014;
2) affida i suddetti minori alla madre , con collocazione prevalente presso di lei;
Parte_1
10 3) nulla dispone in merito alla casa coniugale;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, e , l'assegno mensile di euro 200,00 (euro Per_1 CP_2
100,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come legge;
5) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per i figli minori, purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore dovranno essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
6) ordina all' di versare direttamente e mensilmente a prelevandola CP_3 Parte_1
dal reddito di inclusione corrisposto a , la somma mensile di euro 200,00, oltre Controparte_1
rivalutazione annuale Istat, dovuta a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
7) rigetta la richiesta, avanzata dal resistente, di previsione di un assegno mensile a carico della
[...]
a titolo di mantenimento per sé; Pt_1
8) condanna al pagamento in favore di , in proprio e quale genitore Controparte_1 Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, della somma di euro 1.000,00, di cui euro
300,00 in favore di , ed euro 700,00 in favore dei minori (euro 350,00 ciascuno) ai Parte_1 sensi dell'art. 709 ter c.p.c.;
9) nei rapporti tra e compensa le spese di lite nella misura di 1/3 Parte_1 Controparte_1
e condanna al pagamento in favore di della restante parte che Controparte_1 Parte_1
si liquida in euro 2.539,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
10) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal curatore speciale Controparte_1
dei minori che si liquidano in euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie come per legge, con la precisazione che il pagamento va disposto in favore dello Stato stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del curatore dei minori;
11) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, a carico della ricorrente e del resistente in parti uguali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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